Roma - Federfarma Nuoro

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federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
Uff.-Prot.n°
Oggetto:
18 luglio 2008
UL –UE /BF –AA 13541/368/F7/PE
Categoria terapeutica degli
inibitori di pompa protonica
Legge Regione Liguria n.15/2007 art. 13.
Incostituzionalità.
SOMMARIO:
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 271 del 2008 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15 del 2007, che, per
quanto riguarda la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, pone a carico del
servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica.
Le Regioni possono escludere la totale o parziale rimborsabilità dei farmaci non
essenziali solo con atto amministrativo ed in conformità a quanto deliberato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA e non con legge regionale.
Federfarma informa che la Corte costituzionale, con propria sentenza n. 271 del 2008 che si allega
per opportuna conoscenza (allegato n.1), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della
legge della Regione Liguria n. 15 del 2007 che, per quanto riguarda la categoria terapeutica degli
inibitori di pompa protonica, pone a carico del servizio sanitario solo il costo del farmaco generico
incluso in tale categoria terapeutica.
Come si ricorderà l’art. 6 del decreto legge n.347 del 2001 dispone che “la Commissione
unica del farmaco, (attualmente la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA) con
proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla
presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo
il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi
dalla rimborsabilità” (comma 1, art. 6 decreto citato).
La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci non essenziali è disposta
anche con provvedimento amministrativo della Regione, tenuto conto dell'andamento della propria
spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato (comma 2 , art. 6, decreto citato).
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Tuttavia, i provvedimenti regionali citati sono nulli qualora siano in difformità da quanto
deliberato dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell’AIFA,
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia (comma 2 bis, art. 6, decreto
citato).
La Regione Liguria, invece di rispettare il procedimento amministrativo sopra citato che
prevede l’adozione di un atto amministrativo in conformità al deliberato dell’AIFA, ha emanato una
legge Regionale.
La Corte afferma che “ciò si pone in espresso contrasto nel secondo comma dell’art.6, nell’ambito
di una materia, concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie,
riservata in via esclusiva al legislatore statale, che quindi è pienamente competente a determinare
le forme tramite le quali la Regione può esercitare le attribuzioni riconosciutole in tale ambito
dalla normativa dello Stato”
L’esercizio da parte della Regione del potere di escludere in tutto in parte la rimborsabilità dei
farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di uno speciale procedimento
amministrativo caratterizzato dal determinante ruolo valutativo di un apposito organo tecnico
nazionale (AIFA), sulla base dei criteri determinati dal legislatore statale.
Sostituire con atto legislativo quanto deve essere realizzato dalle Regione mediante provvedimento
amministrativo, solo successivamente ed in base ad un pronunciamento dell’AIFA, rappresenta una
violazione di quanto espressamente determinato dal legislatore statale nell’ambito di una materia di
sua esclusiva competenza ed è quindi contrario al dettato costituzionale.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Allegato n. 1
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