29-11-'04 Galliani IMPUTABILITA' Innanzitutto l'imputabilità non è da confondere con la responsabilità; la responsabilità identifica cosa è oggettivo del reato e può avvenire per colpa, dolo o essere preterintenzionale.Determina l'attribuzione della responsabilità materiale del fatto L'imputabilità è individuata con caratteristica individuale e soggettiva. Il nostro codice penale amministra l'imputabilità attraverso la capacità di intendere e di volere. L'articolo 85 dice che ciascuno può essere punito per reato, cioè imputabile, se riconosciuto in grado di intendere e volere. IMPUTABILITA' ED ETA' Gli articoli 97 e 98 parlano dell'imputabilità in rapporto all'età : non è imputabile chi non ha raggiunto i 14 anni. Questo limite è stato posto poiché tutti i paesi ritengono che la capacità di intendere e di volere sia data dal processo di maturazione che si ritiene concluso a 14 anni. Per convenzione tutte le normative stabiliscono dei limiti al di sotto dei quali la persona non può essere considerata imputabile e il limite superiore d'età al di sopra del quale tutti sono considerati imputabili a meno che non si dimostri il contrario (ovvero che non ha caratteristiche di responsabilità o che ha perso la capacità di intendere e di volere). Nella costituzione italiana il limite inferiore è rappresentato dai 14 anni (al di sotto dei quali non si è imputabili) e quello superiore dai 18 anni (al di sopra dei quali tutti sono considerati imputabili) . Tra i 14 ed i 18 anni non si stabilisce nessuna presunzione né di responsabilità né di imputabilità; si valuta caso per caso se la persona è da ritenersi imputabile o meno.Riassumendo: >18 anni Altri articoli regolamentano i casi in cui può essere in discussione l'imputabilità, in particolare l'articolo 88-89 disciplinano la non imputabilità in caso di infermità. IMPUTABILITA' ED INFERMITA' L'art.88 dice che non è imputabile di reato colui il quale, al momento in cui sia stat commesso il reato si trovasse in condizioni viventi tali da escludere completamente la capacità di intendere e di volere. Disciplina quindi la completa esclusione della capacità di intendere o della capacità di volere (Il legislatore ha distino queste due caratteristiche). Capacità di intendere significa comprendere le situazioni, il disvalore dell'atto compiuto, le conseguenze sul piano morale, materiale, sociale, giuridico. Ne deriva la definizione della capacità di non intendere come il negativo di intendere.La capacità di volere è definita come 1 la capacità di dirigere le proprie azioni secondo un fine e di autoinibirsi. E' sufficiente che una di queste due capacità venga a meno per avere la non imputabilità. IMPUTABILITA' E SEMINFERMITA' L'articolo 89 regola quella che viene detta la seminfermità: il fattore di reato o l'argomento di cui attraverso il fatto si trovasse in condizioni viventi tali da scemare gravemente la capacità di intendere e di volere, il condannato avrà una pena diminuita. La seminfermità è quindi un attenuante che viene applicata nel caso vi sia una capacità parziale di intendere e di volere nel momento in cui è stato commesso il fatto. Importante è la valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto; spesso però tale valutazione viene fatta in tempi successivi anche molto distanti dall'epoca del fatto stesso. Le capacità vanno sempre riferite al momento del fatto; in caso contrario alcune sentenze potrebbero apparire contradditorie: a persone a cui è stata fatta diagnosi di psicosi grave non viene applicata l'infermità di mente, mentre a persone senza diagnosi di compromissione grave viene applicata l'infermità. Questo perchè da una parte un paziente patologico può compiere reati con piena consapevolezza di quello che sta facendo , mentre dall'altra un'infermità può essere solo transitoria. Ad esempio un ladro che con il passare del tempo entra in psicosi è imputabile in quanto continua a rubare come faceva prima (prima di entrare in psicosi) Spesso è quindi difficile stabilire una correlazione precisa tra un determinato tipo di patologia e questo stato di capacità gravemente compromessa di intendere e di volere. E' sempre da valutare caso per caso, anche se è ovvio che più la mente è compromessa tanto più è probabile avere le condizioni per la compromissione di una o di entrambe le capacità. Ci sono dei casi in cui la condizione di psichismo ha una rilevanza tale da indurre i giudici a ritenere che ci fosse all'epoca del fatto una alterazione delle capacità anche totale (non imputabilità) . Vi cito un esempio, un fatto di cronaca che ebbe un forte rilevanza sociale: circa una trentina di anni fa era diffuso in tutta Europa il dant.. un farmaco che poi si scoprì avere un alto potere teratogeno e che quindi non poteva essere somministrato alle gravide. In uno di questi casi il padre del bambino nato ( nessuno,durante la gravidanza poteva aspettarsi la teratogenicità del farmaco e conseguentemente le condizioni del bambino), in gravi condizioni di turbamento di coscienza (ci furono testimoni che lo attestarono), è stato visto scalzo, con il bambino sulle sue braccia tese, andare in strada, incurante dal traffico , arrivare dopo un percorso abbastanza lungo arrivare sul ponte del Tevere, buttare il bambino e fare l'atto di scavalcare esso stesso per buttarsi. E' però stato fermato dai passanti percui si è salvato, mentre il bambino è morto annegato. L'accusa fu di omicidio volontario con l'aggravante di esserne il genitore. Secondo le diagnosi fatte in questo uomo c'erano state alterazioni dello stato di coscienza tali da portalo allo stato crepuscolare (stato dissociativo in cui la coscienza è ristretta, vi è una percezione ristretta dello spazio circostante; il soggetto agisce in modo apparentemente finalistico, ma in uno stato che a posteriori viene definito di incoscienza o di semincoscenza e non conserva il ricordo di ciò che a fatto, della sequenza temporale del suo agire o degli avvenimenti circonstanziali ). 2 In questo caso, per un soggetto che non aveva dato segni di tipo psichiatrico né prima né dopo l'avvenimento ci fu l'assoluzione totale per questo stato di compromissione transitoria della capacità di intendere e di volere. Riassumendo: in ogni caso di incapacità totale segue un proscioglimento, un non luogo a procedere sul piano del processo penale, mentre con la seminfermità si ha la condanna ma con pena ridotta (la seminfermità va a porsi nel gioco delle aggravanti/attenuanti per cui anche se è presenti ci possono essere aggravanti tali ta far risultare una pena comunque molto pesante). In entrambi i casi però si deve valutare la pericolosità sociale di cui parleremo dopo. imputabilità con attenuanti IMPUTABILITA' E STATI EMOTIVI / PASSIONALI La disciplina dell'imputabilità non si esaurice qui; (dice un paio di frasi incomprensibili sul processo di modificazione del codice penale e del codice di procedura penale....molto probalilmente la parte sull'imputabilità non verrà modificata.) Il 19.30 (il Puccini parla dell' art.90!) vuole chiarire che gli stati emotivi e passionali non tolgono l'imputabilità, vale a dire che l'alterazione dell'emotività e della passionalità come si possono avere nella gelosia, nel perturbamento emozionale (anche transitorio) non incidono sull'imputabilità. E' pleonastico, ma è stato detto pechè per un certo periodo di tempo, tra la fine del 1800 e l' inizio del 900 l'emotività e la passionalità influivano sull'imputabilità. IMPUTABILITA' ED USO DI ALCOOL / STUPEFACENTI Importante è invece soffermarsi sull'uso di sostanze stupefacenti e di alcool; soprattutto sull'utilizzo di alcool in quanto a quel tempo il consumo di stupefacenti non era tanto diffuso, più avanti ha poi raggiunto le stesse dimensioni del fenomeno alcool. La volontà del legislatore era quella di scoraggiarne l'utilizzo percui la disciplina applicata non è assolutamente tollerante. Vero è che chi abusa di alcool e di sost stupefacenti spesso si trova in condizioni da escludere la capacità di intendere e di volere, ma il legislatore non fa riferimento a questo bensì all'actio libera in causa nel momento in cui si decide di assumere o di non assumere alcool/sostanza stupefacente. Nel momento in cui si assume significa che ci si mette volontariamente nella condizione di perdere del tutto od in parte la capacità. Anche se lo stato in cui effettivamente compie il fatto è di incapacità, il soggetto è comunque imputabile. L'ubriachezza protratta, prolungata,volontaria (dolosa o colposa) non lincidono sull'imputabilità. (l'ubriachezza volontaria dolosa è quella di chi beve per dimenticare, quella colposa di chi volontariamente eccede nel bere fino a mettersi in uno stato di ubriachezza. L'ubriachezza preordinata è quella di chi sa già che potrà commettere un reato e beve/assume stupefacenti o per darsi forza nel commettere il 3 fatto o per crearsi un alibi a posteriori. In questo caso la pena è aumentata. I casi di ubriachezza (in termini medici è l'abuso di alcool) che tolgono l'imputabilità sono solo quelli totalmente involontari ovvero caso fortuito (errore materiale del soggetto) o forza maggiore (persona è esposta o per motivi vari ...il prof cita come es un paziente che assume farmaci con interferenza d'azione/metabolismo o con principi alcolici che possono dare una condizione di ubriachezza).In questi casi il legislatore dice che ci si deve innanzitutto accertare che sussista il caso fortuito o la forza maggiore,in tal caso non vi è imputabilità. Nel caso vi fosse un residuo capacità di autoinibirsi la pena ci sarà, ma con l'attenuante.In sostanza si applicano le regole della capacità totale o parziale.Riassumendo: ubriachezza piena accidentale Il legislatore ha tenuto conto anche degli effetti di una somministrazione prolungata ed ha individuato identificandolo con la dizione di intossicazione cronica da alcool (quello che chiameremmo uno stato cronico.. noi come medici sentiamo un po' comprendere nella sua formulazione il concetto di dipendenza). Il legislatore intende con questo termine gli effetti cronici patologici (non diretti!) che si attestano a lungo termine anche se non vi è somministrazione di alcool es. intossicazione cronica da alcool, sndr di Korsakoff e Wernich, sindromi psicotiche di delirio cronico (in questi casi vi è concomitanza tra effetti organici e cronici dell'uso prolungato). In questo caso si deve valutare in quali condizioni fosse il soggetto al momento del reato . Il legislatore, sempre per quell'azione deterrente che avrebbe dovuto avere nei confronti dell'assunzione di alcool/stupefacenti, identificò una terza fattispece: l'ubriachezza abituale ovvero il frequente stato di ubriachezza. Esso non incide sull'imputabilità, anzi viene considerata un'aggravante. Tutte queste definizioni hanno però messo in imbarazzo i medici nel momento della valutazione perchè non sempre esiste una netta corrispondenza tra la definizione del clinico e quella del medico. Se per abituale si intende colui che viene trovato più volte in stato di ebbrezza, come intende il legislatore, il medico si trova in difficoltà in quanto può attestare solo lo stato di ubriachezza in quel momento. Ci sono poi tute le situazioni intermedie in cui la persona non ha ancora gli effetti patologici cronici dell'alcool, ma gli effetti di una somministrazione prolungata iniziano a farsi sentire. Le cose poi si complicano ulteriormente quando si parla di sostanze stupefacenti. Per la stupefazione si applica fedelmente la normativa dell'alcool . Le situazioni 4 intermedie dell'assunzione di stupefacenti sono però differenti; esistono sindromi da astinenza fisica e psichica che creano complicazioni nella classificazione, anche perchè non esistono ancora definizioni precise di tali sindromi (un tempo, quando nelle cliniche psichiatriche c'erano le psicosi esogene, si avevano,ma ora sono del tutto scomparse). Il tipo di approccio molto settorializzato a queste problematiche ha fatto sì che l'attenzione fosse puntata sulla tossicodipendenza e non tanto sulle altre psicosi. Adesso si parla di stato di dipendenza su doppia diagnosi ovvero con diagnosi psichiatrica e tossicologica. Al legislatore o al giudice questo interessa poco; nel momento in cui deve valutare, valuterà se al momento in cui è stato commesso il fatto il soggetto era lucido, obnubilato per l'assunzione di stupefacenti singolarmente o reiterata o se obnubilato per effetto di un somministrazione cronica. A volte la patologia non è ben identificabile soprattutto se i soggetti hanno fatto uso in passato di acidi , di sostanze sintetiche, di anfetamine, in questi casi si possono avere vere e proprie psicosi, anche gravi; in altri casi ci possono essere solo gli effetti della dipendenza. Anche in tali casi di psicosi non si toglie l'imputabilità. Ci sono state sentemze che dicono che la sdr d'astinenza grave e protratta può simulare un difetto parziale di mente. Questo rientra nella dizione di uso abituale di sostanze stupefacenti . Riassumendo: imputabilità caso imputabilità con aggravante Tornando un attimo ai minori, un minori al di sotto dei 14 anni è sempre prosciolto, magari ci saranno dei provvedimenti di carattere amministrativo (il minore deve essere aiutato, deve essere inserito in un programma assistenziale,ma non sottoposto a processo penale. Tra i 14 ed i 18 anni il minore viene valutato sotto il profilo della maturità e sotto il profilo del vizio di mente. Sotto il profilo della maturità per i motivi detti prima (solo a 18 aa si raggiunge la maturità tale da essere tutti imputabili, tra i 14 ed i 18 si deve valutare caso per caso., si deve valutare la maturità al momento in cui ha determinato il fatto e se vi era maturità relativamente al fatto compiuto. Questo sia perche il disvalore di comportamenti quali l'omicidio si acquisiscono molto precocemente, mentre altri vengono acquisiti più tardivamente; sia perchè il soggetto si può trovare ad agire in situazioni tanto complesse che il grado di maturità che aveva o che poteva avere viene travolto dalla passionalità, dalla complessità e dall'incapacità di affrontare della situazione stessa. Dopo un ventennio in cui la giurisprudenza andava molto incontro a questi aspetti e ci si 5 indirizzava più verso soluzioni di aiuto e tolleranza del minore, oggi la tendenza sta cambiando, soprattutto dopo alcuni fatti di cronaca. MISURE DI SICUREZZA NELLA NON IMPUTABILITA' Sia per gli adulti che per i minori, una volta che si arrivi al proscioglimento, totale o con vizio parziale di mente, c'è il problema dell'applicazione delle misure di sicurezza. Vale a dire che una volta che una persona è stata prosciolta si deve valutare se è pericolosa o no e se lo è si deve applicare una misura di sicurezza. Il codice penale ha previsto per il proscioglimento degli adulti l'applicazione automatica di misure di sicurezza , per i minori la possibilità dell' applicazione di misure di sicurezza. Il regime delle misure di sicurezza è cambiato molto dagli anni '30 ad oggi : Negli anni '30 per un vizio totale di mente è sempre stata automatica l'applicazione di misure di sicurezza in una struttura psichiatrica (si chiamava il maniconio penitenziale che ora si chiama ospedale psichiatrico giudiziario) per un periodo minimo previsto (legato alla pericolosità sociale)al termine di questi anni il soggetto veniva rivalutato; se era ancora pericoloso si prolungava la misura di sicurezza, altrimenti la si revocava. Questo periodo minimo (sulla base della pericolosità sociale) veniva commisurato non tanto alla pericolosità del soggetto quanto alla gravità del reato, quindi ad un omicidio corrispondevano 10 anni, ad un tentato omicidio 5 anni, ad un reato lieve 2 anni. Sono sopravvenute però molte modifiche; la prima è stata nel ' '74 : Il magistrato di sorveglianza può revocare anticipatamente le misure di sicurezza quando venga a mancare la pericolosità sociale. Si è detto che è incostituzionale che, a parità di delitto non vengano considerate le condizioni di ogni singolo individuo. Ad es.: due persone hanno commesso lo stesso delitto: la prima persona guarisce o migliora nel giro di 2-3 anni, la seconda persona invece no...non è costituzionale che debbano scontare entrambe 10 anni.Una volta che un soggetto nell'ospedale psichiatrico giudiziario se considerato non pericoloso può uscire (valutazione sia dello psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario sia dal giudice di sorveglianza sia da un perito se il giudice di sorveglianza lo dovesse ritenere necessario). Però poi sono sorti altri problemi, anche sulla scorta del caso che vi ho citato prima, del padre in stato crepuscolare; Sentenze dell'82-'83 : la pericolosità sociale va valutata con riferimento al momento del giudizio, ovvero al momento del processo e non al momento del fatto. E' incostituzionale che un soggetto accusato di omicidio, che non guarisce vada in OPG così come una persona che ha una patologia soltanto transitoria, che guarisce subito. La corte costituzionale è intervenuta con queste due sentenze, nell'82 e nell'83, per dire sostanzialmente che la misura di sicurezza viene applicata per chi permane pericoloso per la società fino al momento del processo. Se al momento della sentenza il giudice ha delle prove che attestino che non vi sia più pericolosità non applicherà più la misure di sicurezza. Considerate che a volte passano 2-3 anni dal 6 momento del fatto a quello della sentenza ed in quel periodo il soggetto può essere rimasto fuori agli arresti domiciliari, in SPDC , in casi di cura o in comunità..se ne aveva bisogno, oppure può essere stato in carcere od in OPG, ed in tutto questo periodo si sono acquisiti elementi per valutarne la pericolosità sociale. L'ultima variazione l'ha data la sentenza della corte costituzionale del 73 (luglio 2003): la libertà vigilata è applicabile anche ai soggetti non imputabili con pericolosità tanto attenuata da non necessitare di OPG. Tale sentenza si è inserita nel sistema che vi ho detto apportando un correttivo; il prof ha trattato pochi anni fa il caso di una signora depressa che ad un certo punto aveva tentato un omicidio-suicidio; aveva preso il figlioletto di 4 anni, era andata sulla riva del fiume, si sono buttati nella corrente e lei o ha battuto la testa o il contatto con l'acqua fredda,non si ricorda cosa sia accaduto,fatto è che è rinsavita, ha tentato di riafferrare il figlioletto,ma non ci è riuscita. Lei si è salvata. E' stata imputata di omicidio volontario. Quando è andata dal prof era già stata vista da altri periti che avevano stabilito che era psicotica; vi era quindi vizio totale di mente. Dopo essere arrestata ha passato alcuni giorni in carcere, ma è uscita subito, è stata in SPDC per 4-5 mesi, poi è andata in una comunità per 3-4 mesi. II perito ha confermato che se la donna si cura non è pericolosa ; (ma il giudice non ha la capacità di imporre di curarsi) . La pericolosità di questa persona dal momento in cui ha commesso il fatto ad oggi (processo) è cambiata; ora assume le cure continuativamente e spontaneamente, al momento del fatto no. E' vero che presenta ancora episodi deliranti verso la famiglia del marito verso la quale vi sono dissapori, ma erano già in atto da prima. C'è una pericolosità residua, ma talmente attenuata che la donna può essere curata anche fuori, non c'è bisogno che vada in OPG. E' stata inserita la libertà vigilata, misura di sicurezza che consente al magistrato di porre dei limiti e delle condizioni. All' epoca c'erano dei magistrati che l'applicavano, mentre altri sostenevano che non poteva essere data se non agli adulti imputabili . Alla fine , dopo un anno e mezzo di altre misura di sicurezza, le fu concessa la libertà vigilata. Casi come questi ce ne sono tanti. La sentenza prima detta colmò questo vuoto: è incostituzionale che una persona con pericolosità attenuata non possa non avere tale misura. Il principio enunciato da questa sentenza della corte costituzionale sono fortemente improntati su quelli della psichiatria esterne e tutelano il bene della salute rispetto al contenimento dei soggetti pericolosi; è come se dicesse che il giudice deve valutare innanzitutto se è applicabile la libertà vigilata ed eventualmente se applicare l'ospedale psichiatrico. Questo è il panorama attuale delle misura di sicurezza. Lo spostamento verso l'esterno è sempre più presente, quindi il medico si troverà sempre più a dover affrontare persone che hanno dei vincoli (libertà vigilata). 7 INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE Parliamo ora dell'ambito civilistico. Questo è un argomento che vi interessa molto più da vicino per i suoi risvolti pratici nei confronti del paziente. Abbiamo parlato della capacità di diritto penale, ora parliamo della capacità di diritto civile. La capacità civile è l'attributo che ogni soggetto ha per essere patecipe delle norme del diritto civile. Va da sé che le norme civili hanno un riscontro sul cittadino. La capacità civile si articola in due momenti: la capacità giuridica e la capacità di agire (art1 e art 2 del codice civile). Art 1: la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita ovvero i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Ciò significa che chi è cittadino ha capacità giuridica ottenuta al momento della nascita. Se il soggetto ha respirato ovvero se è nato vivo, anche se muore subito dopo, ha acquisito la capacità giuridica, se non ha respirato non ha mai acquisito tale capacità. Il dubbio se il soggetto sia nato morto o vivo,ma deceduto subito dopo si chiarisce con le prove docimasiche ( si immergono i polmoni in acqua e si vede se galleggiano o no). Questo è un problema rilevante sopprattutto dal punto di vista della successione ereditaria; se un neonato ha acquisito la capacità giuridica allora entra nell'asse ereditario. In ogni caso la capacità giuridica è quella che consente al soggetto di essere portatore dei diritti che la legge stabilisce per i cittadini. L'art 2 si parla di maggior età e di capacità di agire: la maggior età è fissata con il compimento del 18esimo anno; con la maggior età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. In pratica la capacità di agire è la capacità di essere soggetto attivo dei propri diritti, è la capacità di far valere i propri diritti davanti alla legge in prima persona. Quando è nato il codice civile la maggior età era stabilita a 21 anni, poi è stato spostata a 18 anni. A 18 anni si completa la capacità civile. Per qualsiasi tipo di contratto, non solo per questo, occorre la capacità di agire. CAPACITA' DI AGIRE E IL CONSENSO ALLE CURE MEDICHE i primi diritti sono quelli della capacità a prestare il consenso (i risvolti giuridici del consenso). Il rapporto medico-paziente è considerato comunque un rapporto di tipo contrattuale in cui il medico si impegna a mettere a disposizione del paziente le proprie capacità, le proprie conoscenze in ambito professionale, ad agire con coscienza ed il paziente si impegna a rispettare e seguire le prescrizioni del medico, a pagare la parcella (un tempo sanciva proprio il contratto). Fino a 18 anni non si ha la capacità di fare un contratto di questo genere. Il consenso per il minore viene dato dal genitore o dal tutore. Ci sono in questo ambito numerosi contradditori: all'atto medico devono prestare consenso entrambi i genitori di comune accordo , tranne per lo stato di necessità (*). Se entrambi i genitori non acconsentono alle cure ed il minore è in pericolo di vita si chiede aiuto alla magistratura, al giudice tutelare che sospende la potestà tutoriale, se 8 la assume e da il consenso. Se c'è discordanza ; il padre è daccordo e la madre no, prevale il parere del padre. In caso di disaccordo ciascuno dei due genitori si può rivolgere al tribunale dei minori per far valere le proprie ragioni. In caso di urgenza in assenza del padre si può agire comunque. Se però è il padre a dire no ed la madre a dire sì si telefona al giudice. Il minore ha voce in capitolo quando si tratta di un intervento gravemente menomativo; in tal caso si deve rispettare il suo eventuale veto. E' una sentenza dei primi anni ' 70 riferita ad una ragazza con un tumore intestinale in cui era necessario un intervento di colostomia , ma la ragazza non voleva. L'intervanto fu fatto comunque ed i medici furono condannati in ambito civilistico. E' un principio a cui ci si deve attenere quanto più ci si avvicina ai 18 anni, molta giurisprudenza però parla dei 14 anni; certo è che la maggio età formale è a 18 anni; nel caso ci siano dei dubbi meglio rivolgersi al magistrato il quale può assumere su di sé la la tutorietà genitoriale e dare il consenso o quantomeno un consiglio orientativo. Riassumendo: entr utelare Tranne in condizioni di emergenza dove si può interpellare anche un solo genitore o in stato di necessità. (*) STATO DI NECESSITA' lo stato di necessità per un minore è presente quando o non ci sono i genitori o non sono immediatamente reperibili; lo stato di necessità è infatti un esimente della punibilità , ovvero consente di mettere a repentaglio un bene tutelato dalla legge con il consenso di chi ha il diritto di disporne.Quando manca la possibilità di avere il consenso da parte di chi ha il diritto a disporne e c'è una situazione di emergenza clinica, scatta per il medico o per il sanitario in generale l'obbligo di tutela della salute cioè la posizione di garanzia nei confronti del bambino e l'obbligo di intervenire. Se qualcuno recrimina a posteriori si invoca lo stato di necessità . Siccome per i minori i titolari, gli aventi diritto sono i genitori quando i genitori non ci sono scatta lo stato di necessità per il minore. Per l'adulto lo stato i necessità scatta quando non è in grado di prestare il consenso.Quando è presente uno solo dei genitori non c'è stato di necessità DEROGHE ALL' ART. 2 A parte l'orientamento della giurisprudenza, assistiamo ad emanazioni di norme che tendono ad attribuire sempre più la capacità d'agire al minore. CAPACITA' DI AGIRE A 16 ANNI: a 16 anni il minore può riconoscere il figlio naturale, chiedere al tribunale il riconoscimento o disconoscimento del figlio naturale, può rivolgersi direttamente al tribunale per chiedere l'autorizzazione al matrimonio nel caso in cui i genitori non siano daccordo con il matrimonio stesso (il 9 tribunale deve prima accertarne la maturità psicofisica),a 14 anni può porre il veto sulla propria addozione anche se è stata stabilita dal tribunale e, per analogia, può decidere con quale dei due genitori separati vuole vivere (ad una domanda il prof allontana il micrifono...vi lascio immaginare...non si capisce nulla! In sintesi però dice che se entrambi i genitori danno il consenso al matrimonio non è necessario fare la richiesta ea giudice). Inoltre ci sono due casi di maggiore autonomia del minore di rilevanza sanitaria: l'interuzione volontaria di gravidanza e le tossodipendenze. INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA: la procedura prevede che la minore sia seguita da strutture specifiche, quali il consultorio, e che venga ottenuto l'assenso dei genitori. Nel caso in cui non si ritienga opportuno comunicare o chiedere il consenso ai genitori, o nel caso in cui questi neghino il consenso, la minore può chiedere al giudice l'autorizzazione a prestare il consenso. Raramente il giudica nega il permesso tranne nel caso in cui ritenesse che la minore stia esprimendo una volontà non poderata. Alla fine è il minore che presta il consenso all'atto medico in quanto ha ottenuto l'autorizzazione dal giudice. TOSSICODIPENDENZE: una serie di sentenze che regolano le tossicodipendenze; art 120-121; chiunque si può rivolgere al servizio di tossicodipendenze per riceverne attività diagnostica o terapeutica. I minori trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti vengono valutati dal Prefetto riguardo alla necessità o meno di cure; esso in alternativa alle misure amministrative che dovrebbe attuare, può proporre un invio al SERT per il quale è necessario un consenso alle cure. Qui si dice in modo esplicito che il minore può farsi accompagnare davanti al prefetto da uno dei famigliari (non parla di obbligo!) L'articolo sancisce che il minore presentatosi davanti al prefetto o davanti al SERT per il piano di cure ha il permesso di acconsentire al piano di cure. Ci sono però dei piani di cure che riguardano solo il minore e piani che investono tutta la famiglia; si tratterà, in tale evenienza, di avere dal minore il consenso a parlare con i genitori. Se ciò non è necessario non si deve, ma si può parlare con uno dei famigliari, non necessariamente con i genitori. Questo viene ritenuto da un punto di vista giuridico e deontologico corretto e dal punto di vista dell'assunzione del soggetto comprensiva (?). CAPACITA' DI AGIRE ED EMANCIPAZIONE Per quanto riguarda la capacità di agire, era previsto l'istituto per l'emancipazione (pressochè abolito nel momento in cui la maggiore età è passata dai 21 ai 18 anni) che prevedeva l'attribuzione di una parziale capacità di agire al minore per i motivi più vari. Parziale capacità di agire significa agire per ordinaria amministrazione (non per la straordinaria amministrazione) ed avere un curatore. L'istituto per l'emancipazione è rimasto in un unico caso: per il minorenne che ha ottenuto l'autorizzazione a sposarsi e che si è sposato. In questo caso il minorenne è automaticamente considerato emancipato, ovvero ha ottenuto parziale capacità di agire. Per quanto riguarda la parte eccedente la normale amministrazione era nominato un curatore ( l'altro coniuge se maggiorenne o nell'ambito della famiglia). Vale a dire che un minore che si sposa può trovarsi nella stessa condizione di un inabilitato, o con l'interdetto. 10 INTERDIZIONE L'interdizione, art 414 del codice civile: il maggiore d'età che si trova in condizione di abituale infermità di mente tale da non consentirgli di provvedere ai propri interessi viene interdetto. L'infermità deve quindsi essere abituale, ovvero protratta nel tempo e a cuio non si vede una fine, permanente, ma non necesariamente cronica ed irreversibile; può essere anche reversibile ma a lungo termine. Abituale significa anche che è presente continuativamente nel tempo. Tale soggetto deve essee interdetto, nel senso che un giudice che venga a conoscenza di tale situazione deve procedere all'interdizione. L'interdizione è uno strumento che viene messo a tutela dell'interesse personale (vuole dire che si tutela il soggetto affinchè non vada a danneggiarsi dasolo o non venga indotto a farlo da altri. Con l'interdizione viene nominato un tutore che si sostituisce totalmente all'interdetto in ogni decisione che abbia rilevanza civilistica (oggigiorno il tutore presiede a tutte le decisioni pratiche , non solo di carattere patrimoniale, ma anche sanitario). INABILITAZIONE L'inabilitazione è prevista per forme più lievi e per limiti più stretti ovvero se il soggetto perde parte della capacità di decidere e di agire in situazioni che eccedono l'ordinari amministrazione. Questi si trovano nella stessa situazione in cui s trova l'emancipato. In tutte le situazioni che eccedono l'ordinaria amministrazione le decisioni vengono prese congiuntamente dall'inabilitato e dal curatore (che presiede quindi ai suoi interessi maggiori). Le persone che possono venire inabilitate sono le persone le cui condizioni psichiche non sono tanto gravi da dar luogo all'interdizione ( art 415) (quindi ad infermità abituale di mente, ma meno grave di quella che dà luogo all'interdizione) , a persone che hanno abusato di alcool o di sostanze stupefacenti (e qui rientrano tutti casi visti prima purchè si possa dimostrare una certa abitualità) e nei casi di prodigalità. L' inabilitazione non è solo a tutela degli interessi della persona, ma anche degli interessi famigliari (es.: per le persone che espongono, per prodigalità, sé e la propria famiglia a gravi problemi economici). L'inabilitazione è facoltativa, non obbligatoria come l'interdizione. Possono far ricorso per ottenere l'inabilitazione parenti di primo grado ed affini di secondo grado, il Procuratore della Repubblica (qualunque sia stata la notizia che ha avuto) e chiunque ne abbia intresse. Inabilitazione ed interdizione sono reversibili, ovvero possono essere revocate in ogni momento ; può essere ripristinata in ogni momento la capacità di agire o si può passare dall'interdizione all'inabilitazione nel caso le condizioni fossero meno gravi di prima. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO / TUTELARE La legge vigente , del gennaio di quest'anno, parla dell'amministratore di sostegno. Ha inserito alcuni articoli. L'art. 404 : la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno in grado di tutelarla nel luogo dove questa ha domicilio 11 o residenza. In pratica c'è un ventaglio di possibilità molto ampio delle possbilità di correzione. La normativa in Italia ed in altri paesi, è volta a tutelare principalmente le persone anziane o con handicap in modo che possano essere affiancate da persone il cui operato viene sopravvisionato da un giudice tutelare. L'amministratore tutelare viene infatti nominato dal giudice tra i famigliari o tra le conoscenze del tutelato . E' una figura abbastanza duttile; il giudice elenca tutte le operazioni che l'amministratore di sostegno può o deve effettuare di sua iniziativa e tutte quelle che deve effettuare in collaborazione con il tutelato. Ovviamente non si tratta soltanto di aspetti patrimoniali, ma anche esistenziali es.stato di salute. Questa figura è tutelativa anche del medico, pensate solo ad un medico che deve curare un paziente con l'Alzheimer ...., altro esempio: considerate una persona anziana confusa, malnutrita...per mettere un' alimentazione parenterale con catetere venoso, a menoche non vi sia emergenza, si deve chiedere all'amministratore tutelare. 12