IL CONTRATTO DI AGENZIA

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A CURA DI:
MONICA CAGLIANI e FANNY CARSANA
Con il contratto di agenzia una parte (AGENTE) -sia
essa persona fisica o società- assume stabilmente
l’incarico di promuovere, per conto dell’altra
(PREPONENTE) la conclusione di contratti in una
zona
determinata,
verso
una
retribuzione
(PROVVIGIONE)
PREPONENTE AGENTE
L’AGENZIA COSTITUISCE IL PONTE TRA LA
DISTRIBUZIONE DIRETTA E LA COSTITUZIONE NELLA
ZONA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
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Codice Civile Libro IV delle obbligazioni (artt.
1742-1753);
Codice della navigazione (art. 290);
Le leggi speciali;
Gli accordi economici collettivi (industriali,
commerciali, artigianali);
Le norme comunitarie (Direttiva 86/653/CEE).
Il contratto di agenzia ha avuto successo come contratto di
distribuzione(alleggerire i costi)
FRANCHISING E CONCESSIONE DI VENDITA

CONSENSUALE
(si perfeziona con il consenso delle parti)
 ONEROSO
(presuppone una retribuzione detta provvigione)
 A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
(la prestazione trova riscontro nella controprestazione di pagare, da
parte del preponente la provvigione)
 AD EFFETTI OBBLIGATORI
(l’obbligazione dell’agente è quella di promuovere la stipulazione di
contratti e quella del preponente di corrispondere la provvigione)
 DI DURATA
(a tempo indeterminato o a termine)
 AD PROBATIONEM
(provato per iscritto)
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7.
LA ZONA
LA STABILITÀ
L’AUTONOMIA DI ORGANIZZAZIONE
IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
L’ELEMENTO RISCHIO, che grava sull’agente
LA NON SOGGEZIONE AL POTERE DIRETTIVO
DEL PREPONENTE
L’ESCLUSIVA
IL CONTRATTO DI AGENZIA E’ UN EFFICACE STRUMENTO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER INCREMENTAREIL
SUO SVILUPPO E PER LA PENETRAZIONE DEI MERCATI.
PERSONA FISICA
SOCIETA’
E’ agente di fatto chi assume stabilmente l’incarico di promuovere,
per conto di un’altra parte, verso una retribuzione, la conclusione
di contratti in una zona determinata. L’agente organizza la propria
attività in modo autonomo e a proprio rischio. Il suo operato è
assimilabile a quello dell’imprenditore.
CON RAPPRESENTANZA: promuove e conclude lui stesso i
contratti in nome e per conto del preponente. La
Rappresentanza Commerciale (art. 1745) è conferita con
apposito patto o atto (procura).
SENZA RAPPRESENTANZA: si limita a raccogliere gli ordini della
clientela e li trasmette all’imprenditore preponente; i relativi
contratti saranno conclusi da quest’ultimo.
PROVVIGIONE (corrispettivo dell’attività dell’agente)
Proporzionale al valore del contratto concluso o consistente in
una somma fissa. Ne ha diritto quando:
 l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
 per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi ma
che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per
affari o appartenenti alla zona riservata a lui.
 per gli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto
se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
INFORMAZIONI CHE IL PREPONENTE GLI DEVE
Il preponente deve fornire all’agente informazioni e
documentazione sui beni trattati, sul volume delle operazioni
attese e sull’esecuzione degli affari procurati (Codice Civile
art.1749 c.1);
ESCLUSIVA




Promuovere la conclusione di contratti
nell’interesse del preponente;
Tutelare gli interessi del preponente e agire
con lealtà e buona fede(art1746, c.1);
Seguire le istruzioni del preponente;
Fornire al preponente informazioni
riguardanti le condizioni di mercato nella
zona assegnatali, e ogni altra informazione
utile per valutare la convenienza dei singoli
affari.
DIRITTO DI RECESSO art.1750
Il recesso è il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo
negoziale. Il recesso può avere natura:
_ CONVENZIONALE: quando le parti attribuiscono ad una di esse o
ad entrambe, la facoltà di recedere con apposita clausola dal
contratto, sia esso a termine oppure a tempo indeterminato.
_ LEGALE: quando la legge attribuisce un diritto di recesso, detto
appunto legale, secondo il quale si attribuisce alle parti il potere di
recedere unilateralmente dai contratti di durata privi di termine
finale.
_ PER GIUSTA CAUSA: si attua per stabilire se lo scioglimento del
contratto sia avvenuto o non per un fatto imputabile all’agente, tale
da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del
rapporto.
Lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato
attribuisce all’agente il diritto alla corresponsione di una
INDENNITA’.
All’atto della CESSAZIONE del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all’agente un’INDENNITA’ se vi sono tali condizioni:
_ l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente e il preponente
riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
_ il pagamento di tale indennità sia equo, in particolare rispetto alle
provvigioni che l’agente perde;
L’indennità non è dovuta quando:
_ il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile
all’agente;
_ l’agente recede dal contratto;
_ l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto d’agenzia;
Il contratto può contenere un PATTO DI NON
CONCORRENZA a carico dell’agente, dopo la cessazione
del contratto di agenzia. Il patto limita la concorrenza
da parte dell’agente dopo lo scioglimento del
contratto.
 -richiede forma scritta;
 -può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia
di prodotti per i quali era stato concluso il contratto;
 -non può vincolare l’agente per più di due anni.
GRAZIE!
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