La risoluzione per giusta causa nel contratto di Agenzia

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La risoluzione per giusta causa nel contratto di Agenzia
A cura di Avv. Alessio Pistone da Palermo (PA).
Quando il preponente risolve il contratto per grave inadempienza dell'agente che, per la sua gravità,
non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'indennità prevista dall'art. 1751 cod.
civ., non è dovuta.
La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene alcuna espressa previsione delle ipotesi
che legittimano il recesso senza preavviso.
La giurisprudenza ritiene che a tale rapporto siano applicabili le norme sul contratto in generale, per
cui, oltre al recesso con preavviso, riconosce (Cass. nn. 15661/2001, 7986/2000 e 3738/ 2000) a
ciascuna delle due Parti - preponente e agente - anche la possibilità di una risoluzione per giusta
causa, perché una parte del rapporto si è resa inadempiente nei confronti dell'altra. La ricorrenza
della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia deve, necessariamente e imprescindibilmente,
essere già enunciata nella lettera di recesso: la contestazione dell'addebito deve essere immediata,
anche se sommaria. A differenza di quanto può avvenire nel rapporto di lavoro subordinato, non è
possibile per il preponente comunicare all'agente i motivi del recesso successivamente alla data del
medesimo.
Naturalmente, ha precisato la Cass., con la sent. n. 10852/1997, l'inadempimento deve essere di
intensità tale far venire meno l'interesse fiduciario posto a base del rapporto, impedendone la
prosecuzione anche provvisoria. La Corte di Cassazione con la sent. n. 845/1999 ha sottolineato che
la gravità dell'inadempimento va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni
economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale
costituito dalle Parti. Sempre la Cassazione, con la sent. n. 5467/2000, ha affermato che l'agente ha
la facoltà di recedere per giusta causa, con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del
preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione anche
temporanea del rapporto - secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 2119 cod.
civ., per il lavoro subordinato - in applicazione dei princìpi generali in materia di recesso nei
rapporti continuativi.
Accertata la grave inadempienza contrattuale, il danno da risarcire si configura diversamente a
secondo che l'inadempimento provenga dal preponente ovvero dall'agente.
Nel caso in cui inadempiente sia il preponente, esso deve comprendere le provvigioni che sarebbero
spettate all'agente se il rapporto fosse proseguito fino alla naturale scadenza, secondo le previsioni
dell'accordo economico collettivo.
seguito della lettura della giurisprudenza di merito e di legittimità possiamo esemplificare così le
fattispecie di inadempimento del preponente che ledono in misura considerevole l'interesse
dell'agente:
- mancato pagamento delle provvigioni dovute (Cass. n. 845/1999);
- applicazione di prezzi fuori mercato (Cass. n. 1142/1995);
- abituale e ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle commissioni accettate (Cass. n. 5467/2000);
- violazione dell'esclusiva attraverso l'introduzione nella zona di altro agente, ovvero attraverso
un'organizzazione di vendita diretta, senza il previo consenso dell'agente zonale;
- reiterato rifiuto di concludere contratti stipulati dall'agente (Cass. n. 6476/1995).
Nel caso in cui inadempiente sia l'agente per violazione dei doveri fondamentali, il preponente è
tenuto, per ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno, a fornire la prova di una
diminuzione degli utili in confronto a quelli in precedenza percepiti, in virtù dell'assenza nella zona
dell'agente.
A seguito della lettura della giurisprudenza di merito e di legittimità possiamo così esemplificare le
diverse fatti-specie di inadempimento dell'agente che ledono in misura considerevole l'interesse del
preponente:
- appropriazione indebita di somme incassate per conto del preponente, attraverso il ritardo nella
loro rimessa al titolare;
- mancato raggiungimento del volume d'affari minimo pattuito con il preponente;
- violazione dell'esclusiva per svolgimento di attività per ditte concorrenti;
mancato svolgimento dell'incarico con la richiesta diligenza;
- violazione dell'obbligo di informazione ex art. 1746 cod. civ. (Cass. n. 7644/1996).
Quando il preponente risolve il contratto per grave inadempienza dell'agente che, per la sua gravità,
non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'indennità prevista dall'art. 1751 cod.
civ., non è dovuta. L'agente, infatti, perde il diritto all'indennità di risoluzione del rapporto quando
lo scioglimento del rapporto di agenzia a iniziativa del preponente è avvenuto per ritenzione
indebita di somme di spettanza del preponente e per concorrenza sleale o violazione del vincolo di
esclusiva per una sola ditta. Specifiche disposizioni regolamentari descrivono il meccanismo che
deve essere seguito dal preponente per la restituzione delle somme accantonate presso il Firr. Il
preponente, per ottenere il rimborso da parte dell'Enasarco di tali somme, deve trasmettere all'Ente,
entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto, una dichiarazione, sottoscritta anche dall'agente,
che attesti che lo scioglimento del contratto è dovuto a una delle cause suddette. In caso di
contestazione fra le Parti interessate in ordine all'effettiva ricorrenza di tali cause, l'Enasarco
procederà alla liquidazione delle somme di spettanza, a esito del componimento della controversia,
in via giudiziaria o stragiudiziale.
Clausola risolutiva pattizia
Altra causa tipica di scioglimento del rapporto di agenzia è la predisposizione nel contratto istitutivo
del rapporto di una clausola risolutiva espressa.
Come affermato anche dalla Cassazione con la sent. n. 8607/2002, infatti, «nel rapporto di agenzia,
a differenza del rapporto di lavoro subordinato, è consentita la predeterminazione consensuale
dell'inadempimento, che legittima il recesso senza preavviso».
In questo caso preponente e agente determinano, preventivamente, l'importanza dell'inadempimento
e ne fanno discendere, attraverso la predisposizione di tale clausola, la risoluzione del rapporto,
qualora una di esse si riveli inadempiente all'obbligazione contrattualmente convenuta.
La Cassazione nella sent. n. 4659/ 2002 ha anche sottolineato che a differenza di quanto previsto
per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle Parti la
stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) con la conseguenza che, ove le
Parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone
discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine
sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare
se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che, peraltro, si presume
ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
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