Cass. S.U., 1 ottobre 2009, n. 21045, pres. Carbone, rel. Spirito FALLIMENTO DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE E SOPRAVVIVENZA DEL PRIVILEGIO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE Marta Fraternali VITALETTI. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate, con la sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009, della tutela del promissario acquirente di immobili ed in particolare del privilegio che assicura il suo credito. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava il ricorso presentato da un promissario acquirente di un immobile, successivamente venduto per il fallimento del promittente venditore. Tale ricorso aveva quale petitum lo stabilire se, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita di tale immobile, il privilegio che, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., assiste il credito del promissario acquirente per la mancata esecuzione del contratto preliminare, prevalga oppure no, ai sensi dell’art. 2748, 2° co., c.c., sulle ipoteche iscritte sullo stesso immobile in data precedente alla trascrizione del contratto preliminare stesso. Innanzitutto la Suprema Corte ha esaminato, nella sua motivazione, la normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento tale tipo di tutela, in particolare le disposizioni introdotte dall’art. 3 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, poi convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997. Tra queste disposizioni troviamo l’art. 2645 bis c.c. che ha introdotto la trascrivibilità del preliminare, ancorché sottoposto a condizione o relativo ad edifici da costruire o in corso di costruzione, purché essi: a) abbiano ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2643; b) risultino da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L’esigenza, sottesa a tale tipo di tutela, è quella di garantire il promissario acquirente in una fase oramai imprescindibile del procedimento negoziale che può anche non portare alla stipulazione del contratto definitivo. L’efficacia di questa trascrizione, c.d. di prenotazione degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, è una efficacia che può anche essere definita costitutiva, ai sensi dell’art. 2775 bis, c.c., che, al fine di tutelare i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, dispone al primo comma che essi “ hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa (…)”. La trascrizione del preliminare fa sorgere questo privilegio speciale solo alla condizione che gli effetti di tale trascrizione siano ancora in essere nel momento in cui nasce il credito del promissario acquirente. Questo privilegio prevale, ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare, escluse quelle previste dall’art. 2825 bis c.c., che stabilisce la prevalenza delle ipoteche relative ai mutui erogati al promissario acquirente e quelle relative a mutui fondiari erogati al promittente venditore, che il promissario acquirente si sia poi accollato. La Suprema Corte rileva che, nonostante il citato art. 2825 bis c.c., la giurisprudenza di merito quasi unanimemente si è basata, per il concorso tra privilegi ed ipoteche, sull’art. 2748, 2° co., c.c., non potendo applicare l’art. 2644 c.c., che si occupa del conflitto tra cause di prelazione e diritti di godimento. A causa di questo viene rilevato che potrebbe derogarsi alla prevalenza dei privilegi solo in presenza di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, quali non sono gli artt. 2775 bis e 2825 bis, c.c. Considerato tutto ciò, la Cassazione ha quindi proceduto, in via interpretativa, ad una nuova analisi dell’intero quadro normativo disciplinante la materia, disattendendo il suo precedente orientamento contenuto nella sentenza n. 17197 del 2003. In primis ponendo nel giusto rilievo il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente, il quale non si ricollega esclusivamente alla causa del credito, ai sensi dell’art. 2745 c.c., 1° co., c.c., ma la sua costituzione presuppone necessariamente la trascrizione del contratto preliminare. La ragione della maggior parte dei privilegi, inoltre, “ va ricercata nella particolare inerenza economica di alcuni crediti alla cosa gravata, la quale spiega anche la preferenza dei creditori privilegiati sui creditori forniti di garanzia reale: poiché questi ultimi acquistano un diritto al valore di scambio della cosa, sono necessariamente posposti a coloro i quali, mediante l’erogazione di energie di lavoro o di utilità dal cui corrispettivo sorge il credito, hanno contribuito alla creazione, alla conservazione o all’incremento del valore medesimo”. Nel caso di specie il credito nascente è subordinato ad un onere pubblicitario, quindi “non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in jure che pervade di sé l’intero sistema della pubblicità, facendone conseguire che l’ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio debba su quest’ultimo prevalere”. Tutto ciò anche per evitare eventuali intenti fraudolenti tra promettenti venditori e promissori acquirenti, per vanificare i crediti garantiti da ipoteche precedentemente iscritte. Così motivando la Suprema Corte asserisce che: “il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (…), siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (…), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, (…), il conseguente credito del promissario acquirente (…), deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice”. Con questa pronuncia la Cassazione ha disatteso il precedente orientamento introdotto con la sentenza del 2003, la quale aveva messo in serio pericolo il sistema del credito fondiario delle Banche, in particolare si concorda con l’interpretazione data della natura del privilegio a tutela del promissario acquirente, definito “trascrizionale” o “iscrizionale”, distinguendolo dai privilegi veri e propri, ossia da quelle cause di prelazione previste dalla legge solo in considerazione della loro causa e non collegati ad oneri specifici di pubblicità.