il doping

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"Costituiscono doping la
somministrazione o l´assunzione di
sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l´adozione o
la sottoposizione a pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche e
idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche
dell'organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping . (G.U. Serie Generale, n. 294 del 18 dicembre 2000)
Art. 1.
Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di
doping
1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della saluteindividuale e
collettiva e deve essere informata al rispetto deiprincipi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre
1995, n. 522. ..
Ministero della Salute
Decreto 13 aprile 2005
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge
14 dicembre 2000, n. 376. (G.U. Serie Generale, n. 127 del 03 giugno 2005)
Art. 1.
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato III, il cui impiego e' vietato per doping a norma
dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della
lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione
contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre
1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2005 e riportata
nell'allegato I.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II.
3. La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: specialita' medicinali contenenti principi attivi
vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e
delle relative specialita' medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Decreto 19 maggio 2005
Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n.
376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping». (G.U. Serie Generale, n. 127 del 03 giugno 2005)
Considerata
la
necessita' di chiarire ed esplicitare le
modalita'
di attuazione dell'art. 7 della citata legge 14 dicembre 2000, n.
376;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
di seguito denominate «specialita' medicinali», e inclusi nella lista
di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno all'Agenzia Italiana del Farmaco, via di Sierra Nevada, n. 60,
00144 - Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ogni
singola confezione, alle quantita' prodotte, importate, distribuite e
vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si
ritiene soddisfatto con l'invio dei dati di commercializzazione di
cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002.
Bollino farmaci
Un contrassegno sulle confezioni dei medicinali regolarmente in vendita, ma considerati
potenzialmente positivi ai controlli antidoping mette in guardia atleti e cittadini sugli
eventuali effetti dopanti delle sostanze in questione.
Il Decreto 24 settembre 2003 modificato dal Decreto 30 aprile 2004 prevede che

l´etichettatura della scatola deve includere un pittogramma di forma circolare del
diametro complessivo di 17 millimetri, riportante un simbolo di divieto, di colore rosso
con all'interno la scritta DOPING

il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo "Avvertenze speciali" la frase "Per
chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce
doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping".
I farmacisti, ma anche coloro che sono autorizzati all´immissione in commercio di questi
prodotti dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i
dati relativi all´anno precedente delle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute di
ciascun farmaco.
Ministero della Salute
Decreto 24 ottobre 2006
Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di
principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il
cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. (G.U. Serie Generale, n.
302 del 30 dicembre 2006)
Decreta:
Art. 1.
1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in
modalita' elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero
della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle
quantita' utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo
vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalita'
indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo:
www.ministerosalute.it
2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
a) quantita' di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto
19 maggio 2005 citato in premessa;
b) quantita' di mannitolo utilizzate per via diversa da quella
endovenosa e quantita' dei principi attivi di cui alla classe S9 Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi
comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed
orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.
3. Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia,
le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento
di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti
a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio
dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
Decreto 4 aprile 2008
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui
all’allegato II.
3. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:
• SEZIONE 1: classi vietate;
• SEZIONE 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
• SEZIONE 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
• SEZIONE 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
• SEZIONE 5: pratiche e metodi vietati.
Decreto 18 maggio 2012
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (12A07816) (G.U. Serie
Generale, n. 166 del 18 luglio 2012)
Il DM 18/05/12, comprende tre allegati.
La lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
le pratiche mediche, il cui impiego è considerato “doping” costituisce l’allegato
III e comprende le seguenti sezioni:
a) classi vietate;
b) principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) pratiche e metodi vietati
Il DM 18/05/12 e gli allegati sono consultabili, aggiornati, nel sito
www.agenziafarmaco.it o
www.ministerosalute.it/antiDoping/antiDoping.isp 6)
Atto pratico
Etichettatura delle preparazioni allestite in farmacia (art. 7 legge 376/00, D.M.
24/09/03 e 30/04/04)
Etichettatura
“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti
“formula magistrale” e“formula officinale”, contenenti i principi attivi inclusi nella lista di
cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed
integrazioni (ora la lista vigente è quella di cui al D.M. 12/03/09).
2. L’etichettatura deve riportare la frase indica alla lettera b) del precedente articolo 1.(«Per
chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce
doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping»).
3. I medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso
dermatologico, oculistico, sinologico ,odontostomatologico, contenenti principi attivi,
appartenenti alle classi S5 – Diuretici e agenti mascheranti e S6 –Stimolanti, di cui al
decreto 13 aprile 2005 (la lista attualmente vigente delle sostanze vietate è quella di cui al
DM12/03/09 ed riportata sopra al punto 3), non devono riportare sull’etichettatura la frase, di
cui al comma 2 del presente articolo bensì la frase: “Attenzione per chi svolge attività
sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata un’assunzione
diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte»
4. Le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping,
ad eccezione di quelle per uso topico, devono riportare soltanto la frase: «Per chi svolge attività
sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping».
6. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini
della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta»
(valida 30 giorni) ai sensi della Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica
Italiana. Fanno eccezione le preparazioni, di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo (che richiedono prescrizione ripetibile se non riconducibili, per la presenza di altri
componenti, alla tabella 5 della F.U.).” (articolo 3 del DM 19/05/05)
Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le
ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di
tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping
soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal
31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei
dati.” (D.M. 24/10/06)
Per le preparazioni magistrali non opera l’obbligo di distruggere le
prescrizioni dopo sei mesi di conservazione obbligatoria previsto
dall’articolo 89, comma 3 del DLGS 219/06 ma la previsione di cui
alle “Note” alla tabella 5 dellaF.U. XI: ”Il farmacista deve
conservare per almeno sei mesi le ricette non ripetibili relative ai
preparati magistrali e
officinali.”, visto che l’obbligo di conservazione al 31/07 dell’anno
successivo si estende fino ad un massimo di 19 mesi.
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