FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO CONVENZIONE PUGLIA SVILUPPO S.P.A. "RISK SHARING LOAN" Mutuo chirografario in Convenzione “Questo mutuo è dedicato ad Aziende, Enti o Associazioni che hanno sottoscritto con la Banca una convenzione specifica”. INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto) Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501 Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it e-mail: [email protected] Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO "RISK SHARING LOAN" Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Qualora per qualsiasi causa (anche per intervenute disposizioni di legge) non fosse possibile rilevare il parametro di indicizzazione, vi è il rischio che il mutuo continui a produrre interessi ad un tasso fisso concordato tra le parti. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Caratteristiche dell’offerta “Mutuo chirografario Convenzione Puglia Sviluppo Spa Risk Sharing Loan” Al fine di favorire l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza a condizioni migliorative rispetto al mercato a beneficio delle Piccole imprese operanti nella regione Puglia, la Banca ha stipulato con Puglia Sviluppo Spa una convenzione sulla base dell’Avviso Pubblico da quest’ultima emanato in data 30.11.2015 (cosiddetto “Prestito con condivisione del rischio – Risk sharing loan”) Trattasi di un finanziamento chirografario, basato su un modello di prestito con condivisione del rischio, destinato a Micro e Piccole Imprese operanti in tutti i settori produttivi ad eccezione dei settori esclusi dalla normativa comunitaria (es. Agricoltura e Pesca). L'intervento della Regione è attuato attraverso il conferimento, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., di un FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 1 di 7 prestito con condivisione del rischio in favore del soggetto finanziatore, per una quota pari al massimo al 50%, di "Pacchetti" di finanziamenti. La Regione partecipa al rischio di credito per una quota pari al massimo al 50% dell’importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. Trattasi di strumento agevolativo disciplinato nell’ambito degli aiuti minoritari di Stato (regime “De Minimis”) Il finanziamento, di importo compreso tra 30.000 euro e 500.000 euro con una durata minima di 12 mesi e massima di 6 anni, oltre un preammortamento massimo di 1 anno, può essere concesso in favore di Micro e Piccole Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia per le seguenti finalità: - investimenti iniziali (attivi materiali ed immateriali); - prestiti a sostegno dell'attivo circolante (ad es. scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti Salvo Buon Fine - SBF, acquisizioni di commesse); - prestiti finalizzati all’effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale. Per maggiori informazioni, sulle agevolazione in questione si rimanda al sito internet: www.sistema.puglia.it Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito www.bccsanmarzano.it. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) TAEG - CHIRO T/F RISK SHARING LOAN Capitale: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 72 T.A.E.G.: 5,62% TAEG - CHIRO T/V RISK SHARING LOAN Capitale: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 72 T.A.E.G.: 5,28% e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n.108/96 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, di durata pari a 18 mesi, con una periodicità della rata mensile. Importo finanziabile Durata Criterio di calcolo degli interessi Minimo € 30.000,00 Massimo € 500.000,00 Minimo 12 mesi Massimo 72 mesi Anno civile / 365 TASSI CHIR. T/F RISK SHARING LOAN: IRS 6 ANNI (Attualmente pari a: 0,141%) + 5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 5,141% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 5,26388% Tasso di interesse nominale annuo CHIR.T/V RISK SHARING LOAN: EURIBOR 3 MESI (360 GG) (Attualmente pari a: -0,18%) + 5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 4,82% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 4,92791% La banca rileverà il parametro di riferimento Euribor 3m/360 media del mese precedente la data di stipula. La quota interessi compresa nelle rate successive la prima sarà stabilita all’inizio di ogni mese dalla data di stipula e varierà sulla base dell’Euribor 3m/360, media del mese precedente la data prevista per l’adeguamento, aumentato dei punti di spread previsti dal contratto. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 2 di 7 Uguale al tasso di interesse annuo di ammortamento applicato Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora: maggiorazione rispetto al tasso in vigore 2 punti percentuali al momento della mora SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi) Imposta sostitutiva D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Imposta di bollo (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi) 0,5% € 0,052 ogni € 516,46 di capitale 0,11% dell'importo finanziato 0,25% o 2% dell'importo finanziato secondo la prescrizione di legge € 16,00 Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica € Incasso rata con addebito automatico in c/c e/o con € pagamento per cassa Accollo mutuo € 0,00 200,00 Sospensione pagamento rate € 0,00 Spese decurtazione 0% Spese estinzione anticipata mutuo 1% 1,00 Le spese di estinzione anticipata mutuo non sono dovute qualora ricorra una delle fattispecie disciplinate dagli art.120 ter e 120 quater del T.U.B. Spese informativa precontrattuale € 10,00 L’informativa precontrattuale è gratuita nel caso la banca rilasci uno schema di contratto, privo delle condizioni economiche ovvero un preventivo contenente le condizioni economiche basata sulle informazioni fornite dal cliente. Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio € 1,00 cartaceo Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio on € 0,00 line Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Spese comunicazioni variazione condizioni - invio € cartaceo Spese comunicazioni variazione condizioni - invio on line € 0,00 0,00 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Francese Tipologia di rata Costante Periodicità delle rate Mensile, trimestrale, semestrale, annuale Preammortamento 12 mesi Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 3 di 7 ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO - EURIBOR 3M 360 Data Valore 01.03.2016 -0,18% 01.02.2016 -0,143% 01.01.2016 -0,125% 01.12.2015 -0,083% ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO - IRS A 6 ANNI Data Valore 14.03.2016 0,141% 01.03.2016 0,065% 01.02.2016 0,187% 01.01.2016 0,462% CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - CHIRO T/F RISK SHARING LOAN Tasso di applicato 5,141% 5,141% 5,141% 5,141% 5,141% 5,141% interesse Durata del Importo della finanziamento (mesi) mensile per capitale di: 30.000,00 12 € 2.570,19 24 € 1.318,07 36 € 901,06 48 € 692,83 60 € 568,11 72 € 485,14 rata Se il tasso di Se il tasso di un interesse aumenta del interesse diminuisce € 2% dopo 1 anno del 2% dopo 1 anno Non previsto € 1.332,20 € 919,54 € 713,74 € 590,69 € 509,00 Non previsto € 1.303,99 € 882,77 € 672,26 € 546,04 € 461,95 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - CHIRO T/V RISK SHARING LOAN Tasso di applicato interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di finanziamento (mesi) mensile per un interesse aumenta del interesse diminuisce capitale di: € 2% dopo 1 anno del 2% dopo 1 anno 30.000,00 4,82% 12 € 2.565,75 Non previsto Non previsto 4,82% 24 € 1.313,72 € 1.327,84 € 1.299,70 4,82% 36 € 896,70 € 915,14 € 878,50 4,82% 48 € 688,44 € 709,27 € 667,98 4,82% 60 € 563,67 € 586,14 € 541,73 4,82% 72 € 480,65 € 504,37 € 457,62 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccsanmarzano.it ). ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Visure ipocatastali Se acquistati attraverso la banca/intermediario Come da richiesta del professionista prescelto TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 Giorni massimi: 30 giorni lavorativi I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne. (ZF/000001659) Pagina 4 di 7 Giorni massimi: 11 giorni lavorativi I tempi massimi indicati decorrono dalla stipula dell'atto. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne. Disponibilità dell'importo ALTRO SPESA RICHIESTA DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI Copia di estratti conto rilasciati in forma cartacea € 3,50 Ristampa contabili da procedura informatica Gratuita Copia di documenti rilasciati in forma cartacea (assegni, contabili, effetti, etc): - Archiviati presso la BCC in formato elettronico € 2,00 - Archiviati presso la BCC in formato fisico € 8,00 - Archiviati presso soggetto esterno € 12,50 Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori € 10,00 Lettera di referenza bancaria € 50,00 Attestazione di capacità finanziaria 0,050% dell'importo della capacità finanziaria attestata min € 200,00 - max € 2.000,00 Asseverazione bancaria 0,050% dell'importo del progetto min € 500,00 - max € 6.000,00 Certificazione interessi passivi € 2,00 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Modifica delle condizioni contrattuali In presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del D. Lgs. n. 385/93. Più precisamente, la banca invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo attualmente di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In conformità con quanto previsto dall’art. 118, comma 2 bis D.Lgs. n. 385/93, se il Cliente non è un consumatore né una microimpresa (ai sensi del D.lgs. 11/2010 e successive modificazioni), le parti convengono di attribuire alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto anche in deroga ai presupposti e alle modalità previste dall’art. 118 D.Lgs. n. 385/93 di cui al comma 1, fermi restando i termini di preavviso. Estinzione anticipata Il mutuatario in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: • se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; • se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 5 di 7 Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele s.n. 74020 San Marzano di S.G. – indirizzo di posta elettronica [email protected], indirizzo di PEC [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it . Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per mutui a tasso variabile)/ Parametro di determinare il tasso di interesse. riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale (TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 6 di 7 riscossione della rata. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va preammortamento dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 14/03/2016 (ZF/000001659) Pagina 7 di 7