Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

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Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari
derivati e operazioni pronti contro termine1, di Michele Iori, il Sole 24
Ore
1. Premessa
Nel precedente articolo abbiamo trattato le «operazioni in valuta dopo la
riforma», di seguito esponiamo brevemente le principali novità attinenti gli altri
strumenti finanziari.
Negli ultimi anni gli strumenti finanziari si sono evoluti notevolmente, di
conseguenza il Legislatore ha preso atto dei limiti della vigente disciplina
codicistica per quanto attiene l’iscrizione a bilancio di importanti «famiglie di
strumenti finanziari» il cui utilizzo si è andato diffondendo rapidamente anche
nel modo delle imprese non bancarie.
Il fine del Legislatore è quello di favorire l’adozione di comportamenti contabili
omogenei ma non dà indicazioni esaustive, di conseguenza il Codice va
integrato con l’introduzione di apposite regole concernenti il regime di bilancio
delle operazioni finanziare di carattere innovativo. Si è preferito da un lato
disporre che le operazioni in questione trovino nel Codice uno specifico dettato,
dall’altro evitare di indicare nello specifico il regime da applicare «dal momento
che esso non potrà che ispirarsi ai principi di formazione del bilancio che la
delega non intende affatto modificare»; tali principi sono contenuti, in
particolare, negli artt. 2423 e 2423-bis del Codice civile
2. Strumenti finanziari derivati
La L. 3.10.2001, n. 366 «Delega al Governo per la riforma del diritto
societario» all’art. 6, lett. c) prevede una specifica disciplina per gli strumenti
finanziari derivati.
Il Legislatore italiano, nel D.Lgs. 24.2.1998 (Legge Draghi) definisce gli
strumenti finanziari derivati mediante la seguente elencazione:
- i contratti «futures»;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps);
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari (…);
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti finanziari;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati ai punti precedenti.2( )
1
Pubblicato su “La settimana Fiscale n. 18/2003”
Come già ricordata la Legge delega prevede di superare alcune carenze della
disciplina codicistica stabilendo di dare una specifica disciplina in relazione al
trattamento delle operazioni denominate in valuta (trattate nella «Settimana
fiscale» n. 17/2003); degli strumenti finanziari derivati; degli strumenti di
copertura dei rischi e dei pronti contro termine.
Detti contratti, fino ad ora, erano disciplinati esclusivamente dal D.Lgs.
27.1.1992, n. 87, relativo al settore bancario, e dalle Istruzioni della Banca
d’Italia con riferimento ai bilanci degli enti creditizi (dal punto di vista fiscale si
veda l’art. 103-bis). I principi contabili nazionali non trattano detti strumenti
finanziari per questo si deve fare riferimento alla prassi contabile
internazionale, nello specifico lo IAS 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e
valutazione» (rivisto nella sostanza nel 2000).
Con riferimento ai contratti derivati la relazione al decreto legislativo specifica
che viene ipotizzato uno schema valutativo fondato sulla loro valutazione
economica da parte dell’impresa, cosicché «le relative regole di valutazione
dovrebbero conformarsi, pur con gli opportuni adattamenti tecnici, ai canoni
sanciti in generale dall’art. 2426 c.c. per gli elementi immobilizzati e non
immobilizzati».
La disciplina degli strumenti finanziari è stata oggetto di dibattito in sede
internazionale (da parte degli organi preposti all’emanazione dei principi
contabili) che ha portato allo sviluppo di modelli di valutazione che si sono
orientati verso l’abbandono del modello del costo storico a favore di un modello
basato sul «fair value». Lo IAS 39 prevede che gli strumenti finanziari devono
essere contabilizzati inizialmente al costo di acquisto (ovvero al «fair value»
del corrispettivo dato o ricevuto), mentre successivamente i criteri di
valutazione variano a seconda della destinazione degli strumenti finanziari.
Devono essere valutati al «fair value» gli strumenti finanziari destinati alla
negoziazione, e che non hanno scopo di copertura.
2
Le istruzioni della Banca d’Italia in materia di bilanci bancari include i derivati tra le operazioni fuori bilancio, in
particolare:
- «future»: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita
determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di
riferimento;
- «option»: il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la
facoltà di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in
base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- «forward rate agreement»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data
prestabilita un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- «interest rate swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite
importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
- «domestic currency swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data
prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data
di scadenza dell’operazione
La relazione sottolinea che i criteri di valutazione degli strumenti finanziari
destinati alla vendita stabiliti dai principi contabili internazionali si discostano
notevolmente da quelli previsti dal Codice civile; nello specifico l’art. 2426,
punto 9) dispone che le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni vanno iscritte al costo d’acquisto, ovvero al valore di realizzo
desumibile dal mercato, se minore. Questo comporta che, da un punto di vista
civilistico, non è consentito iscrivere il maggior valore derivante dalla
valutazione degli strumenti finanziari al fair value, come invece prescritto dai
principi contabili internazionali.3
3. Operazioni di copertura
Le operazioni di copertura sono volte a neutralizzare i rischi legati al tasso di
interesse, al tasso di cambio, al prezzo di mercato, ecc. relativi ad attività o
passività dell’impresa.
Secondo lo IAS 39 le relazioni di copertura sono di tre tipi:
- copertura del «fair value» (copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair
value di una attività o passività rilevata attribuibile a un particolare rischio che
inciderà sull’utile netto di bilancio);
- copertura del flusso finanziario (copertura dell’esposizione alla variabilità dei
flussi finanziari che è attribuibile a un particolare rischio associato alla passività
o attività rilevata …);
- copertura di un investimento netto in una entità estera (copertura di rischi
derivanti dalla variazione dei tassi di cambio relativi a partecipazione in società
estere).
Con riferimento alle operazioni di copertura la relazione alla riforma esclude
«l’impiego in bilancio di approcci valutativi asimmetrici» in quanto è più
appropriato usare parametri omogenei (principio della «coerenza valutativa»).
In pratica, si imputano al conto economico nello stesso esercizio effetti
reddituali sia delle attività o passività «coperte», sia dello «strumento di
copertura» (in sostanza si verifica una sorta di compensazione).4
3
Il Parlamento Europeo, al fine di garantire coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della
normazione contabile internazionale, in data 27 settembre 2001, ha emanato la direttiva 2001/65/CE volta ad introdurre
modifiche sostanziali alla disciplina dettata dalle direttive contabili. Dette modifiche consentono in particolare
l’applicazione dello IAS 39 per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari
4 Dal punto di vista fiscale il principio della «coerenza valutativa» trova due specifiche applicazioni nel Tuir:
- art. 76, comma 2, con riferimento ai contratti, anche non derivati, di copertura dei rischi vari;
- art. 103, comma 3, con riferimento alle attività o passività coperte produttive di interessi: in tal caso, utili e perdite
su contratti derivati devono essere imputati al conto economico con lo stesso criterio di imputazione degli interessi
attivi e passivi; questo, se la copertura riguarda specifiche attività o passività. Se, al contrario la copertura è relativa
a un insieme di attività o passività, gli utili e le perdite sugli strumenti finanziari di copertura sono imputati in base
alla durata del contratto.
Lo Ias 39, al fine di rendere omogenei detti criteri di valutazione, impone di
valorizzare al fair value sia l’elemento coperto che lo strumento finanziario di
copertura. Se la copertura al fair value soddisfa le condizioni prescritte dallo
IAS 39 par. 142, va contabilizzata come segue:
- l’utile o la perdita di esercizio derivante dalla rivalutazione dello strumento di
copertura al fair value deve essere rilevato immediatamente in conto
economico;
- l’utile o la perdita sull’elemento coperto (attribuibile a rischio coperto) deve
rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e va rilevato
immediatamente in conto economico.
Nel caso di copertura di flusso finanziario la porzione di utile o della perdita
sullo strumento di copertura deve essere rilevata direttamente a patrimonio
netto mediate il prospetto di movimenti di patrimonio netto. Se la copertura
non è «efficace» deve essere iscritta immediatamente nel conto economico, se
lo strumento di copertura è un derivato.
4. Pronti contro termine: novità della riforma societaria
Come detto l’art. 6, lett. c) prevede l’introduzione nel Codice civile di una
specifica disciplina per i contratti di pronti contro termine. Dal punto di vista
pratico il contratto di pronti contro termine si sostanzia in una particolare
operazione finanziaria che permette agli investitori di impiegare le proprie
disponibilità liquide. Anche se da un punto di vista giuridico-formale siamo di
fronte a una acquisto di titoli «a pronti», con patto di retrovendita degli stessi
«a termine». In sostanza il fine, ovvero la sostanza, dell’operazione non è il
mero possesso di titoli ma il conseguimento di un guadagno finanziario.
Per il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» il Legislatore ha
previsto, confermando quanto precedentemente stabilito dalla Banca d’Italia,
che i titoli relativi al contratto di pronti contro termine non subiscono alcuna
movimentazione contabile e rimangano iscritte nel bilancio del venditore «a
pronti» (nonché acquirente «a termine»), mentre in quello dell’acquirente «a
pronti» (nonché venditore «a termine») è iscritto il credito corrispondente.
Il Legislatore è intervenuto su tre articoli del Codice civile, come segue:
- l’art. 2424-bis, è stato integrato al comma 5, e stabilisce che «le attività
oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine
devono essere iscritti nello stato patrimoniale del venditore»; di conseguenza
nel bilancio del cessionario andrà iscritto il credito corrispondente;
- l’art. 2425-bis, al nuovo comma 3, prevede che «i proventi e gli oneri relativi
a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere
iscritti per le quote di competenza dell’esercizio» (criterio pro-rata temporis);
- l’art. 2427, nel nuovo punto 6-ter, stabilisce di evidenziare, distintamente per
ciascuna voce, in nota integrativa «l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi
ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a
termine».
Detta struttura normativa è conforme a quanto stabilito dalla prassi
internazionale e, in particolare, dal citato IAS 39. Per quanto concerne
l’eliminazione dal bilancio di un’attività finanziaria detto principio ribadisce la
prevalenza della sostanza sulla forma, ovvero se un’attività finanziaria è
trasferita a un’altra impresa ma il trasferimento non soddisfa le condizioni per
l’eliminazione, il cedente contabilizza l’operazione come un finanziamento con
garanzia collaterale. In altre parole se il cedente ha mantenuto il controllo
sull’attività finanziaria, non deve rimuovere l’attività dallo stato patrimoniale.
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