(Art. 1742 - 1753 c.c.) Nozione: — Nel contratto d’agenzia una parte (agente) assume stabilmente nei confronti dell’altra (preponente), verso retribuzione, l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata — Il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem. Il contratto deve essere provato per iscritto. Funzione: — Attraverso questo tipo di contratto l’imprenditore provvede a distribuire presso la clientela i propri prodotti — Il contratto d’agenzia realizza quindi una forma di collaborazione all’attività imprenditoriale, tuttavia l’agente non opera alle dipendenze dell’imprenditore Obblighi dell’agente: (art.1746) — L’obbligo principale dell’agente consiste nell’adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e dunque di promuovere la conclusione di contratti nella zona che gli sia stata assegnata. — L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede segue — L’agente è remunerato attraverso una provvigione che gli è riconosciuta nel caso in cui il contratto venga effettivamente concluso (art. 1748 c.c.) — La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti segue — Gli agenti devono essere iscritti al “Ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio”, istituito presso ciascuna Camera di Commercio — L’agente organizza la propria attività in modo autonomo e a proprio rischio: è quindi un imprenditore Agente con o senza rappresentanza: — Di regola l’agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto del preponente. AGENTE Senza rappresentanza : Non ha i poteri di rappresentanza, se questo potere non gli è stato espressamente conferito. Con rappresentanza : Ha la c.d. rappresentanza commerciale (art. 1745 c.c.) — I poteri di rappresentanza possono essere conferiti con apposito patto o atto dal preponente. L’agente con la rappr. commerciale acquisisce anche il potere di concludere contratti in nome o per conto del preponente. Obblighi del preponente: (art. 1749 c.c.) — Il preponente, oltre ad essere obbligato a corrispondere la provvigione all’agente, deve mettergli a disposizione la documentazione relativa ai beni e servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto — Deve avvertire l’agente non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà molto inferiore a quello che l’agente si attende — Il preponente deve consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute, dove indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle stesse — Deve inoltre informare l’agente dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli Diritto di esclusiva: (art.1743) — Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita — L’agente invece non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro — L’esclusiva può essere sia bilaterale che unilaterale; tuttavia quella prevista dalla norma (art.1743) ha natura bilaterale Durata del contratto: (art.1750 c.c.) — Tempo determinato : se il contratto scaduto continua ad essere eseguito dopo la sua scadenza, diventa un contratto a tempo indeterminato — Tempo indeterminato: ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito Diritto di recesso: — Il recesso può avere natura convenzionale, là dove le parti abbiano attribuito ad una di esse, o ad entrambe, la facoltà di recedere in apposita clausola del contratto di agenzia, sia esso a termine, o a tempo indeterminato — Il contratto di agenzia oltre a prevedere una ipotesi di recesso legale, conosce un terzo tipo di recesso, quello per giusta causa (art.2119 C.c.) Indennità: (art.1751 C.c.) — Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se: Ø L’agente ha procurato nuovi clienti al preponente Ø Ha sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente ne riceve ancora dei vantaggi — L’indennità non è dovuta se: Ø Quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza dell’agente, la quale per la sua gravità non permetta la prosecuzione del rapporto Ø Quando l’agente recede dal contratto Ø Quando l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia segue — L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle ultime cinque retribuzioni riscosse dall’agente — L’agente decade dal diritto di indennità se nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti Patto di non concorrenza: — Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto — Deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia — La durata del patto non può andare oltre i due anni successivi all’estinzione del contratto d’agenzia