PAGAMENTO DELL`ASPI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA In

PAGAMENTO DELL’ASPI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA
QUESITO del 31/7/2013 (Cdl Venezia)
In caso di cessione dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti di una società ad una società
cooperativa ai sensi dell'art. 1406 del cc., con riconoscimenti di anzianità e TFR pregressi, la
società cedente è tenuta al pagamento del contributo Aspi?
RISPOSTA dell’Avv. Francesco Stolfa
Il caso di specie concerne la cessione dei contratti di lavoro tra due società ai sensi dell’art. 1406
c.c.: tale negozio giuridico, come noto, permette ad un terzo di sostituirsi ad una delle parti di un
contratto a prestazioni corrispettive, pur nella perdurante vigenza del contratto medesimo.
Si tratta di un istituto molto simile a quello della cessione di ramo d’azienda disciplinata dall’art.
2112 c.c. Entrambi tali negozi comportano, infatti, esclusivamente una sostituzione soggettiva,
lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali del contratto. I profili di diversità tra i due
istituti sono essenzialmente due:
- la cessione ex art. 1406 c.c. richiede il consenso del contraente ceduto, mentre la cessione
d’azienda ex art. 2112 c.c. non richiede alcun consenso da parte del lavoratore;
- la cessione d’azienda ex art. 2112 c.c. prevede la responsabilità solidale tra cedente e cessionario
per tutti gli obblighi che il lavoratore vantava al momento del trasferimento, mentre la cessione del
contratto ex art. 1406 c.c. prevede responsabilità solidale soltanto nel caso in cui il contraente
ceduto dichiari espressamente di non liberare il cedente.
In ogni caso, la caratteristica intrinseca comune ai due negozi giuridici è senza dubbio la
prosecuzione del rapporto contrattuale senza soluzione di continuità. In altre parole, il rapporto
prosegue immutato nei suoi elementi oggettivi essenziali, pur a fronte di un mutamento di carattere
soggettivo nella titolarità del rapporto.
L’Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita dall’art. 2 della L. 92/2012, è finalizzata invece a
“fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità
mensile di disoccupazione”. Requisito fondamentale per la fruizione di tale indennità, dunque, così
come precisato dal successivo comma 4 del medesimo art. 2, è la perdita involontaria del posto di
lavoro.
Va da sé che, mancando nel caso di specie l’interruzione del rapporto di lavoro, viene meno anche
una delle condizioni essenziali per la fruizione dell’Aspi, vale a dire la perdita involontaria del
posto di lavoro. I lavoratori, dunque, nel corso della suddetta operazione di cessione, non si sono
mai trovati in stato di disoccupazione. Del resto, ove mai tale interruzione fosse ipotizzabile (ma
non lo è) essa non potrebbe mai essere considerata "involontaria" in ragione dell'intervenuto
consenso del lavoratore che la farebbe certamente assimilare più a una risoluzione consensuale
(esclusa dall'ASPI) che a un licenziamento.
Alla luce di tutto quanto innanzi, la prosecuzione senza alcuna soluzione di continuità del rapporto
di lavoro con il cessionario non fa sorgere l’obbligo per il datore di lavoro di versare il cd.
contributo Aspi.
Il ricorso all’istituto della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., anzi, appare vantaggioso per un
duplice ordine di motivi: esime, come innanzi detto, il datore di lavoro dal pagare l’Aspi e non fa
sorgere, per i motivi precedentemente esposti, la responsabilità solidale prevista in caso di cessione
d’azienda ex art. 2112.
Occorre, però, evidenziare un ultimo elemento di criticità: la giurisprudenza della Cassazione è
ormai pressoché consolidata nel ritenere che sia configurabile cessione di ramo d’azienda ex art.
2112 c.c., in luogo della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. (con conseguente insorgenza della
responsabilità solidale), tutte le volte che il trasferimento abbia ad oggetto anche solo un gruppo di
dipendenti (senza trasferimento, quindi, di beni immobili, macchinari e attrezzature) purché essi
siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro e dotati di un proprio “know-how” ( vedansi, tra
le tante, Cass. Civ. sez. lav. 07.03.2013, n. 5678, Cass. Civ. sez. lav. 14.11.2011, n. 23808, Cass.
Civ. sez. lav. 16.10.2006, n. 22125). Occorre quindi verificare attentamente questo elemento ma al
solo scopo di farne derivare la sussistenza o meno della responsabilità solidale.
Resta ferma invece l'esclusione del pagamento dell'ASPI.