Articolo n. 5 del 19 giugno 2006
La contaminazione dei prodotti naturalmente privi di glutine
Come può il consumatore essere tutelato?
Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un
corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito, inoltre occorre monitorare costantemente il
processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori.
Tutto questo diventa ancora più importante se si considera che possono verificarsi durante le produzioni
pericolosi fenomeni di contaminazione crociata da glutine.
Cosi, estremizzando, può accadere (soprattutto per alcune categorie di prodotti, come gli sfarinati) che da un
ingrediente naturalmente privo di glutine si ottenga un prodotto finito (amidi, farine, fecole, ecc.) contaminato.
Se, ad esempio, nel medesimo molino viene lavorato anche del frumento o un altro cereale proibito, sussiste un
forte rischio di contaminazione dei prodotti finiti, per presenza di glutine negli ambienti di lavoro e nei sistemi
di trasporto utilizzati.
Per questo motivo alcuni prodotti, anche se preparati con ingredienti naturalmente privi di glutine, sono
considerati alimenti a rischio e quindi sono stati inseriti nel Prontuario AIC alimenti.
Normativa di riferimento
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L. 4 luglio 2005, n. 123 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficio del 7 luglio 2005, n. 156.) definisce la malattia celiaca o
celiachia come una intolleranza permanente al glutine ed la riconosce come malattia sociale;
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Direttiva 20/03/2000 n. 2000/13 e successive modifiche e integrazioni. Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità integrata con le modifiche apportate dalla
Direttiva 2003/89. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.C.E. 6maggio 2000, n. L 109. Entrata in vigore il 26
maggio2000);
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Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro
presentazione e la relativa pubblicità;
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Decreto Legislativo n. 111 Del 27 Gennaio 1992 Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
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Ministero della Sanità, Circolare 17 luglio 2000, n. 11 (pubblicato sulla G. U. n. 202 del 30 agosto 2000);
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Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare;
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Direttiva 1999/41/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio; modifica la direttiva 89/398 /CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare;
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Ministero della Sanità, Decreto 8 giugno 2001 prevede l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare.
EMILIO IODICE; PATRIZIA GROSSI, FLAVIA MILAN/SIAN; ELENA VALLANA/URE – ARTICOLO N. 5
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