ANTONELLA POMILLA PhD in Psichiatria Psicologo Clinico, Criminologo, Psicodiagnosta Ass. Ricerca c/o Dip. Neurologia e Psichiatria, «Sapienza» Università di Roma [email protected] L’imputabilità e le cause di esclusione e/o limitazione Quali professionisti (e quali incarichi): AMBITO CIVILE (Trib. Ordinario e Trib. per i Minorenni): AMBITO PENALE (Trib. Ordinario e Trib. per i Minorenni): Perito: nominato dal Giudice, in incidente probatorio e/o in dibattimento Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU): nominato dal Giudice Consulente per il PM: nominato dal Pubblico Ministero (ind. preliminari) Consulente Tecnico di Parte: nominati dalla difesa Si affiancano i Consulenti Tecnici di Parte o Consulenti della difesa: nominati dalla difesa e dalla/e parte civile Valutazione capacità di intendere e di volere (imputabilità) (art. 85 cp; art 88 e 89 cp) e pericolosità sociale (art. 203 cp); imputabilità 14/18 anni (art. 98 cp) Valutazione capacità di rendere testimonianza in minore testimone e/o vittima di abuso Affidamento: valutazione capacità genitoriali, qualità rapporti familiari, stato psicologico prole, per indicare regime di affidamento, gen. collocatario e frequentazioni con l’altro Adottabilità: valutazione capacità genitoriali e stato psicologico del minore posto in adozione Danno biologico di natura psichica Interdizione / inabilitazione Il concetto di RESPONSABILITÀ Responsabilità presuppone una situazione di libertà della persona relativamente alla capacità di discernimento e di libera autodeterminazione: libertà nella scelta del comportamento da tenere; libertà nella possibilità previsionale delle conseguenze (certe o probabili) del proprio comportamento; libertà nella scelta di comportamenti alternativi, per evitare quelle conseguenze. La responsabilità giuridica si ricollega da un lato ai doveri sanciti da norme giuridiche (civili, penali, etc..), dall’altro alle rispettive sanzioni indicate per le violazioni. Responsabilità penale Art. 42 c.p.: «nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commesso con coscienza e con volontà». la responsabilità penale di un autore di reato (azione o omissione) si identifica con il possesso della generica capacità di coscienza e volontà della condotta, che richiama la suitas = nesso psichico tra l’agente e la condotta illecita, che esiste tutte le volte in cui la condotta è posta in essere in modo volontario, e quando, anche se non vi era tale esplicita volontà, con uno «sforzo di volere» la condotta-reato poteva essere evitata (Si esclude: atti automatici, riflessi, istintivi, per dimenticanza e distrazione). Imputabilità presupposto minimo di presenza di maturità di un soggetto cui può essere attribuito (=imputato) un rimprovero per un fatto da lui commesso. Poiché tale rimprovero può essere attributo solo ad una persona capace di autodeterminarsi, l’imputabilità è dunque prerequisito e presupposto necessario della rimproverabilità. Imputabilità Art. 85 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». l’imputabilità può essere diversa dalla cd. suitas: imputabilità = modo di essere della persona in relazione alla sua maturità psichica e sanità mentale; suitas = legame tra coscienza e volontà di un soggetto con un determinato atto, per verificare se è o meno possibile attribuire un determinato comport. alla volontà dell’agente. anche un soggetto imputabile può agire senza coscienza e volontà (casi fortuiti e/o di forza maggiore, art. 45 c.p.; casi di costringimento fisico, art. 46 c.p.) anche un soggetto non imputabile (incapace di intendere e di volere) potrebbe avere coscienza, ma la sua volontà viene interdetta dall’alterazione psichica Capacità di Intendere = capacità di rendersi conto della realtà esterna circostante (idoneità psichica, art. 40 c.p.), e di cogliere i motivi ed il valore sociale positivo e/o negativo (in ogni caso, previsione delle conseguenze – eventuali danni agli interessi della collettività) dei propri atti e/o omissioni Capacità di Volere = capacità di autodeterminarsi in modo autonomo, sulla base dei presupposti dati percettivi, scegliendo (= discriminando) come comportarsi o meno in virtù di uno scopo (potere di controllo sui propri stimoli ed impulsi ad agire). Imputabilità = capacità di intendere + capacità di volere Non imputabilità = incapacità di intendere + incapacità di volere Valutazione dell’imputabilità e possibili cause di sua esclusione CONDIZIONI PARTICOLARI ED IMPUTABILITÁ C’È: 1) In chi “si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa” (art.87 c.p); 2) Nel caso di presenza di stati emotivi e passionali, irrilevanti sulla imputabilità del reo (art.90 c.p.) – si considerano attenuanti del reato; 3) L’intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti: ● se preordinata, comporta un aumento di pena; se dolosa o colposa, il soggetto risponde del reato commesso a titolo di dolo o di colpa (art.92 e 93 c.p.); ● se abituale, non incide sull’imputabilità ed inoltre comporta un aumento della pena e l’erogazione di una misura di sicurezza (art.95 e 221 c.p.). NON C’È: 1) Il vizio di mente presente al momento del fatto-reato esclude (art. 88 cp.) o scema grandemente (art. 89 cp) l’imputabilità dell’autore di reato; 2) Quando sussistono condizioni di incapacità da altri procurate: è l’istigatore a rispondere sia del delitto commesso dalla persona resa incapace, sia delle strategie poste in essere per il raggiungimento di detto fine (art.86,111,613,728 c.p.); 3) L’intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti: esclude l’imputabilità, solo se piena e se dovuta a caso fortuito o forza maggiore (art.91 c.p.); solo la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, quando abbia causato danni psichici organici, può essere rilevante al fine dell’applicazione del vizio parziale o totale di mente (art.95 c.p.). FORSE (casi limite): 1) Sordomutismo: di per sé non incide: l’eventuale rilevanza si valuta caso per caso (art.96 c.p.); 2) Minore età: rilevante in maniera diversa: ● 0 - 14 anni: imputabilità esclusa per legge (presunzione assoluta di incapacità), qualunque sia il reato di cui il minore si è reso responsabile (art.97 c.p.); ● 14 - 18 anni: accertare caso per caso se il normale ciclo maturativo psico-sociale è arrivato ad un punto tale da consentire di affermare l’esistenza della imputabilità (nozione di maturità); altrimenti è esclusa (art.98 c.p.). Valutazione dell’imputabilità: quando? Accertamento specialistico affidato ad esperti della valutazione delle condizioni psichiche e personologiche da riferirsi sempre al momento della commissione del fatto-reato Valutazione dell’integrità delle Funzioni dell’Io (cognitive; organizzative; previsionali; decisionali; esecutive) per comprendere se il soggetto è in grado di emettere valutazioni e comportamenti adeguati (= responsabilità). Quindi si tratta sempre ed in ogni caso di una responsabilità individuale e relativa (mai assoluta) art. 220 c.p.p. comma 2: “Divieto di perizia psicologica”: salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della M.d.S., non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche” Valutazione dell’imputabilità: come? Verbali delle F.O. e processuali (anche accertamenti investigativi e medico-legali); Testimonianze; Interrogatori e dichiarazioni dell’imputato; Comportamento pre/post reato (criminogenetica; criminodinamica); Documentazione sanitaria; Colloqui (anamnesi remota e prossima; storia clinica; esame obiettivo; test psicodiagnostici; accertamenti strumentali) DIAGNOSI VALORE DI MALATTIA (vizio di mente) Sintesi di tutti gli elementi e collegamento alla norma IMPUTABILITÀ (diagnosi differenziale; verificazione e falsificazione) INFERMITÁ Disturbo Mentale (non solo alterazione temporanea), ma sindrome o modello psicocomportamentale clinicamente significativo che si associa ad una disabilità in più aree funzionali del soggetto e che aumenta il disagio e limita la libertà individuale. SANITÁ = NORMALITÁ E MALATTIA = ANORMALITÁ NORMALITÀ – ANORMALITÀ SANITÀ – MALATTIA ● Valutazione AUTOCENTRATA: considerazioni che il soggetto stesso, in prima persona, effettua su di sé. ● SANITÀ implica una condizione di benessere e di equilibrio che, pur contemplando elementi di sofferenza, non necessariamente traduce questa sofferenza in patologia (“sofferenza sana”). ≠ ● Valutazione ETEROCENTRATA: effettuata dall’esterno, come giudizio sociale fondato su codici, valori e norme che, in un dato momento, sono vigenti in una società o cultura, e ne costituiscono a tutti gli effetti una matrice socioculturale di valutazione e di discriminazione. Malattia mentale, violenza e criminalità: i “luoghi comuni” 1. La malattia mentale è criminogena (assioma di corrispondenza tra la malattia mentale e la criminalità): l’eziologia della criminalità risiede nella presenza di una malattia mentale; i malati mentali sono sempre criminali, e viceversa; 2. Grave malattia mentale = Grave atto criminoso (assioma di corrispondenza per criterio di gravità): i malati mentali più gravi sono criminali; i malati mentali gravi commettono reati gravi; 3. Malattia Mentale = Pericolosità i malati mentali (gravi) sono incurabili; i malati mentali (gravi) sono pericolosi; i malati mentali (gravi) sono irrecuperabili. 1. La malattia mentale è criminogena… 1) Disturbi del Controllo degli Impulsi non Classificati Altrove (Cleptomania, Piromania, Gioco D’Azzardo Patologico, Tricotillomania) Disturbo Esplosivo Intermittente: “l’incapacità di resistere agli impulsi aggressivi che si manifesta con gravi atti aggressivi o distruzione della proprietà (Criterio A), attuati anche senza sufficienti motivi atti a giustificare la loro presenza e dunque con grado di aggressività del tutto spropositato rispetto a qualsiasi fattore psicosociale stressante precipitante (Criterio B)”. Nel Disturbo Esplosivo Intermittente l’azione aggressiva e distruttiva è per il soggetto al contempo fonte della sua sofferenza e mezzo per alleviare la tensione. 2) Disturbi Psicotici e la Schizofrenia in stato acuto il comportamento violento è presente in qualità di reazione “difensiva” in un momento di estrema paura ed angoscia derivante da situazioni che il soggetto interpreta, in modo inadeguato ed esagerato, come minacciose. Reazioni brevi ed intense non “create” dalla malattia, ma piuttosto come caratteristica temperamentale o di personalità preesistente alla stessa, che in fase acuta della malattia il soggetto non riesce più a controllare. Sottotipo Schizofrenia Paranoide soggetti maggiormente inclini ad acting out di natura violenta, in virtù del sistema delirante che domina il loro assetto cognitivo. 3) Disturbi dell’Umore (unipolari e bipolari) rabbia, aggressività e distruttività 4) Disturbi d’Ansia aggressività come sintomo/dimensione in Dist. Post-Traumatico da stress, Fobia Sociale, Dist. Da Panico 5) Disturbi del Comportamento Alimentare aggressività ed autodistruttività nei disturbi classici (bulimia, anoressia) + Binge Eating Disorders 6) Disturbi di Personalità sospettosità, rancore e negativismo in Dist. Paranoide; arroganza, aggressività indiretta e sfruttamento interpersonale in Dist. Narcisistico, Antisociale e Borderline Nell’attuale nosografia psichiatrica manca una compiuta definizione e classificazione del disturbo aggressivo: l’aggressività, più che un elemento psicopatologico nucleare e strutturante, si mostra essere un fattore transnosografico caratterizzante numerosi e diversi quadri clinici 2. Incidenza della criminalità nella popolazione psichiatrica… Meta-analisi del Dipartimento di Psicologia della Oxford University e dello Sweden’s Karolinska Institute (Fazel S. & Grann M., The Population Impact of Severe Mental Illness on Violent Crime, Am J Psychiatry, 2006; 163:1397-1403) Analizzando, lungo un periodo di 13 anni, i registri contenenti tutti i ricoveri ospedalieri e le condanne penali della popolazione svedese, gli studiosi hanno riscontrato la presenza di 45 crimini violenti per 1.000 abitanti; di questi, 2.4 crimini violenti sono riconducibili a pazienti con disturbi mentali gravi (disturbo bipolare, psicosi). Tale tasso di criminalità corrisponde ad una percentuale di rischio pari al 5.2%, con differenze rilevanti per alcune categorie di reato: 18% per omicidi/tentati omicidi, 15.7% per incendio doloso, 7.5% per minacce/molestie, 5% per reati sessuali, 3.6% per rapine e 3% per furti. I risultati ottenuti dalla meta-analisi dimostrano in pratica che i pazienti psichiatrici sono responsabili di circa 1 su 20 crimini violenti. Oltretutto, questa percentuale di rischio rivela altri risultati interessanti relativi alla differenza tra popolazione femminile e popolazione maschile: essa risulta essere maggiore nelle donne rispetto agli uomini, ed in tutte le fasce di età considerate. Altra meta-analisi condotta dagli stessi ricercatori (Fazel S. et al., Schizophrenia and Violence: Systematic Review and Meta-Analysis, PLoS Med, 2009; 6(8) Utilizzando alcune significative parole chiave su Medline e Psychinfo (come “violenza”, “omicidi”, “schizofrenia”, “psicosi”, “criminalità”, etc.), sono stati rintracciati 20 studi europei ed internazionali (Stati Uniti; Inghilterra e Galles; Danimarca; Svezia; Finlandia; Australia; Germania; Austria; Svizzera; Nuova Zelanda; Israele) che complessivamente consideravano 18.423 casi di schizofrenia e psicosi. Di questi, per 1.832 casi (9,9%) si trattava di soggetti violenti. Considerando una popolazione generale di 1.714.904 individui, il tasso di violenza si verificò in 27.185 casi (1,6%). Le evidenze sperimentali dimostrano che non vi è un maggior tasso di criminosità nella popolazione psichiatrica 3. Sulla Pericolosità sociale della popolazione psichiatrica criminale… Patologizzazione della criminalità e criminalizzazione della malattia mentale: derivano dall’evoluzione storica del concetto di pericolosità e del suo trattamento, e dall’evoluzione della metodologia di studio nella possibilità di prevedere il rischio di recidiva (Sanza M., Il Comportamento aggressivo e violento in psichiatria, CSE, 1999, pag. 1-21) 1) Inizio secolo: equivalenza tra malattia mentale e pericolosità; esistenza di una naturale, costituzionale, imprevedibile pericolosità sociale dei soggetti affetti da patologia mentale. Legge di Penrose inverso rapporto di proporzionalità tra le immissioni di pazienti negli ospedali psichiatrici ed alcuni parametri socio-anagrafici (tasso di mortalità generale, tasso di natalità, tasso di omicidi o di altri fenomeni criminosi). Aumentando il numero di pazienti negli ospedali psichiatrici, diminuiva la mortalità generale e diminuiva la criminalità. Risultato “cura” coercitiva, allontanamento dalla comunità civile in nome della protezione della sua sicurezza (ricovero coatto a tempo indeterminato nei manicomi prima della Legge 180/1978) 2. Nel corso del tempo: studi di follow-up (Russo, 1994) dimostrarono l’inattendibilità delle previsioni a lungo termine della pericolosità sociale sui riscontri del tasso di recidiva di pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici, che non era così cospicuo e comunque non molto diverso dal tasso di criminalità della popolazione generale. Studi retrospettivi (Hafner e Boker, 1973) sul tasso di alcune categorie di reato e sulle diagnosi psicopatologiche non dimostrarono differenze significative al confronto con la popolazione generale (sana): anche se c’è una maggiore incidenza di criminalità violenta per diagnosi quali schizofrenia e disturbi affettivi, gli stessi fattori generici che incidono sul comportamento criminale per la popolazione generale valgono per la popolazione psichiatrica (ed ovvero: genere sessuale maschile, giovane età, uso precoce ed abituale di sostanze stupefacenti e/o alcol, stato socio-familiare disagiato). Fondamentale lo studio dei fattori di rischio STRUMENTI Buss Durkee Hostility Inventory - BDHI (Buss e Durkee, 1957; ITA Castrogiovanni et al., Questionario per la Tipizzazione del comportamento Aggressivo - QTA, 1982) tipo di aggressività e modalità di espressione (agito + tratto di ostilità non manifesto) State-Trait Anger Expression Inventory - 2 – STAXI - 2 (Spielberger, 1988; ITA Pedrabissi e Santinello, 1996; Comunian, 2004) autovalutazione nell’esperienza della rabbia e nelle modalità della sua espressione Indicatori della Condotta Aggressiva /Irritabilità e Ruminazione/Dissipazione (Caprara et al., 1991) comp. impulsivo e mediazione cognitiva Hare Psychopathy Checklist - Revised o PCL-R (Hare, 1991, 2003; ITA Caretti et. al, 2012), Aggression Inventory - AI (Gladue, 1991) aggressività come tratto personologico Aggression Questionnaire - AQ (Buss e Perry, 1992) mis. quantitativa + qualitativa Violence Risk Appraisal Guide - VRAG (Quinsey et al., 1993) clinica forense Barratt Impulsiveness Scale - Version 11 – BIS-11 (Barratt e Stanford, 1995) impulsività Sexual Violence Risk-20 o SVR-20 (Boer et al., 1997) e la Spousal Assault Risk Assessment Guide o SARA (Kropp e Hart, 2000) rischio di reati sessuali Violence Risk Assessment-20 o HCR-20 (Webster, Douglas, Hart et al., 1995; 1997; 2013) FATTORI DI RISCHIO (schizofrenia e psicosi; gravi dist. personalità) presenza di doppia diagnosi (Gunn, 1977; Soyka M., Albus M., Kathmann N. et al., 1993; Soyka M., 2000; Boles S., Johnson P., 2001; Fazel S., Gulati G., Linsell L., et al. 2009; Fazel S., Langstrom N., Hjern A., et al., 2009); presenza di condizioni di rischio da rintracciare nella storia di vita individuale a livello premorboso - quali incuria e/o abusi infantili, condotte antisociali della famiglia di origine, disagiato status socio-economico - e a livello contestuale in termini di stressful life events - quali separazione e divorzio, perdita del lavoro (Elbogen E. & Johnson S., 2009; Van Dorn R., Volavka J., & Johnson N., 2012); presenza di alcuni elementi che già a livello generale incidono nel rendere complicato il trattamento della malattia mentale, quali ad esempio il numero e la frequenza di ricoveri ospedalieri (Brennan P., Mednick S., Hodgins S., 2000) e dunque la scarsa adesione al trattamento (Monahan J., 1997; Monahan J., Steadman H.J., Appelbaum P.S., et al., 2000), o ancora la mancanza di insight di malattia. Malattia mentale e criminalità: dai “luoghi comuni”…alle risposte 1) La malattia mentale è criminogena: NO! Alcuni quadri nosografici sono caratterizzati da disfunzionalità ideative e discontrollo degli impulsi (capacità di intendere e di volere) più di altri, specialmente se in comorbidità con l’abuso di sostanze/alcol, ma la presenza di malattia mentale non è, di per sé, indizio di acting out violenti e/o criminosi 2) Incidenza della criminalità nella popolazione psichiatrica: non molto più alta rispetto alla popolazione naturale (percentuale di rischio pari al 5.2%, come valore più alto) 3) La pericolosità sociale della popolazione psichiatrica: manca una correlazione lineare (da un lato «il lancio di una moneta», Ennis e Litwack, 1974; dall’altro l’incidenza di alcuni fattori di rischio, da verificare in via sperimentale empirica)