Ergonomia e strumenti informatici nella PA

ERGONOMIA E STRUMENTI INFORMATICI NELLA PA
Autori: Sonia Marino, Maria Gabriella Donisi
L’ergonomia ha come obiettivo principale la realizzazione di ambienti e
prodotti che favoriscano il benessere psicofisico dell’utente, obiettivo
auspicabile anche nella realizzazione degli ambienti informatici.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione svolgono gran parte del proprio
lavoro utilizzando strumenti informatici e reti internet e intranet, anche
come
media
di
comunicazione,
e
spesso
interfacciarsi
con
tali
strumentazioni può risultare problematico e stressante.
Un software o un sito devono risultare fruibili e usabili per l’utente. I
comandi (input) o i link devono essere di immediata riconoscibilità ed
utilizzo; i colori dai contrasti adeguati per consentire una buona
visualizzazione anche agli utenti affetti da alcune patologie visive; i
contenuti chiari e coerenti secondo una “semplificazione del linguaggio”
che non deve scadere nell’impoverimento dello stesso, ma considerare le
disabilità e le differenze linguistiche, quest’ultime sempre più pressanti.
Gli strumenti informatici che rispettano queste caratteristiche si possono
considerare ergonomici, quindi, di immediata comprensione e usabilità.
Croig Brad, nel lontano 1984, conia il termine Tecnostress proprio per
definire lo stress indotto all’utilizzatore dalle nuove tecnologie, in special
modo informatiche, “il disturbo causato dall’incapacità di gestire le
moderne
tecnologie
informatiche”.
I
principali
disturbi:
ansia,
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affaticamento mentale, attacchi di panico, depressione, incubi, attacchi di
rabbia.
Lisa A. Ennis, nel 2005, descrive il tecnostress come un “problema
permanente”, mettendo in luce i rischi sulla salute della mente umana.
La normativa
I concetti di fruibilità e usabilità degli strumenti informatici, in Italia,
vengono introdotti con la Legge n. 4 del 2004 e il successivo DPR 1 marzo
2005, n.75, la quale “riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi
quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”.
L’ergonomia è inserita con il DM 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi
livelli
per
l'accessibilità
agli
strumenti
informatici”,
individuando
nell’esperto di fattori umani, soggetto dalle comprovate competenze in
ergonomia, la figura professionale atta alla conduzione della valutazione
soggettiva di usabilità e fruibilità degli strumenti informatici.
La semplificazione del linguaggio e la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità
La Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi,
emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica l’8 maggio 2002, si pone
gli obiettivi di migliorare la comprensibilità dei testi amministrativi, sia per
gli addetti, sia per il cittadino, e di rendere trasparente l’azione
amministrativa.
Nella Direttiva si specifica l’importanza di testi formulati con l’uso di un
linguaggio comune, di immediata comprensione, con frasi brevi, senza
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abusare in acronimi, tecnicismi, sigle, latinismi, di cui si dovrà sempre
spiegare il significato. Risulta palese che la semplificazione del linguaggio
deve applicarsi anche ai testi che la PA pubblica sulle reti intranet e
internet. Altrettanto lapalissiana è l’importanza di testi amministrativi di
facile comprensione per la fascia di cittadini stranieri, in sempre maggiore
aumento, e per soggetti con problematiche cognitive di lieve entità.
Il 30 marzo 2007 l’Italia ha firmato la Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006.
L'Assemblea Generale istituirà anche un Comitato sui Diritti delle Persone
con Disabilità, costituito da esperti indipendenti. Al Comitato saranno
demandati compiti di vigilanza, in quanto dovrà verificare i rapporti
sull’ottemperanza agli obblighi derivanti dal trattato che periodicamente gli
Stati aderenti dovranno inviare, e di esaminare eventuali ricorsi inviati da
individui e gruppi, che potranno appellarsi al Comitato una volta che tutte
le possibilità di ricorso alle autorità nazionali siano state esaurite.
La Convenzione è vincolante per gli Stati ed ha lo scopo di “promuovere,
proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e
di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e
promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”. Il Trattato, quindi,
assicura alle persone con disabilità il “diritto” di godere uguali “diritti”; e
tra i principi generali che guidano
la Convenzione figura anche
l’accessibilità, sia fisica, sia virtuale.
La Convenzione riconosce “che la disabilità è un concetto in evoluzione e
che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni
e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”;
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inoltre, sottolinea l’importanza dell’accessibilità, dalle strutture fisiche,
all’informazione e alla comunicazione. Il concetto di comunicazione include
i supporti multimediali accessibili nonché le tecnologie dell’informazione e
della
comunicazione,
anch’essi
accessibili.
Inoltre
indica
“discriminazione fondata sulla disabilità” si intende
che
per
tutto ciò che
pregiudichi il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di
tutti i diritti e le libertà fondamentali in qualsiasi campo. Essa include come
forma discriminatoria anche il rifiuto di un “accomodamento ragionevole”,
ossia gli adattamenti necessari la cui adozione non impone un onere
sproporzionato o eccessivo per garantire alle persone con disabilità il
godimento e l’esercizio di tutti i diritti e le libertà fondamentali.
La Convenzione benché riprenda il concetto di “progettazione universale”,
la quale mira alla progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi
utilizzabili dal più ampio numero di persone senza il bisogno di adattamenti
o
di
progettazioni
specializzate,
non
esclude,
proprio
in
virtù
dell’accomodamento ragionevole, l’eventuale predisposizione di dispositivi
di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano
necessari.
Conclusioni
La Pubblica Amministrazione deve permettere ai dipendenti alle postazioni
lavorative munite di Videoterminale di operare in sicurezza ed in condizioni
ergonomiche, rispetto all’aspetto progettuale delle postazioni e del comfort
microclimatico; ma deve anche fornire degli strumenti informatici
ergonomici, usabili ed accessibili, che consentano la drastica riduzione di
sforzi cognitivi, di tecnostress e il miglioramento delle procedure
lavorative, considerando anche la conseguente positiva ottimizzazione e
riduzione dei tempi lavorativi e di comprensione di uso.
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Applicando le stesse caratteristiche di ergonomia, accessibilità e usabilità
per le interfacce informatiche con gli utenti si avrebbe un netto
miglioramento tra i cittadini della percezione di efficienza e disponibilità
della PA, e un più facile accesso alla stessa, in special modo con la
semplificazione del linguaggio, di tutta l’utenza di lingua non italiana,
sempre più presente sul nostro territorio.
Bibliografia e normativa
Broad, C. "Technostress: the uman cost of computer revolution", Addison Wesley,
1984
Ennis, Lisa A. "The Evolution of Technostress", Computers in Libraries, Sept. 2005,
10-12
Legge n. 4 del 2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici
DPR n.75 del 2005, Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4
DM 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti
informatici
Dipartimento
della
Funzione
Pubblica,
8
maggio
2002,
Direttiva
semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006
sulla