LEGALE Gabriele Mercanti La trascrizione del contratto preliminare P remessa generale Il nostro Ordinamento prevede che determinate fattispecie contrattuali relative a beni immobili debbano essere rese pubbliche mediante la trascrizione delle stesse presso l’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare1. L’eterogeneità delle fattispecie trascrivibili comporta che tale adempimento pubblicitario non determini sempre le medesime conseguenze: in alcuni casi l’effetto sarà la mera conoscibilità dell’atto da parte dei terzi (c.d. pubblicità notizia)2, in altri servirà a dirimere il conflitto tra più situazioni tra loro confliggenti (c.d. pubblicità dichiarativa)3. La possibilità di trascrivere il contratto preliminare, tuttavia, è una “conquista” relativamente recente in Italia: l’art. 2645–bis c.c. (intitolato appunto “Trascrizione di contratti preliminari”), è stato introdotto, infatti, dall’art. 3 comma 1° del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996 convertito in Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, mentre precedentemente era prevista dal Codice Civile4 la trascrivibilità della sola domanda giudiziale di 52 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/3 esecuzione in forma specifica5. La novità legislativa de quo è stata alquanto rivoluzionaria perché pacificamente il contratto preliminare ha effetti obbligatori (cioè semplicemente impegna le parti) e non traslativi (cioè il bene resta in titolarità del promittente fino al definitivo). La ratio di tale intervento legislativo era quella di proteggere il promissario acquirente dai rischi scaturenti da una serie di eventualità tutt’altro che remote nel traffico commerciale quali ad esempio: - promittente venditore che, violando i patti contrattuali, avesse medio tempore trasferito il bene ad altro soggetto: al terzo acquirente nulla poteva essere contestato dal promissario acquirente cui restava una mera pretesa risarcitoria; - promittente venditore che medio tempore avesse subito da terzi creditori azioni esecutive (mediante ad esempio un pignoramento) o cautelari (mediante ad esempio un’ipoteca giudiziale) sul bene: al terzo creditore nulla poteva essere contestato dal promissario acquirente cui restava una Foto © Franco Mantegani – Fotolia.com Continua il nostro cammino attraverso l’analisi delle più frequenti problematiche giuridicooperative attinenti alla figura del contratto preliminare. Proprio per la volontà di rendere maggiormente proficuo questo percorso argomentativo comune a chi scrive e a chi legge, il lettore non esiti ad esternare i propri dubbi attraverso la redazione della Rivista ovvero il sito internet www.avvocatogabrielemercanti.it. mera pretesa risarcitoria; - promittente venditore che medio tempore fosse fallito ove il Curatore fallimentare avesse optato per lo scioglimento del contratto in base alla facoltà riconosciutagli insindacabilmente dall’art. 72 della Legge Fallimentare6: non potendosi ovviamente opporre alla scelta dell’Organo della procedura, al promissario non restava che una mera pretesa risarcitoria. Tutti quei rischi esistevano ed erano fisiologicamente inevitabili, in quanto da un lato il bene faceva ancora parte del patrimonio del promittente venditore e dall’altro il contratto preliminare non era soggetto a nessuna forma pubblicitaria: rischi che esattamente sussistono ancora oggi – nonostante la novella legislativa – ove le parti, per qualsivoglia motivo, non abbiano proceduto alla trascrizione del contratto. Il Legislatore del 1997 ha voluto, quindi, offrire una nuova opportunità per i promissari acquirenti consentendo loro di poter trascrivere il contratto preliminare e, nei limiti meglio descritti al successivo paragrafo 3, di tutelarsi contro le situazioni sopra descritte. Presupposti per la trascrivibilità Il citato art. 2645-bis c.c. stabilisce quali sono presupposti affinché il contratto prelimi- LEGALE nare sia trascrivibile7 e precisamente: a. Deve trattarsi di contratti perfezionati per atto pubblico (ricevuto da Notaio), scrittura privata con sottoscrizione autenticata (da Notaio) o scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente (dalla competente Autorità Giudiziaria); b.Deve trattarsi di contratti preliminari che impegnano le parti alla conclusione di contratti definitivi che, a loro volta, avranno un preciso contenuto: trasferimento della proprietà di beni immobili; costituzione, trasferimento o modifica del diritto di usufrutto su beni immobili, del diritto di superficie, dei diritti del concedente e dell’enfiteuta; costituzione della comunione dei diritti precedentemente indicati; costituzione o modifica di servitù prediali, del diritto di uso sopra beni immobili e del diritto di abitazione8. Il Legislatore, quindi, non ha effettuato una piena assimilazione tra trascrizione del contratto preliminare e trascrizione del contratto definitivo: vi sono, infatti, casi in cui pur essendo il contratto definitivo trascrivibile (ad esempio la locazione ultranovennale) non lo è il corrispondente contratto preliminare; c. Se si tratta di contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione occorre l’indicazione della superficie utile nonché della quota millesi- male di spettanza di comproprietà delle parti comuni del bene realizzando9. Ove non ricorrano i presupposti sopra indicati, il contratto preliminare non potrà essere trascritto nei registri immobiliari. Effetti della trascrizione L’epicentro della novella Legislativa in esame si trova negli effetti dell’adempimento pubblicitario definibili come prenotativi. Una volta effettuata la trascrizione, infatti, al promissario acquirente non potranno essere opposte trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli effettuate contro il di lui promittente venditore, fungendo la trascrizione del preliminare da “ombrello” protettivo. Questa tutela – però – non può essere eterna, ma è limitata ad un lasso temporale ben definito dalla Legge: un anno a far tempo dalla data che le parti avevano stabilito per la conclusione del rogito e comunque in ogni caso entro tre anni. Inoltre, la tutela opera solo se entro il lasso temporale sopra citato viene effettuata a favore del promissario acquirente la trascrizione di un altro titolo che può essere costituito: *dal contratto definitivo che costituisce la fisiologica chiusura della vicenda; *dalla domanda di esecuzione in forma specifica, ovviamente se – a sua volta – seguita da sentenza di accoglimento; *dalla sentenza che ha accolto la domanda di esecu- zione in forma specifica; *da ogni altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare10. Qualche esempio può aiutare nella comprensione del meccanismo: 1. Preliminare trascritto l’0101-2013 / data stabilita per la stipula l’01-01-2014 / definitivo trascritto l’01-012015: tutto ciò che è iscritto o trascritto tra l’01-01-2013 e l’01-01-2015 è inopponibile al promissario acquirente, poiché la trascrizione del definitivo è avvenuta entro un anno dalla data fissata per il definitivo e comunque entro 3 anni; 2. Preliminare trascritto l’0101-2013 / data stabilita per la stipula l’01-01-2014 / definitivo trascritto il 02-012015: tutto ciò che è iscritto o trascritto tra l’01-01-2013 e il 02-01-2015 è opponibile al promissario acquirente, poiché la trascrizione del definitivo è avvenuta oltre l’anno dalla data fissata per il definitivo a prescindere dal fatto che sia avvenuta nel triennio; 3. Preliminare trascritto l’0101-2013 / data stabilita per la stipula l’01-01-2016 / definitivo trascritto il 01-012016: tutto ciò che è iscritto o trascritto tra l’ 01-01-2013 ed l’ 01-01-2016 è opponibile al promissario acquirente, poiché – ancorché la trascrizione del definitivo sia avvenuta entro l’anno dalla data fissata per il definitivo – sono comunque passati tre anni dalla trascrizione del contratto preliminare. Ancorché non legislativa- mente stabilito dal nuovo art. 2465-bis c.c. è implicito, stante la natura soggettiva del nostro sistema di trascrizione immobiliare, che la protezione sopra descritta opera solo se promissario acquirente ed acquirente coincidono. Ove, invece, tra preliminare e definitivo ci fosse un mutamento soggettivo del contraente (si pensi al caso frequentissimo del preliminare nel quale è inserita la facoltà per il promissario acquirente di indicare in sede di rogito altro acquirente) occorrerà – per mantenere l’effetto protettivo nei confronti del “nuovo” acquirente – che tale “cambiamento” sia anch’esso pubblicizzato nei registri immobiliari mediante l’istituto dell’annotazione11. Cenni sul fallimento del promittente venditore Discorso a parte è quello relativo al fallimento del promittente venditore, dato che – per regola generale – l’art. 72 della Legge Fallimentare attribuisce al Curatore un enorme ed insindacabile potere: quello di optare o per l’esecuzione del contratto (nel qual caso per il promissario acquirente nulla muta) o per lo scioglimento dello stesso (nel qual caso per il promissario acquirente non resta che insinuarsi nel passivo fallimentare per il recupero delle somme già eventualmente versate). Ciò detto, le cose cambiano ove la dichiarazione di fallimento avvenga prima che siano cessati gli effetti della trascrizione come sopra precisato, infatti: IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/3 - 53 LEGALE a. ove il preliminare abbia “ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente”, non si applica il primo comma dell’art. 72 della Legge Fallimentare per cui è preclusa al Curatore la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale12; b.ove il Curatore si sia avvalso della facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, il credito del promissario acquirente (per la restituzione delle somme già versate) in sede di riparto fallimentare gode del privilegio speciale sul bene (e, quindi, ha un trattamento di favore nel riparto fallimentare non subendo, limitatamente al valore del bene incassato in sede liquidatoria, la falcidia fallimentare). Si ricordi, infine, che a prescindere dalla situazione più grave di fallimento del promittente venditore, il promissario acquirente è maggiormente tutelato ove sia munito di contratto preliminare trascritto, in quanto solo in tal caso questi gode del privilegio sul bene stesso per il recupero del credito13. Conclusioni La logica sottesa al meccanismo della trascrizione del contratto preliminare è chiara: dato che il trasferimento immobiliare non è “istantaneo”, ma si inserisce in una sequenza giuridico-temporale bifasica (prima il preliminare 54 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2015/3 poi il definitivo) si è voluto anticipare la tutela giuridica già a far tempo dal primo anello della catena. Tale protezione anticipata è, però, giustificabile solo se entro un determinato periodo di tempo la vicenda si evolva attraverso la stipula del contratto definitivo o attraverso altri meccanismi ad esso assimilabili perché – se così non fosse – la differenza concettuale tra preliminare e definitivo diventerebbe di fatto non più individuabile. Solo in questo modo si trova un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi: quello del promissario acquirente ad essere tutelato contro le vicende che possono medio tempore coinvolgere la controparte e quello del promittente venditore a non vedersi “bloccato” per un tempo indefinito il bene. Nonostante ciò, la prassi della contrattazione immobiliare non pare aver mai veramente metabolizzato la novità legislativa del 1997 dato che la trascrizione del contratto preliminare riguarda un’esigua percentuale delle transazioni immobiliari. Ma se la resistenza psicologica da parte del promittente venditore è comprensibile, dato che per questi la trascrizione non fa altro che appesantirne la posizione, non lo è – invece – in capo al promissario acquirente che con la trascrizione rafforzerebbe notevolmente la propria posizione. Verrebbe beffardamente da pensare che chi è causa del suo mal… pianga sé medesimo. T Note 1 L’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare ha sostituito terminologicamente la Conservatoria dei Registri Immobiliari cui il Codice Civile ancora fa riferimento. 2 Si pensi alla trascrizione della pubblicazione di un testamento con il quale il testatore abbia effettuato attribuzioni immobiliari: la regolamentazione delle questioni ereditarie (quali ad esempio la validità del testamento, la lesione di diritti ereditari ecc.) non saranno minimamente influenzate dall’adempimento pubblicitario che serve solo a rendere conoscibile ai terzi una situazione ritenuta rilevante dal Legislatore. 3 Si pensi all’atto di vendita effettuato da un soggetto nei cui confronti è stata promossa una procedura esecutiva immobiliare: la priorità dell’adempimento pubblicitario (trascrizione della vendita – trascrizione del pignoramento) sarà decisivo per stabilire se la procedura potrà continuare anche contro il nuovo proprietario del bene e, quindi, per risolvere il conflitto tra nuovo proprietario e creditore procedente. 4 Cfr. art.2652 n. 2). 5 La nozione generale di esecuzione in forma specifica è stata già a grandi linee trattata dalla scrivente su questa rivista (cfr. “Contratto Preliminare e tutele legali connesse”, n. 1/2015 pg. 43 ss.) e definita come azione processuale “in forza della quale il Giudice emette una Sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso: nella sostanza, la mancanza del consenso di un contraente viene surrogata da un Provvedimento giudiziale”. 6 L’art. 72 della Legge Fallimentare nella sua stesura originaria non conteneva, infatti, eccezioni al potere del Curatore di optare per lo scioglimento dei rapporti giuridici ancora pendenti alla data del fallimento. 7 Si deve ricordare che se i presupposti per la trascrivibilità sussistono, l’adempimento non è rimesso alla discrezionalità delle parti ma è un obbligo di Legge: l’art. 2645-bis citato, infatti, sancisce che tali contratti “devono essere trascritti”. 8 Controversa è la trascrivibilità di contratti preliminari che impegnino le parti alla conclusione di un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento, la costituzione o la modifica di diritti edificatori comunque denominati. Il dubbio deriva da un difetto di coordinamento legislativo: l’art. 2645-bis c.c. nell’elencare la tipologia di contratti preliminari trascrivibili ha effettuato un richiamo ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 c.c., mentre la trascrizione dei contratti aventi ad oggetto i diritti edificatori è stata prevista solo in un momento successivo (ad opera della Legge 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011) mediante introduzione di un numero 2 bis all’art. 2643 c.c.. 9 Evidentemente mentre la specificazione della futura superficie è imprescindibile, l’indicazione dei futuri millesimi non sarà da effettuare ove l’erigendo immobile promesso in vendita non abbia parti comuni con altri edifici (il c.d. fabbricato da cielo a terra). Il quinto comma dell’art. 2645bis c.c. precisa comunque che è irrilevante una differenza di superficie e/o millesimi tra fabbricato promesso in vendita e fabbricato realizzato purchè sia contenuta nei limiti di un ventesimo. 10 Quest’ultima possibilità è foriera di non poche complicazioni, in quanto non è per nulla agevole stabilire i casi in cui – allorquando l’atto “conclusivo” della vicenda non sia lo stesso contratto stabilito in sede preliminare – sia ancora possibile individuare un collegamento con il contratto preliminare. Solo se tale nesso è interpretativamente percepibile l’effetto prenotativo permarrà, mentre – in caso contrario – cesserà in quanto l’atto finale è slegato ed indipendente dal vincolo preparatorio originario. Può ipotizzarsi ad esempio che a fronte di un preliminare di vendita, le parti optino (ovviamente concordemente) di stipulare un contratto definitivo di permuta in cui l’originario promissario acquirente, invece che saldare il prezzo, trasferisca la proprietà di un immobile: ebbene in un caso del genere può ben sostenersi che detta permuta “costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare”. Ad ogni modo, non può che suggerirsi la massima prudenza al promissario acquirente per il caso in cui si prospetti l’eventualità di concludere un definitivo non perfettamente coincidente con l’assetto prospettato in sede preliminare. 11 A margine della trascrizione del preliminare verrà effettuata un’annotazione in forza della quale all’originario promissario acquirente ne viene sostituito un altro. 12 Previsione quest’ultima inserita dall’art. 4, comma 6, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. a-ter), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. 13 L’art. 2775-bis c.c. statuisce al primo comma che “Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi”.