CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 14 ottobre 2004 (08.11)
(OR. fr)
13489/04
Fascicolo interistituzionale:
2004/0237 (COD)
DENLEG 53
CODEC 1119
PROPOSTA
Origine:
Data di ricezione:
Oggetto:
Commissione europea
12 ottobre 2004
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera della
Signora Patricia BUGNOT, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto
Rappresentante.
________________
All.: COM(2004) 650 defin - 2004/0237 (COD)
13489/04
SH/mr
DG I
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 11.10.2004
COM(2004) 650 definitivo
2004/0237 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/ sugli edulcoranti destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari
(presentata dalla Commissione)
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RELAZIONE
1. MODIFICA DELLA DIRETTIVA 95/2/CE
La direttiva 95/2/EC relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
stabilisce un elenco di additivi alimentari autorizzati, degli alimenti per la cui produzione
utilizzarli e le condizioni del loro impiego. La direttiva è stato adottata nel febbraio 1995 e da
allora è stata modificata a cinque riprese, una volta nel 1996,1998, 2000 e due volte nel 2003.
A seguito delle recenti evoluzioni tecniche e scientifiche si ripresenta la necessità di
modificare la direttiva in oggetto. La presente proposta si prefigge come obiettivo il corretto
funzionamento del mercato interno, un elevato livello di protezione della salute umana e la
tutela degli interessi dei consumatori.
Si propone pertanto di modificare la direttiva nei seguenti termini:
1. Revisione delle autorizzazioni in corso di validità
a)
Nitrito e nitrato
L’uso di sali di nitrito e nitrato è consentito nei prodotti a base di carne, nei formaggi
e in alcuni prodotti ittici, a scopi di conservazione.
In esito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea nella causa C-3/00,
Danimarca contro Commissione, quest’ultima ha richiesto il parere dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardo alle autorizzazioni in vigore per
il nitrito e il nitrato nei prodotti a base di carne.
In base al parere espresso dall’EFSA nel novembre 2003, la Commissione propone di
apportare dei cambiamenti alle autorizzazioni in vigore al fine di contenere, per
quanto possibile, il tenore di nitrosamine, abbassando le dosi di nitrati e nitriti
aggiunti agli alimenti e salvaguardando al contempo la sicurezza microbiologica dei
prodotti alimentari.
L’EFSA conferma che il nitrito contribuisce alla sicurezza microbiologica, nonché al
mantenimento del sapore e del colore e allla stabilità anti-ossidante dei prodotti a
base di carne. L’aggiunta di nitrito fino a 100 mg/kg puo’ bastare per conservare
taluni prodotti, ma per altri sono necessari fino a 150 mg/kg.
L’EFSA sottolinea che il nitrato non garantisce la protezione diretta contro la
proliferazione del Clostridium botulinum nella maggior parte dei prodotti a base di
carne. Tuttavia, l'impiego dei nitrati come serbatoi di nitriti si rivela necessario,
soprattutto nei prodotti di salumeria e di salagione tradizionali.
L’EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione
come “quantità aggiunta”. L’Autorità è del parere che, ad inibire la formazione di C.
botulinum, serva non tanto la quantità residua di nitriti, quanto la dose aggiunta.
Inoltre, secondo l’EFSA, il controllo delle quantità residue di nitriti/nitrati nel
prodotto finale è di scarsa utilità, soprattutto perché il tasso di perdita dei nitriti in un
prodotto dipende da una serie di fattori, tra cui il trattamento termico applicato, il pH
del prodotto, la temperatura di immagazzinamento e l’aggiunta di acido ascorbico o
altri agenti di riduzione. Di conseguenza, il rilevamento di scarse concentrazioni di
nitriti non consente di sapere se un prodotto è stato trasformato di recente con
l’aggiunta di una bassa dose iniziale di nitriti, o se il prodotto sia stato conservato in
deposito per diversi mesi a temperatura bassa con l’aggiunta di una piccola dose
iniziale di nitriti oppure se si tratti di un prodotto al quale è stato aggiunto ascorbato.
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Si propone di modificare le attuali disposizioni in modo tale che i livelli massimi
consentiti, quali raccomandati dall’EFSA, in prodotti a base di carne, trattati
termicamente o non trattati termicamente, in formaggi o pesce, siano quantità
aggiunte. Per alcuni prodotti tradizionali a base di carne, tuttavia, vanno fissati livelli
residui massimi.
b)
Alimenti per lo svezzamento
L'allegato VI della direttiva 95/2/CE fissa le condizioni di utilizzo degli additivi
alimentari negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Onde armonizzare
la terminologia delle disposizioni in materia di alimenti destinati ai lattanti e alla
prima infanzia con quella contenuta nella direttiva 89/398/CEE del Consiglio,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare, si propone di sostituire ogni
riferimento agli “alimenti per lo svezzamento” con “generi alimentari a base di
cereali e alimenti per l'infanzia”. Con tale proposta, la Commissione adempie
all'obbligo assunto all'atto dell'adozione della direttiva 2003/114/CE, recante
modifica della direttiva 95/2/CE.
c)
Integratori alimentari e alimenti per scopi medici speciali
La denominazione di determinate categorie di alimenti desunta dalla direttiva
95/2/CE va adattata per tener conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari, e della direttiva 1999/21/CE della Commissione,
sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Si propone pertanto di
sostituire ogni riferimento agli “integratori alimentari dietetici” con “integratori
alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE” e ogni riferimento agli “alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali” con “alimenti dietetici destinati a fini medici
speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE”.
d)
p-idrossibenzoati
La direttiva 2003/114/CE, recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli
additivi aimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, impone alla Commissione
e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di rivedere le condizioni di impiego
dei p-idrossibenzoati E 214 – 219 e dei loro sali di sodio, entro il 1° luglio 2004.
L’EFSA ha valutato le informazioni disponibili sulla sicurezza dei p-idrossibenzoati
ed ha formulato il suo parere in data 13 luglio 2004. L’Autorità ha fissato una dose
giornaliera ammissibile (DGA) globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la
somma degli esteri metilico e etilico dell'acido p-idrossibenzoico e rispettivi sali di
sodio. Secondo l’EFSA, tale DGA globale non va applicata al parabene di propile,
dal momento che questo, contrariamente ai parabeni di metile e di etile, ha avuto
degli effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti
giovani. Cio’ ha impedito all'EFSA di raccomandare una DGA per il parabene di
propile, data anche la mancanza di una dose priva di effetto avverso osservato (noobserved-adverse-effect-level, NOAEL).
Si propone di abolire gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile e E 217 derivato
sodico dell’estere propilico dell’acido p-idrossibenzoico dalla direttiva 95/2/CE.
Inoltre, in base alle informazioni disponibili, si propone di vietare l'uso dei pidrossibenzoati negli integratori dietetici liquidi.
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Agenti gelificanti in miniconfezioni di gelatina
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Nell’aprile 2004, la Commissione ha sospeso la collocazione sul mercato e
l’importazione di coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti
derivati da alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che tali prodotti
comportano (decisione 2004/374/CE)1. Per coppette di gelatina si intendono
dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenenti additivi
alimentari derivati dalle alghe e/o da talune gomme, confezionati in coppette o
minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere
stati proiettati in bocca, esercitando una pressione sulla confezione.
L’EFSA ha valutato il rischio di asfissia dovuto alla presenza di additivi gelificanti
nelle miniconfezioni di gelatina ed ha formulato il suo parere il 12 luglio 2004. Essa
è giunta alla conclusione che “qualsivoglia additivo gelificante, derivato dalle alghe
o di altra origine o di qualsivoglia altro tipo, che dia origine ad un prodotto dolciario
di dimensioni analoghe, con proprietà fisiche e/o fisico-chimiche simili, da poter
essere ingerito alla stregua della gelatina in coppette, puo’ generare un rischio di
asfissia”.
Si propone di proibire l’impiego dei seguenti additivi alimentari gelificanti nei
prodotti di gelatina in coppette: E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402
alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 406
agar-agar, E 407 carragenina, E 407bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di
semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma
d’acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e E 418 gomma di gellano.
2.
Autorizzazione all’impiego di nuovi additivi alimentari
a)
Eritritolo
L’eritritolo è un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) dotato di
potere dolcificante pari al 60-80% di quello del saccarosio. Esso si trova in natura in
piccole quantità in alcuni frutti, funghi, alimenti fermentati e formaggi.
Il Comitato scientifico dell’alimentazione umana (CSAU) ha valutato i dati relativi
alla sicurezza dell’eritritolo e ha formulato un parere in merito il 5 marzo 2003. Il
comitato ha concluso che, tenuto conto del parere da lui espresso in precedenza
riguardo ad altri polioli, è inopportuno fissare una DGA numerica per l’eritritolo e
che il suo impiego come additivo alimentare puo’ essere ammesso. Il comitato rileva
inoltre che l’eritritolo ha un potere lassativo, ad una dose superiore, tuttavia, rispetto
agli altri polioli.
L’eritritolo possiede molte proprietà tecniche non edulcoranti, di una certa rilevanza,
in un’ampia gamma di alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti lattieri. Tra queste
proprietà vi sono quella di esaltare la sapidità, agire da veicolante, umidificare,
stabilizzare, addensare e fungere da agente di carica e sequestrante.
Si propone di autorizzare l’impiego di eritritolo per le stesse applicazioni alimentari
degli altri polioli attualmente ammessi.
Inoltre, si propone di modificare la direttiva 94/35/CE, sugli edulcoranti destinati ad
essere utilizzati nei prodotti alimentari, dal momento che l’eritriolo può essere
utilizzato a scopi edulcoranti come i restanti polioli attualmente ammessi. Il duplice
impiego dei polioli era già stato riconosciuto dal CSAU nella sua valutazione degli
edulcoranti del 1984.
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GU L 118 del 23.4.2004, pag. 70.
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b)
4-esilresorcinolo
Il guscio di crostacei crudi, surgelati e congelati presenta macchie nere (melanosi)
alcune ore dopo la raccolta, a causa dell’azione della polifenolossidasi sui fenoli
incolori che si generano naturalmente, diventando chinoni colorati. Successivamente
questi subiscono una polimerizzazione diventando melanine scure insolubili. La
refrigerazione di per sé non è sufficiente per evitare tale processo, ma lo rallenta
soltanto, in quanto l’enzima resta attivo durante la refrigerazione, lo stoccaggio nel
ghiaccio e lo scongelamento. Per inibire la melanosi si fa ricorso ai solfiti.
Il Comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla
sicurezza del 4-esilresorcinolo e ha formulato il suo parere in merito nel marzo 2003.
Il comitato è giunto alla conclusione che il 4-esilresorcinolo è ammissibile, dal punto
di vista tossicologico, per la prevenzione della melanosi nei crostacei, purché il suo
tenore residuo nella polpa dei crostacei non superi i 2 mg/kg.
Si propone di autorizzare l’impiego di 4-esilresorcinolo come soluzione in
sostituzione ai solfiti per prevenire l’imbrunimento dei crostacei. La Francia ha
autorizzato provvisoriamente l’impiego di tale sostanza in applicazione dell’articolo
5 della direttiva 89/107/CEE.
c)
Emicellulosa di soia
L’emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile, estratto dalla fibra di
soia. La fibra di soia è un misto di componenti strutturali cellulosici e non cellulosici,
della parete cellulare interna della soia. La materia prima dalla quale è estratta
l’emicellulosa solubile è un sottoprodotto altamente fibroso del processo di
produzione dell’olio e della proteina di soia. L’emicellulosa di soia destinata al
commercio nell’UE sarà prodotta dalla soia tradizionale, dal momento che tale
prodotto è stato oggetto di valutazione del CSAU.
Il Comitato scientifico dell’alimentazione umana ha analizzato i dati relativi alla
sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha formulato il suo parere in merito nell’aprile
2003. Esso è giunto alla conclusione che l’impiego di emicellulosa di soia è
ammissibile negli alimenti e ai tenori richiesti. Il comitato raccomanda che,
considerato il potenziale allergizzante del prodotto, i consumatori vengano informati
del fatto che si tratta di un derivato della soia. Tuttavia, dal momento che tutti i
prodotti derivati dalla soia vanno etichettati secondo il disposto della direttiva
2003/89/CE, recante modifica della direttiva 2000/13/CE per quanto concerne
l’indicazione degli ingredienti presenti nei generi alimentari, le raccomandazioni del
comitato costituiscono già un obbligo giuridico.
Si propone di utilizzare l’emicellulosa di soia come un emulsionante in salse,
integratori alimentari e aromi, come addensante in prodotti di panetteria e di
pasticceria a base di gelificanti, come stabilizzante in alimenti congelati e bibite a
base di latte e come antiagglomerante nel riso e nelle tagliatelle.
L’emicellulosa di soia ha i seguenti effetti sugli alimenti:
Stabilizza le particelle di proteina in condizioni di acidità. Tale proprietà, unita alla
scarsa viscosità, è utilizzata nella produzione di bibite da latticini, acide, quali bibite
a base di yogurt, per ottenere un buon aroma, una sensazione piacevole in bocca e un
sapore lieve e rinfrescante.
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Grazie alle sue notevoli proprietà emulsionanti e stabilizzanti dell’emulsione,
l’emicellulosa consente la produzione di bibite acide di aromi diversi in condizioni di
forte diluizione.
È solubile in acqua sia calda che fredda senza la formazione di gel ed ha una buona
capacità di tenuta d’acqua. Pertanto, laddove utilizzata, ad esempio, in alimenti cotti
al forno, che siano conservati surgelati e, quindi, riscaldati in microonde,
l’emicellulosa di soia minimizza i danni causati da tale trattamento e mantiene la
morbidezza e tutto l’aroma del prodotto, impedendo che esso diventi glutinoso o
duro. In paste del tipo tagliatelle, a preparazione istantanea, non fritte, l’emicellulosa
di soia migliora il tessuto dell’impasto e riduce il tempo di cottura.
Ha notevoli proprietà antiagglomeranti. Nel rivestire la superfice delle particelle di
riso o tagliatelle, l’emicellulosa di soia controlla la viscosità delle particelle,
impedendo che esse diventino troppo glutinose e mantenendone brillante l’aspetto, il
che le rende più facilmente mescolabili con altri ingredienti aggiunti.
d)
Etilcellulosa
L’etilcellulosa è l’etere etilico della cellulosa. È preparata partendo dalla pasta di
legno o di cotone, tramite trattamento alcalino e con etilazione della cellulosa trattata
alcalinamente con cloruro di etile. L’etilcellulosa è già ampiamente utilizzata come
eccipiente farmaceutico in forme di dosaggio solide, in cui agisce come legante e/o
sostanza riempitiva nelle compresse.
L’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti ha analizzato i dati relativi alla
sicurezza dell’etilcellulosa e ha formulato il suo parere in merito nel febbraio 2004.
Essa ha deciso di inserire la sostanza nel gruppo della DGA “non specificata”2 per le
cellulose modificate stabilite dal Comitato scientifico dell’alimentazione umana.
L’etilcellulosa è utilizzata soprattutto negli integratori alimentari e negli aromi
incapsulati. Si propone di armonizzare l’uso dell’etilcellulosa con quello di altre
cellulose (generi alimentari in genere, ad eccezione di quelli elencati all’articolo 2,
paragrafo 3) e di autorizzarlo come sostanza veicolante per gli additivi alimentari.
4. Autorizzazione ad estendere l’impiego degli additivi alimentari ammessi
a)
Idrogenocarbonato di sodio in formaggio di latte acido
Il formaggio di latte fermentato è un formaggio stagionato prodotto dal formaggio
fresco o quark di latte acido, ottenuto dal latte magro pastorizzato. Durante la
fabbricazione del formaggio di latte fermentato, la materia prima che costituisce il
formaggio fresco di latte acido viene innanzitutto sminuzzato al fine di ottenere un
miscuglio uniforme. L’E500ii idrogenocarbonato di sodio è aggiunto al miscuglio
per portare il pH dell’acido lattico a un valore approssimativo di 5, creando così le
condizioni di crescita necessarie alla maturazione. Si propone di autorizzare
l’impiego di idrogenocarbonato di sodio nella produzione di formaggio di latte
fermentato.
b)
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Sorbati e benzoati nei crostacei
DGA “non specificata” significa che, in base ai dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, la
dose totale della sostanza risultante dalla sua presenza naturale e/o dal suo utilizzo o dai suoi impieghi
attuali negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato, non rappresenta un
rischio per la salute. Di conseguenza, la fissazione di un limite numerico per la DGA non è ritenuta
necessaria per la sostanza in oggetto.
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Attualmente è autorizzato l’uso di una miscela di sorbati (E 200 - 203) e benzoati (E
210 - 213) nei gamberetti cotti a fini di conservazione. Inoltre, l’impiego di sorbati è
ammesso nelle code di gamberi d’acqua dolce cotte e nei molluschi cotti e marinati,
preconfezionati. Tuttavia, la conservazione di questi ultimi richiede anche l’aggiunta
di benzoati. Di conseguenza, si propone di autorizzare l’uso di una miscela di sorbati
e benzoati in tutti i crostacei e molluschi cotti, non solo nei gamberetti cotti.
Secondo le informazioni contenute nella relazione danese sul monitoraggio degli
additivi alimentari nell’UE (febbraio 2003), la dose giornaliera media di prodotti,
quali crostacei e molluschi cotti, è di 0,05 grammi (valore sovraestimato). Partendo
da un utilizzo di 1 grammo di benzoati per kg, la dose giornaliera risulterebbe di 0,05
mg di benzoati, ossia un contributo trascurabile al consumo totale di benzoati.
c)
Diossido di silicio come veicolante
L’E 551 diossido di silicio è ammesso come veicolante per coloranti alimentari ad
una concentrazione massima del 5%. Si propone di ammettere l’uso del disossido di
silicio come veicolante per coloranti alimentari E 171 (diossido di titanio) ed E 172
(ossidi e idrossidi di ferro), ad una concentrazione massima del 90% in relazione al
pigmento. Ciò consentirebbe di creare effetti coloranti innovativi, quali il
cambiamento del colore a seconda dell’angolo di incidenza della luce e la
sovraesposizione del colore (due colori visibili allo stesso tempo). Tale innovazione
consente di ridurre il numero di coloranti organici usati.
d)
Additivi in prodotti ungheresi tradizionali
La direttiva 95/2/CE limita l’impiego degli additivi figuranti nell’allegato I nel pane
tradizionale francese detto “pain courant francais”. Si propone di limitarne l’uso
anche nella produzione di pane tradizionale ungherese, analogo a quello francese
detto “búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek.”
Si propone inoltre di ammettere l’uso, nelle paste di fegato ungheresi (libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben) simili al foie gras, dell’acido ascorbico (E 300),
dell’ascorbato di sodio (E 301) e del calcio disodico EDTA (E 385).
Si propone di consentire l’uso di sorbati e benzoati per la conservazione della purea
ungherese di castagne surgelata denominata “Gyorsfagyasztott gesztenyepüré”.
2. MODIFICA DELLA DIRETTIVA 94/35/CE
La direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari,
stabilisce un elenco degli edulcoranti ammessi, dei generi alimentari nei quali possono essere
impiegati e delle rispettive condizioni di impiego. La direttiva è stata adottata nel giugno 1994
e modificata due volte, nel 1996 e nel 2003.
Oggi è necessario adattare tale direttiva ai recenti sviluppi scientifici e tecnici. La presente
proposta intende assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, un elevato livello
di protezione della salute umana e la tutela degli interessi dei consumatori.
Si propone di modificare la direttiva nei seguenti termini:
Autorizzazione dell’eritritolo come nuovo additivo alimentare
Dato il suo potere edulcorante, l’eritritolo può essere utilizzato a scopo dolcificante
in sostituzione dello zucchero. Si propone di autorizzare l’utilizzo dell’eritritolo negli
edulcoranti da tavola, negli alimenti a basso valore energetico e negli alimenti senza
aggiunta di zuccheri.
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Negli edulcoranti da tavola, l’eritritolo può essere utilizzato in quantità tali da
contribuire in maniera significativa all’edulcorazione, in particolare combinato con
edulcoranti intensi; anche in questo caso esso funge da veicolante. Le proprietà
modificative del profilo sensoriale dell’eritritolo sono molto importanti, in quanto
generano un gusto dolce armonioso, migliorano la sensazione in bocca e mascherano
sapori sgradevoli indesiderati. Inoltre, la struttura cristallina e la densità
dell’eritritolo sono analoghe a quelle del saccarosio.
I polioli ammessi sono dotati tutti di proprietà tecnologiche che giustificano le
autorizzazioni rilasciate in forza della direttiva 94/35/CE, tra cui l’edulcorazione, il
ridotto valore calorico e la non cariogenicità. L’eritritolo ha in comune con gli altri
polioli tutte queste proprietà tecniche. Inoltre, non è calorico (0 - 0,2 kcal/g, altri
polioli 2,4 kcal/g) e presenta la tolleranza digestiva più elevata di tutti gli altri polioli.
Data quest’ultima proprietà, si propone di esentare l’eritritolo dalla norma di
etichettatura che prevede di menzionare gli effetti lassativi degli edulcoranti da
tavola contenenti polioli.
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SUBSIDIARITY IMPACT STATEMENT
1.
What are the objectives of the proposed measure with regard to the
Community’s obligations?
Directive 89/107/EEC provides for the adoption of specific Directives to harmonise
the use of different categories of additives in foodstuffs. Directive 95/2/EC on food
additives other than colours and sweeteners was adopted on 20 February 1995.
Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs was adopted on 30 June
1994. They now need to be adapted in the light of recent technical and scientific
developments.
2.
Does competence for the proposed measure lie solely with the Community or is
it shared with the Member States?
Competence for the proposed measure lies solely with the Community.
3.
To what extent is this a problem on a Community scale?
The use of food additives in foodstuffs is fully harmonised in the European
Community.
Harmonisation of the use of food additives at Community level was a priority for
completion of the internal market. The framework Directive 89/107/EEC on food
additives was adopted on 21 December 1988 and the three specific Directives
(colours, sweeteners, miscellaneous) in 1994 and 1995. Since then, the rules relating
to the use of additives have been the same in the fifteen Member States. This
structure ensures a high level of consumer protection, offers the consumer greater
freedom of choice between different foodstuffs and guarantees the free movement of
foodstuffs.
Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive
94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs are based on the principle of the
positive list. A list of authorised food additives is set out in the Annexes to the
Directives with a list of the foodstuffs in which they may be used and the conditions
of use. All food additives not included in the list are prohibited except for the new
additives that are temporarily authorised by Member States for a limited period of
two years.
4.
What is the most effective solution taking into account the means available to
the Community and the Member States?
The use of food additives should be regulated uniformly in the European Community
to ensure a high level of food safety and free trade in foodstuffs within the
Community.
5.
What practical additional benefit will the proposed measure provide and what
would be the cost of failure to take action?
Previously, the Scientific Committee on Food and, since July 2003, the European
Food Safety Authority have evaluated the substances to be used as food additives. If
the Commission proposes the use of these substances as food additives, and the
European Parliament and the Council adopt the proposal, they can be authorised at
Community level. If the Commission does not propose the use of these substances,
they cannot be used in the Community.
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6.
What form of action is open to the Community?
A new Directive adopted by the European Parliament and the Council under the
procedure laid down in Articolo 95 is needed to amend Directive 95/2/EC and
Directive 94/35/EC.
7.
Is it absolutely necessary to adopt uniform rules or would a Directive
establishing general principles and leaving implementation to the Member
States be sufficient?
The Commission proposal is based on the principle of complete harmonisation at
Community level, as prescribed by the framework Directive on food additives.
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2004/0237 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/ sugli edulcoranti destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo4,
previa consultazione del Comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare,
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato5,
considerando quanto segue:
(1)
Gli additivi alimentari possono essere ammessi nei generi alimentari solo se conformi
all’allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi
autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano6.
(2)
La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995
relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti7, stabilisce un
elenco di additivi alimentari che possono essere usati nella Comunità e le condizioni
del loro impiego.
(3)
La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994,
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari8 stabilisce un
elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni del
loro impiego.
(4)
Dall’adozione delle direttive 95/2/CE e 94/35/CE, si è registrata un’evoluzione tecnica
nel campo degli additivi alimentari. È necessario quindi procedere ad un adeguamento
di tali direttive per tener conto di tale evoluzione.
3
GU C , , p. .
GU C , , p. .
GU C , , p. .
GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva quale modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.
1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
GU L 61 del 18.3.1995, pag.1. Direttiva quale da ultimo modificata da ultimo dalla direttiva
2003/114/CE (GU L 24, del 29.1.2004, pag. 58).
GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva quale modificata da ultimo dalla direttiva 2003/115/CE (GU
L 24, del 29.1.2004, pag. 65).
4
5
6
7
8
IT
11
IT
IT
(5)
Sulla base del parere espresso il 26 novembre 2003 dall’EFSA, vengono apportate
delle modifiche alle autorizzazioni in corso, al fine di limitare, per quanto possibile, il
tenore di nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e nitrati addizionati agli alimenti e
salvaguardando, al contempo, la sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari.
L’EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione in
quanto “dosi aggiunte”. Essa è pertanto del parere che la quantità aggiunta di nitriti - e
non la dose residua - contribuiscano all’attività inibitoria del C. botulinum. Le attuali
disposizioni vengono modificate in modo che le dosi massime ammesse, segnalate
dall’EFSA, nei prodotti a base di carne, non trattati o trattati termicamente, nei
formaggi e nel pesce siano fissate in quanto dosi aggiunte. Tuttavia, per determinati
prodotti a base di carne tradizionali vanno definite le dosi residue massime.
(6)
La direttiva 2003/114/CE recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, impone alla Commissione e
all’Autorità europea per la sicurezza alimentare di rivedere le condizioni d’impiego
degli additivi p-idrossibenzoati E 214 – 219 e i loro sali di sodio entro il 1° luglio
2004. L’Autorità ha valutato i dati relativi alla sicurezza dei p-idrossibenzoati ed ha
formulato un parere in merito in data 13 luglio 2004. Essa ha stabilito una dose
giornaliera ammissibile (DGA) globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la
somma degli esteri metilico e etilico dell’acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di
sodio. L’EFSA ha ritenuto che tale DGA globale non debba applicarsi al parabene di
propile, dal momento che tale sostanza, contrariamente al parabene di metile e di etile,
ha avuto degli effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti
giovani. In tali condizioni e in mancanza di un dose priva di effetto avverso osservato
(NOAEL), l’EFSA non ha potuto raccomandare una DGA per il parabene di propile. È
necessario dunque abolire gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217
derivato sodico dell’estere propilico dell’acido p-idrossibenzoico dalla direttiva
95/2/CE. È necessario inoltre revocare l’autorizzazione all’impiego dei pidrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi.
(7)
Nell’aprile 2004, la Commissione ha sospeso l’immissione in commercio e
l’importazione di coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti derivati
dalle alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che l’ingestione di tali
prodotti comporta (decisione 2004/374/CE)9. Alla luce di un riesame di tale direttiva, è
necessario abolire l’uso di taluni additivi alimentari gelificanti nei prodotti di gelatina
in coppette.
(8)
Il Comitato scientifico dell’alimentazione umana (CSAU) ha valutato i dati relativi
alla sicurezza dell’eritritolo ed ha emesso il suo parere in data 5 marzo 2003. Il
comitato è giunto alla conclusione che possa essere autorizzato l’impiego
dell’eritritolo in quanto additivo alimentare. Segnala inoltre che tale sostanza ha un
potere lassativo, ma in dosi superiori agli altri polioli. L’eritritolo ha molte proprietà
tecniche non edulcoranti che sono importanti in un’ampia gamma di alimenti, dai
prodotti dolciari ai prodotti lattieri. Tra queste le funzioni di esaltatore di sapidità, di
agente veicolante, umidificante, stabilizzante, addensante, agente di carica e
sequestrante. È necessario autorizzare l’utilizzo dell’eritritolo per le stesse applicazioni
alimentari degli altri polioli attualmente ammessi. Inoltre, è necessario modificare la
direttiva 94/35/CE, dal momento che l’eritritolo può essere utilizzato anche a scopi
edulcoranti alla stregua degli altri polioli attualmente ammessi. È inoltre necessario
9
GU L 118, del 23.4.2004, pag .70.
12
IT
esentare l’eritritolo dalla norma in materia di etichettatura che prevede di menzionare
gli effetti lassativi degli edulcoranti da tavola contenenti polioli.
IT
(9)
Il Comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla
sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha emesso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il
comitato è giunto alla conclusione che l’impiego di emicellulosa di soia sia
ammissibile in taluni alimenti che la richiedono e in determinate dosi aggiunte.
Occorre pertanto autorizzare tale utilizzo a scopi specifici.
(10)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati relativi alla sicurezza
dell’etilcellulosa ed ha formulato il suo parere in data 17 febbraio 2004. Essa ha deciso
di inserire l’etilcellulosa nel gruppo con DGA “non specificata”10 per le cellulose
modificate, stabilito dal Comitato scientifico dell’alimentazione umana. L’etilcellulosa
è usata principalmente negli integratori alimentari e negli aromi incapsulati. Occore
pertanto autorizzare l’impiego di etilcellulosa alla stregua delle altre cellulose.
(11)
Durante la fabbricazione di formaggio di latte acido, viene addizionato
idrogenocarbonato di sodio (E 500ii) al latte pastorizzato per portare il pH dell’acido
lattico ad un valore appropriato per creare in tal modo le condizioni di crescita
necessarie
alla
maturazione.
Occorre
pertanto
autorizzare
l’impiego
dell’idrogenocarbonato di sodio nella produzione di formaggio di latte acido.
(12)
Al momento è ammessa l’utilizzazione di una miscela di sorbati (E 200 - 203) e
benzoati (E 210 - 213) nei gamberetti cotti a scopi di conservazione. Occorre estendere
tale autorizzazione all’insieme dei crostacei e molluschi cotti.
(13)
Il diossido di silicio (E 551) è ammesso come veicolante per i coloranti alimentari ad
una concentrazione massima del 5%. Occorre autorizzare l’uso di disossido di silicio
come agente veicolante per i coloranti alimentari E 171 (diossido di titanio) ed E 172
(ossidi e idrossidi di ferro), ad una concentrazione massima del 90% in rapporto al
pigmento.
(14)
La direttiva 95/2/CE limita l’impiego degli additivi elencati nell’allegato I di tale
direttiva alla produzione di pane tradizionale francese, il cosiddetto “pain courant
francais”. Occorre limitarne l’uso anche nella produzione di pane tradizionale
ungherese, simile a quello francese. È necessario inoltre autorizzare l’impiego
dell’acido ascorbico (E 300), dell’ascorbato di sodio (E 301) e dell’EDTA
(etilendiamminotetracetato) di calcio disodico (E 385) nella produzione di paté di
fegato ungherese. Occorre infine autorizzare l’impiego di sorbati e benzoati per la
conservazione della purea di castagne surgelata ungherese.
(15)
A fronte della richiesta di uno Stato membro e conformemente al parere formulato dal
Comitato scientifico dell’alimentazione umana, il 5 marzo 2003, il 4-esilresorcinolo,
già ammesso a livello nazionale in virtù della direttiva 89/107/CEE, va autorizzato a
livello comunitario.
(16)
La terminologia della direttiva 95/2/CE va adattata per tener conto della direttiva
89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad
10
DGA “non specificata” significa che, in base ai dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, la
dose totale della sostanza risultante dalla sua presenza naturale e/o dal suo utilizzo o dai suoi impieghi
attuali negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato, non rappresenta un
rischio per la salute. Di conseguenza, la fissazione di un limite numerico per la DGA non è ritenuta
necessaria per la sostanza in oggetto.
13
IT
un’alimentazione particolare11, della direttivae 2002/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli integratori alimentari12 e della direttiva 1999/21/CE della
Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici
speciali13.
(17)
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 95/2/CE e 94/35/CE.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:
(1)
All’articolo 3, paragrafo 2, l’espressione “alimenti per lo svezzamento” è sostituita
dall’espressione “alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti”.
(2)
Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:
(1)
Nell’articolo 5, paragrafo 2 il termine “polioli” è sostitutito dalla seguente dicitura:
“polioli, ad eccezione dell’eritritolo (E 968)”.
(2)
L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:
a) autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro
il [18 mesi dopo l’entrata in vigore],
b) vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro
il [24 mesi dopo l’entrata in vigore].
Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della data di cui al punto
b) e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 4
1.
11
12
13
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Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il […] le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva quale modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.
1882/2003.
GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29. Direttiva quale modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
14
IT
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni,
nonchè una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Qualora gli Stati membri adottino tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
IT
Per il Consiglio
Il Presidente
15
IT
ALLEGATO I
Gli allegati alla direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:
(1)
L’allegato II è cosi modificato:
(a)
“4.
Nelle note introduttive è aggiunto il punto 4:
Le sostanze figuranti ai numeri E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E
407bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 non possono essere utilizzate nella
produzione di coppette di gelatina. (*)
_______________
(*) Agli effetti della presente direttiva, per coppette di gelatina s’intendono dolciumi
a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o
minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere
stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula.
(b)
Nella tabella è inserita la seguente riga:
“E 462 Etilcellulosa”
(2)
L’allegato II è modificato come segue:
(a)
La voce “formaggi stagionati” è sostituita dal testo seguente:
‘Formaggi stagionati
E 170 carbonato di calcio
E 504 carbonati di magnesio
E 509 cloruro di calcio
E 575 gluconedeltalattone
E 500ii idrogenocarbonato di
sodio
quanto basta
quanto basta (solo per
formaggi di latte acido)’
(b)
Nella voce corrispondente a ‘Pain courant français’, dopo i termini ’Pain courant
français’ sono aggiunti i seguenti termini: ’Búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek’.
(c)
Nella voce corrispondente al ’Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras‘ dopo la
dicitura ’Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras‘ aggiungere i seguenti termini:
“Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben‘.
(3)
L’allegato III è modificato come segue:
(a)
La parte A è così modificata:
(i)
Nella tabella “Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati”, vengono soppressi: “E
216 p-idrossibenzoato di propile” e “E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio”.
(ii)
La tabella relativa agli alimenti è modificata come segue:
- Sono soppresse le seguenti voci:
‘Gamberetti, cotti
Code di gamberi di
fiume,
cotte
e
molluschi cotti e
marinati
preconfezionati
IT
2000
2000
16
IT
Integratori alimentari
dietetici liquidi
(iii)
2000’
Sono aggiunte le seguenti voci:
‘Crostacei e molluschi
cotti
1000
2000
Integratori alimentari
dietetici liquidi, quali
definiti nella direttiva
2002/46/CE
(*),
presentati in forma
liquida
2000
Gyorsfagyasztott
gesztenyepüré
1000’
(*) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 12.7.2002,
pag. 51)’
iii)
L’espressione “Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali” è sostituita dalla
seguente: “Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella
direttiva 1999/21/CE (**)".
_______________
_______________
(**) Direttiva 1999/21/CE della Commissione (OJ L 91 del 7.4.1999, pag. 29).’
(b)
Nella Parte C, le voci corrispondenti alle sostanze E 249 ed E 250 e quelle
corrispondenti alle sostanze E 251 ed E 252 sono sostituite dal testo seguente:
‘N. E
Nome
Denominazione
Dose massima che
può essere aggiunta
durante
la
fabbricazione
‘E 249
Nitrito di potassio*
Prodotti a base di carne
150 mg/kg
E 250
Nitrito di sodio*
Prodotti a base di carne sterilizzati 100 mg/kg
(Fo > 3.00)**
espressi in NaNo2
175 mg/kg sotto
Bacon e prosciutto stagionati di tipo forma di residuo
Wiltshire
175 mg/kg sotto
Bacon e prosciutto stagionati secchi
forma di residuo
Lingua, vitello
stagionati
IT
17
gelificato,
petto
10 mg/kg sotto forma
di residuo
espressi in NaNo2
IT
E 251
Nitrato di sodio
E 252
Nitrato di potassio
Prodotti a base di carne non trattati 150 mg/kg
termicamente
espressi in NaNo3
250 mg/kg come
Bacon e prosciutto stagionati del tipo residuo
Wiltshire
250 mg/kg sotto
Bacon e prosciutto stagionati secchi
forma di residuo
Lingua, vitello
stagionati
E 251
Nitrato di sodio
E 252
Nitrato di potassio
gelificato,
10 mg/kg sotto forma
petto di residuo
espressi in NaNo3
Formaggio di pasta dura, semidura e 150 mg/kg in latte da
semimolle
formaggio
150 mg/kg in latte da
Prodotti analoghi al formaggio, a formaggio
base di latte e derivati
500 mg/kg
Aringhe e spratti marinati
espressi in NaNo3’
* Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o
con un sostituto del sale.
** Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121ºC (riduzione del
carico batterico di un miliardo di spore per ogni 1.000 scatole ad una spora in un migliaio di
scatole).’
(c)
‘E 586
Alla parte D è aggiunta la seguente voce:
4-esilresorcinolo
Crostacei freschi, congelati e
surgelati
2 mg/kg sotto forma
di residui in polpa di
crostaceo’
(4)
L’allegato IV è modificato come segue:
(a)
La voce corrispondente all’E 385 è sostituita dal testo seguente:
‘E 385
Etilene diammina
tetra-acetato di calcio
disodico (EDTA di
calcio disodico)
Salse emulsionate
75 mg/kg
Conserve di prodotti 250 mg/kg
orticoli e di
leguminose, di funghi
e di carciofi, in
scatola o in bottiglia
75 mg/kg
Conserve di crostacei
e molluschi in scatola
75 mg/kg
o in bottiglia
Conserve di pesce in
IT
18
IT
scatola o in bottiglia
Materie grasse da
spalmare,
corrispondenti alle
definizioni di cui agli
allegati B e C del
regolamento (CE) n.
2991/94(*), con un
contenuto di grasso
pari o inferiore al
41%
100 mg/kg
75 mg/kg
250 mg/kg
Crostacei congelati e
surgelati
Libamáj, egészben es
tömbben
* GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.’
b)
‘E 968
Dopo la voce corrispondente all’E 967 è inserita la voce seguente:
Eritritolo
Prodotti alimentari in genere (ad quanto basta
eccezione di bibite e alimenti a cui
si riferisce l’articolo 2, paragrafo
quanto basta
3)
Pesce, crostacei, molluschi e
cefalopodi
non
trasformati, quanto basta
congelati e surgelati
Liquori
(c)
‘E 426
Per
fini
diversi
dall’edulcorazione
È aggiunta la seguente voce
Emicellulosa di soia
Bibite a base di latte
5 g/l
Integratori alimentari quali definiti 1,5 g/kg
nella direttiva 2002/46/CE
Salse emulsionate
30 g/l
Prodotti di panetteria
10 g/kg
Tagliatelle
10 g/kg
Riso
10 g/kg
Prodotti trasformati a base di 10 g/kg
patate e riso (inclusi i prodotti
congelati, surgelati, refrigerati e
disidratati)
10 g/kg
Patate precotte, congelate e
surgelate
IT
19
IT
Ovoprodotti
disidratati, 10 g/kg
concentrati, congelati e surgelati
Prodotti dolciari a base di 10 g/kg
gelificanti, ad eccezione delle
1,5 g/kg
coppette di gelatina
Aromi
(d)
Nella voce corrispondente all’E 468, la dicitura “Integratori dietetici solidi” è
sostituita dalla seguente: “Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva
2002/46/CE, presentati in forma solida’.
(e)
Alle voci corrispondenti agli additivi E 416, E 432-E 436, E 473 ed E 474, E 475, E
491-E 495, E 551-E 559, E 901-E 904, E 1201 ed E 1202 la dicitura “Integratori
alimentari dietetici” è sostituita dalla seguente: “Integratori alimentari quali definiti
nella direttiva 2002/46/CE’.
(f)
Alle voci corrispondenti agli additivi 405, E 432-E 436, E 473 ed E 474, E 475, E
477, E 481 ed E 482, E 491-E 495, la dicitura “Alimenti dietetici destinati a fini
medici speciali”’ è sostituita dalla seguente: “Alimenti dietetici destinati a fini medici
speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE”.
(5)
L’allegato V è modificato come segue:
(a)
Dopo la voce E 967 è inserita la seguente:
‘E 968
(b)
‘E 462
(c)
Eritritolo’
Dopo la voce E 466 è inserita la seguente:
Etilcellulosa’
Nella terza colona della voce corrispondente all’E 551 e all’E 552 è aggiunta la
seguente frase:
’Per l’E 551, nell’E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossido e idrossido di ferro) (al
90% al massimo, in rapporto al pigmento).’
IT
(6)
L’allegato VI è modificato come segue:
(a)
Nel primo, secondo e terzo paragrafo della nota introduttiva, i termini “Alimenti per
lo svezzamento” sono sostituiti dai seguenti: “Alimenti a base di cereali e alimenti
per lattanti”.
(b)
Nel titolo della parte 3 e alle voci corrispondenti agli additivi E 170 - 526, E 500, E
501 ed E 503, E 338, E 410 - E 440, E 1404 - E 1450 ed E 1451 l’espressione
“Alimenti per lo svezzamento” è sostituita dalla seguente: “Alimenti a base di cereali
e alimenti per lattanti”.
20
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ALLEGATO II
L’allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:
IT
a)
Nella prima colonna della voce corrispondente agli additivi E 420 - E 967, è aggiunta
la voce “E 968”.
b)
Nella seconda colonna della voce corrispondente agli additivi E 420 – E 967, è
afggiunto il termine “Eritritolo”.
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