INTERPRETAZIONE DEL
CONTRATTO
• Sono anche detti criteri ermeneutici x determinare
il significato di parole od espressioni del contratto
attraverso l’intenzione delle parti
• 1362-1371 c.c.
• 1362 comma 1: non necessario che il testo
letterale si identifichi con l’intenzione delle parti ;
necessario indagare l’intenzione delle parti
• Non c’è sanzione per l’inosservanza dei criteri, se
non l’ipotesi che la sentenza sarà riformabile
Tipologie di criteri
1) Soggettivi : ricercano in concreto la
volontà delle parti; artt.1362 - 1365
2) Oggettivi : quando i primi non sono
d’aiuto; 1366 – 1371 secondo parte della
dottrina si potrebbe parlare anche di
norme integrative in base al concetto
dell’operazione di interpretazione (es.
1371)
Criteri soggettivi
• 1362 intenzione dei contraenti
• 1363 interpretazione complessiva delle
clausole
• 1364 espressioni generali
• 1365 indicazioni esemplificative
Criteri oggettivi
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1366 interpretazione di buona fede
1367 conservazione del contratto
1368 pratiche generali interpretative
1369 espressioni con più sensi
1370 interpretazione contro l’autore della
clausola
Art. 1371 regole finali
• Qualora, nonostante l’applicazione delle
norme contenute in questo capo, il contratto
rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel
senso meno gravoso per l’obbligato, se è a
titolo gratuito, e nel senso che realizzi
l’equo contemperamento degli interessi
delle parti se è a titolo oneroso
In conclusione:
• In sede di applicazione del secondo gruppo
di norme si può presentare l’alternativa tra
la RICERCA DELL’INTENTO
EFFETTIVO e L’ATTRIBUZIONE DI UN
SENSO.
• Deve prevalere l’attribuzione di un senso
alla comune intenzione delle parti che non
necessariamente è quella effettiva.
• Auspicabile che la “comune” intenzione sia
anche quella “effettiva”
• In claris non fit interpretatio
Cass. 8/11/2013 n.25243
• Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate
da un principio di gerarchia in forza del quale i criteri ex artt.
1362/63 prevalgono su quelli integrativi 1365/71, posto che
la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla
dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca
soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da
sola che le parti abbiano posto in essere un determinato
rapporto giuridico. Ne consegue che l’adozione dei predetti
criteri integrativi NON può portare alla dilatazione del
contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed
obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o
mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto
dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in
astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi.