Questo sito usa cookies, anche di terze parti, e tracciatori di email per raccogliere informazioni statistiche per indirizzare agli utenti messaggi promozionali in linea con le loro preferenze. Per negare il consenso, clicca qui. Se prosegui la navigazione accedendo ad altre aree del sito o interagendo con elementi del sito manifesti il tuo consenso all'uso dei cookies e delle altre tecnologie usate dal sito. 89 26 26 Lun-Sab 9.00-21.00 Assicurazioni Home Mutui Mutui News Prestiti Conti e Carte Pay TV Gas e Luce Mutui: non tornano le penali News C’è la conferma: nessuna penale per chi estingue il mutuo in anticipo pubblicato da Castiglia Masella il 13 novembre 2015 Tariffe Telefoniche ADSL Guida Domande frequenti Sconti e Promozioni Glossario Banche Offerte confrontate Confronta in pochi istanti i mutui on line offerti dalle banche e richiedi senza impegno la fattibilità del finanziamento. Mutuo prima casa Confronta 40 banche Calcola rata mutuo » Surroga mutuo Riduci la rata del mutuo Preventivi mutui surroga » Banche Scopri le informazioni e le offerte di mutuo delle banche partner di Facile.it. ● BNL ● Cariparma ● Deutsche Bank ● Banco Popolare ● Intesa Sanpaolo ● ING Direct Tutte le banche » Questa volta è ufficiale, come anticipato a settembre dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, nessuna penale verrà introdotta in caso di estinzione anticipata del mutuo. E’ quanto sancito, nero su bianco, dal Consiglio dei ministri che il 7 novembre scorso ha approvato il disegno di legge con delega al Governo che recepisce, tra le altre, la Direttiva europea 2014/7 (Mortgage Credit Directive). La Direttiva, nell’art. relativo alle “condizioni per l’esercizio del diritto di recesso”, indicava la possibilità di prevedere “restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato” e un possibile indennizzo per le banche “equo e obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali”. La norma sui "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali", che gli Stati membri devono recepire entro il 21 marzo 2016, è stata varata da Bruxelles con l’obiettivo di rendere omogenee le regole nel mercato unico, oltre che di incentivare una maggiore trasparenza e tutele per i consumatori. Per l’Italia, quindi, nulla cambia, perché l’onere era già stato abolito Ti serve aiuto?con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni del 2007. Di fatto, si sarebbe trattato di una reintroduzione ed è per questo che le associazioni dei consumatori, già durante l’estate scorsa, avevano fatto scattare l’allarme. Sempre sul fronte dei mutui, la nuova disciplina comunitaria introduce, tra le altre cose, l’obbligo per le banche di informare il cliente sui termini contrattuali del mutuo e sui rischi che si possono incontrare sottoscrivendolo; una metodologia standard per la valutazione degli immobili ai fini della concessione del finanziamento; l’obbligo di concedere al cliente una pausa di riflessione di sette giorni prima della firma del contratto (per verificare la presenza sul mercato di prodotti a condizioni migliori); e una maggiore tolleranza nei confronti dei mutuatari che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate, prima di procedere con azioni di escussione come ad esempio il pignoramento della casa sulla quale è stata iscritta l’ipoteca. Risparmia fino a 15.000€ sul mutuo Calcolo Rata Mutuo » Argomenti in evidenza Scopri le risorse di Facile.it sugli argomenti più discussi del settore immobiliare. ● Mutuo INPDAP e INPS ● Tassi Euribor ● Piano Casa ● Tasso BCE ● Mutui Agevolati ● Mutui per Giovani ● Calcolo Interesse Mutuo Vota la news: Valutazione media: 0,0 su 5 (0 voti) articolo precedente Mutui: le agevolazioni casa per il 2016 Facile.it Chi siamo Spot TV Lavora in Facile.it Collaboratori assicurativi Contatti Ufficio Stampa Facile.it S.p.A. con socio unico • Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano • P.IVA 07902950968 • Capitale sociale € 120.000 Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI con numero B000480264. Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico è interamente controllata da Facile.it S.p.A. con socio unico P.IVA 08007250965 • Tel. 892626 • Fax 0293661068 • PEC L'utente dichiara di accettare l'Informativa sulla privacy e le Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio - Informativa Precontrattuale (.pdf) Servizio Clienti Reclami Mi piace mobile 36mila