Recesso e giusta causa nel contratto di agenzia Nel

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Recesso e giusta causa nel contratto di agenzia
Avv. G. Fino – Dott. P. Fino
Nel contratto di agenzia il recesso senza preavviso della preponente deve discendere da una “giusta
causa” che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto. In mancanza l’agente ha
diritto al risarcimento del danno subito.
A tale riguardo, si osserva che: “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza
preavviso dell'impresa preponente secondo la disciplina del codice civile prima delle modifiche
introdotte, in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/Ce del 18 dicembre 1986, dal d.lgs. n.
303 del 1991, non applicabile prima del 1º gennaio 1994 ai rapporti già in corso alla data del 1º
gennaio 1990, è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad
una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un
recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi
collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista
un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso. (Cass. Civile, Sez. Lav., Sent. del
18 maggio 2011, n. 10934).
In particolare, in forza della disposizione di cui all’art. 1751, 2° comma c.c., il recesso senza
preavviso deve conseguire ad una inadempienza imputabile all’Agente, la quale per la sua gravità
non consenta la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. Tale previsione riecheggia il
concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. che disciplina, in tema di rapporto di lavoro
subordinato, la risoluzione senza diritto al preavviso, ove sussista una causa che non consenta la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In considerazione della predetta analogia, la
giurisprudenza ha ritenuto che si applichi al rapporto di agenzia l’istituto del recesso per giusta
causa previsto all’art. 2119 c.c., il quale può essere pertanto richiamato, pur nella sostanziale
diversità delle prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo
scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all’Agente, tale
da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Come noto, infatti,:
“al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al
Preponente o all'Agente, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per
il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione
giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile
in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione” (cfr. Cass. sez. Lav.,
20.04.1999, n. 3898; Cass. Sez. Lav., 28.03.2000, n. 7986 e più di recente Cass. Sez. Lav.
12.01.2006, n. 422; Cass. sez. Lav., 17.02.2011, n. 3869).
Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale dominante impone di tener conto, all’atto della
valutazione della giusta causa, della diversa posizione delle parti in termini d’interessi e potere
contrattuale, ed infatti, “l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta
causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto - deve
essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della
diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico
rapporto» (Cass. sez. Lav., 01.02.1999, n. 845).
Il giudice di merito, pertanto, ha l’onere di verificare la sussistenza di una giusta causa che abbia
giustificato il recesso senza preavviso della preponente e, qualora ne accertasse l’inesistenza, potrà
condannare la preponente al risarcimento del danno subito dall’agente.
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