C`è la conferma: nessuna penale per chi estingue il

annuncio pubblicitario

Questo sito usa cookies, anche di terze parti, e tracciatori di email per raccogliere informazioni statistiche per indirizzare agli utenti messaggi promozionali in linea con le loro preferenze. Per negare il
consenso, clicca qui. Se prosegui la navigazione accedendo ad altre aree del sito o interagendo con elementi del sito manifesti il tuo consenso all'uso dei cookies e delle altre tecnologie usate dal sito.

 89 26 26
Lun-Sab 9.00-21.00
Assicurazioni
Home
Mutui
Mutui
News
Prestiti
Conti e Carte
Pay TV
Gas e Luce
Mutui: non tornano le penali
News
C’è la conferma: nessuna penale per chi estingue il
mutuo in anticipo
pubblicato da Castiglia Masella il 13 novembre 2015

Tariffe
Telefoniche
ADSL
Guida
Domande frequenti
Sconti e
Promozioni
Glossario
Banche
Offerte confrontate
Confronta in pochi istanti i mutui on line
offerti dalle banche e richiedi senza
impegno la fattibilità del finanziamento.
Mutuo prima casa
Confronta 40 banche
Calcola rata mutuo »
Surroga mutuo
Riduci la rata del mutuo
Preventivi mutui surroga »
Banche
Scopri le informazioni e le offerte di mutuo
delle banche partner di Facile.it.
● BNL
● Cariparma
● Deutsche Bank
● Banco Popolare
● Intesa Sanpaolo
● ING Direct
Tutte le banche »
Questa volta è ufficiale, come anticipato a settembre dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Claudio De Vincenti, nessuna penale verrà introdotta in caso di estinzione anticipata del mutuo. E’
quanto sancito, nero su bianco, dal Consiglio dei ministri che il 7 novembre scorso ha approvato il disegno
di legge con delega al Governo che recepisce, tra le altre, la Direttiva europea 2014/7 (Mortgage Credit
Directive).
La Direttiva, nell’art. relativo alle “condizioni per l’esercizio del diritto di recesso”, indicava la
possibilità di prevedere “restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del
tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato” e un
possibile indennizzo per le banche “equo e obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente
connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali”.
La norma sui "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali", che gli Stati
membri devono recepire entro il 21 marzo 2016, è stata varata da Bruxelles con l’obiettivo di rendere
omogenee le regole nel mercato unico, oltre che di incentivare una maggiore trasparenza e tutele per i
consumatori. Per l’Italia, quindi, nulla cambia, perché l’onere era già
stato abolito
Ti serve
aiuto?con il decreto Bersani
sulle liberalizzazioni del 2007. Di fatto, si sarebbe trattato di una reintroduzione ed è per questo che le
associazioni dei consumatori, già durante l’estate scorsa, avevano fatto scattare l’allarme.
Sempre sul fronte dei mutui, la nuova disciplina comunitaria introduce, tra le altre cose, l’obbligo per le
banche di informare il cliente sui termini contrattuali del mutuo e sui rischi che si possono incontrare
sottoscrivendolo; una metodologia standard per la valutazione degli immobili ai fini della concessione del
finanziamento; l’obbligo di concedere al cliente una pausa di riflessione di sette giorni prima della firma
del contratto (per verificare la presenza sul mercato di prodotti a condizioni migliori); e una maggiore
tolleranza nei confronti dei mutuatari che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate, prima di
procedere con azioni di escussione come ad esempio il pignoramento della casa sulla quale è stata iscritta
l’ipoteca.
Risparmia fino a 15.000€ sul mutuo
Calcolo Rata Mutuo »
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it sugli
argomenti più discussi del settore
immobiliare.
● Mutuo INPDAP e INPS
● Tassi Euribor
● Piano Casa
● Tasso BCE
● Mutui Agevolati
● Mutui per Giovani
● Calcolo Interesse Mutuo
Vota la news:     
Valutazione media: 0,0 su 5 (0 voti)

articolo precedente
Mutui: le agevolazioni casa per il 2016
Facile.it
Chi siamo
Spot TV
Lavora in Facile.it
Collaboratori assicurativi
Contatti
Ufficio Stampa
Facile.it S.p.A. con socio unico • Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano • P.IVA 07902950968 • Capitale sociale € 120.000
Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed
iscritto al RUI con numero B000480264. Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico è interamente controllata da Facile.it S.p.A. con socio unico
P.IVA 08007250965 • Tel. 892626 • Fax 0293661068 • PEC
L'utente dichiara di accettare l'Informativa sulla privacy e le Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio - Informativa Precontrattuale (.pdf)
Servizio Clienti
Reclami
Mi piace
mobile
36mila

Scarica