federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, Uff.-Prot.n° Oggetto: 18 luglio 2008 UL –UE /BF –AA 13541/368/F7/PE Categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica Legge Regione Liguria n.15/2007 art. 13. Incostituzionalità. SOMMARIO: La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 271 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15 del 2007, che, per quanto riguarda la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, pone a carico del servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica. Le Regioni possono escludere la totale o parziale rimborsabilità dei farmaci non essenziali solo con atto amministrativo ed in conformità a quanto deliberato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA e non con legge regionale. Federfarma informa che la Corte costituzionale, con propria sentenza n. 271 del 2008 che si allega per opportuna conoscenza (allegato n.1), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15 del 2007 che, per quanto riguarda la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, pone a carico del servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica. Come si ricorderà l’art. 6 del decreto legge n.347 del 2001 dispone che “la Commissione unica del farmaco, (attualmente la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA) con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità” (comma 1, art. 6 decreto citato). La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci non essenziali è disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato (comma 2 , art. 6, decreto citato). Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Tuttavia, i provvedimenti regionali citati sono nulli qualora siano in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell’AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia (comma 2 bis, art. 6, decreto citato). La Regione Liguria, invece di rispettare il procedimento amministrativo sopra citato che prevede l’adozione di un atto amministrativo in conformità al deliberato dell’AIFA, ha emanato una legge Regionale. La Corte afferma che “ciò si pone in espresso contrasto nel secondo comma dell’art.6, nell’ambito di una materia, concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, riservata in via esclusiva al legislatore statale, che quindi è pienamente competente a determinare le forme tramite le quali la Regione può esercitare le attribuzioni riconosciutole in tale ambito dalla normativa dello Stato” L’esercizio da parte della Regione del potere di escludere in tutto in parte la rimborsabilità dei farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di uno speciale procedimento amministrativo caratterizzato dal determinante ruolo valutativo di un apposito organo tecnico nazionale (AIFA), sulla base dei criteri determinati dal legislatore statale. Sostituire con atto legislativo quanto deve essere realizzato dalle Regione mediante provvedimento amministrativo, solo successivamente ed in base ad un pronunciamento dell’AIFA, rappresenta una violazione di quanto espressamente determinato dal legislatore statale nell’ambito di una materia di sua esclusiva competenza ed è quindi contrario al dettato costituzionale. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Allegato n. 1 Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583