Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

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Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari
derivati e operazioni pronti contro termine, di Michele Iori
Autore: Michele Iori, il Sole 24 Ore
Categoria Articolo: Finanza / Derivati
1. Premessa
Nel precedente articolo abbiamo trattato le «operazioni in valuta dopo la riforma», di seguito
esponiamo brevemente le principali novità attinenti gli altri strumenti finanziari.
Negli ultimi anni gli strumenti finanziari si sono evoluti notevolmente, di conseguenza il
Legislatore ha preso atto dei limiti della vigente disciplina codicistica per quanto attiene
l’iscrizione a bilancio di importanti «famiglie di strumenti finanziari» il cui utilizzo si è andato
diffondendo rapidamente anche nel modo delle imprese non bancarie.
Il fine del Legislatore è quello di favorire l’adozione di comportamenti contabili omogenei ma
non dà indicazioni esaustive, di conseguenza il Codice va integrato con l’introduzione di
apposite regole concernenti il regime di bilancio delle operazioni finanziare di carattere
innovativo. Si è preferito da un lato disporre che le operazioni in questione trovino nel Codice
uno specifico dettato, dall’altro evitare di indicare nello specifico il regime da applicare «dal
momento che esso non potrà che ispirarsi ai principi di formazione del bilancio che la delega
non intende affatto modificare»; tali principi sono contenuti, in particolare, negli artt. 2423 e
2423-bis del Codice civile
2. Strumenti finanziari derivati
La L. 3.10.2001, n. 366 «Delega al Governo per la riforma del diritto societario» all’art. 6, lett.c)
prevede una specifica disciplina per gli strumenti finanziari derivati.
Il Legislatore italiano, nel D.Lgs. 24.2.1998 (Legge Draghi) definisce gli strumenti finanziari
derivati mediante la seguente elencazione:
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- i contratti «futures»;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps);
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari (…);
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti finanziari;
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- le combinazioni di contratti o di titoli indicati ai punti precedenti. ( )
Come già ricordata la Legge delega prevede di superare alcune carenze della disciplina
codicistica stabilendo di dare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni
denominate in valuta (trattate nella «Settimana fiscale» n. 17/2003); degli strumenti finanziari
derivati; degli strumenti di copertura dei rischi e dei pronti contro termine.
Detti contratti, fino ad ora, erano disciplinati esclusivamente dal D.Lgs. 27.1.1992, n. 87,
relativo al settore bancario, e dalle Istruzioni della Banca d’Italia con riferimento ai bilanci degli
enti creditizi (dal punto di vista fiscale si veda l’art. 103-bis). I principi contabili nazionali non
trattano detti strumenti finanziari per questo si deve fare riferimento alla prassi contabile
internazionale, nello specifico lo IAS 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione»
(rivisto nella sostanza nel 2000).
Con riferimento ai contratti derivati la relazione al decreto legislativo specifica che viene
ipotizzato uno schema valutativo fondato sulla loro valutazione economica da parte
dell’impresa, cosicché «le relative regole di valutazione dovrebbero conformarsi, pur con gli
opportuni adattamenti tecnici, ai canoni sanciti in generale dall’art. 2426 c.c. per gli elementi
immobilizzati e non immobilizzati».
La disciplina degli strumenti finanziari è stata oggetto di dibattito in sede internazionale (da
parte degli organi preposti all’emanazione dei principi contabili) che ha portato allo sviluppo di
modelli di valutazione che si sono orientati verso l’abbandono del modello del costo storico a
favore di un modello basato sul «fair value». Lo IAS 39 prevede che gli strumenti finanziari
devono essere contabilizzati inizialmente al costo di acquisto (ovvero al «fair value» del
corrispettivo dato o ricevuto), mentre successivamente i criteri di valutazione variano a seconda
della destinazione degli strumenti finanziari. Devono essere valutati al «fair value» gli strumenti
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finanziari destinati alla negoziazione, e che non hanno scopo di copertura.
La relazione sottolinea che i criteri di valutazione degli strumenti finanziari destinati alla
vendita stabiliti dai principi contabili internazionali si discostano notevolmente da quelli previsti
dal Codice civile; nello specifico l’art. 2426, punto 9) dispone che le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni vanno iscritte al costo d’acquisto, ovvero al valore di realizzo
desumibile dal mercato, se minore. Questo comporta che, da un punto di vista civilistico, non è
consentito iscrivere il maggior valore derivante dalla valutazione degli strumenti finanziari al
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fair value, come invece prescritto dai principi contabili internazionali.
3. Operazioni di copertura
Le operazioni di copertura sono volte a neutralizzare i rischi legati al tasso di interesse, al tasso
di cambio, al prezzo di mercato, ecc. relativi ad attività o passività dell’impresa.
Secondo lo IAS 39 le relazioni di copertura sono di tre tipi:
- copertura del «fair value» (copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value di una
attività o passività rilevata attribuibile a un particolare rischio che inciderà sull’utile netto di
bilancio);
- copertura del flusso finanziario (copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari
che è attribuibile a un particolare rischio associato alla passività o attività rilevata …);
- copertura di un investimento netto in una entità estera (copertura di rischi derivanti dalla
variazione dei tassi di cambio relativi a partecipazione in società estere).
Con riferimento alle operazioni di copertura la relazione alla riforma esclude «l’impiego in
bilancio di approcci valutativi asimmetrici» in quanto è più appropriato usare parametri
omogenei (principio della «coerenza valutativa»). In pratica, si imputano al conto economico
nello stesso esercizio effetti reddituali sia delle attività o passività «coperte», sia dello «strumento
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di copertura» (in sostanza si verifica una sorta di compensazione).
Lo Ias 39, al fine di rendere omogenei detti criteri di valutazione, impone di valorizzare al fair
value sia l’elemento coperto che lo strumento finanziario di copertura. Se la copertura al fair
value soddisfa le condizioni prescritte dallo IAS 39 par. 142, va contabilizzata come segue:
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- l’utile o la perdita di esercizio derivante dalla rivalutazione dello strumento di copertura al fair
value deve essere rilevato immediatamente in conto economico;
- l’utile o la perdita sull’elemento coperto (attribuibile a rischio coperto) deve rettificare il
valore contabile dell’elemento coperto e va rilevato immediatamente in conto economico.
Nel caso di copertura di flusso finanziario la porzione di utile o della perdita sullo strumento di
copertura deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediate il prospetto di movimenti
di patrimonio netto. Se la copertura non è «efficace» deve essere iscritta immediatamente nel
conto economico, se lo strumento di copertura è un derivato.
4. Pronti contro termine: novità della riforma societaria
Come detto l’art. 6, lett. c) prevede l’introduzione nel Codice civile di una specifica disciplina
per i contratti di pronti contro termine. Dal punto di vista pratico il contratto di pronti contro
termine si sostanzia in una particolare operazione finanziaria che permette agli investitori di
impiegare le proprie disponibilità liquide. Anche se da un punto di vista giuridico-formale siamo
di fronte a una acquisto di titoli «a pronti», con patto di retrovendita degli stessi «a termine». In
sostanza il fine, ovvero la sostanza, dell’operazione non è il mero possesso di titoli ma il
conseguimento di un guadagno finanziario.
Per il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» il Legislatore ha previsto,
confermando quanto precedentemente stabilito dalla Banca d’Italia, che i titoli relativi al
contratto di pronti contro termine non subiscono alcuna movimentazione contabile e rimangano
iscritte nel bilancio del venditore «a pronti» (nonché acquirente «a termine»), mentre in quello
dell’acquirente «a pronti» (nonché venditore «a termine») è iscritto il credito corrispondente.
Il Legislatore è intervenuto su tre articoli del Codice civile, come segue:
- l’art. 2424-bis, è stato integrato al comma 5, e stabilisce che «le attività oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritti nello stato
patrimoniale del venditore»; di conseguenza nel bilancio del cessionario andrà iscritto il credito
corrispondente;
- l’art. 2425-bis, al nuovo comma 3, prevede che «i proventi e gli oneri relativi a operazioni di
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compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a
termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio»
(criterio pro-rata temporis);
- l’art. 2427, nel nuovo punto 6-ter, stabilisce di evidenziare, distintamente per ciascuna voce, in
nota integrativa «l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine».
Detta struttura normativa è conforme a quanto stabilito dalla prassi internazionale e, in
particolare, dal citato IAS 39. Per quanto concerne l’eliminazione dal bilancio di un’attività
finanziaria detto principio ribadisce la prevalenza della sostanza sulla forma, ovvero se
un’attività finanziaria è trasferita a un’altra impresa ma il trasferimento non soddisfa le
condizioni per l’eliminazione, il cedente contabilizza l’operazione come un finanziamento con
garanzia collaterale. In altre parole se il cedente ha mantenuto il controllo sull’attività
finanziaria, non deve rimuovere l’attività dallo stato patrimoniale.
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Pubblicato su “La settimana Fiscale n. 18/2003”
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Le istruzioni della Banca d’Italia in materia di bilanci bancari include i derivati tra le operazioni
fuori bilancio, in particolare:
- f«uture»: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a
una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato
in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- «option»: il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un
corrispettivo detto premio, la facoltà di acquistare o di vendere determinate attività a un certo
prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di
riferimento;
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- «forward rate agreement»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a
riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all’andamento di un indicatore
di riferimento;
- i«nterest rate swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a
riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse
diversi;
- «domestic currency swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a
riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di
cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione
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Il Parlamento Europeo, al fine di garantire coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli
sviluppi della normazione contabile internazionale, in data 27 settembre 2001, ha emanato la
direttiva 2001/65/CE volta ad introdurre modifiche sostanziali alla disciplina dettata dalle
direttive contabili. Dette modifiche consentono in particolare l’applicazione dello IAS 39 per
quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari
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Dal punto di vista fiscale il principio della «coerenza valutativa» trova due specifiche
applicazioni nel Tuir:
- art. 76, comma 2, con riferimento ai contratti, anche non derivati, di copertura dei rischi
vari;
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- art. 103, comma 3, con riferimento alle attività o passività coperte produttive di interessi:
in tal caso, utili e perdite su contratti derivati devono essere imputati al conto economico con
lo stesso criterio di imputazione degli interessi attivi e passivi; questo, se la copertura
riguarda specifiche attività o passività. Se, al contrario la copertura è relativa a un insieme di
attività o passività, gli utili e le perdite sugli strumenti finanziari di copertura sono imputati
in base alla durata del contratto.
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