Articolo n. 5 del 19 giugno 2006 La contaminazione dei prodotti naturalmente privi di glutine Come può il consumatore essere tutelato? Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito, inoltre occorre monitorare costantemente il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori. Tutto questo diventa ancora più importante se si considera che possono verificarsi durante le produzioni pericolosi fenomeni di contaminazione crociata da glutine. Cosi, estremizzando, può accadere (soprattutto per alcune categorie di prodotti, come gli sfarinati) che da un ingrediente naturalmente privo di glutine si ottenga un prodotto finito (amidi, farine, fecole, ecc.) contaminato. Se, ad esempio, nel medesimo molino viene lavorato anche del frumento o un altro cereale proibito, sussiste un forte rischio di contaminazione dei prodotti finiti, per presenza di glutine negli ambienti di lavoro e nei sistemi di trasporto utilizzati. Per questo motivo alcuni prodotti, anche se preparati con ingredienti naturalmente privi di glutine, sono considerati alimenti a rischio e quindi sono stati inseriti nel Prontuario AIC alimenti. Normativa di riferimento L. 4 luglio 2005, n. 123 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficio del 7 luglio 2005, n. 156.) definisce la malattia celiaca o celiachia come una intolleranza permanente al glutine ed la riconosce come malattia sociale; Direttiva 20/03/2000 n. 2000/13 e successive modifiche e integrazioni. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità integrata con le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/89. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.C.E. 6maggio 2000, n. L 109. Entrata in vigore il 26 maggio2000); Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità; Decreto Legislativo n. 111 Del 27 Gennaio 1992 Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Ministero della Sanità, Circolare 17 luglio 2000, n. 11 (pubblicato sulla G. U. n. 202 del 30 agosto 2000); Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Direttiva 1999/41/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio; modifica la direttiva 89/398 /CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare; Ministero della Sanità, Decreto 8 giugno 2001 prevede l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare. EMILIO IODICE; PATRIZIA GROSSI, FLAVIA MILAN/SIAN; ELENA VALLANA/URE – ARTICOLO N. 5 VIA DEI MILLE, 2 – 28100 NOVARA – TEL. 0321 374530 - 0321 374546 - EMAIL: [email protected]