Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino S.C. Assist. Farmaceutica Ospedaliera via Terracini, n. 13 – 10028 Trofarello tel. 011/64848.02-06-09-10 10-13 - fax 011/64848.08-16 email [email protected] Sede Legale – Via San Domenico, 21 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017 Utilizzo Farmaci “off-label” “off presso le strutture ASL TO5 La prescrizione di un farmaco per una indicazione clinica clinica inclusa nella scheda tecnica è definita “labelled”. L’uso “off-label” label” o fuori indicazione si verifica per indicazioni non presenti nella scheda tecnica, oppure quando l’indicazione clinica è autorizzata, ma il dosaggio o le modalità di somministrazione sono diverse rispetto a quanto indicato dalla registrazione. Il Medico può, in singoli casi, utilizzare un farmaco “off-label” “off rispettando i seguenti requisiti: • • • • • Mancanza di valida alternativa terapeutica da dati documentabili Consenso informato del paziente Assunzione di responsabilità del medico Presenza di pubblicazioni scientifiche scientifiche accreditate in campo internazionale Non disponibilità alla cessione per “uso compassionevole” da parte della ditta produttrice Di seguito si riporta quindi un riepilogo sintetico dei riferimenti legislativi vigenti. “OFF LABEL” Indicazioni non registrate Non disponibili in Italia Fase sperimentale L. 94 DEL 8/4/98 L.648 del 23/12/96 L.648 del 23/12/96 L.648 del 23/12/96 DM 11/2/97 DM 8/5/03 SSN se H SSN SSN SSN se H Az. produttrice L’art. art. 1, comma 796, lettera Z, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) 2007) stabilisce che il ricorso, con carattere diffuso e sistematico, a terapie farmacologiche a carico del SSN, al di fuori delle condizioni di Autorizzazione all’immissione in commercio, non sia possibile, p nell’ambito di strutture o trattamenti sanitari, per la cura di patologie “per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento”. L’AIFA ha aggiornato to recentemente l’elenco dei farmaci di cui alla legge 648/96 648/9 (Allegato 1) con particolare riguardo ai settori dell’oncologia, della pediatria e della terapia avanzata i quali maggiormente risentirebbero di un’interpretazione restrittiva della 1 norma contenuta nella Legge Finanziaria (aggiornamento costituito da numerose pagine e scaricabile dal sito www.agenziafarmaco.it/aifa →Informazione, Sperimentazione e Ricerca →Farmaci off-label). La Regione Piemonte con D.G.R. n.5-5740 del 23 aprile 2007 ha ritenuto opportuno indicare che i trattamenti in corso nei confronti di pazienti rientranti in particolari situazioni patologiche non vengano improvvisamente interrotti, ma debba esserne garantita la continuità sempre nel rispetto delle condizioni indicate in premessa. Con la stessa D.G.R., la Regione ha inoltre attribuito ai Direttori Sanitari di Azienda la responsabilità della predisposizione di procedimenti applicativi volti a regolare e controllare le prescrizioni off-label all’interno delle proprie Aziende ed ha precisato l’eventuale profilo di responsabilità personale, anche per danno erariale, del medico prescrittore che abbia disatteso quanto previsto dal procedimento applicativo posto in essere dalla Direzione Sanitaria Aziendale. Nella comunicazione in oggetto, la Regione inoltre precisa che tutti i trattamenti con farmaci off-label a pazienti domiciliari devono essere effettuati in regime di erogazione diretta. Stabilisce inoltre che la valorizzazione della distribuzione diretta e della somministrazione dei farmaci off-label deve essere registrata nel File F. Ciascuna A.S.R. a tal proposito è stata incaricata della rilevazione dei dati necessari per un costante e puntuale monitoraggio dell’impiego dei medicinali off-label, anche in vista di specifiche richieste delle Regioni. Tutto ciò premesso, si informa che: • • • • • • • Ogni responsabile di Struttura complessa dovrà valutare tutti i protocolli in uso e dovrà notificare alla S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera , entro 30 giorni dal ricevimento della presente, quelli che, pur non rispondendo alle indicazioni registrate, presentano una consolidata letteratura scientifica e rigorosi protocolli stilati dalle società scientifiche a supporto, compilando l’apposita modulistica (all. 2) controfirmata dal Direttore di Dipartimento. Il Direttore di Struttura Complessa è identificato quale responsabile del danno erariale relativo all’applicazione di protocolli che prevedano l’uso diffuso e sistematico di farmaci off-label, che non siano stati notificati. Qualora un medico utilizzasse protocolli che prevedano l’uso diffuso e sistematico di farmaci off-label, non riportati nell’elenco inviato dal Direttore di Struttura Complessa alla S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e senza averne informato il Direttore stesso sarà direttamente responsabile del danno erariale. I protocolli verranno sottoposti alla Commissione Farmaceutica Interna, che ne valuterà l’appropriatezza prescrittiva in base alla documentazione scientifica prodotta e provvederà a formulare un giudizio di merito. Ovviamente, i protocolli non giustificati da evidenze scientifiche e ancora sperimentali dovranno seguire l’iter autorizzativo previsto per le sperimentazioni cliniche. Al fine di garantire il monitoraggio previsto dalla comunicazione in oggetto, l’utilizzo di farmaci off-label secondo i protocolli concordati dovrà essere comunicato alla S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera attraverso il modulo predisposto (all. 3), opportunamente compilato in tutte le sue parti. La S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera non potrà dispensare il farmaco offlabel in assenza della corretta compilazione del modulo sopraccitato (all. 3), che fungerà sia da Piano Terapeutico sia da File F. 2 • La Direzione Generale valuterà l’impatto economico che tali terapie hanno sulla spesa aziendale. Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le regole per la prescrizione “off label”, per evitare conseguenze sia amministrative che penali. La S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera è comunque disponibile per ogni chiarimento al riguardo. 3