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Mutui: non tornano le penali
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C’è la conferma: nessuna penale per chi estingue il
mutuo in anticipo
pubblicato da Castiglia Masella il 13 novembre 2015
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Questa volta è ufficiale, come anticipato a settembre dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Claudio De Vincenti, nessuna penale verrà introdotta in caso di estinzione anticipata del mutuo. E’
quanto sancito, nero su bianco, dal Consiglio dei ministri che il 7 novembre scorso ha approvato il disegno
di legge con delega al Governo che recepisce, tra le altre, la Direttiva europea 2014/7 (Mortgage Credit
Directive).
La Direttiva, nell’art. relativo alle “condizioni per l’esercizio del diritto di recesso”, indicava la
possibilità di prevedere “restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del
tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato” e un
possibile indennizzo per le banche “equo e obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente
connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali”.
La norma sui "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali", che gli Stati
membri devono recepire entro il 21 marzo 2016, è stata varata da Bruxelles con l’obiettivo di rendere
omogenee le regole nel mercato unico, oltre che di incentivare una maggiore trasparenza e tutele per i
consumatori. Per l’Italia, quindi, nulla cambia, perché l’onere era già
stato abolito
Ti serve
aiuto?con il decreto Bersani
sulle liberalizzazioni del 2007. Di fatto, si sarebbe trattato di una reintroduzione ed è per questo che le
associazioni dei consumatori, già durante l’estate scorsa, avevano fatto scattare l’allarme.
Sempre sul fronte dei mutui, la nuova disciplina comunitaria introduce, tra le altre cose, l’obbligo per le
banche di informare il cliente sui termini contrattuali del mutuo e sui rischi che si possono incontrare
sottoscrivendolo; una metodologia standard per la valutazione degli immobili ai fini della concessione del
finanziamento; l’obbligo di concedere al cliente una pausa di riflessione di sette giorni prima della firma
del contratto (per verificare la presenza sul mercato di prodotti a condizioni migliori); e una maggiore
tolleranza nei confronti dei mutuatari che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate, prima di
procedere con azioni di escussione come ad esempio il pignoramento della casa sulla quale è stata iscritta
l’ipoteca.
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