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M&A – ACQUISIZIONI E FUSIONI
Asset deal” vs “share deal”: vantaggi e
svantaggi a confronto, con particolare
attenzione all’aspetto fiscale
Chiara Stanzione, Rödl & Partner Milano
Numerose sono ogni anno le operazioni che consentono la circolazione di interi patrimoni aziendali.
Presa la decisone di procedere con un’acquisizione si pone per acquirente e venditore l’importante
quesito relativo alla struttura dell’operazione. Due sono le principali possibilità: la cessione di
partecipazioni (c.d. “share deal”) e la cessione di azienda o di un suo ramo (c.d. “asset deal”). La scelta
dell’una o dell’altra forma porta con sé importanti conseguenze sia da un punto di vista dei rischi legali,
sia da quello del risparmio fiscale.
La principale differenza tra le due operazioni consiste nel fatto che mentre con la cessione di azienda si
realizza il trasferimento da un soggetto giuridico a un altro di un insieme di beni organizzati per l’esercizio
dell’impresa (ad es.: immobili, mac- chinari, dipendenti, know how, rapporti contrattuali e debiti e crediti
etc.), attraverso la cessione di partecipazioni si ha, in- vece, una circolazione per così dire “indiretta” del
patrimonio aziendale, in quanto ad essere trasferita non è direttamente la proprietà del patrimonio
aziendale, ma tutte le partecipa- zioni o una percentuale di esse della società che detiene tale patrimonio.
I FATTORI DETERMINANTI NELLA SCELTA
La scelta di procedere con uno share deal piuttosto che con un asset deal è nella maggior parte dei casi
legata a due principali fattori: la minimizzazione dei rischi legali e la massimizzazione del vantaggio fiscale
legato all’operazione.
Il principale vantaggio legato a un “asset deal” consiste nella possibilità per l’acquirente di scegliere,
d’accordo con il ce- dente, quali elementi dell’azienda includere e quali escludere dall’azienda trasferita
(ad esempio, sarà quindi possibile esclu- dere l’immobile ovvero i debiti o i crediti relativi all’azienda). Si
comprende bene, quindi, come la possibilità di “scegliere”, consenta all’acquirente di mettersi il più
possibile al riparo da eventuali rischi legati alla precedente gestione dell’attività ceduta.
Tale possibilità è, invece, esclusa in caso di una cessione di partecipazioni: con il passaggio della titolarità
delle quote/azioni restano, infatti, invariati i rapporti attivi e passivi della società target, così come gli
eventuali profili di responsabilità della stessa legati alla precedente gestione, dei quali l’acquirente
inevitabilmente dovrà farsi carico.
Di fondamentale importanza è, pertanto, soprattutto in caso di cessione di partecipazioni, la previsione nei
testi contrattuali di tutte le necessarie garanzie volte a ridurre il più possibile i rischi per l’acquirente.
I PROfiLI fiSCALI
Quanto agli aspetti fiscali, sia la cessione di azienda sia la cessione di partecipazioni sono sottoposte a
tassazione diretta e indiretta.
In caso di cessione di azienda, la tassazione diretta colpisce la plusvalenza ottenuta dal cedente, ovvero
la differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o ramo d’azienda. Per
la quantificazione della tassazione occorre distinguere tra il caso in cui il cedente è una società di capitali,
da quello in cui il cedente è una società di persone, con persone fisiche come soci, o un imprenditore
individuale. Nel primo caso, la plusvalenza è soggetta a IRES (con appli- cazione dell’aliquota del 27,5%),
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nel secondo alla normale tassazione come reddito d’impresa IRPEF. Sono poi previsti, in casi particolari,
regimi di tassazione agevolata.
Quanto alle imposte indirette gravanti sull’acquirente, occorre premettere che la cessione di un’azienda o
ramo d’azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Una cessione di azienda o di ramo
d’azienda è sottoposta a imposta di registro proporzionale al valore e alla natura dei beni e, ove siano
trasferiti anche immobili, anche all’imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell’immobile e catastale pari
all’1% di tale valore. È bene ricordare che sussiste la possibilità che l’au- torità finanziaria esegua
accertamenti per stabilire la corretta determinazione del valore dell’avviamento.
È, infine, opportuno tenere presente che il cessionario è responsabile in solido con il cedente, salvo il
beneficio della pre- ventiva escussione di quest’ultimo ed entro i limiti del valore dell’azienda, per il
pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la
cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoche anteriori. Tale responsabilità è limitabile attraverso
apposita certificazione delle pendenze relative all’azienda o ramo d’azienda. Tale limitazione non è però
valida nei casi di frode tributaria. Dal punto di vista del cessionario, invece, occorre rilevare che vi è
generalmente un vantaggio fiscale dato dalla possibilità di ammortizzare, con un valore superiore al valore
di libro del cedente, i beni oggetto della cessione.
LA TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Anche la cessione di partecipazioni è oggetto di tassazione tanto diretta quanto indiretta. In questo caso,
la plusvalen- za sulla quale saranno applicate le imposte dirette consiste nella differenza tra il prezzo di
vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Quanto alle società, occorre distinguere
tra società di persone, in relazione alle quali viene tassato il 49,72% della plusvalenza, e società di
capitali, in relazione alle quali il regime è diverso, a seconda che esse rientrino nel regime dell’esenzione
fiscale delle plusvalenze – la c.d. participation exemption (PEX), cioè l’esenzione da tassazione, in
presenza di specifiche condizioni, del 95% delle plusvalenze realizzate dalla cessione delle azioni/quote
di par- tecipazione – o meno. Nel primo caso, solo il 5% della plusvalenza viene tassato ai fini IRES (con
applicazione dell’aliquota del 27,5%), nel secondo viene invece tassata ai fini IRES tutta la plusvalenza.
Quanto alle persone fisiche detentrici delle partecipazioni, occorre distinguere se queste abbiano o meno
una partecipazione qualificata, superiore cioè al 25% del ca- pitale o al 20% dei diritti di voto (in caso di
azioni negoziate in mercati regolamentati, le percentuali si riducono rispetti- vamente al 5% e al 2%). Nel
caso ricorra una partecipazione qualificata, viene tassato il 49,72% della plusvalenza, nel caso ricorra,
invece, una partecipazione non qualificata si applica sulla plusvalenza una ritenuta d’imposta del 20%.
Sarà, inol- tre, dovuta un’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00 a titolo di imposte indirette.
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