ANTONELLA POMILLA
PhD in Psichiatria
Psicologo Clinico, Criminologo, Psicodiagnosta
Ass. Ricerca c/o Dip. Neurologia e Psichiatria, «Sapienza» Università di Roma
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L’imputabilità
e le cause di esclusione e/o limitazione
Quali professionisti
(e quali incarichi):
AMBITO CIVILE
(Trib. Ordinario e Trib. per i Minorenni):
AMBITO PENALE
(Trib. Ordinario e Trib. per i Minorenni):
Perito: nominato dal Giudice, in
incidente probatorio e/o in dibattimento
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU):
nominato dal Giudice
Consulente per il PM: nominato dal
Pubblico Ministero (ind. preliminari)
Consulente Tecnico di Parte: nominati
dalla difesa
Si affiancano i Consulenti Tecnici di Parte
o Consulenti della difesa: nominati
dalla difesa e dalla/e parte civile
Valutazione capacità di intendere e di
volere (imputabilità) (art. 85 cp; art 88 e
89 cp) e pericolosità sociale (art. 203
cp); imputabilità 14/18 anni (art. 98 cp)
Valutazione capacità di rendere
testimonianza in minore testimone e/o
vittima di abuso
Affidamento: valutazione capacità
genitoriali, qualità rapporti familiari,
stato psicologico prole, per indicare
regime di affidamento, gen. collocatario
e frequentazioni con l’altro
Adottabilità: valutazione capacità
genitoriali e stato psicologico del minore
posto in adozione
Danno biologico di natura psichica
Interdizione / inabilitazione
Il concetto di RESPONSABILITÀ
Responsabilità presuppone una situazione di libertà della persona relativamente
alla capacità di discernimento e di libera autodeterminazione:
libertà nella scelta del comportamento da tenere;
libertà nella possibilità previsionale delle conseguenze (certe o probabili) del proprio
comportamento;
libertà nella scelta di comportamenti alternativi, per evitare quelle conseguenze.
La responsabilità giuridica si ricollega da un lato ai doveri sanciti da norme giuridiche (civili,
penali, etc..), dall’altro alle rispettive sanzioni indicate per le violazioni.
Responsabilità penale Art. 42 c.p.: «nessuno può essere punito per un’azione od omissione
preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commesso con coscienza e con volontà».
la responsabilità penale di un autore di reato (azione o omissione) si identifica con il
possesso della generica capacità di coscienza e volontà della condotta, che richiama la
suitas = nesso psichico tra l’agente e la condotta illecita, che esiste tutte le volte in
cui la condotta è posta in essere in modo volontario, e quando, anche se non vi era
tale esplicita volontà, con uno «sforzo di volere» la condotta-reato poteva essere
evitata (Si esclude: atti automatici, riflessi, istintivi, per dimenticanza e distrazione).
Imputabilità presupposto minimo di presenza di maturità di un soggetto
cui può essere attribuito (=imputato) un rimprovero per un fatto da lui
commesso. Poiché tale rimprovero può essere attributo solo ad una persona
capace di autodeterminarsi, l’imputabilità è dunque prerequisito e
presupposto necessario della rimproverabilità.
Imputabilità Art. 85 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha
la capacità di intendere e di volere».
l’imputabilità può essere diversa dalla cd. suitas:
imputabilità = modo di essere della persona in relazione alla sua maturità psichica e
sanità mentale;
suitas = legame tra coscienza e volontà di un soggetto con un determinato atto, per
verificare se è o meno possibile attribuire un determinato comport. alla volontà
dell’agente.
anche un soggetto imputabile può agire senza coscienza e volontà (casi fortuiti e/o di
forza maggiore, art. 45 c.p.; casi di costringimento fisico, art. 46 c.p.)
anche un soggetto non imputabile (incapace di intendere e di volere) potrebbe avere
coscienza, ma la sua volontà viene interdetta dall’alterazione psichica
Capacità di Intendere = capacità di rendersi conto della realtà esterna circostante (idoneità
psichica, art. 40 c.p.), e di cogliere i motivi ed il valore sociale positivo e/o negativo (in ogni
caso, previsione delle conseguenze – eventuali danni agli interessi della collettività) dei
propri atti e/o omissioni
Capacità di Volere = capacità di autodeterminarsi in modo autonomo, sulla base dei
presupposti dati percettivi, scegliendo (= discriminando) come comportarsi o meno in virtù
di uno scopo (potere di controllo sui propri stimoli ed impulsi ad agire).
Imputabilità = capacità di intendere + capacità di volere
Non imputabilità = incapacità di intendere + incapacità di volere
Valutazione dell’imputabilità e
possibili cause di sua esclusione
CONDIZIONI PARTICOLARI ED IMPUTABILITÁ
C’È:
1) In chi “si è messo in stato di
incapacità di intendere o di
volere al fine di commettere il
reato o di prepararsi una scusa”
(art.87 c.p);
2) Nel caso di presenza di stati
emotivi e passionali, irrilevanti
sulla imputabilità del reo (art.90
c.p.) – si considerano attenuanti
del reato;
3) L’intossicazione acuta da alcool
o da sostanze stupefacenti:
● se preordinata, comporta un
aumento di pena; se dolosa o
colposa, il soggetto risponde
del reato commesso a titolo di
dolo o di colpa (art.92 e 93
c.p.);
● se abituale, non incide
sull’imputabilità ed inoltre
comporta un aumento della
pena e l’erogazione di una
misura di sicurezza (art.95 e
221 c.p.).
NON C’È:
1) Il vizio di mente presente al momento del fatto-reato esclude (art. 88
cp.) o scema grandemente (art. 89 cp) l’imputabilità dell’autore di reato;
2) Quando sussistono condizioni di incapacità da altri procurate: è
l’istigatore a rispondere sia del delitto commesso dalla persona resa
incapace, sia delle strategie poste in essere per il raggiungimento di detto
fine (art.86,111,613,728 c.p.);
3) L’intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti: esclude
l’imputabilità, solo se piena e se dovuta a caso fortuito o forza maggiore
(art.91 c.p.);
solo la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti,
quando abbia causato danni psichici organici, può essere rilevante al fine
dell’applicazione del vizio parziale o totale di mente (art.95 c.p.).
FORSE (casi limite):
1) Sordomutismo: di per sé non incide: l’eventuale rilevanza si valuta
caso per caso (art.96 c.p.);
2) Minore età: rilevante in maniera diversa:
● 0 - 14 anni: imputabilità esclusa per legge (presunzione assoluta di
incapacità), qualunque sia il reato di cui il minore si è reso
responsabile (art.97 c.p.);
● 14 - 18 anni: accertare caso per caso se il normale ciclo maturativo
psico-sociale è arrivato ad un punto tale da consentire di affermare
l’esistenza della imputabilità (nozione di maturità); altrimenti è
esclusa (art.98 c.p.).
Valutazione dell’imputabilità: quando?
Accertamento specialistico affidato ad esperti della valutazione
delle condizioni psichiche e personologiche da riferirsi sempre
al momento della commissione del fatto-reato
Valutazione dell’integrità delle Funzioni dell’Io (cognitive; organizzative;
previsionali; decisionali; esecutive) per comprendere se il soggetto è in grado di
emettere valutazioni e comportamenti adeguati (= responsabilità).
Quindi si tratta sempre ed in ogni caso di una responsabilità individuale e relativa
(mai assoluta)
art. 220 c.p.p. comma 2: “Divieto di perizia psicologica”: salvo quanto previsto ai fini
dell’esecuzione della pena o della M.d.S., non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità
o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità
dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”
Valutazione dell’imputabilità: come?
Verbali delle F.O. e
processuali (anche
accertamenti investigativi
e medico-legali);
Testimonianze;
Interrogatori e
dichiarazioni
dell’imputato;
Comportamento pre/post
reato (criminogenetica;
criminodinamica);
Documentazione sanitaria;
Colloqui (anamnesi
remota e prossima; storia
clinica; esame obiettivo;
test psicodiagnostici;
accertamenti strumentali)
DIAGNOSI
VALORE DI MALATTIA
(vizio di mente)
Sintesi di tutti gli elementi
e collegamento alla norma
IMPUTABILITÀ
(diagnosi
differenziale;
verificazione e
falsificazione)
INFERMITÁ
Disturbo Mentale (non solo alterazione temporanea), ma sindrome o modello psicocomportamentale clinicamente significativo che si associa ad una disabilità in più aree
funzionali del soggetto e che aumenta il disagio e limita la libertà individuale.
SANITÁ = NORMALITÁ
E
MALATTIA = ANORMALITÁ
NORMALITÀ – ANORMALITÀ
SANITÀ – MALATTIA
● Valutazione AUTOCENTRATA:
considerazioni che il soggetto stesso, in
prima persona, effettua su di sé.
● SANITÀ implica una condizione di
benessere e di equilibrio che, pur
contemplando elementi di sofferenza, non
necessariamente traduce questa sofferenza
in patologia (“sofferenza sana”).
≠
● Valutazione ETEROCENTRATA:
effettuata dall’esterno, come giudizio
sociale fondato su codici, valori e
norme che, in un dato momento, sono
vigenti in una società o cultura, e ne
costituiscono a tutti gli effetti una
matrice socioculturale di valutazione
e di discriminazione.
Malattia mentale, violenza e criminalità:
i “luoghi comuni”
1. La malattia mentale è criminogena (assioma di
corrispondenza tra la malattia mentale e la criminalità):
l’eziologia della criminalità risiede nella presenza di una
malattia mentale;
i malati mentali sono sempre criminali, e viceversa;
2. Grave malattia mentale = Grave atto criminoso (assioma
di corrispondenza per criterio di gravità):
i malati mentali più gravi sono criminali;
i malati mentali gravi commettono reati gravi;
3. Malattia Mentale = Pericolosità
i malati mentali (gravi) sono incurabili;
i malati mentali (gravi) sono pericolosi;
i malati mentali (gravi) sono irrecuperabili.
1. La malattia mentale è criminogena…
1) Disturbi del Controllo degli Impulsi non Classificati Altrove (Cleptomania, Piromania,
Gioco D’Azzardo Patologico, Tricotillomania) Disturbo Esplosivo Intermittente:
“l’incapacità di resistere agli impulsi aggressivi che si manifesta con gravi atti aggressivi o
distruzione della proprietà (Criterio A), attuati anche senza sufficienti motivi atti a giustificare
la loro presenza e dunque con grado di aggressività del tutto spropositato rispetto a qualsiasi
fattore psicosociale stressante precipitante (Criterio B)”. Nel Disturbo Esplosivo Intermittente
l’azione aggressiva e distruttiva è per il soggetto al contempo fonte della sua sofferenza e
mezzo per alleviare la tensione.
2) Disturbi Psicotici e la Schizofrenia in stato acuto il comportamento violento è presente
in qualità di reazione “difensiva” in un momento di estrema paura ed angoscia derivante da
situazioni che il soggetto interpreta, in modo inadeguato ed esagerato, come minacciose.
Reazioni brevi ed intense non “create” dalla malattia, ma piuttosto come caratteristica
temperamentale o di personalità preesistente alla stessa, che in fase acuta della malattia il
soggetto non riesce più a controllare.
Sottotipo Schizofrenia Paranoide soggetti maggiormente inclini ad acting out di natura
violenta, in virtù del sistema delirante che domina il loro assetto cognitivo.
3) Disturbi dell’Umore (unipolari e bipolari) rabbia, aggressività e distruttività
4) Disturbi d’Ansia aggressività come sintomo/dimensione in Dist. Post-Traumatico da
stress, Fobia Sociale, Dist. Da Panico
5) Disturbi del Comportamento Alimentare aggressività ed autodistruttività nei disturbi
classici (bulimia, anoressia) + Binge Eating Disorders
6) Disturbi di Personalità sospettosità, rancore e negativismo in Dist. Paranoide;
arroganza, aggressività indiretta e sfruttamento interpersonale in Dist. Narcisistico,
Antisociale e Borderline
Nell’attuale nosografia psichiatrica manca una compiuta definizione e
classificazione del disturbo aggressivo: l’aggressività, più che un
elemento psicopatologico nucleare e strutturante, si mostra essere un
fattore transnosografico caratterizzante numerosi e diversi quadri
clinici
2. Incidenza della criminalità nella
popolazione psichiatrica…
Meta-analisi del Dipartimento di Psicologia della Oxford University e dello Sweden’s
Karolinska Institute (Fazel S. & Grann M., The Population Impact of Severe Mental Illness on
Violent Crime, Am J Psychiatry, 2006; 163:1397-1403)
Analizzando, lungo un periodo di 13 anni, i registri contenenti tutti i ricoveri ospedalieri e le
condanne penali della popolazione svedese, gli studiosi hanno riscontrato la presenza di 45
crimini violenti per 1.000 abitanti; di questi, 2.4 crimini violenti sono riconducibili a
pazienti con disturbi mentali gravi (disturbo bipolare, psicosi). Tale tasso di criminalità
corrisponde ad una percentuale di rischio pari al 5.2%, con differenze rilevanti per alcune
categorie di reato: 18% per omicidi/tentati omicidi, 15.7% per incendio doloso, 7.5% per
minacce/molestie, 5% per reati sessuali, 3.6% per rapine e 3% per furti. I risultati ottenuti
dalla meta-analisi dimostrano in pratica che i pazienti psichiatrici sono responsabili di
circa 1 su 20 crimini violenti. Oltretutto, questa percentuale di rischio rivela altri risultati
interessanti relativi alla differenza tra popolazione femminile e popolazione maschile: essa
risulta essere maggiore nelle donne rispetto agli uomini, ed in tutte le fasce di età
considerate.
Altra meta-analisi condotta dagli stessi ricercatori (Fazel S. et al., Schizophrenia
and Violence: Systematic Review and Meta-Analysis, PLoS Med, 2009; 6(8)
Utilizzando alcune significative parole chiave su Medline e Psychinfo (come
“violenza”, “omicidi”, “schizofrenia”, “psicosi”, “criminalità”, etc.), sono stati
rintracciati 20 studi europei ed internazionali (Stati Uniti; Inghilterra e Galles;
Danimarca; Svezia; Finlandia; Australia; Germania; Austria; Svizzera; Nuova
Zelanda; Israele) che complessivamente consideravano 18.423 casi di
schizofrenia e psicosi.
Di questi, per 1.832 casi (9,9%) si trattava di soggetti violenti.
Considerando una popolazione generale di 1.714.904 individui, il tasso di
violenza si verificò in 27.185 casi (1,6%).
Le evidenze sperimentali dimostrano che non
vi è un maggior tasso di criminosità nella
popolazione psichiatrica
3. Sulla Pericolosità sociale della popolazione
psichiatrica criminale…
Patologizzazione della criminalità e criminalizzazione della malattia mentale:
derivano dall’evoluzione storica del concetto di pericolosità e del suo
trattamento, e dall’evoluzione della metodologia di studio nella possibilità di
prevedere il rischio di recidiva (Sanza M., Il Comportamento aggressivo e
violento in psichiatria, CSE, 1999, pag. 1-21)
1)
Inizio secolo: equivalenza tra malattia mentale e pericolosità; esistenza di una naturale,
costituzionale, imprevedibile pericolosità sociale dei soggetti affetti da patologia
mentale.
Legge di Penrose inverso rapporto di proporzionalità tra le immissioni di
pazienti negli ospedali psichiatrici ed alcuni parametri socio-anagrafici (tasso
di mortalità generale, tasso di natalità, tasso di omicidi o di altri fenomeni
criminosi). Aumentando il numero di pazienti negli ospedali psichiatrici,
diminuiva la mortalità generale e diminuiva la criminalità.
Risultato “cura” coercitiva, allontanamento dalla comunità civile in nome
della protezione della sua sicurezza (ricovero coatto a tempo indeterminato
nei manicomi prima della Legge 180/1978)
2. Nel corso del tempo: studi di follow-up (Russo, 1994) dimostrarono
l’inattendibilità delle previsioni a lungo termine della pericolosità sociale sui
riscontri del tasso di recidiva di pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici, che non
era così cospicuo e comunque non molto diverso dal tasso di criminalità della
popolazione generale. Studi retrospettivi (Hafner e Boker, 1973) sul tasso di
alcune categorie di reato e sulle diagnosi psicopatologiche non dimostrarono
differenze significative al confronto con la popolazione generale (sana): anche
se c’è una maggiore incidenza di criminalità violenta per diagnosi quali
schizofrenia e disturbi affettivi, gli stessi fattori generici che incidono sul
comportamento criminale per la popolazione generale valgono per la popolazione
psichiatrica (ed ovvero: genere sessuale maschile, giovane età, uso precoce ed
abituale di sostanze stupefacenti e/o alcol, stato socio-familiare disagiato).
Fondamentale lo studio
dei fattori di rischio
STRUMENTI
Buss Durkee Hostility Inventory - BDHI (Buss e Durkee, 1957; ITA Castrogiovanni et
al., Questionario per la Tipizzazione del comportamento Aggressivo - QTA, 1982) tipo
di aggressività e modalità di espressione (agito + tratto di ostilità non manifesto)
State-Trait Anger Expression Inventory - 2 – STAXI - 2 (Spielberger, 1988; ITA
Pedrabissi e Santinello, 1996; Comunian, 2004) autovalutazione nell’esperienza della
rabbia e nelle modalità della sua espressione
Indicatori della Condotta Aggressiva /Irritabilità e Ruminazione/Dissipazione (Caprara
et al., 1991) comp. impulsivo e mediazione cognitiva
Hare Psychopathy Checklist - Revised o PCL-R (Hare, 1991, 2003; ITA Caretti et. al,
2012),
Aggression Inventory - AI (Gladue, 1991) aggressività come tratto personologico
Aggression Questionnaire - AQ (Buss e Perry, 1992) mis. quantitativa + qualitativa
Violence Risk Appraisal Guide - VRAG (Quinsey et al., 1993) clinica forense
Barratt Impulsiveness Scale - Version 11 – BIS-11 (Barratt e Stanford, 1995) impulsività
Sexual Violence Risk-20 o SVR-20 (Boer et al., 1997) e la Spousal Assault Risk
Assessment Guide o SARA (Kropp e Hart, 2000) rischio di reati sessuali
Violence Risk Assessment-20 o HCR-20 (Webster, Douglas, Hart et al., 1995; 1997;
2013)
FATTORI DI RISCHIO
(schizofrenia e psicosi; gravi dist. personalità)
presenza di doppia diagnosi (Gunn, 1977; Soyka M., Albus M.,
Kathmann N. et al., 1993; Soyka M., 2000; Boles S., Johnson P.,
2001; Fazel S., Gulati G., Linsell L., et al. 2009; Fazel S., Langstrom
N., Hjern A., et al., 2009);
presenza di condizioni di rischio da rintracciare nella storia di
vita individuale a livello premorboso - quali incuria e/o abusi
infantili, condotte antisociali della famiglia di origine, disagiato
status socio-economico - e a livello contestuale in termini di
stressful life events - quali separazione e divorzio, perdita del lavoro
(Elbogen E. & Johnson S., 2009; Van Dorn R., Volavka J., &
Johnson N., 2012);
presenza di alcuni elementi che già a livello generale incidono nel
rendere complicato il trattamento della malattia mentale, quali ad
esempio il numero e la frequenza di ricoveri ospedalieri (Brennan
P., Mednick S., Hodgins S., 2000) e dunque la scarsa adesione al
trattamento (Monahan J., 1997; Monahan J., Steadman H.J.,
Appelbaum P.S., et al., 2000), o ancora la mancanza di insight di
malattia.
Malattia mentale e criminalità:
dai “luoghi comuni”…alle risposte
1) La malattia mentale è criminogena: NO!
Alcuni quadri nosografici sono caratterizzati da disfunzionalità ideative e
discontrollo degli impulsi (capacità di intendere e di volere) più di altri,
specialmente se in comorbidità con l’abuso di sostanze/alcol, ma la presenza
di malattia mentale non è, di per sé, indizio di acting out violenti e/o
criminosi
2) Incidenza della criminalità nella popolazione psichiatrica: non molto più
alta rispetto alla popolazione naturale (percentuale di rischio pari al 5.2%,
come valore più alto)
3) La pericolosità sociale della popolazione psichiatrica: manca una
correlazione lineare (da un lato «il lancio di una moneta», Ennis e Litwack,
1974; dall’altro l’incidenza di alcuni fattori di rischio, da verificare in via
sperimentale empirica)