Stralcio dalla: Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 16-7072 Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"; recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a soggetti minori". L’Ufficio scolastico regionale con un protocollo di intesa stipulato con la giunta regionale ha predisposto una scheda di collaborazione scuola – famiglia ( allegato n. 3 ) per favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e genitori. La scheda, quindi, costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia (come indicato dall’ Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e dal D.M. 297 del 17/04/2013). La scheda consente le seguenti azioni didattico-pedagogiche: 1) l’ osservazione per facilitare la riflessione sui tipi di “difficoltà scolastiche” che può incontrare un singolo alunno/a; 2) l’attivazione, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali e la descrizione degli esiti del potenziamento attivato (parte A); 3) la compilazione, in subordine, della parte B “Descrizione delle significative difficoltà persistenti dopo l’intervento di potenziamento effettuato” e sempre che ciò sia ritenuto indispensabile (selezionando gli ambiti ritenuti specifici per l’alunno) . Qualora per l’alunno/a si presentino difficoltà scolastiche, la scuola, in accordo con la famiglia, definisce le necessarie azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali. E se, nonostante le azioni di recupero e potenziamento (indicate dalle Linee Guida sui DSA del MIUR), persistono significative difficoltà nell’apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, gli insegnanti, a partire dal secondo quadrimestre del secondo anno della scuola primaria in poi, in accordo con la famiglia, compileranno la parte B della scheda di collaborazione. La scheda è consegnata alla famiglia. La presentazione della scheda da parte della famiglia all’ASL di residenza garantisce che, entro 6 mesi il Servizio Sanitario Regionale avvii e completi il percorso diagnostico e di certificazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/12. Presso ogni ASL debba essere istituito, con specifico provvedimento, il Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp), composto dai seguenti profili professionali: neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva che lavorano secondo il principio dell’integrazione multi-professionale (con superamento della logica della consulenza tra professionisti) e concorrono alla formulazione della diagnosi ciascuno per quanto di competenza. Il GDSAp valuta altresì completezza e coerenza della documentazione relativa ai maggiorenni con sospetto DSA e redatta da operatori privati o pubblici dell'età adulta, e conseguentemente rilascia la certificazione. In ogni ASL va pertanto individuato il professionista che ha competenza sull'età adulta (psicologo/psichiatra con competenze in neuropsicologia) che integrerà il GDSAp per quanto di competenza. In difetto della presentazione degli allegati 2 e 3 non sarà possibile l’avvio del percorso diagnostico e di certificazione con le modalità precedentemente indicate. Chiarimenti sulla DGR 16/2014 1. COME SI È ARRIVATI ALLA DGR SUI DSA E PERCHÉ? Innanzitutto, la DGR n. 16 è un documento inter-istituzionale, interdisciplinare e interprofessionale, costruito attorno ad un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, Assessorati “alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e per la Famiglia,” “all’Istruzione, Sport e Turismo” ed “alla Formazione Professionale e Lavoro” e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. La dimensione “inter” la caratterizza come un documento trasversale, multivalenziale e multifunzionale, a garanzia della complessità dei fenomeni che si propone di esplorare e sistematizzare. Il tema dei Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA) a scuola è infatti un tema complesso e problematico che, come tutti i temi riguardanti il funzionamento e la formazione della persona, deve essere problematizzato e affrontato da più angolature per cercare di evitare riduzionismi e rigide categorizzazioni, per quanto in parte inevitabili. Per questi motivi, la strada verso un corretto approccio alla questione dei DSA, o meglio verso un approccio “sufficientemente corretto” (parafrasando Donald Winnicott), non può essere semplice e lineare né tantomeno definitiva, ma ci richiede una continua disponibilità a confrontare e rivedere i nostri modelli di riferimento e le pratiche con le quali quotidianamente interveniamo a scuola. La scuola risulta quindi l’attivatrice di tutto l’iter diagnostico-certificatorio che sfocia successivamente in ambito sanitario attraverso la gestione dei primi quattro passaggi: identificazione precoce dei rischi e dei sospetti; attività di recupero didattico mirato; rilevazione delle difficoltà persistenti; comunicazione alla famiglia. Le indicazioni normative contemplano due prospettive: quella pedagogico-didattica della scuola e quella diagnostica-certificatoria e riabilitativa della sanità. Tali prospettive non possono essere scisse: in materia di DSA le due istituzioni risultano strettamente connesse nella relazione che collega il riconoscimento dei segnali di rischio e di sospetto DSA, e la conseguente attivazione di interventi didattici “specifici” (di recupero, abilitazione e potenziamento) da parte della scuola, alla loro valutazione diagnostica e alla eventuale certificazione da parte della Sanità. DALLA PARTE DELLA SCUOLA: A CHE COSA SERVONO I DOCUMENTI DELLA DGR n. 16 ? Per tornare all’oggetto della DGR n. 16, i punti f e g delle finalità della Legge 170 si riferiscono alla necessità, da parte di tutti i docenti, di favorire la diagnosi precoce attraverso la capacità di individuazione degli alunni “a rischio o sospetto” DSA, di attivazione di percorsi didattici di abilitazione–potenziamento e di comunicazione e collaborazione con la famiglie e con i servizi. In particolare, l’art. 3 – Diagnosi – recita che è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. Si precisa, inoltre, che l'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. Anche la Consensus Conference ribadisce lo stretto legame che lega il riconoscimento dei segnali di rischio e di sospetto DSA alla sua valutazione diagnostica e alla eventuale certificazione. Ciò che emerge ancora una volta è il fondamentale ruolo del docente quale anello-chiave a garanzia della qualità e dell’equità per le possibilità di successo formativo di tutti gli studenti, soprattutto di quelli che mostrano difficoltà di apprendimento, ma ancora una volta dobbiamo fare i conti con un esame di realtà e dichiarare l’ estrema complessità di tale mission. In quest’ottica si colloca anche l’azione dell’Ufficio Regionale per il Piemonte, attraverso l’attivazione di occasioni di in-formazione e di ricerca-azione o attraverso l’elaborazione di possibili strumenti e la valorizzazione delle risorse e dei vincoli che a mano a mano si possono manifestare. ALLEGATO 3 – SCHEDA PER SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO ( per il passaggio di informazioni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e a quella di II grado) Si tratta della scheda predisposta dal gruppo di lavoro interistituzionale regionale per favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e famiglia, ad utilizzo della scuola secondaria di primo e di secondo grado con valore e funzioni diversificate: nel caso della presenza in classe di un allievo/a già certificato con Disturbo Evolutivo delle Abilità Scolastiche (DSA), la scheda costituisce: uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un ordine di scuola all’altro (ad esempio, gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola primaria potranno compilarla a favore dei futuri docenti della scuola secondaria di primo grado ed i docenti della scuola secondaria di I grado la compileranno a favore dei colleghi della scuola secondaria di II grado finalizzata ad evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA); nel caso di un allievo con difficoltà scolastiche (di apprendimento) non certificate come DSA, frequentante la scuola secondaria o le Istituzioni Formative del Sistema IeFP, la scheda costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia (come indicato dall’ Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013). Si precisa che le schede ALLEGATI 2 ( in uso presso la scuola primaria ) e 3 non costituiscono attività di screening (come da Legge n. 21/07 Regione Piemonte): ribadiamo che esse rappresentano uno strumento personalizzato didattico-pedagogico finalizzato al miglioramento: - delle competenze dei docenti (di osservazione e documentazione); - dei processi di apprendimento e di partecipazione degli alunni con difficoltà scolastiche, attraverso l’applicazione delle indicazioni contenute; - della funzionalità dei processi di comunicazione tra la scuola e la famiglia. TUTOR BES DI ISTITUTO PROF. G. CAPUTO