Lobbying e società civile nei
processi decisionali europei
Sociologia dei fenomeni politici
Riferimenti teorici
• Rappresentanza politica e rappresentanza
d’interessi (la questione del mandato)
• Pluralismo
• Neocorporativismo
Pluralismo
• Conflitto tra gruppi di pressione per influenzare
il processo decisionale
• Interessi forti e interessi deboli
Neocorporativismo
 Nozione utilizzata per definire i rapporti tra Stato
e organizzazioni degli interessi privati all’interno
dei paesi capitalistici e democratici .
 Forma di intermediazione degli interessi fra
società civile e Stato, diversa e contrapposta al
pluralismo (Schmitter, Crouch)
 Quali interessi? Numero limitati di interessi legati
al mondo del lavoro (sindacati dei lavoratori e dei
datori di lavoro)
I Comitati economici e sociali
• Organi per la rappresentanza degli interessi
del mondo del lavoro
• Rappresentanti delle parti sociali
I Comitati economici e sociali: i 3 modelli
1. Modello della Repubblica di Weimar
2. Modello belga e olandese
3. Modello scandinavo anglosassone
Il Comitato economico e sociale
europeo (CESE)

È attualmente composto da 350 membri, nominati su
proposta degli stati membri.

Rappresenta una vasta gamma di interessi: dai datori di
lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti.

È un organismo consultivo che deve fornire il proprio
parere sulle proposte di decisioni comunitarie in settori
quali l’occupazione, la spesa sociale, la formazione
professionale, ecc.
Misure per la regolamentazione
dell’attività di lobbying
Iniziative 1992-94 della Commissione e del Parlamento
 Comunicazione della Commissione del dicembre 1992 sul dialogo “aperto e strutturato
con i gruppi di interesse”, Comunicazione della Commissione, SEC (92) 2272 def.,
Bruxelles 2712/1992.
 La pubblicazione a gennaio sulla Gazzetta Ufficiale del programma legislativo annuale,
affinché fossero chiare le priorità assicurando la divulgazione delle informazioni, la
trasparenza e la partecipazione.
 La formulazione di un codice di accesso ai documenti adottato nel febbraio 1994. Tale
codice imponeva alla Commissione di rendere disponibile ogni documento interno
eccetto quelli che potessero "danneggiare interessi pubblici o privati, resoconti di
incontri interni e opinioni personali di funzionari”.
 In caso di diniego del diritto di accesso, ci si può rivolgere al Segretariato generale e il
documento richiesto deve essere reso disponibile nel termine di trenta giorni ad un
costo standard.
Interventi del Parlamento europeo
 Il diritto di accesso doveva essere controllato da
un lasciapassare personale, annuale, ottenuto
con l’iscrizione ad un registro, rinnovabile dopo la
presentazione di una dichiarazione di attività
relativa a tutti gli interventi effettuati presso i
parlamentari o i funzionari.
 Il comportamento non conforme comporta la
possibile sanzione, di competenza del Collegio dei
Questori, di sospensione o revoca del diritto di
accesso.
Iniziativa sulla Trasparenza
1. Libro bianco sulla governance europea (2001)
2. Iniziativa europea per la trasparenza - SEC (2005)1300
3. Libro verde sull’Iniziativa europea sulla trasparenza COM (2006) 194 final
4. Comunicazione della Commissione (COM (2008) 323 def)
nella quale è stato presentato un Codice di condotta e il
registro dei rappresentanti degli interessi su base
volontaria
Definizione di lobbismo
 Per “lobbismo” si intendono tutte le attività svolte
al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche
e il processo decisionale delle istituzioni europee.
Pertanto, i “lobbisti” vengono definiti come
persone che svolgono tali attività e che lavorano
presso organizzazioni diverse, come ad esempio
le società di consulenza in materia di affari
pubblici, gli studi legali, le Ong, i centri di studi, le
lobby aziendali (rappresentanti “interni”) o le
associazioni di categoria”. (COM (2006) 194
definitivo Libro verde sull’iniziativa europea
sulla trasparenza)
Registro unico dei rappresentanti degli interessi
(giugno 2011 rivisto ad aprile 2014)
1. Società di consulenza specializzate/studi legali, consulenti
indipendenti
2. Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali
3. Organizzazioni non governative
4. Centri di studio, istituti accademici e di ricerca
5. Organizzazioni rappresentative di Chiese o comunità religiose
6. Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali,
regionali e comunali, altri enti pubblici o misti, ecc.
Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta
Tipo di inosservanza (i numeri
Provvedimento
Pubblicazione del
si riferiscono ai precedenti
provvedimento nel registro
paragrafi)
Inosservanza immediatamente
rettificata (18)
Decisione formale di
revoca
dell'autorizzazione di
accesso ai locali del
Parlamento europeo
Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e
della loro rettifica.
NO
NO
Radiazione dal registro, revoca
dell'autorizzazione di accesso ai locali del
Parlamento europeo e perdita di altri
incentivi.
Comportamento scorretto (20 e Radiazione dal registro, revoca
21)
dell'autorizzazione di accesso ai locali del
Parlamento europeo e perdita di altri
incentivi.
Mancata cooperazione
a) Radiazione dal registro per un anno e
reiterata e intenzionale o
revoca formale dell'autorizzazione di
comportamento scorretto
accesso ai locali del Parlamento europeo (in
reiterato (22) e/o inosservanza qualità di rappresentante accreditato di un
grave
gruppo d'interesse). b) Radiazione dal
registro per due anni e revoca formale
dell'autorizzazione di accesso ai locali del
Parlamento europeo (in qualità di
rappresentante accreditato di un gruppo
d'interesse).
NO
NO
NO
NO
Sì, con decisione dei
Segretari generali del
Parlamento europeo e della
Commissione europea.
Sì, con decisione del
Collegio dei Questori.
Mancata cooperazione con il
SCRT (19 e 21)
I canali di partecipazione della Società civile (SC)
1.
2.
3.
4.
5.
Organi consultivi (CESE)
Partenariato
Comitati
Dialogo sociale
Consultazione
Società civile secondo l’Unione europea
“è un concetto che raccoglie tutte le forme d’azione sociale, di
individui o di gruppi, che non rappresentano un’emanazione
dello Stato e che non sono da esso dirette. La particolarità della
società civile consiste nel fatto di essere un concetto dinamico,
che descrive al tempo stesso uno stato ed un’azione” (CESE
1999/C 329/10)
La società civile “organizzata” secondo l’Unione
europea
• La società civile organizzata può essere definita “come
l’insieme di tutte le strutture organizzative, i cui membri,
attraverso un processo democratico basato sul discorso e sul
consenso sono al servizio dell’interesse generale e agiscono da
tramite tra i pubblici poteri e i cittadini” (CESE 1999/C 329/10)
• Espressione utilizzata per la 1° volta nei Trattati nel Trattato di
Nizza (2001) per definire la composizione del CESE
Rappresentatività della SC (SC/023 - CESE 240/2006)
•
•
•
•
•
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•
essere organizzata stabilmente a livello comunitario
avere un accesso diretto alle esperienze dei propri membri
rappresentare interessi generali coincidenti con quelli della società europea
comporsi di organi riconosciuti dagli Stati membri come portatori di interessi
specifici
avere organizzazioni affiliate nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione
prevedere un obbligo di responsabilità (accountability) per i propri membri
detenere un mandato di rappresentanza e di azione a livello europeo
essere indipendente e svincolata da istruzioni provenienti dall’esterno
essere trasparente soprattutto sul piano delle finanze e delle strutture
decisionali.
La politica ambientale
• Entra a far parte delle politiche comunitarie a
partire dal Summit di Parigi del 1972
• 1981 è stata istituita la DG Ambiente
• 1986 Atto Unico europeo integra la politica
ambientale tra le altre politiche europee
• Es. La direttiva sugli imballaggi
La politica ambientale
Atto unico europeo (1986)
• Principio dell’azione preventiva a tutela
dell’ambiente
• Principio della correzione alla fonte dei danni
ambientali
• Principio risarcitorio: «chi inquina paga»
La politica ambientale
La direttiva sugli imballaggi 1)
• Durata del processo decisionale: 4 anni (1990-1994)
• Prima applicazione della procedura di cooperazione e
codecisione
• Messa in agenda su iniziativa di Germania,
Danimarca e Paesi Bassi
La politica ambientale
La direttiva sugli imballaggi 2)
• Recupero dei rifiuti da imballaggio tra il 50% e
il 60% del totale nazionale
• Riciclaggio tra il 25% e il 45% (con una soglia
minima al 15%)
• Previste deroghe per gli Statti più indietro in
tema di politica ambientale
Direttiva sugli imballaggi 3)
• Abbandono dello stand-still principle
• Nessuna gerarchia nel trattamento dei rifiuti
• Flessibilità e deroghe
• Armonizzazione delle normative: effetto
negativo sulle singole normative nazionali
• Mancata messa al bando di alcuni materiali
La tutela dei consumatori
• Atto unico europeo art. 100
• Trattato di Maastricht art. 129
• Trattato di Amsterdam art. 153
Tutela consumatori
• Titolo XV Trattato di Lisbona
• Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la
salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonché a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione
per la salvaguardia dei propri interessi. (art. 169)
Reti ambientaliste e della SC
• http://www.green10.org/
• http://www.concordeurope.org/
• http://www.act4europe.org/code/en/default.
asp
Il Comitato delle Regioni (CdR)
• Istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht
• Composto da 344 membri, nominati dal
Consiglio dei Ministri su proposta degli Stati
membri
• Con il Trattato di Nizza ogni membro deve
essere titolare di un mandato elettorale
regionale o locale oppure «politicamente
responsabile davanti ad un’assemblea eletta»
GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Articolo 300 Trattato di Lisbona
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di
datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società
civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali
che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o
locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono
vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati
sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione
economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.
Percorsi attraverso i quali le Regioni possono influenzare
il processo decisionale europeo
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Legge 52 del 1996
Legge 131 del 2003
Legge 11 del 2005
Legge 234 del 2012“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea”.
• Il Comitato delle Regioni
• Associazioni europee di Regioni ed Enti Locali
Associazioni europee di Regioni ed Enti locali
• Associazioni generaliste
– Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE)
– Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)
• Associazioni settoriali
– Conferenza delle Regioni periferiche marittime
– Associazione regioni frontaliere europee (ARFE)
– Regioni con poteri legislativi (REGLEG)