Principi contabili
Le nuove regole di bilancio delle società
Marco Venuti
2016
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Indice
■ Panorama novità
■ Principali novità di bilancio
■ Categorie dimensionali
■ Le innovazioni per le medio-grandi imprese
■ Le modificazioni per le piccole imprese e le microimprese
■ Le altre novità introdotte nella disciplina contabile
■ Rilevanza
■ Sostanza economica
■ Costo ammortizzato
■ Derivati
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Introduzione. Dalle origini della Direttiva 2013/34/UE al D.Lgs. n.
139/2015 di sua attuazione
Contesto
Direttiva 2013/34/UE
Luglio 2007
Ottobre 2011
■
Comunicazione della Commissione ■
Europea sull'esigenza di ridurre gli
oneri amministrativi a carico delle
imprese.
■
Programma di azione per semplificare
il contesto in cui operano le imprese, ■
in materia di diritto societario,
contabilità e revisione contabile.
■
''Proposta di direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci
annuali, ai bilanci consolidati e delle
relative relazioni di taluni tipi di
imprese''.
Giugno 2013
■
Pubblicazione
della
Direttiva 2013/34/EU in
materia
di
bilanci
d'esercizio e bilanci
consolidati che abroga le
precedenti
Direttive
78/660/CEE
e
83/349/Cee
(“IV
Direttiva"
e
"VII
Direttiva").
■
Obbligo di recepimento
per gli stati membri
entro il 20 luglio 2015 ed
applicazione dai bilanci
2016.
Consultazione.
Consultazione.
3
Introduzione. Dalle origini della Direttiva 2013/34/UE al D.Lgs. n.
139/2015 di sua attuazione
Il recepimento in Italia della Direttiva
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
■
Integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs.
127/91 in materia di bilancio d'esercizio e
consolidato
■
Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi per adeguarli alle previsioni della
Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento:
■
D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)
■
D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)
■
D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili Internazionali)
■
Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le
imprese operanti nel settore estrattivo o di
sfruttamento delle aree forestali
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136
■
Disciplina
i
bilanci
degli
intermediari
finanziari che redigono il bilancio secondo la
Direttiva 86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92
(confidi minori, operatori microcredito e soggetti
autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti
del pubblico)
■
Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi relativamente agli obblighi di redazione
del bilancio consolidato redatto in accordo agli IFRS
dagli intermediari bancari o finanziari vigilati da
Banca d'Italia
Entrata in vigore:
esercizi aventi inizio il
1° gennaio 2016
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Principali novità di bilancio derivanti dal recepimento della direttiva
34/2013
Il d. lgs. 139/2015, nel recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, ha
apportato i seguenti principali cambiamenti nel codice civile:
■ articolazione delle regole in base al profilo dimensionale;
■ il principio della rilevanza;
■ il principio della sostanza economica;
■ eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico;
■ riformulazione delle regole inerenti l’ammortamento dell’avviamento e dei costi di
sviluppo;
■ divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca;
■ introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione in bilancio dei
crediti, debiti e titoli;
■ introduzione del criterio del fair value per la valutazione in bilancio degli strumenti
finanziari derivati;
■ divieto di iscrizione all’attivo delle azioni proprie.
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Categorie dimensionali
Il principale cambiamento all’impianto normativo codicistico si sostanzia nell’affermarsi
di un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al
decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle
regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del set di regole
adottato per classi dimensionali delle società.
La scelta del legislatore nazionale è stata dunque quella di calibrare le previsioni di
legge in materia di bilancio all’operatività di queste imprese e alle effettive esigenze dei
loro stakeholder.
Si tratta approccio coerente con orientamento internazionale in tema di differential
reporting
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Categorie dimensionali - Approccio internazionale
■ Principi internazionali 2 livelli: 1) IAS/IFRS, 2) IFRS for SMEs;
■ Principi americani almeno 2 livelli: 1) U.S. Gaap, 2) FAS-PCC/altro;
■ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) almeno 3 livelli: 1)
IAS/IFRS, 2) regole semplificate 3) micro;
■ UE: sistema legislativo duale composto dal regolamento CE 1606/2002 e dalle
direttive contabili.
La direttiva 34/2013/UE riconosce 4 possibili livelli normativi: 1) grandi imprese/enti di
interesse pubblico, 2) medie imprese, 3) piccole imprese, 4) micro-imprese.
Attuazione direttiva 2013/34:
UK quattro livelli: i soggetti IAS/IFRS, le medio-grandi imprese, le piccole imprese e le
micro-imprese (più altri 2 set di principi per bilanci esercizio holding e loro controllate)
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CATEGORIE DIMENSIONALI (D.LGS. 139/2015)
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La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale –
medie e grandi imprese
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La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale –
piccole imprese
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La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale –
micro imprese
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Altre novità introdotte nella disciplina contabile
■ il principio della rilevanza;
■ il principio della sostanza economica;
■ eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico;
■ riformulazione delle regole inerenti l’ammortamento dell’avviamento e
dei costi di sviluppo;
■ divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca;
■ divieto di iscrizione all’attivo delle azioni proprie.
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Le altre novità introdotte nella disciplina contabile
Rilevanza:
Art. 2423
“4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
Sono stati di conseguenza eliminati l’art. 2426 n.12 e alcune locuzioni
presenti nella nota integrativa che evocavano il principio della rilevanza
(cfr. art. 2427 nn. 7, 10 e 22-bis).
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Le altre novità introdotte nella disciplina contabile
Sostanza economica:
Il d.lgs. 139/2015 nel recepire la direttiva 34 ha soppresso dall’art. 2423-bis
n.1) l’inciso “nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato” per inserire nell’art.
2423-bis un nuovo numero in cui si prevede che “1-bis) la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto”.
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costo ammortizzato
• Il costo ammortizzato si applica ai crediti, debiti e titoli (art. 2426 nn.1 e
8).
• Il costo ammortizzato è una metodologia che prevede il progressivo
allineamento del valore iniziale dell’attività/passività (prezzo pattuito
rettificato dai costi o ricavi di transazione e/o altre differenze iniziali) al
suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell’“ammortamento”
della differenza di questi due valori.
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costo ammortizzato
• Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il tasso di
interesse effettivo per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore
contabile iniziale a quello a scadenza. La componente del costo/ricavo di
transazione e ogni altra differenza iniziale è ripartita lungo la vita utile
dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) viene trattata
come un elemento rettificativo della remunerazione dello strumento.
• Costi/ricavi di transazione: commissioni, up front, costi intermediazione,
imposte sostitutive su finanziamenti a m/l termine, spese di istruttoria,
etc.
• Altre differenze iniziali: aggi/disaggi di emissione
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti
sono irrilevanti, esempi:
– crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi
– i costi di transazione , le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo
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attualizzazione
L’art. 2426 n. 8) c.c. prevede infatti che in sede di rilevazione dei crediti e
dei debiti si tenga conto “del fattore temporale”. Attualizzare significa
infatti riconoscere un valore al trascorrere del tempo e quindi
equiparare valori riferibili a tempi diversi. Ciò perché nell’ambito di un
discorso economico non può mai considerarsi equivalente, in termini di
valore, un capitale disponibile oggi con uno disponibile ad una data
futura, assodato che il capitale può nel frattempo (se convenientemente
investito) produrre frutti, aumentando di valore.
Sotto il profilo pratico, ciò significa che, ad esempio, occorrerà iscrivere i
crediti e i debiti al loro valore attuale allorché non siano produttivi di
interessi o producano interessi in misura significativamente diversi
rispetto a quelle praticati in condizioni analoghe nel mercato.
La norma è richiamata solo per crediti/debiti, non anche titoli.
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Derivati e operazioni di copertura
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico
oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva
positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi
oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le
caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di
copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di
patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura
dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di
cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non
sono utilizzabili a copertura delle perdite.”
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Derivati e operazioni di copertura
Art. 2426 comma 2: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
“strumento finanziario”, di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di
"strumento finanziario derivato", di «FV", "modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione europea”.
■ L’art. 2435-bis prevede che le voci “Strumenti finanziari derivati attivi” e
“Strumenti finanziari derivati passivi” possono essere raggruppate con altre
voci in sede di redazione del bilancio in forma abbreviata. Rimangono ferme
le norme in tema di valutazione e informativa in nota integrativa.
■ L’art. 2435-ter prevede che le micro-imprese “Non sono applicabili le
disposizioni di cui … al n. 11-bis del co. 1 dell’art. 2426” e quindi le norme
sulla valutazione dei derivati.
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Derivati e operazioni di copertura
■ Previsione di specifiche voci relative ai derivati nello SP e nel CE;
■ definizioni di “attività finanziaria”, “passività finanziaria”, “strumento
finanziario derivato”, “FV»;
■ equiparazione al contratto derivato di quei contratti collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari;
■ scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;
■ modalità di valutazione al FV;
■ obbligo di valutazione al FV di tutti i contratti derivati;
■ possibilità di attivare i due seguenti istituti di copertura contabile: copertura
dei flussi di cassa futuri o di un’operazione programmata e copertura del FV.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)
New
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti al fair value
se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra
attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata
le variazioni di
FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")se lo
strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio
le
variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto
("fair value hedge")
Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di
cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.
.
New
La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al
verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle
dello strumento di copertura.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati
Definizione di derivato
Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2].
Fair value cambia
come risposta al
cambiamento delle
variabili sottostanti
Nessuno o minimo
investimento
iniziale
■ .
E' uno strumento finanziario o altro contratto
che ha le tre seguenti caratteristiche
Regolato ad una
data futura
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati
Definizione di fair value [IFRS13.9]
Il fair value è definito come:
■ il prezzo
■ che si percepirebbe per la vendita di un'attività
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di
una passività
■ in una regolare operazione
■ tra operatori di mercato
■ alla data di valutazione
Rinvio
della norma alla
definizione IFRS
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati
Definizione di derivato incorporato
Un contratto ibrido è un contratto formato da un contratto primario (ossia
un contratto a normali condizioni di mercato) ed un derivato incorporato
Il contratto primario può essere un contratto finanziario oppure non
finanziario (ad esempio un contratto di affitto).
.
Il derivato incorporato produce cambiamenti di flussi di cassa nel contratto
ibrido simili a quelli degli strumenti derivati separati.
Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è
contrattualmente separabile e vendibile a terzi. La controparte del derivato
incorporato e del contratto ospite è la stessa.
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Prestito obbligazionario convertibile in azioni
.
La Società emette il 31 dicembre 2016 un prestito obbligazionario
convertibile zero coupon per 10 milioni con obbligo di rimborso del
capitale alla scadenza del 31 dicembre 2021. A tale data il possessore del
titolo può convertire il debito in azione ad un prezzo prestabilito. Il titolo
viene collocato ad un prezzo di 8.600.000 che incorpora un tasso di
interesse del 3%.
Senza l’opzione di conversione il prestito obbligazionario il tasso per
società con lo stesso livello di rischio sarebbe stato del 6%.
Il valore di fair value dell’opzione può essere calcolata come differenza tra
il valore del debito determinato con il tasso che incorpora l’opzione: 8,6
milioni e il valore del debito determinato con il tasso del 6%: 7.500.000.
La differenza pari a 1,1 milioni rappresenta il valore dell’opzione
incorporato nello strumento di debito.
Al 31 dicembre 2016 la Società rileverà in bilancio:
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Modelli di copertura
.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Contabilizzazione strumenti finanziari derivati
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