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Lavoro domestico, trasferimento del TFR da
moglie a marito
La Fondazione studi risponde al quesito.
Quesito:Rapporto di lavoro domestico – cessione del contratto
Del:18gennaio 2012
Quesito
Si tratta di un caso inerente un rapporto di lavoro domestico: può un lavoratore essere ‘trasferito’ da un datore di lavoro (moglie)
ad un altro (marito), cambiando ovviamente la posizione all’Inps con una cessazione di rapporto di lavoro e con una nuova
apertura, facendo un nuovo contratto di assunzione, ma senza la liquidazione delle spettanze? Ovviamente quanto maturato
verrebbe trasferito in capo al nuovo datore di lavoro, visto che l’ambiente di lavoro rimane lo stesso.
Risposta
Nel caso in esame si può configurare una cessione del contratto di lavoro.
La cessione del contratto di lavoro si realizza quanto una delle parti stipulanti sostituisce a sé un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto stesso.
La legge consente la cessione purché:



si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive;
le prestazioni non siano ancora state eseguite;
l’altra parte vi consenta
Nel caso del contratto di lavoro subordinato la cessione, in presenza dei presupposti validi per i contratti in generale, può essere
effettua solo da datore di lavoro, mentre al lavoratore non è consentito, nemmeno se il datore di lavoro è d’accordo, di farsi
sostituire da altri soggetti (Cass. 11 novembre 1983 n. 6701).
Il consenso del lavoratore, condizione indispensabile per la validità della cessione, può essere prestato contestualmente o
successivamente alla cessione.
Ai fine della cessione del contratto deve essere osservata ala stessa forma prescritta per il contratto trasferito.
La cessione del contratto comporta un mutamento nella figura di uno dei soggetti contraenti, ma il contenuto del contratto
rimane invariato. Pertanto il lavoratore continua la prestazione della propria attività alle dipendenze del nuovo datore di lavoro,
con salvaguarda della posizione acquista presso il precedente datore (Cass 24 novembre 1989 n. 5062).
Occorre, infine, evidenziare, che in questo caso, non si applica quanto previsto all’art. 2112 c.c., in quanto è necessario che oltre
al contratto di lavoro sia trasferito il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore. Pertanto quanto maturato non verrebbe
trasferito in capo al nuovo datore di lavoro.
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