SAVERIO PAOLICELLI PROPORZIONALE A DOPPIA VOTAZIONE Il sistema elettorale per gli Italiani CITTÁ PLURALE pubblicato sul sito www.italianisovrani.it Prefazione Perché l’Associazione Città Plurale ha scelto di condividere un progetto di riforma elettorale, proposta ed elaborata da un componente del proprio direttivo? Perché Città Plurale è voluta entrare in un dibattito, che si trascina oramai da lungo tempo e al quale partecipano, di prassi, i soli addetti ai lavori? Le due domande sono strettamente legate tra di loro. Un comune cittadino e una Associazione della cittadinanza attiva hanno deciso di avviare un percorso sul tema della riforma elettorale, perché attraverso questa un popolo deve essere Sovrano, deve poter indicare da chi farsi governare e deve concretamente scegliere un programma e chi è chiamato ad attuarlo. La legge elettorale attuale, il cosiddetto “Porcellum, ”approvata nel 2006 e dichiarata ora incostituzionale, non consente di fare ciò, sottraendo la sovranità proclamata dalla Costituzione al popolo italiano. Abbiamo seguito tutto il lavoro di ricerca, di studio e di elaborazione del progetto realizzato da Saverio Paolicelli. Un lavoro lungo, problematico, anche faticoso, ma nello stesso tempo stimolante ed esaltante. Siamo stati coinvolti, sia personalmente sia come Direttivo, perché ognuno potesse dare suggerimenti e riflessioni, come cittadini "esperti". Esperti poiché chiamati frequentemente ad esprimere un voto per il Parlamento o per le Istituzioni locali e perché sensibili alle problematiche istituzionali. La parola chiave su cui soffermarsi è la parola Sovranità. L’art. 1 della nostra Carta Costituzionale recita: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Allora, se i cittadini sono sovrani, come mai non vengono interpellati, non vengono ascoltati e non vengono coinvolti nel dibattito sulla riforma elettorale? Perché i cittadini non devono poter esprimere la loro opinione sulla riforma elettorale da dare al proprio paese? Eppure il sistema elettorale pone in gioco elementi fondamentali di uno Stato, quali il livello democratico e la governabilità. Una delle cause di tale carenza è rappresentata dai partiti che, privi di una adeguata visione del mondo che cambia, svuotati di contenuti, incapaci di concepire progetti di ampio respiro restano chiusi di fronte alla forte esigenza di partecipazione che viene dal basso. È già da tempo che le forze politiche non sanno più coinvolgere i cittadini sui temi di rilevanza nazionale e di interesse generale. Esse non comprendono che i cittadini non vogliono più rilasciare deleghe in bianco ed esprimere un voto delegittimato. La partecipazione diventa, pertanto, il fattore fondamentale per identificare i quattro cardini di un paese Democratico: suffragio universale dei cittadini, sistema plurale di partiti, elezioni libere e corrette, pluralità di fonti d'informazioni indipendenti. Ampliando e diffondendo le dinamiche di partecipazione si ha più attenzione ai mutamenti sociali e ai suoi valori, ai caratteri intrinseci dei territori e agli elementi culturali che lo contraddistinguono. Favorendo la partecipazione dei cittadini s'intraprende un percorso di condivisione democratica che dà modo alle intelligenze di esprimersi. In questo scenario, il processo di partecipazione rappresenta l’espressione universale dei cittadini ad essere parte attiva e attori principali del proprio presente e del proprio futuro. L'impegno per il Bene Comune richiede azioni che raccolgano i contributi di tutti i soggetti attivi nella decisione politica, per difendere la nostra democrazia "da anni sotto costante ricatto"e farla diventare spazio aperto in cui costruire una convivenza autenticamente umana. Per questi motivi Città Plurale ha condiviso e sostenuto il percorso di questo progetto di riforma elettorale, per avviare un dibattito quanto più ampio possibile, coinvolgere quanti più cittadini e cittadine, il mondo giovanile, le associazioni, gli Enti, gli organismi dello Stato ad essere parte attiva di questo importante momento della vita politica nel nostro Paese. Città Plurale - Matera Il Presidente Marino Trizio 2 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it INTRODUZIONE Elaborare una riforma elettorale è un compito impegnativo, farla approvare è un'impresa incredibilmente complessa, perché ogni Partito coinvolto vuole che la nuova legge gli consenta di ottenere il maggior numero possibile di seggi nell’assemblea che si va ad eleggere. Il sistema elettorale descritto in queste pagine, al contrario, è stato configurato per consentire ai Cittadini italiani di esprimere pienamente la sovranità che la Costituzione riconosce loro, per aiutare i Partiti ad acquisire un maggior senso di responsabilità e per favorire la governabilità. In questa prospettiva sono stati scelti come riferimento alcuni Principi costituzionali, insieme ad altri considerati patrimonio della cultura democratica. Li elenchiamo: la sovranità dei Cittadini (art. 1) la pari dignità dei Cittadini (art. 3) l’uguaglianza del voto (art. 48) l’uguaglianza dei Candidati (art. 51) la democraticità del metodo con cui i Cittadini partecipano alla politica nazionale (art. 49) l’importanza dei Partiti nella determinazione della politica nazionale (art. 49) il rispetto della Minoranza il mantenimento dell’unità di indirizzo politico nella collegialità del Consiglio dei Ministri (art. 95) la necessità di un rapporto tra Elettori e Rappresentanti della Nazione Con essa il Cittadino esprime pienamente la sua sovranità perché sceglie il suo Partito e il suo Rappresentante, conferendo al Parlamento la più ampia base di legittimità. Egli ha piena visibilità della composizione delle Coalizioni, cioè di quei raggruppamenti di Partiti che si collegano condividendo lo stesso programma, ed è messo in condizione di scegliere se e a chi consegnare la guida del Paese. Il procedimento concepito tende a ridurre il numero delle Forze politiche che entrano in Parlamento, basando la valutazione su un criterio oggettivo di rappresentatività. Inoltre, si dà modo ai Partiti di attuare le loro strategie elettorali senza costringerli ad alleanze politicamente incompatibili, che si dimostrano le meno durature. Questo sistema, però, non garantisce con certezza l'investitura della Coalizione di Governo: tale eventualità è possibile, ma non automatica. Per ottenere questo risultato si possono seguire varie strade: utilizzare criteri non intrinsecamente equi per la distribuzione dei seggi, conferire quote di seggi in premio, ridurre le dimensioni circoscrizionali e così via, ma sono tutte soluzioni che possono pregiudicare la rappresentatività dell'Assemblea eletta e far pesare in maniera molto diversa il voto degli elettori. Nel sistema qui descritto, invece, le Forze politiche hanno come unica possibilità per andare al Governo quella di puntare sui fattori politici del voto, cioè, formare Coalizioni più affidabili, elaborare Programmi migliori e proporre Candidati più credibili, riuscendo solo così a guadagnarsi il suffragio della maggioranza dei Cittadini. Inoltre, qualora la Coalizione più votata non ottenga la maggioranza assoluta in Parlamento, il quadro politico tracciato dagli Elettori rimane un preciso riferimento per comporre il futuro Governo. In questo modo sono unicamente i Cittadini a disegnare attraverso la consultazione elettorale il quadro politico del Parlamento, potendo decidere se confermare quello consolidato o rinnovarlo; ma in questa prospettiva tutti i Partiti vengono sollecitati a riqualificare il loro senso di responsabilità e diventare quegli insostituibili strumenti di democrazia di cui il Paese ha bisogno. Matera, 1 dicembre 2013 3 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in due sessioni di voto: nella prima l’Elettore vota per il partito preferito e attraverso una soglia di sbarramento applicata in ambito nazionale si opera la selezione dei Partiti partecipanti; nella seconda l’elettore iscritto in una data Suddivisione territoriale1 dà la preferenza ad un unico Candidato di uno dei Partiti ammessi, vengono sommate le preferenze ottenute in quella Suddivisione dai Partiti che compongono ogni Soggetto programmatico2 e, quindi, tutti i seggi spettanti alla Suddivisione vengono assegnati ai Soggetti programmatici applicando il metodo proporzionale scelto. Tali seggi vengono, poi, ripartiti all’interno di ogni Soggetto programmatico proporzionalmente alle percentuali di voto conseguite dai Partiti che lo compongono e, infine, i seggi assegnati ad ogni Partito vengono attribuiti ai rispettivi Candidati in base al numero di preferenze da questi ottenute. Obiettivo Attribuzione di: 618 seggi alla Camera dei Deputati 309 seggi al Senato della Repubblica Validità Territorio nazionale Versione del giugno 2013 1 2 Le Suddivisioni territoriali, o soltanto Suddivisioni, sono le circoscrizioni per Camera e le circoscrizioni regionali per il Senato. Per Soggetti programmatici s’intendono sia le Coalizioni sia i Partiti “solitari”; ogni Soggetto deve presentare un suo Programma. 4 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it CARATTERISTICHE ELEZIONI INDIPENDENTI DI CAMERA E SENATO DUE VOTAZIONI SOGLIA DI SBARRAMENTO NAZIONALE APPLICATA ALLA PRIMA VOTAZIONE PREFERENZA UNICA E OBBLIGATORIA NELLA SECONDA VOTAZIONE METODO PROPORZIONALE PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI SPETTANTI ALLA SUDDIVISIONE RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI TRA I PARTITI CHE COMPONGONO LE COALIZIONI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI SULLA BASE DELLE PREFERENZE RICEVUTE CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONI OBBLIGATORIE PER OGNI PARTITO DIVIETO DI CANDIDATURA A ENTRAMBE LE CAMERE CANDIDATURA AMMESSA IN UN SOLO PARTITO E SOLTANTO NELLA SUDDIVISIONE DI RESIDENZA NUMERO DEI CANDIDATI IN LISTA PARI AL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI ALLA SUDDIVISIONE INVARIANZA DELLA COALIZIONE TRA LE DUE VOTAZIONI INVARIANZA DELLA COALIZIONE TRA LE SUDDIVISIONI TERRITORIALI DIVIETO DI RITIRO DELLE LISTE AI PARTITI AMMESSI ALLA SECONDA VOTAZIONE DIVIETO DI RITIRO DELLA CANDIDATURA AI CANDIDATI DI PARTITI AMMESSI ALLA SECONDA VOTAZIONE INTERDIZIONE ALLA CANDIDATURA PER PRESIDENTI DI GIUNTE REGIONALI, PROVINCIALI E SINDACI DIMISSIONI TEMPORANEE CON SOSTITUZIONE ESTESA AL PERIODO ELETTORALE PER I CONSIGLIERI DI ISTITUZIONI LOCALI CHE PRESENTANO LA CANDIDATURA ADEGUAMENTI SPECIFICI PER LE REGIONI DI PICCOLE DIMENSIONI TUTELE COSTITUZIONALI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE 5 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it SPECIFICHE SOTTOSCRIZIONI INTERESSATI Ogni Partito che abbia presentato richiesta di partecipazione QUOTE tra lo 0,3% e lo 0,4% degli elettori residenti nella Suddivisione territoriale. SUDDIVISIONI TERRITORIALI CAMERA DEI DEPUTATI circoscrizioni SENATO DELLA REPUBBLICA circoscrizioni regionali SOGLIA DI SBARRAMENTO ELEZIONE Camera e Senato SESSIONE DI VOTO Prima AMBITO DI APPLICAZIONE Territorio nazionale INTERESSATI Ogni Partito partecipante INDICATORE Percentuale del numero totale degli elettori VALORE 5 PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI METODO PROPORZIONALE Dei divisori naturali (D’Hondt) REGIONI DI PICCOLE DIMENSIONI VALLE D’AOSTA Elegge 1 Deputato e 1 Senatore con l’uninominale MOLISE Elegge 3 Deputati e due Senatori 6 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 1. LA FORMULA DELL’UGUAGLIANZA Se si vota seguendo il criterio maggioritario nel collegio uninominale3, l'unico seggio in palio viene attribuito al Candidato che ha ricevuto più voti: non importa quanti essi siano, l’importante è che superino quelli ottenuti dal secondo. Se, però, i Candidati in competizione sono molti, il numero di voti sufficienti a conquistare il mandato può essere realmente poco significativo e l’Eletto risultare tutt’altro che rappresentativo del corpo elettorale del suo collegio. In questa ipotesi è possibile che nell’Assemblea eletta un Partito abbia più seggi di un altro che ha ricevuto globalmente più voti, determinando una vera "inversione del voto". Non solo, ma è molto probabile che il partito classificatosi terzo in termini di voti risulti largamente sottorappresentato rispetto ai due che lo precedono e che gli altri partiti non ottengano alcun mandato pur contando su una percentuale di voti non esigua4. Se si ricorre ad un secondo turno di votazioni, al quale vengono ammessi quei candidati del collegio che al primo abbiano superato una data soglia di voti, si rimedia al problema dell'eventuale scarsa rappresentatività del candidato eletto, ma non a quello della sovra-rappresentazione di alcuni Partiti rispetto ad altri votati in misura confrontabile. Il sistema proporzionale è nato con lo scopo di conferire ai Partiti un numero di seggi proporzionale ai voti validi da essi ricevuti. Si consegue questo risultato imponendo che in un dato ambito territoriale, detto circoscrizione, il seggio venga assegnato soltanto se i voti ricevuti raggiungono un determinato valore, un Quorum, che rappresenta quindi il valore minimo legale per l’attribuzione dei seggi. Esso è uguale per tutti i Partiti5 e, generalmente, è una quota parte del totale dei voti espressi dagli Elettori della circoscrizione. In ogni circoscrizione, quindi, si assegna una pluralità di seggi e ogni Partito presenta una lista di Candidati, che di solito sono in numero uguale a quello dei seggi in palio. Il Quorum si ottiene dividendo il totale dei voti validi circoscrizionali per un dato denominatore, motivo per cui viene anche chiamato "Quoziente circoscrizionale", del quale si considera solo la parte intera. Il denominatore più semplice tra quelli usati è quello indicato nella formula "di Hare" o "del Quoziente Naturale", pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione: i seggi da attribuire ad un Partito si ottengono, quindi, dividendo il totale dei voti conseguiti da quel Partito per il Quoziente Naturale. Come si vede, per ripartire i seggi si fa ricorso a due divisioni successive, componendo le quali si ottiene la relazione di proporzionalità tra voti e seggi che si voleva ottenere. In questa maniera si evita l’effetto "pigliatutto" tipico del maggioritario e s'impedisce la marginalizzazione delle Forze minori, effetti che consentono di qualificare il proporzionale come un metodo dotato di un’intrinseca equità. Ponendoci sul piano nazionale, si può affermare che ogni Partito ottiene un numero di seggi proporzionale al totale dei voti che esso ha conseguito in tutte le circoscrizioni6 e così l’Assemblea eletta riproduce le partizioni politiche del corpo elettorale. Se il procedimento è analogo in entrambe le Camere, si può affermare che la visione, la linea politica e il programma di un Partito possono essere sostenuti in Parlamento in maniera proporzionale al numero di Elettori che li condividono. Il sistema proporzionale stabilisce un’equità sostanziale tra gli Elettori. 3 4 Il collegio è uninominale perché elegge un solo rappresentante; il territorio nazionale viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi dell’Assemblea. Sono esempi di “disproporzionalità” del sistema maggioritario e dipendono dalla distribuzione territoriale del consenso. Si ricorda che alle elezioni per la Camera del 1994, nel comparto maggioritario in cui si assegnava il 75% dei seggi, il polo “Patto per l’Italia” con 6 milioni di voti totali ottenne soltanto 4 seggi, mentre il “Polo del Buon Governo” con 5 milioni e 700 mila voti ne ottenne 129. 5 In questa fase non si prende in considerazione la possibilità che un Candidato venga sostenuto da più Partiti (Uninominale di Coalizione). 6 In realtà il “costo medio" di un seggio in termini di voti varia anche tra Partiti della stessa circoscrizione, poiché il “resto” della divisione tra voti ottenuti e Quorum differisce da un Partito all’altro; si deve anche considerare che i Quorum sono diversi tra le varie circoscrizioni e non tutti i Partiti s’iscrivono in tutte le circoscrizioni, condizioni queste che introducono una variabilità nella relazione di proporzionalità tra voti e seggi. A livello nazionale, però, tale relazione non risulta inficiata, come invece può accadere col maggioritario. 7 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 2. MENO PARTITI PIÚ GOVERNO Entrando nel dettaglio del calcolo per l'assegnazione dei seggi, quando si divide il totale dei voti validi conseguiti da ogni Partito per il Quoziente circoscrizionale si ottengono dei numeri frazionari e, perciò, i seggi vengono attribuiti prima in base alla loro parte intera e, in seconda battuta, sulla base dei maggiori resti. Questi ultimi, detti “seggi residuali”, risultano attribuiti in ragione di un valore inferiore al Quorum e tale possibilità incentiva la partecipazione all’elezione dei Partiti con scarso seguito. Per questo motivo il numero di Partiti che riescono a conquistare seggi può essere rilevante e ciò fa dire che in regime di proporzionalità il quadro delle forze politiche presenti nell’Assemblea ricalca la molteplicità del sistema dei partiti espressi dalla società7. Col ricorso ai resti, quindi, l’equità insita nella formula proporzionale s’incrina, si riduce la rappresentatività del Mandato eventualità possibile anche con l’uninominale a un turno - e, soprattutto, il quadro politico parlamentare può essere molto frammentato. Tale frammentazione rende problematica la formazione di una Coalizione di Maggioranza in grado di sostenere in maniera stabile l'azione di Governo, facendo sì che la molteplicità delle Forze parlamentari si traduca in un ostacolo alla governabilità: si è costretti perciò a cercare misure che riducano il numero dei Partiti che riescono ad entrare in Parlamento. Si può ricorrere al Collegio Unico Nazionale (CUN) in cui vengono “versati” sia i seggi circoscrizionali non assegnati attraverso le parti intere, sia i voti residuali di ogni lista e con nuovi calcoli, anch'essi con formula proporzionale, si assegnano i seggi del CUN ai vari Partiti; infine, questi vengono attribuiti ai Candidati8. Questo procedimento, poiché cumula i voti residuali di tutte le circoscrizioni, penalizza le formazioni locali a vantaggio di quelle a diffusione nazionale, ma non garantisce comunque una riduzione adeguata della frammentazione dell’Assemblea. Un'ulteriore misura restrittiva può consistere nell’imporre che per accedere al CUN i Partiti abbiano ottenuto un numero minimo di voti e/o di seggi nello spoglio circoscrizionale. Anche con queste prescrizioni, però, non si riesce ad eliminare il problema in questione, perché comunque nell'assegnazione dei seggi del CUN si ricorre ai resti e, in aggiunta, si produce il fenomeno della migrazione dei seggi tra le circoscrizioni. Per svincolarsi da tale handicap si può adottare il metodo di D’Hondt o dei Divisori Naturali, che consente di attribuire i seggi tutti all’interno della circoscrizione; va detto, però, che rispetto alla “formula di Hare” questo metodo privilegia leggermente i Partiti più votati a scapito di quelli con meno consensi. Qualunque procedimento proporzionale si scelga, però, esso apre la strada della rappresentanza anche a sigle in grado di conquistare un solo e unico seggio nella fase circoscrizionale e ciò favorisce in modo ineludibile la frammentazione del quadro parlamentare dei partiti9. Il modo sicuro per evitare tali problemi è prevedere una clausola di esclusione. Mediante tale strumento s'interdice la partecipazione alla distribuzione dei seggi a quelle formazioni politiche che non abbiano ricevuto un numero di voti almeno uguali a un dato valore, detto di soglia, che ha perciò un effetto di sbarramento. Generalmente la soglia viene indicata come un valore percentuale di un dato insieme, il quale può essere, a scelta: quello dei voti validamente espressi, quello dei votanti o quello degli aventi diritto al voto. La soglia, però, escludendo soggetti cui spetterebbero dei seggi, riduce il campo in cui vale la proporzionalità tra voti e seggi e ciò rischia di incrinare l’equità insita nel metodo. Nel calcolo per la ripartizione dei seggi si scartano i voti 7 Vi è, però, una soglia intrinseca che limita tale molteplicità, perché in una circoscrizione la percentuale di voti minima che un Partito deve ottenere per riuscire a conquistare un seggio è pari all'inverso del numero dei seggi che spettano a quella circoscrizione, cioè all'inverso della sua "dimensione". 8 Tali seggi vengono assegnati sulla base della graduatoria decrescente dei quozienti ottenuti dividendo i voti ricevuti da ogni Candidato per il Quoziente circoscrizionale della circoscrizione cui appartengono. In questo modo, però, si perde l’abbinamento circoscrizione-seggi spettanti e si può generare il fenomeno detto di “migrazione” dei seggi tra le circoscrizioni. 9 Per impedire la frammentazione si può anche ridurre la dimensione delle circoscrizioni, [vedi nota 7] ma poiché non è possibile assegnare a tutte lo stesso numero di seggi, lo sbarramento risulta inefficace nelle grandi circoscrizioni, ove vanno a concentrarsi i piccoli Partiti. 8 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it dei Partiti esclusi e i Mandati che questi avrebbero ottenuto sono dati ai non esclusi. Il valore della soglia, allora, diventa il limite della rappresentatività ed è necessario che esso sia determinato con molto equilibrio, per evitare che la clausola diventi uno strumento nelle mani della Maggioranza per sopprimere Forze politiche antagoniste, riducendo così il tasso di democraticità dell'Assemblea. Se si vuole ridurre con certezza il numero dei Partiti ammessi in Parlamento, è ovvio che la soglia deve essere applicata all'ambito nazionale, perché, applicandola a quello circoscrizionale, non si elimina la possibilità che vi siano circoscrizioni in cui Partiti globalmente poco votati superino la soglia e conquistino dei seggi. Questa condizione vale anche per il Senato che è eletto su base regionale, poiché si ritiene che tale delimitazione territoriale riguardi esclusivamente l'ambito in cui deve svolgersi il processo di assegnazione dei seggi - che vengono così riservati a Candidati espressi dalla popolazione regionale - non quello a cui riferire le valutazioni sulla rappresentatività delle Forze politiche, motivate dalla necessità di favorire la governabilità. Resta da decidere a quale insieme riferire la soglia, scelta fondamentale, perché determina la dinamica secondo la quale agisce la soglia. Se si prende in considerazione l'insieme dei voti validi, si crea una soglia variabile, perché tale insieme è influenzato dall'astensionismo10: in particolare, se questo fenomeno cresce, i voti validi si riducono e la soglia in termini assoluti, cioè di voti, diminuisce; il contrario accade se esso decresce. Quando la soglia si riduce, la probabilità che un Partito con un numero di suffragi prossimo a quello della soglia consegua i voti per superarla diventa altissima, rendendo la clausola meno efficace nel contrastare la frammentazione parlamentare. Bisogna anche considerare che, scegliendo l'insieme dei voti validi, il legame con la rappresentatività si perde, poiché le Forze politiche ammesse in Parlamento fanno riferimento soltanto agli Elettori che si sono espressi correttamente. È nostra opinione, invece, che si debba far riferimento a tutti i soggetti che hanno il diritto di essere rappresentati. Tale diritto è comune a tutti i Cittadini, ma soltanto quelli cui è consentito votare sono in grado di farlo valere: solo questi, infatti, hanno il potere di configurare l'Assemblea e, quindi, di interdire eventualmente l'accesso ad essa. Ma la titolarità di questo diritto non muta qualora essi, decidendo di non esercitare il relativo potere, si astengano dal voto; perciò riteniamo che l'insieme di riferimento per la determinazione della soglia debba essere quello costituito da tutti gli Elettori. Questo insieme non varia con l'astensionismo e, fissato il valore di soglia, risulta fissato anche il numero dei voti necessari per entrare in Parlamento, sicché una soglia siffatta costituisce il limite della rappresentatività. In questa situazione le Forze politiche a rischio di esclusione possono sperare di entrare in Parlamento soltanto facendo crescere i loro voti, cioè catturando i voti di chi pensa di astenersi. Così facendo, però, essi inducono i Partiti maggiori, preoccupati da un possibile aumento della frammentazione, ad imitarli nell'acquisizione del non-voto, per cui questo tipo di soglia si trasforma in uno strumento di contrasto all'astensionismo. La clausola è, però, in grado di limitare la frammentazione solo se il valore della soglia è uguale per tutti i Partiti; infatti, prevedendo un valore di soglia se si è in Coalizione e un altro se si partecipa in solitaria o consentendo deroghe allo sbarramento definito dalla soglia, com'è per la legge vigente, il numero dei soggetti politici capaci di entrare in Parlamento aumenta11. Queste condizioni si traducono, infatti, in opportunità per i Partiti minori, che, alleandosi con Forze politiche quotate, riescono a non confrontarsi con la soglia più alta. Le Coalizioni assumono maggiormente il carattere di cartelli elettorali, con scarso collante politico e incapaci di mantenersi coesi e una volta approdati al Governo. La soglia di sbarramento deve favorire la governabilità senza stravolgere il sistema dei Partiti. 10 11 Nell'astensionismo sono compresi tutti i comportamenti che non producono voti validi (assenteismo, schede bianche, annullate). L’attuale sistema elettorale è disciplinato dalla Legge n. 270 del 21 dicembre 2005, proposta dall’On. Calderoli. 9 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 3. SOVRANITÁ RESPONSABILE È ovvio che nel momento in cui gli Elettori votano non sanno se il Partito scelto andrà o no sotto soglia, ma qualora ciò accada i loro voti non vengono più inseriti nei conteggi per l’assegnazione dei seggi ed essi risultano estromessi dalle elezioni. A questi Cittadini non viene, quindi, consentito di esercitare il potere conferito loro dalla sovranità ed essi non possono far valere il loro diritto ad eleggere, pur avendo rispettato le condizioni previste. Questo si verifica proprio nell’unico momento in cui il suddetto esercizio spetta a loro, una situazione assolutamente inaccettabile. La sovranità popolare è il principio cardine della Costituzione, che precede tutti gli altri e che non può essere assolutamente incrinato o limitato, tranne nei casi previsti dalla legge. I voti validi scartati a causa degli sbarramenti sono generalmente numerosissimi: alla Camera, ad esempio, nel 2013 le varie soglie hanno cancellato più di 1.70o.ooo voti; nel 2008 furono circa 3.500.000 e nel 2006 quasi 1.400.000. Diventa perciò necessario trovare un procedimento che riesca a contemperare la necessità della clausola col rispetto della sovranità. L’unica soluzione efficace è prevedere due sessioni di voto e inserire lo sbarramento soltanto nella prima sessione, che verrà detta “selettiva” in quanto finalizzata alla selezione dei Partiti per mezzo della soglia. La seconda, invece, deve servire a eleggere l’Assemblea e quindi si chiamerà “elettiva”: a questa non si applica alcuna clausola d'esclusione che comporterebbe l'inaccettabile scarto di voti validi. Grazie al secondo voto gli Elettori di un Partito che non ha superato la selezione hanno comunque la possibilità di partecipare alla configurazione dell’Assemblea, garantendo loro l'esercizio del potere che discende dalla sovranità. E’ ovvio che, ritornando alle urne, questi Cittadini non potranno più votare secondo il proprio gradimento, ma dovranno affidarsi ad altri criteri per compiere la scelta. In questa maniera però essi hanno la possibilità di valutare se il Partito preferito ha la capacità di superare la soglia, determinando una condizione di garanzia per l’Elettore, che in tal modo non rischia di sprecare il proprio voto nell'attribuzione del mandato. In quest'ottica per un Partito superare la soglia significa essere reputato idoneo a svolgere le funzioni proprie della rappresentanza politica, perciò la prima votazione assume la valenza di una valutazione d’idoneità dei Partiti ad agire in Parlamento e la clausola di esclusione può essere considerata la condizione d'idoneità. Essendo previste due votazioni, alcuni Elettori potrebbero pensare che la prima, quella selettiva, sia meno importante della seconda, quella elettiva, ritenendo che valga la pena partecipare solamente a quest'ultima. É fondamentale invece che ciò non avvenga, perché il numero di quelli che consentono alle Forze politiche accedere al Parlamento deve essere confrontabile col numero di quelli che assegnano i seggi, in modo tale che la rappresentatività dei Partiti e dei Mandati parlamentari abbia lo stesso livello di validità e l'organismo nel suo complesso risulti adeguatamente rappresentativo. La rappresentatività del Parlamento è un indice di legittimità democratica che cresce all'aumentare dei suffragi conferiti, perciò diventa di strategica importanza riuscire a mitigare il fenomeno dell'astensionismo in entrambe le consultazioni. La doppia votazione tutela la sovranità dei Cittadini e li responsabilizza. 10 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 4. UN VOTO AL PARTITO E UNO AL CANDIDATO Lo sdoppiamento delle sessioni di voto richiede un ulteriore approfondimento. I parametri fondamentali su cui si basa l’attribuzione del voto sono generalmente tre: il Candidato, il Partito e il Programma. Teoricamente ognuno dei tre potrebbe essere oggetto di scelta da parte dell’Elettore, ma la realizzazione di una triplice votazione, in qualunque modo prevista, è impraticabile. Uno dei tre parametri deve essere perciò indicato implicitamente. Il Programma è un parametro importante, ma è quello più legato alla variabilità delle situazioni sociali, politiche ed economiche. Le sue previsioni possono non trovare riscontro nella realtà a causa di fattori totalmente imprevedibili, talvolta neppure collegabili al contesto nazionale ma, ciononostante, capaci di influenzarlo pesantemente e generare, a una velocità spesso sorprendente, nuove necessità e prospettive. Tale aspetto può rendere indispensabile la riprogrammazione o la modifica di alcuni degli interventi previsti. I Partiti svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento delle istituzioni democratiche. Essi scelgono e propongono i Candidati al Parlamento, li sostengono nelle campagne elettorali e, una volta eletti, li indirizzano politicamente attraverso i loro organi direttivi, coordinandoli nei Gruppi parlamentari12, soprattutto in occasione delle votazioni in Aula. Questa funzione d’indirizzo e coordinamento produce una corrispondenza tra le linee politiche dei Partiti e l'azione dei relativi Gruppi parlamentari e conferisce ai primi l'autonomia e il protagonismo necessari per determinare la politica nazionale (vedi Costituzione, art. 49). Appoggiando un Partito si sostiene la sua linea politica, fondata su dei principi, su una storia, su una visione della realtà, su certe linee di pensiero, tutti elementi che hanno una valenza più stabile e duratura rispetto al Programma. Essi non solo restano validi punti di riferimento di fronte alla variabilità introdotta dalle situazioni contingenti, ma non cambiano neanche a seguito di dissociazioni o esodi da parte di Parlamentari del Partito, eventi tutt’altro che rari. In quest'ottica, quindi, l’idoneità del Partito vagliata dalla clausola di esclusione si configura come la capacità di conseguire una deputazione, di indirizzarla politicamente e di coordinarla nella fase deliberativa. Passando, infine, ai Candidati, non si può nascondere che il fattore umano diventa preminente nell’interpretazione di ruoli istituzionali come quelli di Deputati e Senatori, le cui funzioni articolate e complesse riguardano non solo l'approvazione degli articoli di legge, ma anche la partecipazione alle Commissioni parlamentari in preparazione del lavoro in Aula. L’importanza delle caratteristiche personali è sottolineata dal fatto che questi Rappresentanti della Nazione, come li definisce la Costituzione, non sono soggetti ad alcun vincolo di mandato, a significare un'autonomia e un'indipendenza estreme, se non eccessive, nell'interpretare il loro ruolo. Se, allora, Parlamentari e Partiti sono entrambi protagonisti istituzionali autonomi, entrambi devono essere oggetto di valutazione e di scelta da parte degli Elettori; ciò rende indispensabile la duplicazione delle votazioni, per cui la prima viene destinata alla scelta del Partito e l’altra a quella del Candidato. La scelta del Programma, coincidente con l’indicazione del Soggetto programmatico che lo presenta, diviene quindi implicita nel suffragio espresso dall’Elettore, ma per dare evidenza anche a questo parametro, è importante che i Soggetti Programmatici siano chiaramente riconoscibili sulla scheda elettorale (vedi oltre). Due votazioni richiedono una valutazione più approfondita ma consentono una scelta più efficace. 12 Per quanto riguarda il rapporto tra Partiti e Gruppi Parlamentari vedi nota 13. 11 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 5. PREFERIAMO SCEGLIERE Il valore fondamentale su cui poggia questo sistema elettorale è la sovranità dei Cittadini, in base alla quale essi sono al di sopra di ogni altro soggetto istituzionale. Sono loro, infatti, che conferiscono ai Parlamentari il potere di votare la fiducia al Governo, di discutere e approvare le leggi, di eleggere il Presidente della Repubblica, di interloquire con tutte le Istituzioni, con gli organi dello Stato e gli Enti locali, di stabilire rapporti istituzionali con gli altri Paesi e occupare ruoli importanti in Organismi internazionali. Tutte queste attività devono avere come finalità la realizzazione del Bene Comune, intendendo con ciò che esse devono mirare a risolvere i problemi dei Cittadini e conferire loro il maggior beneficio possibile. É a tali condizioni che i Cittadini sovrani accettano di trasferire il loro potere ai Parlamentari e si sottomettono alle leggi che questi approvano. Si può perciò dire che il ruolo svolto da Deputati e Senatori è esattamente quello di Rappresentanti, cioè soggetti che, pur con ampia libertà, scelgono e decidono in sostituzione dei Rappresentati. Le elezioni servono proprio a selezionare questi soggetti tra tutti coloro che si candidano. Durante la Campagna elettorale gli Elettori hanno modo di conoscere i Candidati e i Partiti e valutare gli impegni che questi prendono, in modo tale da acquisire la maggior consapevolezza possibile per l'orientamento del voto. Con l'assegnazione del suffragio, infatti, essi si assumono una grande responsabilità, perché certificano a tutti gli altri Cittadini che ogni Candidato indicato è idoneo a svolgere il ruolo di Rappresentante della Nazione. E’ proprio tale responsabilità che impone a chi ha votato di effettuare un controllo sulle attività svolte dagli Eletti, per verificare se esse siano conformi agli impegni presi in Campagna elettorale e se abbiano realmente come scopo il Bene Comune. Per compiere adeguatamente tale verifica, tra Rappresentanti e Rappresentati dovrebbe stabilirsi un Rapporto di rappresentanza, cioè un processo di comunicazione istituzionale che attraverso confronti pubblici, periodici e programmati, possa consentire a chi siede in Parlamento di comprendere direttamente le esigenze dei Cittadini e a questi ultimi di ascoltare le relazioni dei primi, ponendo loro quesiti e sollevando eventualmente obiezioni. Comunque, a prescindere dalla possibile istituzione in futuro di tale processo, i Parlamentari sono e restano, fondamentalmente, Rappresentanti dei Cittadini, i quali conferiscono il Mandato rappresentativo in virtù della citata sovranità. Quest'ultima, però, non è adeguatamente rispettata se ai relativi titolari non viene consentito di esercitare pienamente il potere che ne deriva, esercizio che si compie nelle consultazioni elettorali. Il voto, quindi, per essere espressione di un potere sovrano deve avere le caratteristiche proprie di tale potere, cioè essere scevro da costrizioni, da condizionamenti e godere di un'effettiva “libertà di scelta”. Quest'ultima condizione si attua consentendo a chi vota di poter scegliere tra un numero adeguato di alternative e ciò si concretizza dando la possibilità di indicare i soggetti preferiti all'interno di una lista di Candidati sufficientemente ampia. Senza tale possibilità non vi è reale rispetto della sovranità e ciò riduce il grado di rappresentatività degli Eletti, mettendo in discussione la piena legittimità del Mandato. Il peso della responsabilità connessa alla scelta impone un'indicazione di voto meditata e consapevole, che passi attraverso la valutazione delle caratteristiche morali e professionali dei Candidati, oltre che della disponibilità di tempo e dell'impegno che essi verosimilmente dedicherebbero a svolgere il ruolo rappresentativo. Perciò si deve non solo andar ad ascoltare quelli che si propongono, ma anche impegnarsi a ricercare informazioni che possano dar modo di valutare la loro credibilità, per essere sufficientemente certi che chi si intende scegliere, una volta eletto, utilizzi il potere ricevuto per perseguire scopi personali, magari illeciti, o si sottragga ad un rapporto con i Cittadini franco e leale. 12 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it Ma maggiore è il numero dei Candidati che si possono indicare e più difficile è raggiungere il suddetto livello di certezza su ognuno di loro; è molto probabile, invece, che detta molteplicità renda meno attenta e responsabile la scelta e che si finisca per distribuire le preferenze in maniera segnatamente superficiale. Analoga “diluizione della responsabilità” è ravvisabile quando è prevista la “graduazione del voto”, come avviene in quei sistemi elettorali che consentono di assegnare un ordine di preferenza a tutti i Candidati. E’ perciò necessario che la seconda votazione preveda l’indicazione obbligatoria di una sola preferenza. Le attuali “liste bloccate” costituiscono un iniquo meccanismo di discriminazione tra i Candidati, non compatibile con le prerogative di sovranità dei cittadini e con l’uguaglianza delle condizioni di accesso alle cariche elettive previste dall’art. 51 della Costituzione. Esse mettono nelle mani delle segreterie dei Partiti un eccessivo potere di designazione, che provoca nei Candidati inaccettabili sudditanze e, alterando le dinamiche della Campagna elettorale, la rende determinante solo per pochi componenti della lista. Secondo alcuni politologi il sistema maggioritario uninominale, a singolo o a doppio turno, darebbe all’Elettore maggiore libertà nella scelta del proprio Rappresentante, perché gli consentirebbe di orientare il suo voto sulle caratteristiche personali del Candidato, invece che sull’appartenenza politica. In realtà, ciò ha maggiori probabilità di verificarsi nei collegi ove i grandi Partiti tradizionali non riescono, come di consueto, a marginalizzare le formazioni minori, spesso di origine locale e, mancando i grandi fattori di condizionamento clientelare, la competizione risulta più aperta, dando modo alle eccellenze personali di venire in risalto e, magari, di essere determinanti. La possibilità di esprimere un "voto personale" è, quindi, legata alle caratteristiche proprie del sistema partitico e alla sua configurazione nel territorio in esame. Al contrario, nella maggior parte dei collegi sono le grandi forze politiche a dettar legge e a imporre candidature scelte seguendo criteri non certo basati sul merito, ma piuttosto sulla capacità degli esponenti "papabili" di controllare e condizionare l’elettorato. Si capisce, quindi, perché i grandi Partiti preferiscano il sistema uninominale: essi dispongono di un maggior numero di soggetti con tali capacità, in grado di conquistare o confermare il seggio quando il territorio del collegio in cui vengono presentati coincide con il loro "feudo". Con l’uninominale le gerarchie dei Partiti acquistano un peso maggiore e la competizione per le investiture si sviluppa principalmente all'interno delle segreterie nazionali. Una volta che il Candidato dal Partito in un dato collegio è stato designato, all'Elettore di quel "colore politico" restano ben poche valutazioni da fare sulle qualità della persona proposta - a meno di non essere disponibile a cambiare Partito, decisione improbabile nei territori a forte condizionamento clientelare e, comunque, sempre problematica. Il diritto alla candidatura si può anche ottenere attraverso votazioni primarie di Partito, ma dove il voto è rigidamente controllato anche tale procedimento democratico viene facilmente falsato. Ad ogni modo, qualunque sia il criterio scelto dai Partiti per designare i Candidati, con l’uninominale l’Elettore si trova sulla scheda un solo nome abbinato al Partito che predilige e ciò limita obiettivamente la sua facoltà di scelta, ridimensionando il suo potere. Con la preferenza di lista, invece, egli può liberamente compiere la scelta tra tutti i Candidati proposti dal suo Partito, senza trascurare il fatto che tale molteplicità rende più probabile la designazione di soggetti nuovi, magari estranei alle gerarchie di Partito e scevri da vincoli clientelari, che possono contribuire al rinnovamento del Partito, oltre che del Parlamento. Per questo motivo i Parlamentari di “lungo corso” ostacolano decisamente il voto di preferenza, potendo esso comportare una concreta riduzione delle probabilità di riconferma. Con questo sistema elettorale si entra in Parlamento solo se preferiti dagli Elettori. 13 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 6. LA MAGGIORANZA NELLE MANI DEGLI ELETTORI La sovranità dei Cittadini è completamente rispettata se, oltre a scegliere i loro rappresentanti in Parlamento, essi possono anche indicare il Soggetto programmatico da cui farsi governare. È però indispensabile ricordare che la Costituzione dà ai cittadini il potere di eleggere il Parlamento, non di scegliere a chi affidare la guida dell'Esecutivo. Questo potere è in capo al Presidente della Repubblica e se lo si vuole dare al popolo si deve modificare il dettato costituzionale. I Padri costituenti disposero questa divisione di poteri a garanzia dell’indipendenza del Parlamento, per evitare che un esponente politico, puntando proprio su una forte legittimazione popolare, potesse condizionare l’Istituzione legislativa al punto da limitarne i poteri. La fedeltà alla Costituzione richiesta al Presidente della Repubblica, infatti, porta a ritenere molto improbabile che questi possa affidare l’incarico di formare il Governo ad un esponente capace di operare tale limitazione, anche se si deve ammettere che il condizionamento delle Camere è un’eventualità tutt’altro che remota. Ad ogni modo, anche in assenza di tali pericoli, se il quadro partitico prodotto da un’elezione è frammentato, il compito del Capo dello Stato può essere veramente improbo, essendo estremamente difficile comporre una Maggioranza in grado di sostenere con la sua fiducia il Governo. Per questo motivo si può pensare di ricorrere ad un “premio” che, agendo sul meccanismo di assegnazione dei seggi, attribuisca al Soggetto programmatico più votato una quota aggiuntiva di seggi, in modo tale che questi possa ottenere la maggioranza dell’Assemblea. Questo meccanismo aiuta generalmente la formazione di Coalizioni, ma comporta l’alterazione della relazione di proporzionalità tra voti e seggi. Infatti, gli elettori che hanno votato il Soggetto programmatico aggiudicatario del premio risultano sovra-rappresentati rispetto agli altri, poiché il loro voto ha avuto un peso molto maggiore nell’assegnazione dei seggi. Questa disparità contraddice il principio di “uguaglianza del voto” sancito nell’articolo 48 della Costituzione: riteniamo, infatti, che tale uguaglianza debba riguardare non solo le condizioni in cui gli Elettori votano, ma anche il meccanismo con cui i voti si tramutano in seggi, in modo tale che tutti i voti possano avere un peso paragonabile nella composizione del Parlamento. Per questo motivo il sistema qui presentato non prevede alcun premio di maggioranza. Oltretutto, se le basi di calcolo per la ripartizione dei seggi sono diverse per le due Camere, i relativi meccanismi premiali dovrebbero essere differenti, com'è nella legge vigente, e si potrebbero produrre nelle due assemblee Maggioranze di colore politico diverso, cosa che ostacolerebbe comunque la governabilità, rendendo inutile il conferimento dei premi. Il meccanismo premiale dell’attuale legge presenta un elemento di sicura incostituzionalità, poiché esso non prevede alcuna “condizione minima” per l’attribuzione del pacchetto di seggi aggiuntivi: in questo modo, se il quadro dei partiti dovesse essere fortemente frammentato, si consentirebbe a un Soggetto programmatico di conquistare la maggioranza dei seggi in virtù di un surplus di voti estremamente esiguo, cosa assolutamente irragionevole. Sottolineiamo, inoltre, che nel caso il premio venga conferito su base nazionale - com’è per l’attuale legge - l’alterazione della proporzionalità è tale da produrre effetti analoghi a quelli di un sistema maggioritario. La possibilità di indicare la Maggioranza di Governo viene perciò affidata alla strategia cui sia i Partiti, sia gli Elettori possono far riscorso grazie alla doppia votazione. Solamente gli elettori possono decidere se dare il voto per favorire la governabilità. 14 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 7. LA CREDIBILITÁ GOVERNA In assenza di un Premio di Maggioranza le alleanze si sviluppano maggiormente tra partiti con linee politiche convergenti e ciò riduce la probabilità che esse risultino soltanto dei meri cartelli elettorali. La capacità coesiva delle Coalizioni, elemento su cui si basa la loro affidabilità, dipende dalle caratteristiche dei Partiti alleati, dalla loro storia politica, dai loro rapporti nonché dal protagonismo dei loro esponenti. A parte questi aspetti specifici delle Forze politiche, la possibilità che le Coalizioni non siano palesemente inaffidabili dipende anche dalle condizioni imposte dai regolamenti elettorali. In generale, più ampio è il grado di liberta concesso ai Partiti, più essi cedono a comportamenti che si traducono in una mancanza di rispetto della sovranità dei Cittadini. Se un’alleanza è costruita sui contenuti politici, essa non dovrebbe mutare nel tempo, certamente non deve farlo nel breve arco di tempo che delimita il periodo elettorale e, soprattutto, essa non può dipendere da fattori territoriali. Per questi motivi la composizione delle Coalizioni non deve variare tra una votazione e l’altra, né tra una circoscrizione e l’altra, ma rimanere invariata su tutto il territorio nazionale. Perciò un Partito che partecipa alle elezioni collegandosi a determinati Partiti, si deve intendere collegato ad essi in tutte le circoscrizioni in cui s’iscrive. E’ fondamentale che l’Elettore possa sapere con certezza quali siano i Partiti iscritti nella sua circoscrizione e quali le Coalizioni cui essi appartengono: perciò sulle schede elettorali i contrassegni dei Partiti di una Coalizione devono essere tutti raggruppati in un'area circoscritta da un riquadro e non deve essere possibile utilizzare contrassegni di Coalizione. Dovrebbe anche essere vietato poter comporre Coalizioni differenti a seconda del ramo del Parlamento eletto, ma poiché ognuno dei due organi è autonomo, è indipendente, si dà regole da sé e vara la propria legge elettorale, non si può pensare di porre alcun vincolo di corrispondenza tra le Coalizioni presentate per l’elezione delle due assise parlamentari. Gli organi direttivi dei Partiti, però, sanno che lasciando inalterate le alleanze per le elezioni delle due Camere è più facile formare la Maggioranza di Governo, e ciò è vero anche nel caso in cui non siano le urne a dare tale investitura: perciò questa scelta di valenza politica diventa un’opportunità per mostrare agli elettori quanto pronunciati siano il loro senso di responsabilità e la credibilità delle alleanze che hanno costruito. Va precisato, infine, che la mancanza della clausola d’esclusione alla seconda votazione può far sì che alcuni Partiti della Minoranza risultino meno rappresentativi di quanto previsto dalla soglia di sbarramento. Ciò non deve preoccupare, perché la frammentazione del quadro politico risulta comunque ridotta a beneficio della governabilità ed è molto probabile che, se tale situazione si verifica, altri Partiti minoritari escano rafforzati dal voto strategico, risultando questi più efficaci nel garantire la necessaria azione di contrasto alla Maggioranza13. Coalizioni fondate su aspetti politici risultano più affidabili e pongono le condizioni per una maggiore governabilità. 13 La realtà è più complicata, perché Deputati e Senatori operano nelle rispettive Camere organizzati in Gruppi e i regolamenti di entrambi gli organismi non prescrivono alcun collegamento tra i Gruppi e i Partiti nelle cui liste figuravano gli Eletti. Il legame tra questi due soggetti politici è ancorato a una prassi inveterata ma che può non essere rispettata: in ogni legislatura, infatti, ci sono stati casi di Eletti che, al momento dell'insediamento o successivamente, hanno preferito iscriversi al Gruppo misto. A questi si aggiungono quelli dovuti a spaccature di natura politica che avvengono all'interno dei Gruppi, generalmente in conseguenza di scissioni nate in seno ai Partiti; questi eventi provocano la formazione di Gruppi non collegati ad alcuno dei Partiti che hanno partecipato alle elezioni. I Gruppi della Camera contano almeno 20 membri mentre quelli del Senato 10, limiti che, previa autorizzazione delle Presidenze, possono essere ridotti, ma nel rispetto di determinate condizioni. Il Gruppo misto della Camera, inoltre, è organizzato in Componenti politiche che possono contare anche tre soli membri e sono in grado di esprimere posizioni indipendenti. In questa situazione pensare di vincolare il valore limite della rappresentatività a una soglia elettorale appare poco sensato, cionondimeno la Clausola risulta valida a ridurre la molteplicità dei Partiti ammessi in Parlamento. 15 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 8. CONDIZIONI Il periodo elettorale inizia 4 mesi prima della sessione di voto selettiva: dal primo giorno di tale periodo i Partiti possono presentare la richiesta di partecipazione, con l’indicazione della Coalizione e con il relativo programma. I primi due mesi servono a formare le liste, dopodiché i Partiti possono iscriversi nelle circoscrizioni consegnando le liste dei Candidati. Nel corso del terzo mese si raccolgono le sottoscrizioni; il quarto mese è dedicato alla Campagna elettorale. Per mettere in evidenza l’importanza dei Partiti, la domanda di partecipazione che essi presentano all’Ufficio Elettorale Centrale deve anche contenere le generalità del loro Segretario nazionale, del loro responsabile economico nazionale e di tutti i referenti delle circoscrizioni elettorali in cui essi intendono iscriversi. La sottoscrizione è obbligatoria per tutte le liste e, per evitare la possibile falsificazione delle firme, la raccolta deve avvenire presso gli Uffici elettorali dei comuni di residenza. La percentuale di sottoscrizioni prescritta per l’ammissione è analoga a quella prevista dall’attuale legge. Il numero dei Candidati presenti nelle liste deve essere uguale al numero dei seggi spettanti. Ogni Candidato può essere presentato solamente nella circoscrizione di residenza, nella quale deve risiedere almeno a partire dall’inizio del periodo elettorale: ciò per evitare che i Partiti possano candidare esponenti non espressi da un dato territorio quando sono certi di conquistare seggi nella circoscrizione a cui quel territorio appartiene. La carica di Parlamentare è incompatibile con ogni altra carica elettiva, perciò, al fine di tutelare il funzionamento delle istituzioni locali, i membri dei consigli di tali istituzioni che vogliano candidarsi al Parlamento devono dimettersi temporaneamente dalla carica ricoperta e, qualora eletti, decadono definitivamente. Nei 30 giorni precedenti l’inizio del periodo elettorale essi devono comunicare agli organi di competenza le loro dimissioni. Nel periodo elettorale i consiglieri dimissionari sono sostituiti temporaneamente dai primi non-eletti delle liste in cui erano candidati per l'elezioni del consiglio di appartenenza, purché questi non siano titolari di altre cariche elettive preclusione che vale anche se da quelle cariche si sono dimessi prima della naturale scadenza dei termini. In tali casi si passa ai Candidati non-eletti successivi in termini di voti. Se il dimissionario viene eletto, il sostituto gli subentra definitivamente in automatico; se non è eletto le sue dimissioni sono nulle e il sostituto viene dimesso d'ufficio. Non è accettabile che il consiglio di un'istituzione si sciolga per l'elezione del suo Presidente al Parlamento, perciò la candidatura è interdetta a Sindaci e i Presidenti di giunte regionali e provinciali. I Partiti ammessi alla votazione elettiva non possono ritirarsi o ritirare proprie liste in circoscrizioni in cui sono iscritti: questa prescrizione si rende necessaria per evitare che in alcune circoscrizioni le Forze politiche raggiungano accordi sotto banco e dirottino i voti dei propri sostenitori per lucrare benefici non elettorali. Analogamente non è consentito ai Candidati il ritiro della propria candidatura dopo la prima sessione di voto. Le spese elettorali per strumenti di propaganda su carta (manifesti, locandine, volantini, bigliettini, fac-simile delle schede elettorali) sono rimborsate dallo Stato in base al reddito e fino ad un tetto di importo. Le somme a rimborso delle suddette spese sono corrisposte ad ognuno dei Candidati previa consegna della documentazione di spesa. La propaganda elettorale su tutte le reti televisive, tutte concessionarie di frequenze pubbliche, e su WEB deve essere gratuita e disciplinata per legge. E’ vietata qualsiasi forma di finanziamento privato a favore dei Candidati e dei Partiti, anche a titolo di donazione, con finalità di sostegno elettorale. Deve essere disposta una normativa che vieti a chiunque di falsare dolosamente il corretto svolgimento o il risultato delle elezioni, prevedendo per chi organizza turbative anche pene detentive e il decadimento dalla carica, se si tratta di Candidati risultati eletti. 16 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 9. STRATEGIA E RESPONSABILITÁ La peculiarità di questa legge è insita nella doppia votazione: due possibilità di voto, oltre a garantire che ogni “Sovrano” contribuisca realmente alla configurazione del Parlamento, consentono all’Elettore di assegnare la preferenza anche allo scopo di favorire la formazione del Governo. Se, infatti, in occasione della prima sessione di voto la distribuzione del consenso politico è basata soltanto sulle previsioni dei sondaggi, alla seconda sessione tale distribuzione è certa, nota in virtù del suffragio appena conferito. Il quadro politico delineatosi può indurre allora nell’Elettore una nuova riflessione riguardo all’indirizzamento del secondo voto, potendo egli arrivare a modificare il suo orientamento. Quali possano essere i Cittadini coinvolti da queste valutazioni e quali i ragionamenti da questi seguiti dipende dalla complessità del suddetto quadro e, soprattutto, da quanto grande è il vantaggio che un Soggetto programmatico ha sugli altri. E' molto probabile che alla vigilia della seconda sessione gli elettori interessati da valutazioni strategiche siano i sostenitori delle formazioni che hanno conseguito un basso livello di consenso, sicuramente quelli che hanno votato per i Partiti esclusi, ma anche quelli dei piccoli Partiti solitari o di quelli appartenenti a Coalizioni largamente minoritarie. Questi dovranno decidere se confermare la prima indicazione o dirottare il loro sostegno verso uno dei Partiti delle due Coalizioni più votate, magari al solo scopo di contrastare quella ritenuta assolutamente sconveniente. A loro volta i Partiti a rischio potranno contrastare l'ulteriore penalizzazione ricorrendo a idonee strategie di comunicazione. A prescindere dai casi e dalle strategie, una cosa è però sicura: in questo sistema sono unicamente gli Elettori a determinare se e a chi affidare la guida del Paese e a tal fine tutti i loro voti hanno un peso confrontabile. In questa maniera è possibile ottenere un risultato analogo a quello prodotto dai meccanismi premiali, ma senza dover accettare la disuguaglianza che essi determinano tra gli Elettori. Il sistema qui descritto chiede perciò a tutti i protagonisti delle elezioni grande maturità politica: ai Partiti, che vengono sollecitati ad impostare le intese sui contenuti politici e ad assumere atteggiamenti costruttivi, rifuggendo dalla tentazione di strumentalizzare gli alleati e soprattutto i Cittadini; agli Elettori, che devono divenire consapevoli del peso acquisito dal loro voto e impegnarsi a seguire la situazione politica nei vari momenti del processo elettorale, assegnando il voto con responsabilità. Per ultimo una nota sull'astensionismo, che trova terreno fertile tra quanti, impotenti davanti a situazioni di cui non sono direttamente responsabili e delusi da Partiti che li escludono dai luoghi delle decisioni, considerano l'espressione del voto un inutile rito per perpetuare la loro marginalità nel sistema democratico. Le Forze politiche non possono disinteressarsi di questi Cittadini, perché esse hanno senso soltanto se sono in grado di raccogliere le esigenze della società e dare a queste risposte politiche efficaci. Il meccanismo di soglia qui indicato spinge, come detto in precedenza, a cercare il consenso di questi Elettori, che potrebbe risultare decisivo per l'ingresso in Parlamento, creando così maggiori occasioni per avvicinare nuovamente i delusi alla politica. Questo risultato dipende dalle reali motivazioni che animano Candidati e Partiti, i quali devono essere consapevoli che è anche loro compito suscitare nei Cittadini i sentimenti e le passioni della partecipazione democratica. Scelte importanti suscitano il senso di responsabilità. 17 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it 10. SISTEMA ELETTORALE E SISTEMA POLITICO Una legge elettorale è idonea se risulta capace di integrarsi con il sistema politico-istituzionale nel quale agisce, che generalmente viene descritto nelle leggi fondamentali cui gli ordinamenti legislativi fanno riferimento. Queste Carte costituzionali accolgono i valori, i principi e le tradizioni frutto della storia di un Paese e delle caratteristiche del suo Popolo. Le leggi elettorali devono perciò far riferimento a tali lineamenti fondanti delle Istituzioni, per favorirne il corretto funzionamento nel rispetto del sistema dei Partiti che la società esprime. La nostra storia è segnata da un percorso unitario che ha visto la molteplicità dei territori in cui il suolo italiano è rimasto a lungo diviso per via delle dominazioni straniere, ricomporsi in un unico Stato e gli Italiani ritrovare il senso dell’appartenenza a un’unica Nazione. Dopo l’esperienza dell’autoritarismo fascista essi hanno compreso il significato della partecipazione democratica e hanno preferito l’uguaglianza repubblicana alle disparità del regime monarchico. L’Assemblea Costituente è stato il momento in cui le differenti visioni politiche hanno trovato convergenza su un fondamento di valori comuni e hanno affidato alla solidarietà nazionale l’armonizzazione dei contributi dei territori e dei corpi sociali, dando una prospettiva di Unità a un popolo ancora largamente diviso e differenziato. La sovranità, secondo la nostra Costituzione, appartiene ai Cittadini che la esercitano seguendo i canoni della democrazia. Grazie ad essa gli Italiani sono uguali nei loro diritti inalienabili e in quelli di cittadinanza, sono fra loro collegati dagli inderogabili doveri di solidarietà e sono associati dalla corresponsabilità politica. La presente proposta garantisce la piena espressione della sovranità e il rispetto dell'uguaglianza, poiché dà a tutti gli Elettori lo stesso potere, il maggiore possibile, nel concorrere a conferire i Mandati rappresentativi e suscita senso di responsabilità politica, poiché consente di votare per la governabilità. Il Parlamento è il luogo in cui si compone l’Unità nazionale e da cui gli altri poteri politici procedono: il Presidente della Repubblica viene eletto dalle due Camere, mentre il Governo non può operare senza il sostegno di una Maggioranza parlamentare che gli conferisca la fiducia. Perciò quest'organo posto al centro del nostro sistema istituzionale deve trovare la massima legittimazione da parte dei Cittadini sovrani. Il sistema proposto in queste pagine consente di configurare un Parlamento pienamente legittimo, grazie all’utilizzazione di tutti i voti validi nel processo di attribuzione dei seggi e alla scelta preferenziale dei Candidati. Inoltre, consentendo di sostenere in modo diretto la Coalizione che al primo voto ha dimostrato di avere le maggiori possibilità di diventare Maggioranza assoluta, dà, in questo caso, piena legittimazione anche al Governo uscito dalle urne. In caso contrario si delinea comunque una compagine di riferimento per la formazione di un Esecutivo di mediazione. Il risultato elettorale resta comunque il riferimento più rappresentativo della volontà dei Cittadini, agevolando il compito del Capo dello Stato nell’assegnare il mandato esplorativo. Non è, invece, previsto che si possa indicare il Capo della Coalizione, per evitare un’eventuale deriva personalistica del potere conferito al Presidente del Consiglio, che sulla base dell’investitura popolare potrebbe condizionare la collegialità del Governo, insidiare il corretto rapporto tra le Istituzioni e alterare la democraticità del Parlamento. Ad ogni modo, nessuno vieta ad un Soggetto programmatico di indicare ai Cittadini l’esponente che intende porre alla guida del Governo o, addirittura, presentare l’intera compagine cui affidare i ministeri qualora ottenesse la maggioranza dei seggi parlamentari. Gli Eletti compiono la mediazione politica in qualità di Rappresentanti della Nazione, cioè di tutti gli Italiani; in tale azione devono far sempre riferimento ai loro Elettori, con cui dovrebbero stabilire un vero Rapporto di rappresentanza. Questo sistema elettorale pone le condizioni affinché i Cittadini, grazie alla preferenza unica, possano scegliere direttamente i Candidati, dando avvio al legame tra Eletti ed Elettori. Allora la Campagna 18 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it elettorale assume un grande rilievo, diventando quel periodo di conoscenza pubblica e di riflessione personale indispensabile a far scaturire il suddetto legame nella giusta forma. Il legame con i Partiti nasce dalla richiesta dei Cittadini di un’elaborazione politica capace di generare soluzioni alle problematiche sociali, si sviluppa con l’assunzione di impegni programmatici da parte delle Forze politiche e si concretizza nella direzione e nel coordinamento che queste operano sulle loro Deputazioni parlamentari; generalmente trova la massima incisività quando il Partito è al Governo. In questo modo la politica, partendo dalla società, viene trasferita all’interno delle Istituzioni dall’azione dei Partiti, che così interpretano nella maniera corretta il ruolo di chi deve determinare la politica nazionale. Il procedimento elettorale qui descritto consente agli Elettori con la prima sessione di voto di aprire ai Partiti le porte del Parlamento e con la seconda di determinare il peso politico che essi avranno nel quadro parlamentare - cioè il peso nella determinazione della politica nazionale - premiando eventualmente le prospettive di governabilità delle Coalizioni attraverso il voto strategico. L’autonomia di questi due Protagonisti istituzionali, quella degli Eletti sancita dalla Costituzione e quella dei Partiti garantita dalla prassi parlamentare, viene riconosciuta nel momento in cui, non essendo previsto alcun sistema premiale, le Forze politiche non sono più obbligate a collegarsi in Coalizione al solo scopo di scongiurare la marginalizzazione o l'eliminazione; analogamente i Candidati grazie al voto di preferenza risultano svincolati dai condizionamenti operati dai Partiti attraverso il meccanismo delle “liste bloccate”. Le caratteristiche di questo sistema elettorale sono perciò quelle che più si armonizzano con il sistema politico italiano e che meglio lasciano intravedere le riforme costituzionali e dei regolamenti parlamentari e le leggi di cui la nostra Repubblica necessita per riuscire a rispondere alle esigenze del Paese. Le spinte alla personalizzazione del potere, che tornano periodicamente alla ribalta della scena politica e istituzionale, hanno già dimostrato di non essere conformi al percorso intrapreso dalla nostra Nazione. Esse sono fuorvianti e controproducenti, perché riducono gli spazi di partecipazione dei Cittadini per rincorrere il comodo ma irresponsabile miraggio dell’efficienza decisionale, tipica della carica monocratica. La pronosticata riforma in senso semi-presidenziale con un sistema elettorale di tipo maggioritario a doppio turno va proprio in questa direzione. La linea tracciata dalla nostra storia e affermata dall’Assemblea Costituente nella nostra Carta fondamentale è quella della partecipazione responsabile e solidale di Cittadini che, dotati di Diritti e Doveri costituzionali e legati da vincoli di solidarietà, determinano attraverso la mediazione dei loro Rappresentanti e dei Partiti la politica nazionale. Al Presidente del Consiglio e ai Ministri spetta garantire l'Unità d’indirizzo di tale politica, che viene sostenuta dalla Maggioranza Parlamentare attraverso l’azione dei Partiti. Tutti questi fattori, che sono il cardine del nostro ordinamento istituzionale, sono rispettati e favoriti dal sistema elettorale qui descritto, che dà massima responsabilità agli Elettori e li sollecita alla partecipazione. Esso responsabilizza i Partiti spingendoli a formare Coalizioni capaci di sostenere il Governo e, non prevedendo l'indicazione del Capo della Coalizione, evita di creare condizioni che mettano in discussione la collegialità in seno al Consiglio dei Ministri. In questo modo il potere parte dal Popolo e giunge alle Istituzioni nel modo corretto, dando ad esse un grado di rappresentatività e di legittimità idoneo ad esercitare sul Popolo il potere ottenuto, cioè, a governarlo per il Suo bene. Così la nostra Repubblica si avvicina a quel sistema in cui "il Popolo governa il Popolo", che è l’ambizione della democrazia compiuta. La principale obiezione rivolta a questo procedimento è che esso non consegna automaticamente il Governo ad una delle Coalizioni in competizione, cosicché dopo le consultazioni è possibile che si debba comporre una 19 pubblicato sul sito www.italianisovrani.it Maggioranza parlamentare non configurata da alcuna delle Coalizioni presentatesi alle elezioni. In questo caso, dovendo raggruppare Partiti con scarsi elementi politici comuni, l’alleanza troverebbe il suo unico collante nell'opportunità di spartirsi gli incarichi, aspetto che renderebbe il Governo estremamente vulnerabile. Si deve controbattere che tale eventualità non è inconciliabile con la democrazia e, seppur sconveniente, non lo è al punto da giustificare l’introduzione di meccanismi premiali. Questi, oltre a infrangere l’uguaglianza dei Cittadini e a distorcere il risultato del processo elettorale, tendono a produrre alleanze intrise di opportunismo al pari di quelle post-elettorali, povere come queste di collante politico e, quindi, anch'esse incapaci di scongiurare le paventate finalità spartitorie. Tornando al nostro ragionamento, il modo più corretto per conquistare il mandato governativo è quello di guadagnarselo con l’idoneità dei programmi, la credibilità delle alleanze, l’affidabilità delle politiche e l’eccellenza dei candidati. Il sistema elettorale deve perciò spingere i Partiti su questi binari, anche se, per costruire un quadro partitico stabile e adeguato alle necessità del Paese, potranno rendersi necessarie alcune consultazioni successive. La Germania, grazie ad un sistema misto senza premio di maggioranza, ha avuto bisogno di 12 anni per restringere il numero dei partiti presenti nel Bundestag, passando dagli iniziali nove del 1949 ai tre che ricevettero i mandati nel 1961 e tali rimasero sino al 198714. La legge elettorale tedesca non esclude affatto la possibilità di una "Grosse Koalition", ma ha contribuito nel tempo a dare stabilità politica al sistema dei partiti. Concludendo, l’architettura istituzionale italiana e i suoi assetti non presentano affatto le grandi criticità che molti, in modo strumentale, attribuiscono loro, essendosi dimostrati idonei a sostenere la Repubblica democratica per più di sessant’anni in situazioni anche più difficili delle attuali e avendo consentito la produzione di un corpo legislativo di tutto rispetto. I problemi del nostro sistema politico risiedono in alcune carenze della nostra Carta costituzionale da cui conseguono importanti vuoti legislativi. Mancano, infatti, indicazioni riguardo ai principi con i quali costruire una legge elettorale che riconosca la piena sovranità dei Cittadini e garantisca la loro uguaglianza. C'è bisogno di caratterizzare il mandato parlamentare, definendo i confini in cui i Rappresentanti sono liberi di interpretare il loro ruolo e rendendo istituzionale il rapporto tra Rappresentanti e Rappresentati. È necessario fissare i principi cui riferire la disciplina dei Gruppi Parlamentari, affinché la funzione d'indirizzo e coordinamento dei Partiti risulti efficace e contemperata all’autonomia degli Eletti. Si deve specificare che gli statuti dei Partiti devono rispettare i Principi costituzionali e in seguito approvare una legge che sancisca il loro carattere pubblico e democratico; vanno, inoltre, definite regole che rendano la parte di finanziamento pubblico contenuta - ma a idonea a non riservare l'attività politica ai soli abbienti - e l'utilizzo dei fondi trasparente. Occorre precisare le condizioni per il pluralismo dell’informazione per un'equa e corretta diffusione di tutti i contenuti politici e, infine, regolamentare la separazione tra cariche pubbliche e interessi privati, garantendo che non si creino conflitti in grado di ripercuotersi negativamente sulla gestione dello Stato e sulla considerazione maturata dai cittadini riguardo alla cosa pubblica. Copia gratuita Diffusione libera Tutti i diritti riservati - © Copyright 2013 La Stamperia Edizioni - Matera 14 Il Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) e il Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) vengono qui considerati un unico partito. 20