(Art. 1742 - 1753 c.c.)
Nozione:
— Nel contratto d’agenzia una parte (agente)
assume stabilmente nei confronti dell’altra
(preponente), verso retribuzione, l’obbligo di
promuovere la conclusione di contratti in una
zona determinata
— Il contratto di agenzia richiede la forma scritta
ad probationem. Il contratto deve essere
provato per iscritto.
Funzione:
— Attraverso questo tipo di contratto
l’imprenditore provvede a distribuire presso
la clientela i propri prodotti
— Il contratto d’agenzia realizza quindi una
forma di
collaborazione
all’attività
imprenditoriale, tuttavia l’agente non opera
alle dipendenze dell’imprenditore
Obblighi dell’agente: (art.1746)
— L’obbligo principale dell’agente consiste
nell’adempiere l’incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni ricevute e dunque
di promuovere la conclusione di contratti
nella zona che gli sia stata assegnata.
— L’agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà e buona fede
segue
— L’agente è remunerato attraverso una
provvigione che gli è riconosciuta nel caso
in cui il contratto venga effettivamente
concluso (art. 1748 c.c.)
— La provvigione è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che
l’agente aveva in precedenza acquisito come
clienti
segue
— Gli agenti devono essere iscritti al “Ruolo
per gli agenti e rappresentanti di
commercio”, istituito presso ciascuna
Camera di Commercio
— L’agente organizza la propria attività in
modo autonomo e a proprio rischio: è
quindi un imprenditore
Agente con o senza rappresentanza:
— Di regola l’agente non ha il potere di concludere
contratti in nome e per conto del preponente.
AGENTE
Senza rappresentanza :
Non ha i poteri di
rappresentanza, se questo
potere non gli è stato
espressamente conferito.
Con rappresentanza :
Ha la c.d. rappresentanza
commerciale (art. 1745 c.c.)
— I poteri di rappresentanza possono essere conferiti con
apposito patto o atto dal preponente. L’agente con la
rappr. commerciale acquisisce anche il potere di
concludere contratti in nome o per conto del
preponente.
Obblighi del preponente: (art. 1749 c.c.)
— Il preponente, oltre ad essere obbligato a
corrispondere la provvigione all’agente, deve
mettergli a disposizione la documentazione
relativa ai beni e servizi trattati e fornirgli le
informazioni necessarie all’esecuzione del
contratto
— Deve avvertire l’agente non appena preveda
che il volume delle operazioni commerciali
sarà molto inferiore a quello che l’agente si
attende
— Il preponente deve consegnare un estratto
conto delle provvigioni dovute, dove
indica gli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo delle
stesse
— Deve
inoltre
informare
l’agente
dell’accettazione o del rifiuto e della
mancata esecuzione di un affare
procuratogli
Diritto di esclusiva: (art.1743)
— Il preponente non può valersi contemporaneamente di
più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di
attivita
— L’agente invece non può assumere l’incarico di trattare
nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro
— L’esclusiva può essere sia bilaterale che unilaterale;
tuttavia quella prevista dalla norma (art.1743) ha
natura bilaterale
Durata del contratto: (art.1750 c.c.)
— Tempo determinato : se il contratto scaduto
continua ad essere eseguito dopo la sua
scadenza, diventa un contratto a tempo
indeterminato
— Tempo indeterminato: ciascuna delle parti
può recedere dal contratto stesso dandone
preavviso all’altra entro un termine stabilito
Diritto di recesso:
— Il recesso può avere natura convenzionale, là
dove le parti abbiano attribuito ad una di esse,
o ad entrambe, la facoltà di recedere in
apposita clausola del contratto di agenzia, sia
esso a termine, o a tempo indeterminato
— Il contratto di agenzia oltre a prevedere una
ipotesi di recesso legale, conosce un terzo tipo
di recesso, quello per giusta causa (art.2119
C.c.)
Indennità: (art.1751 C.c.)
— Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto è tenuto a
corrispondere all’agente un’indennità se:
Ø
L’agente ha procurato nuovi clienti al preponente
Ø
Ha sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente ne riceve ancora dei vantaggi
— L’indennità non è dovuta se:
Ø Quando
il preponente risolve il contratto per
un’inadempienza dell’agente, la quale per la sua gravità
non permetta la prosecuzione del rapporto
Ø Quando l’agente recede dal contratto
Ø Quando l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che
ha in virtù del contratto di agenzia
segue
— L’importo dell’indennità non può superare una
cifra equivalente ad un’indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle
ultime cinque retribuzioni riscosse dall’agente
— L’agente decade dal diritto di indennità se nel
termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto omette di comunicare al preponente
l’intenzione di far valere i propri diritti
Patto di non concorrenza:
— Il patto che limita la concorrenza da parte
dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve
farsi per iscritto
— Deve riguardare la medesima zona, clientela e
genere di beni o servizi per i quali era stato
concluso il contratto di agenzia
— La durata del patto non può andare oltre i due anni
successivi all’estinzione del contratto d’agenzia