Contratto di convenzione sperimentazione clinica conforme al DM della Salute del 17/12/2004 Tra l’azienda ospedaliera/l’Istituto/la Fondazione/l’Associazione/ …………………… (inserire la denominazione del soggetto che funge da promotore dello studio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) del D.M. 17 dicembre 2004), con sede legale in …………………………….. - C.F. ………………………………. – in persona del legale rappresentante dr. ……………………………………., domiciliato per la carica in ………………….., Via …………….., (di seguito denominata/o “Promotore”), e l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. 80020570166, nella persona del suo Direttore Generale……., dall’altra (d’ora innanzi denominato semplicemente come “Azienda ospedaliera”) singolarmente anche indicati come “Parte” e collettivamente come “Parti” premesso che 1. il Promotore intende condurre la sperimentazione clinica “………………………………………..” numero EudraCT …………….. (qui di seguito identificata come “la sperimentazione”); 2. (nel caso di studio multicentrico) il centro coordinatore è ……………………..; 3. (nel caso di studio multicentrico) il Comitato di bioetica di tale centro coordinatore ha espresso parere unico favorevole in data……….; 4. (nel caso di studio multicentrico) il dr. …………………, direttore/responsabile dell’USC/USSD ……………………….. dell’azienda ospedaliera ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere la sperimentazione predetta in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente; 5. (stralciare nel caso di studio multicentrico) l’azienda ospedaliera possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre la sperimentazione in questione presso l’USC/USSD …………………….., diretta dal dott. …………………………….; 6. la sperimentazione potrà iniziare successivamente all’emanazione del parere favorevole del Comitato di bioetica dell’azienda ospedaliera; 7. la sperimentazione sarà condotta in accordo alla normativa vigente, in particolare al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico"; All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 1 di 7 8. la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria.” (di seguito “DM”) Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Premesse Le premesse sono parte integrante dell’accordo; Art. 2 - Oggetto Il Promotore affida all’USC/USSD ……………………… dell’azienda ospedaliera l’esecuzione della sperimentazione secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato di bioetica e da eventuali emendamenti successivamente approvati dallo stesso Comitato. Art. 3 - Responsabile Il Promotore identifica nel dr. ………………………. lo sperimentatore responsabile della sperimentazione presso l’azienda ospedaliera (qui di seguito “Sperimentatore”). Art. 4 - Durata La Sperimentazione avrà inizio dalla data dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine della sperimentazione (ultima visita dell’ultimo soggetto se non diversamente specificato nel protocollo). Art. 5 – Assicurazione Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello Sperimentatore e del Promotore, mediante polizza n. …………………….., avente validità sino al ……………………. stipulata con la compagnia ………………………. Il massimale di garanzia previsto dall'assicurazione vale per i risarcimenti fino a concorrenza di € ……… per protocollo e di € ………….. per persona secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2009. Il Promotore si impegna a mantenere rinnovata per l'intera durata la suddetta polizza. All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 2 di 7 Art. 6 – Fornitura del farmaco In accordo con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DM del 17 dicembre 2004, i farmaci non saranno forniti in quanto utilizzati nell’ambito dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), senza aggravio di spesa per il SSN. ovvero (in alternativa) Il Promotore garantisce, direttamente o indirettamente, ma sotto la propria supervisione, la fornitura gratuita/il rimborso del/dei farmaco/i ……………………… (selezionare l’opzione del contratto e inserire denominazione del/i farmaco/i), non utilizzato/i in accordo all’autorizzazione all’immissione in commercio, subordinatamente a specifico accordo contrattuale di supporto stipulato con l’azienda farmaceutica ………………………, che fornirà il/i farmaco/i stesso gratuitamente. Art. 7 – Fornitura materiale Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nella sperimentazione. Art. 8 – Contributo scientifico Il Promotore garantisce la citazione del contributo dell’azienda ospedaliera nelle sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di sperimentazione. Art. 8 bis – Contributo economico (ove applicabile) Premesso che è previsto l’arruolamento di un numero totale di pazienti pari a ……………, l’azienda ospedaliera si impegna ad arruolare un minimo di ……. pazienti. Per ogni paziente valutabile verrà corrisposto, da parte del Promotore, l’importo di € …………. Ai sensi del DPR n. 617/80 il suddetto importo è fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Per paziente valutabile si intende quello che termina il periodo di trattamento attivo previsto, o il paziente che termina prematuramente la partecipazione allo studio per eventi avversi, per progressione di malattia o per ritiro del consenso. Gli importi di cui sopra verranno corrisposti all’azienda ospedaliera solo al termine della sperimentazione. Art. 9 - Risultati Il Promotore garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale. Il Promotore garantisce la pubblicazione dei risultati all’interno dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC). All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 3 di 7 Art. 10 – Consenso informato Lo sperimentatore principale si impegna ad ottenere, prima della sperimentazione, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003. A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki. Art. 11 – Protocollo ed emendamenti Lo sperimentatore garantisce l’osservanza del protocollo di sperimentazione approvato dal Comitato di bioetica e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dallo stesso Comitato. Art. 12 – Obblighi dello sperimentatore L’azienda ospedaliera si impegna, per il tramite dello sperimentatore: a compilare, per ogni soggetto che partecipa alla sperimentazione, le schede (in formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce espressamente la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei dati riportati; a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l’attendibilità dei dati; a conservare e custodire tutta la documentazione relativa alla sperimentazione in un luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione della stessa. Art. 13 - Monitoraggio L’azienda ospedaliera garantisce l’accesso a personale del Promotore o di organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche. Art. 14 - Ispezioni L’azienda ospedaliera garantisce l’accesso a personale degli enti regolatori (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco), a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 15 – Eventi avversi Lo sperimentatore si impegna a comunicare al Promotore gli eventi avversi, le reazioni avverse serie e i rapporti di sicurezza secondo quanto previsto dal protocollo di sperimentazione, dalle norme di buona pratica clinica e dalla normativa vigente. Il Promotore provvederà alla notifica degli eventi avversi e reazioni avverse serie inattese all’AIFA (se necessario) e ai Comitati di Bioetica dei centri partecipanti alla sperimentazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 4 di 7 Art. 16 – Norma di rinvio Lo sperimentatore si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di sperimentazione, la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica. Art. 17 – Proprietà dei dati Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dalla sperimentazione.Il Promotore si impegna a non utilizzare i risultati per fini di lucro e/o a cederli a terzi. Art. 18 – Garanzie di pubblicazione Il Promotore ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), del DM 12 maggio 2006, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo all’azienda ospedaliera visibilità proporzionale all’effettiva partecipazione. L’azienda ospedaliera, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di essa dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico o trascorsi ……… mesi dalla data di arruolamento dell’ultimo paziente nello studio multicentrico, indipendentemente da quale sia il centro presso il quale l’ultimo paziente è stato arruolato. (se trattasi di studio multicentrico) Art. 19 – Trattamento dei dati personali Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente, l’azienda ospedaliera e il Promotore sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlati all’effettuazione della sperimentazione oggetto della presente convenzione. Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Azienda è titolare è lo Sperimentatore di cui al precedente art. 3, il quale, prima di iniziare la sperimentazione deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L’azienda ospedaliera sarà responsabile della conservazione di tale documento. L’informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato di bioetica e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee guida 24 luglio 2008). è stata nominata dal Promotore responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento della Sperimentazione. ………………………………………. (se applicabile, inserire i dati della CRO) [(ove applicabile) Il Promotore e la CRO potranno inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente (1), i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per l’esecuzione di specifiche attività relative alla sperimentazione. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell’Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 5 di 7 La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento della sperimentazione, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Promotore e sotto la vigilanza del medesimo, e dovrà designare come incaricati del trattamento le persone fisiche impiegate nello Studio che trattano dati personali e sensibili. Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto. Art. 20. Dati personali dei contraenti Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Art. 21 - Controversie Il presente contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dal contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il foro competente è quello di Bergamo. Art. 22 - Risoluzione Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e quindi l’interruzione immediata della sperimentazione nel caso di violazione da parte dell’azienda ospedaliera, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo e, qualora si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti coinvolti. In tale caso, lo Sperimentatore e/o il Promotore porteranno a termine tutte le attività non ancora concluse, operando per garantire la massima tutela del paziente. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione della sperimentazione siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale l’azienda ospedaliera dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto. Art. 23 - Recesso Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualunque sia la parte che lo decida, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e l’azienda ospedaliera avrà l’obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso. All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 6 di 7 Letto, confermato, sottoscritto Per il Promotore Per l’Azienda Ospedaliera Il legale rappresentante Papa Giovanni XXIII, Dr. ………………………………… Il direttore generale Firma ……………………………… Dr. ……………………………….. Data…………………… Firma ……………………………. Data ……………….. Lo sperimentatore Dr. ………………………………. Firma ……………………………. Data ……………….. (1) D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. All02IO01PG8MQ7 –Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da enti senza fine di lucro, fondazioni etc Pagina 7 di 7