Ufficio Politiche per le Disabilità

Ufficio Politiche per le Disabilità
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Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona
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Roma, 25 febbraio 2011
Prot. n. 30/2011/FG/rb
Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
Ufficio politiche della disabilità Cgil
Alle Categorie Nazionali
LORO SEDI
All. 1
Oggetto: Nuova procedura ex articolo 20 della legge n. 102/09. Accertamento della
disabilità ex legge 68/99. Messaggio Inps n. 3989/2011.
Care compagne, cari compagni,
il messaggio dell'Istituto illustra, forse più per informazione alle proprie sedi che non
hanno mai trattato la materia che per altro, i compiti della Commissione Asl integrata nei
confronti delle richieste di accertamento della disabilità ex legge 68 del 1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.
Cogliamo l'occasione per ripercorrere le disposizioni più rilevanti di questa norma la
cui finalità é, come noto, la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
di collocamento mirato.
Con l'emanazione di questa legge vengono da un lato completate le diverse
disposizioni normative a tutela dei cittadini svantaggiati, e dall'altro lato é segnato
definitivamente il passaggio dalla forma assistenzialistica di tutela ad una di integrazione,
non solo sociale ma anche lavorativa, muovendo dal principio della possibilità di
collocamento della persona disabile nel rispetto delle singole potenzialità lavorative,
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ovviamente senza penalizzare le aspettative dell’azienda che lo assume, ma anzi
modulando le esigenze aziendali con le residue, ma impiegabili, positività del soggetto.
L'accesso al lavoro delle persone disabili prevede il coinvolgimento delle Asl
attraverso i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), le commissioni mediche integrate, i
SERT, gli SPISAL (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e
le amministrazioni provinciali attraverso i servizi politiche del lavoro ed i Centri per
l'impiego.
Organismi provinciali deputati al collocamento dei disabili
In relazione agli argomenti affrontati nel messaggio Inps, ricordiamo che la riforma
Bassanini (normata dal dlgs 469/97 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro") demanda alle regioni ed alle province
l'organizzazione amministrativa delle politiche attive per il lavoro e del collocamento.
Va precisato che il recepimento delle competenze previste dal decreto legislativo
469/97 non è avvenuto in modo omogeneo nei vari territori regionali, ed é quindi possibile
che i compiti sotto elencati possano essere distribuiti diversamente all'interno dei tre
organismi provinciali individuati dalla legge.
Commissione tripartita
provinciale
composta da rappresentanti della Provincia e delle parti
sociali di competenza locale (inclusi i rappresentati di
associazioni dei disabili), realizza le iniziative volte
all’inserimento dei disabili sulla base delle direttive
regionali.
Comitato tecnico
provinciale
organismo che affianca e integra la commissione tripartita
provinciale con il compito, tra l'altro, di raccordo con i
servizi sanitari, formativi, educativi del territorio, volto alla
programmazione e all’attuazione del collocamento mirato,
ed anche con compiti relativi alla valutazione delle
residue capacità lavorative, alla definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla
predisposizione
dei
controlli
periodici
sulla
permanenza delle condizioni di inabilità. Il comitato
tecnico è composto da esperti di formazione, esperti del
settore sociale e da un medico legale. In alcune regioni
fanno parte di questo organismo anche parti sociali e
associazioni dei disabili. Si trova presso il Centro per
l'impiego.
Centri per l'impiego
organi tecnici esecutivi con il compito di procedere
all’avviamento dei disabili; loro compito è anche la messa a
disposizione del pubblico dei prospetti informativi
(graduatorie, richieste di lavoro, ecc.), l’informazione
all’utenza, la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 11 e
12 su proposta del Comitato tecnico. Questi centri devono
anche segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le
inadempienze da parte delle aziende.
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I lavoratori disabili assunti in base alla legge 68 sono destinatari, per la materia che
qui interessa, delle seguenti tutele:
 non può essere chiesto al disabile di essere utilizzato in mansioni non compatibili
con il suo stato invalidante;
 in caso di aggravamento delle condizioni di salute o variazione nell’organizzazione
del lavoro, il disabile (o il datore di lavoro) può chiedere la verifica della
compatibilità delle condizioni di invalidità con la nuova mansione. Inoltre il
lavoratore disabile può chiedere se, a causa delle sue menomazioni, possa essere
ancora utilizzato presso l’azienda;
 nel caso in cui venga riscontrata l’incompatibilità con la prosecuzione della
permanenza in azienda, derivata da aggravamento dell’invalidità o a causa della
riorganizzazione produttiva, il disabile ha diritto a una sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro, sino a che non si trovi una nuova mansione compatibile con lo
stato invalidante. In questo periodo di sospensiva, il disabile può essere impiegato
in tirocinio formativo per apprendere la nuova mansione.
La commissione competente per tali accertamenti è la Commissione Asl integrata
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare nonché, come previsto
dalla legge 102/09, da un medico INPS.
In caso di licenziamento per causa oggettiva o per riduzione di personale, il
lavoratore disabile viene riscritto nella posizione di graduatoria che occupava
precedentemente all’avviamento al lavoro. I provvedimenti relativi a questi passaggi sono
concordati con il Comitato tecnico.
La legge 68
Per accedere ai benefici della legge 68 é necessario richiedere -qualora si tratti di
persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap
intellettivo- il riconoscimento dell'invalidità civile (superiore al 45%) e un successivo
accertamento di disabilità.
Per inciso ricordiamo che, ai fini della legge 68, nel caso di invalidità del lavoro, vale
l'accertamento (superiore al 33%) effettuato dagli organi tecnico-sanitari dell'INAIL,
mentre, nel caso di invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e di invalidi per causa di
servizio, l'accertamento é svolto dalle Commissioni mediche di verifica (invalidità ascritta
alle categorie da 1° a 8° della tabella del DPR 915/78).
Per poter accedere al sistema di inserimento lavorativo il disabile (con esclusione
degli invalidi per lavoro e per servizio) deve sottoporsi preventivamente all’accertamento
delle condizioni di disabilità, cioè ad un esame volto all’individuazione di elementi da
fornire al Comitato tecnico, per permettergli di svolgere il proprio compito consistente
nel valutare le residue capacità lavorative del disabile che aspira ad un’occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, nonché nel definire le prestazioni e gli strumenti
idonei all’inserimento e nel predisporre gli eventuali controlli periodici post-inserimento
sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
L'accertamento della disabilità permette alla persona disabile di iscriversi alla lista
del collocamento obbligatorio, avvalendosi anche del collocamento mirato cioè di quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente la
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persona con disabilità nella sua capacità lavorativa e di inserirla nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione.
Questo accertamento -effettuato in più fasi temporali sequenziali, contestualmente
all'accertamento delle minorazioni civili- si conclude con la redazione della diagnosi
funzionale che attesta la capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e
indica le conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita
di relazione e all'integrazione lavorativa.
A tal fine possono essere utili sia la diagnosi funzionale e il profilo dinamico
funzionale eventualmente redatti per lo stesso disabile nel periodo scolare ai fini del
sostegno, sia il raccordo, come indicato, con il comitato tecnico istituito all'interno della
commissione provinciale per l'impiego.
La relazione conclusiva dell'accertamento di disabilità deve essere redatta entro
120 giorni dalla presentazione della domanda di disabilità (art. 6 DPCM 13.1.2000) e
viene trasmessa al disabile ed al Comitato tecnico.
La commissione Asl integrata effettua anche le visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
I lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia, che siano stati
riconosciuti invalidi civili dalla Commissione medica Asl integrata o che abbiano acquisito
una invalidità al lavoro, hanno diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio,
così come definito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 454/98).
Il messaggio Inps
L'Istituto descrive i diversi accertamenti sanitari che interessano l'inserimento e il
collocamento al lavoro dei disabili in relazione alla nuova procedura disposta con l'articolo
20 della legge 102/09 che vede il coinvolgimento del medico Inps, per la prima volta, in
questa materia.
In particolare, si tratta:
1. primo accertamento di disabilità: formulazione di una diagnosi funzionale della
persona disabile volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento
lavorativo (art. 2, DPCM 13 gennaio 2000);
2. visita di controllo: visite sanitarie di controllo della rispondenza agli obiettivi del
collocamento mirato che hanno la finalità di verificare la permanenza dello stato
invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi
di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo
accertamento. Questo accertamento si conclude con una nuova relazione
conclusiva che indica la nuova tipologia di collocamento mirato, le forme di
sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo (art. 8,
comma 1, DPCM 13 gennaio 2000);
3. visita di controllo per verificare la rispondenza del percorso di inserimento
lavorativo: la frequenza e la modalità di tali visite viene stabilita dalla stessa
commissione medica ASL integrata (art. 8 comma 3, DPCM 13 gennaio 2000);
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4. visita su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro: nel caso di
aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni,
possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Il riscontro di una condizione di aggravamento incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, o di una incompatibilità riferita alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, dà diritto al lavoratore disabile alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale
periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. La richiesta di
accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto
nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il
disabile all'interno dell'azienda (art. 8, comma 4, DPCM 13 gennaio 2000; art. 10,
comma 3, legge n. 68/99);
In conseguenza di quanto sin qui illustrato e in riferimento alla legge 68, l'Istituto ha
individuato le casistiche e fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione delle
diverse domande:
Persona in possesso del verbale di
accertamento della minorazione civile
presentare
all'INPS
territorialmente
competente la domanda di accertamento
della disabilità senza necessità di
allegare la certificazione medica ma
indicando i dati relativi al riconoscimento di
invalidità.
Persona che non ha ancora effettuato presentare all'INPS contestualmente la
l'accertamento sanitario di invalidità domanda
di
riconoscimento
della
civile.
minorazione civile (invalidità, cecità o
sordità) e la domanda di accertamento della
disabilità. Le due richieste vanno segnate
sulla stessa domanda telematica, alla quale
va allegato il certificato medico
necessario al riconoscimento sanitario della
minorazione civile.
Richiesta di revisione delle condizioni di Si tratta delle richieste individuate ai punti
disabilità.
2,3 e 4 del paragrafo precedente. In questi
casi la domanda deve essere presentata
dal Comitato Tecnico presso i Centri per
l'impiego all'INPS.
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Relativamente in particolare a questa ultima tipologia, appare evidente la necessità
che i Comitati tecnici siano in grado di interagire con l'Inps accedendo alla procedura
INVCIV2010.
Pertanto, l'Istituto stabilisce che i direttori provinciali dell'Inps concordino le modalità
di rilascio delle credenziali di accesso alla suddetta procedura telematica con le Province,
alle quali sono state attribuite, tramite i Centri per l'impiego, le funzioni e i compiti relativi al
collocamento.
Nell'intento di ridurre i tempi di attesa degli utenti, l'Istituto ha disposto modalità
semplificate per la consegna del PIN al dirigente responsabile del centro per l'impiego. Le
credenziali di accesso consentiranno di presentare la domanda e di visualizzare e
stampare gli esiti della relazione funzionale della commissione ASL integrata.
Indicazioni di lavoro
Raccomandiamo alle nostre sedi di acquisire le disposizioni dell'Inps che
riguardano la presentazione delle domanda di accertamento della minorazione civile e
della disabilità in funzione dell'accesso al collocamento al lavoro, nonché delle domande di
revisione della condizione di disabilità.
A questo riguardo riteniamo opportuno consolidare, a livello provinciale, i rapporti
con il Comitato Tecnico presso il Centro per l'impiego al fine di offrire una tutela più
completa alle persone disabili che si rivolgono a noi.
Naturalmente tutta la materia, che ha evidentemente importanti implicazioni sul
rapporto di lavoro (inidoneità alla mansione, visite di verifica, visite di revisione, ecc.), deve
essere affrontata in sinergia con la categoria interessata e con l'ufficio Politiche della
disabilità presso la Camera del Lavoro.
E' verosimile che nei territori vi siano differenze sia, come abbiamo visto, per
quanto riguarda l'organizzazione amministrativa delle politiche attive per il lavoro e del
collocamento, sia per quanto riguarda i rapporti tra la Cgil e tali amministrazioni. Per
questa ragione ogni sede territoriale dovrà individuare i punti di riferimento necessari ad
una miglior tutela in questo campo.
Ricordiamo i termini, stabiliti dalle norme o dai Regolamenti, relativi ai diversi
procedimenti:
 domanda di accertamento della minorazione civile
90 giorni
 domanda di disabilità
120 giorni
Con note nn 169/2010 e 19/2011 abbiamo dato indicazioni su come tutelare i diritti
delle persone a fronte degli ingiustificati ritardi sia per la convocazione a visita sia per la
comunicazione del verbale definitivo.
L'accertamento della disabilità deve effettuarsi, come indicato, entro il termine di
120 giorni dalla presentazione della domanda. Anche in questo caso é possibile, qualora
sia necessario, inviare una lettera di diffida all'Inps.
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Inoltre, per quanto riguarda il verbale di accertamento delle minorazioni civili, la
recente circolare Inca n. 24/2011 ha informato della decisione dell'Inps di applicare la
disposizione che prevede la formazione del “silenzio-assenso” trascorsi 60 giorni dalla
data di trasmissione del verbale Asl alla CML senza che quest'ultima abbia chiesto la
sospensione della procedura per ulteriori accertamenti.
In questo caso, il verbale si ritiene definitivo e può essere inviato al cittadino e al
patronato per avviare le fasi successive in base alle disposizioni della legge 68.
Firma in originale della copia del certificato medico
Con un recente messaggio l'Inps (n. 3441/2011) ha modificato le disposizioni che
prevedevano che il medico certificatore procedesse alla stampa ed alla firma in originale
del certificato inoltrato, che il cittadino doveva poi esibire all'atto delle visita.
In virtù di disposizioni legislative (dlgs n. 235/2010 “....recante codice
dell'amministrazione digitale”) il cittadino, all'atto delle visita presso la Commissione
Asl integrata “potrà esibire copia della domanda e del certificato medico abbinato
alla stesso, privi delle sottoscrizioni autografe rispettivamente propria e del medico
certificatore”.
Cari saluti.
Ufficio Politiche della disabilità
(Nina Daita)
Collegio Presidenza Inca
(Franca Gasparri)
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