Centro Tutela Consumatori Utenti Comunicato stampa Bz, 03.12.2010 Mutui, importante novità: il tasso di interesse non si tocca più! Con il 03 dicembre è prevista l’entrata in vigore di alcune norme in tema di trasparenza bancaria, previste dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141. Fra le novità più importanti introdotte da questo decreto vi è quella riguardante il cd. “ius variandi” nei contratti bancari, regolato dall’art.118 del Testo Unico Bancario. Con tale termine si intende il diritto di una delle due parti di un contratto di modificare unilateralmente una o alcune delle condizioni, in particolare quelle economiche, del contratto stesso. Nel caso dei contratti bancari è la banca che detiene questa facoltà e la clausola è spesso, di fatto, imposta dalla banca senza che il consumatore potesse fare molto. Almeno sino ad oggi… Ora il legislatore ha rivisto l’art. 118 e ha stabilito una distinzione fra contratti a tempo indeterminato (es. un conto corrente o un’apertura di credito senza scadenza) e quelli a tempo determinato o di durata (es. i contratti di mutuo). Orbene, mentre per i primi viene di fatto confermata la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (tassi, prezzi ed altre condizioni), per i secondi le regole sono cambiate. Infatti, pur essendo prevista la possibilità di inserire in contratto la clasuola dello ius variandi, questo non potrà mai riguardare i tassi di interesse. Quindi sì alla variazione unilaterale - e comunque in presenza solo di un giustificato motivo - di altre condizioni economiche del contratto (ad es. quelle riguardanti le commissioni di incasso delle rate), ma no alla modifica del tasso di interesse contrattualmente pattuito. In concreto questa modifica comporta che il tasso d’interesse descritto nel contratto verrà applicato per tutta la durata del mutuo: ovviamente nei mutui a tasso variabile o indicizzato il tasso continuerà ad essere adeguato agli sviluppi di mercato, ma non potrà essere cambiato nella sua formulazione originaria. Se per esempio il tasso è definito quale “Euribor 6 mesi 360 arrotondato al 1/10 + spread di 1,20%”, l’unica cosa soggetta a variazioni è il parametro di mercato Euribor. Con la nuova norma non è più possibile elevare lo spread a 1,50% a metà contratto, o addirittura introdurre una tasso-soglia minimo del 3% in un mutuo già in essere. “Si tratta di una importante e grossa novità – affermano al CTCU – per i mutuatari, che li pone al riparo da possibili bizzarrie e stranezze delle banche per quanto riguarda il costo fondamentale di un mutuo. È chiaro che eventuali clausole difformi da quanto previsto con questa novella, che si dovessero riscontrare nei contratti di mutuo, si porrebbero in aperto contrasto con la legge e quindi sarebbero nulle o annullabili.”