Cessione dello studio professionale: autonomia contrattuale e

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Studi professionali
28 Ottobre 2013, ore 11:20
Cessione dello studio professionale: autonomia contrattuale e
clausole accessorie
La sentenza n. 2860/2010 della Corte di Cassazione ha consentito il riconoscimento e la legittimazione
all’interno dell’ordinamento giuridico italiano della cessione dello studio professionale. La cessione si
sviluppa sulla base di un contratto tipo nel quale vengono inserite di volta in volta singole e peculiari
clausole, che andranno a regolamentare l’impostazione che le parti hanno inteso attribuire al rapporto.
di Giuseppe Ottobelli, Alessandro Siess - www.mpopartners.com
Nell’ordinamento giuridico italiano è stato ampiamente dibattuto il tema della liceità delle operazioni di
trasferimento a titolo oneroso degli studi professionali, con specifico riferimento alla cessione della
clientela.
Nel 2010 con la sentenza n. 2860, la Suprema Corte di Cassazione legittima la cessione di uno studio
professionale, sulla base di un contratto da ritenersi regolarmente stipulato in virtù del principio
dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., considerato nell’insieme di tutti gli elementi che lo
costituiscono e quindi anche in relazione alla clientela. In particolare, l’art. 1322, comma 2, c.c. consente
alle parti di concludere contratti atipici, non appartenenti ai modelli aventi una disciplina particolare,
purché siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha, infatti,
affermato che il cedente, con il contratto di cessione, assume un impegno volto a favorire, attraverso
l’assunzione di obblighi di fare e di non fare (divieto di concorrenza), la prosecuzione del rapporto
professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrate.
Dalla lettura della sentenza, si può agevolmente concludere che si tratta di un contratto per la maggior
parte ad effetti obbligatori, i beni e i rapporti giuridici facenti parte dell’attività ceduta, non si trasferiscono
automaticamente con la sottoscrizione del contratto, bensì a seguito di una serie di attività che parte
cedente si obbliga a compiere.
Gli effetti obbligatori di cui sopra si hanno con riferimento ai dipendenti, ai clienti, al contratto di
locazione etc., mentre relativamente alla vendita di attrezzature il contratto produce effetti reali, anche
se i medesimi sono subordinati al trasferimento degli altri rapporti giuridici.
Nella cessione di uno studio professionale, è prassi consolidata far precedere alla sottoscrizione del
contratto definitivo, la stipula di un contratto preliminare sulla base dell’art. 1351 c.c., che ha come scopo
quello di obbligare le parti alla stipula del contratto definitivo. Il contratto preliminare andrà a disciplinare
l’intera operazione di cessione e sarà vincolante per la determinazione del contenuto di quello definitivo.
Il contratto si perfezionerà tramite:
- contratto di cessione di quote sociali;
- contratto di cessione di ramo d’azienda;
- contratto di cessione di quote di un’associazione professionali;
- contratto misto.
Il contratto preliminare dovrà contenere nel dettaglio tutti gli elementi che andranno a disciplinare il futuro
negozio di cessione, in particolare; l’oggetto dell’attività, il luogo in cui essa si svolge, il numero dei
dipendenti, contratto di locazione, etc. Inoltre nella prassi, vengono inserite delle clausole adeguate al caso
concreto come, ad esempio:
- clausola di salvaguardia, con la quale in caso di variazione del fatturato, il corrispettivo dovuto verrà
adeguato al nuovo risultato;
- clausola di affiancamento, con cui il cedente si obbliga ad affiancare il cessionario per un determinato
periodo di tempo;
- clausola di non concorrenza, con la quale il cedente si obbliga a non svolgere attività concorrenziale nei
confronti del cessionario, sulla base delle regole stabilite dal Codice civile;
- patto di esclusiva, il cedente ha l’obbligo di presentare la clientela esclusivamente al cessionario;
- clausola risolutiva espressa, la quale viene collegata al mancato pagamento di una o più rate
concordate.
Il contratto di cessione di studio professionale è stato studiato con lo scopo di tutelare non solo le parti
contraenti, ma tutti gli elementi che vanno a costituire l’oggetto di cessione, infatti avremmo un
passaggio automatico dei dipendenti in campo al cessionario, una tutela studiata ad hoc per i clienti dello
studio e la possibilità per il cessionario di godere di tutti i beni dello studio sia materiali che immateriali.
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