Il trattato di Maastricht e la nascita dell’UEM Economia delle Amministrazioni Pubbliche 1 Il trattato di Maastricht e la nascita dell’UEM (1) Il programma per la realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria si avviò nel 1990 e culminò con la firma del Trattato sull’Unione Europea. Il Trattato di Maastricht, approvato nel Dicembre del 1991 dai 12 capi di governo della Comunità Europea, definì le politiche monetarie comuni, fissò l’unità di valuta europea (ECU) come base per l’attuale Euro ed impostò i criteri per la creazione della BCE. Con esso, gli Stati membri, si impegnarono a realizzare l’unione monetaria attraverso un processo graduale, di convergenza crescente dei risultati economici dei paesi membri, composto da 3 fasi: 1. 2. 3. liberalizzazione dei movimenti dei capitali e completamento del mercato interno rafforzamento della convergenza economica, istituzione della BCE fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e conduzione di una politica monetaria unica, sotto la responsabilità della BCE Economia delle Amministrazioni Pubbliche 2 Il trattato di Maastricht e la nascita dell’UEM (2) Il Trattato di Maastricht definì una serie di condizioni economiche, i c.d. “criteri di convergenza”, che ogni Stato, per entrare a far parte dell’UM doveva rispettare. I punti di convergenza erano: Stabilità della finanza pubblica: • rapporto disavanzo pubblico/PIL non superiore al 3% • rapporto debito pubblico/PIL non superiore al 60% Stabilità dei prezzi Stabilità dei tassi d’interesse Economia delle Amministrazioni Pubbliche Stabilità dei cambi 3 Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) Il Patto di stabilità e crescita nacque nel giugno del ’97 al Consiglio Europeo di Amsterdam. L’idea alla sua base quella di trasformare i criteri d’ingresso di Maastricht, in regole che garantissero, definitivamente, la disciplina di bilancio nell’area euro, dal momento che dopo l’introduzione dell’Euro, era diventata ancora più forte l’esigenza di indurre i Paesi europei a politiche economiche rigorose, per evitare “deragliamenti” delle politiche fiscali ( che, al contrario di quelle monetarie, restavano di pertinenza dei singoli governi nazionali). Il Patto impose il vincolo del pareggio del bilancio e il suo raggiungimento secondo un rigido programma concordato, in modo definitivo, indipendentemente dalla congiuntura mondiale e dagli andamenti dell’economia nell’Unione. Chiese agli Stati membri di riequilibrare i propri conti nel “medio periodo”, non fissando, dunque, una data precisa. Si trattò di un vincolo rigido, giacché anche nelle fasi cicliche sfavorevoli, il rapporto tra l’indebitamento pubblico ed il PIL non doveva superare il 3% (salvo il caso di situazioni eccezionali e temporanee), “pena” l’apertura di una procedura per deficit eccessivo o l’emanazione di un avvertimento preventivo, il c.d. earlywarning, da parte della Commissione. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 4 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) (1) Il PSI nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso i parametri comuni e condivisi a livello europeo in seno al PSC e nel trattato di Maastricht. Trae origine dal documento di programmazione economico- finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri nell’aprile del ’98 e si traduce nell’impegno collaborativo che il Governo centrale richiede alle autonomie territoriali, gestori di una consistente porzione della spesa pubblica complessiva. Infatti, obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il PSI, è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni ed enti locali). Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio PSI esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti. La definizione delle regole del PSI avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 5 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) (2) Nella sua forma originaria di “patto tra gentiluomini” con lo Stato, attraverso le regole in esso dettate, le Regioni e gli Enti Locali, che così concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, s’impegnavano a: migliorare il saldo finanziario (aumentare l’avanzo finanziario o ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il PIL Le azioni correttive richieste alle Amm.ni Locali, ovvero l’aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici, il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente, il potenziamento dell’attività di accertamento dei tributi propri, l’aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, le dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali; devono conseguire un incremento delle fonti ed una contrazione degli impieghi di parte corrente, dunque, la manovra da realizzare riguarda, in generale, il miglioramento dei saldi. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 6 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) (3) L’obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto valenza costituzionale con la nuova formulazione dell’articolo 119 della Costituzione - operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1- il quale, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, prevede al contempo che tali enti sono tenuti a concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari (sostenibilità del debito pubblico) derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Legge di stabilità per il 2014: • misure volte a ridefinire gli obiettivi del PSI per gli anni 2014-2017(esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese), • misure volte alla definizione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali. Economia delle Amministrazioni Pubbliche D.Lgs. 149/2011 : misure sanzionatorie D.L. 98/2011: criteri di virtuosità 7 Il “Fiscal Compact” (Trattato sulla Stabilità, il Coordinamento e la Governance nell’UEM – TSCG) Nel marzo 2011, i Capi di Stato e di governo dell’area euro hanno adottato il Patto Europlus, un accordo non giuridicamente vincolante attraverso il quale gli Stati dell’area euro ed altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’obbligo di recepire le regole del PSC e che si ricorda anche per l’aver posto le basi per l’approvazione, nel 2012, del c.d. Fiscal Compact, un accordo europeo che prevede una serie di norme comuni e vincoli di natura economica che hanno come obiettivo il contenimento del debito pubblico nazionale di ogni Paese. Fra le molte cose contenute nel Trattato, le più importanti sono: 1) inserimento del “pareggio di bilancio” (sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite) di ogni Stato in “disposizioni vincolanti e di natura permanente” 2) il vincolo dello 0,5% di deficit “strutturale” rispetto al PIL 3) obbligo di mantenere al massimo al 3% il rapporto deficit/PIL 4) per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60%, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20 all’anno Economia delle Amministrazioni Pubbliche 8 Il “principio” del pareggio di bilancio: - contesto europeo Il Fiscal Compact all’art.3 co.1 impegna le parti contraenti ad applicare ed introdurre, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con una norma preferibilmente di rango costituzionale, l’obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio. Il Trattato stabilisce che, tale regola si considera rispettata se: il saldo strutturale (corretto per il ciclo ed al netto delle misure una tantum) della P.A. risulta pari all’obiettivo di medio termine (MTO), cosi come definito nel PSC, con un limite inferiore di disavanzo strutturale dello 0.5% del PIL. Per gli Stati membri che hanno adottato l’Euro, gli MTO sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL ed il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo ed al netto di misure temporanee, sono rivisti ogni 3 anni o in caso di attuazione di riforme strutturali con notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli Stati contraenti potranno deviare dall’MTO solo nel caso di circostanze eccezionali o periodi di grave recessione. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 9 Il “principio” del pareggio di bilancio in Italia (1) Il DDL costituzionale recante l’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale è stato approvato nel 2012 ed è poi divenuto la Legge Costituzionale n.1/2012 che novellava gli artt. 81,97,117,119 Cost. In particolare, il pareggio è contenuto nel novellato art.81, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella Legge 24/12/2012 n.243 La Legge 243/2012 reca disposizioni volte a: • disciplinare i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni pubbliche, ovvero la definizione dell’equilibrio di bilancio, l’introduzione di una regola sull’evoluzione della spesa e le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico; • far fronte ad eventuali scostamenti (diversi da quelli dovuti ad eventi eccezionali) degli obiettivi di finanza pubblica da quelli progammatici, prevedendo un meccanismo di correzione; • definire il contenuto della legge di bilancio dello Stato; • istituzione dell’Ufficio Parlamentare di bilancio, organismo indipendente con funzioni di analisi e valutazione degli andamenti di finanza pubblica; • affidare nuove funzioni di controllo sui bilanci delle amministrazioni pubbliche alla Corte dei Conti Economia delle Amministrazioni Pubbliche 10 Il “principio” del pareggio di bilancio in Italia (2) Le disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali entreranno in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2016. L’art. 9 L. 243/2012 stabilisce che i bilanci di Regioni ed E.L. si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate finali e spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (le entrate correnti devono assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti) E’ previsto (comma2) l’obbligo di adottare misure di correzione di un eventuale squilibrio riscontrato nei 2 saldi, nel triennio successivo. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 11 Enti locali (e sostanzialmente Regioni) Equilibrio finale Entrate finali Spese finali Tit. 1 - Entrate tributarie Tit. 2 - Trasferimenti correnti Tit. 1 - Spese correnti Tit. 3 - Entrate extratributarie Tit. 4 - Entrate in c/ capitale Tit. 2 - Spese in conto capitale Equilibrio corrente Entrate correnti Spese correnti Tit. 1 - Entrate tributarie Tit. 2 - Trasferimenti correnti Tit. 1 - Spese correnti Tit. 4 - Rimborso Prestiti Tit. III - Entrate extratributarie Economia delle Amministrazioni Pubbliche 12 Il pareggio di bilancio: - equilibrio tra entrate finali e spese finali Nella logica del pareggio di bilancio ed ai fini del PSC, il SALDO FINANZIARIO non è solo il pareggio di tutte le entrate e tutte le spese, ma è dato da entrate finali e spese finali dove, tra le entrate non è incluso il ricorso all’indebitamento (accensione prestiti) e fra le spese non è incluso il rimborso dei prestiti, dunque al netto di queste “partite finanziarie”. In quest’ottica, le entrate proprie devono finanziare sia le spese correnti che quelle d’investimento, a meno di un disavanzo fisiologico dell’1% (da recuperare in futuro). Non si pareggia più col ricorso all’indebitamento ma con risorse proprie, ai fini della riduzione dello stock di debito. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 13 Il “principio” del pareggio di bilancio in Italia (3) L’art. 81 Cost pone l’obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio “l’equilibrio tra le entrate e le spese” tenendo conto “delle fase avverse e favorevoli del ciclo economico”, prevedendo possibili deroghe a tale regola e stabilendo che il ricorso all’indebitamento è consentito solo per considerare gli effetti del ciclo economico al verificarsi di circostanze eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. L’art. 14 L.243/2012 reca la definizione del principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato, stabilendo che esso corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare (indicato nella legge di bilancio per ognuno degli anni del triennio di riferimento), coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria. Economia delle Amministrazioni Pubbliche 14