Accordo fra Scuola Comuni ASL (Vimercatese

COMUNI DEL VIMERCATESE E TREZZESE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE
CSA - Centro Servizi Amministrativi di Milano –Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE CIVILE” DI VIMERCATE
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MILANO 3 - MONZA
ACCORDO
TRA SCUOLA, COMUNI,ASL,
AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
2004 – 2007
riferimenti normativi e territoriali
INTESA TRA SCUOLA, ENTI LOCALI, AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO E ASL 3 DI MONZA IN
MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI
PREVISTA DALL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA SCUOLA DI MONZA E DELLA BRIANZA
DEL 26.02.2002
Protocollo d’Intesa sull’organizzazione territoriale della scuola di Monza e Brianza del 13 gennaio 2004
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Il presente Accordo per L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI è stato concordato tra i seguenti
soggetti, il cui ambito territoriale di riferimento coincide con il territorio dei 29 comuni del Vimercatese e Trezzese e del distretto
socio-sanitario del Vimercatese e Trezzese:
- I Sindaci dei 29 Comuni del territorio specificato rappresentati dall’Azienda speciale Consortile Offertasociale,
- il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Milano – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia,
- il Dirigente della scuola - snodo territoriale per interventi a favore dell’integrazione scolastica alunni disabili – Istituto Comprensivo
di Cornate,
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 3,
- il Direttore del Distretto sanitario,
- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate,
- il Dirigente dell’UONPIA,
CON LA FINALITA’
* di facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio degli alunni diversamente
abili e la loro integrazione nel contesto sociale, secondo le capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di
collaborazione e di responsabilità;
* di garantire nel territorio di riferimento il coordinamento e l’unitarietà tra il progetto educativo e quello sanitario e sociale al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio e all’orientamento scolastico e professionale delle persone diversamente abili frequentanti le
scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
PREMESSE
0.1-CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel territorio del vimercatese e trezzese le Istituzioni pubbliche, che sottoscrivono il presente Accordo, nell’ambito delle rispettive
competenze e ruoli, garantiscono da tempo interventi e risorse finalizzati all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
in passato e precisamente a dicembre 1993, hanno sottoscritto un Accordo per l’integrazione scolastica non certo solo per
ottemperare a quanto richiesto dalla l. 104/1992 ma consapevoli che l’integrazione e il benessere dei bambini disabili e delle loro
famiglie nei loro contesti di vita, e segnatamente nella scuola, costituiscono un diritto da salvaguardare e rendere effettivo.
Un possibile e necessario salto di qualità rispetto a quanto oggi esiste è il lavoro di rete tra servizi e interventi sociali, sanitari,
specialistici ed educativi che preveda il loro coordinamento, superando rigidità e frammentazioni, per raggiungere il doveroso
risultato di seguire coerentemente tutto il percorso vitale di educazione e di inserimento sociale dell’ alunno disabile.
Il lavoro di rete deve portare ad una condivisa definizione delle priorità degli interventi, di quelli da ampliare o da avviare.
Gli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole dalla scuola dell’infanzia agli Istituti superiori nel territorio i riferimento sono
attualmente circa 250 (dati raccolti dai Comuni).
I Comuni su richiesta delle scuole negli ultimi anni hanno messo a disposizione risorse significative per una qualificazione dell’offerta
educativa e per il successo formativo degli alunni disabili, assicurando in particolare interventi di assistenza educativa e/o ad
personam e la messa a disposizione di competenze psico-pedagogiche; alcuni di questi interventi si connotano come integrativi o
sostitutivi a fronte per es. di un oggettivo sottodimensionamento dell’unità di UONPIA rispetto alle necessità evidenziate e alle
risorse professionali (insegnanti di sostegno) messe a disposizione dal MIUR
Nel nostro territorio l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate, l’ASLMI3 e l’Azienda Offertasociale, in rappresentanza dei
Comuni, hanno in corso la formalizzazione di un Accordo di programma interaziendale “Territorio e salute mentale – gestione
coordinata e integrata degli interventi a favore dei soggetti in età evolutiva in trattamento neuropsichiatrico” in cui uno degli obiettivi
indicati è “l’integrazione dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie nei propri contesti di vita”
La presente Intesa declina, in un periodo e in un ambito di intervento centrale nella vita delle persone diversamente abili quale è
quello della frequenza scolastica, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, esigibili a tutti gli effetti da parte delle famiglie dei bambini e
ragazzi diversamente abili.
Alla stesura dell’ Accordo hanno partecipato rappresentanti dei soggetti firmatari e delle Associazioni delle famiglie di persone
disabili presenti nell’ Assemblea del Terzo settore del Piano di zona.
0.2 RIFERIMENTI GIURIDICI
La legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro sull’handicap”, fornisce il principale quadro normativo di riferimento per quanto
attiene alle finalità generali, agli scopi particolari degli interventi educativi, assistenziali, riabilitativi e terapeutici a favore delle
persone disabili, nonché agli accordi interistituzionali necessari per la realizzazione degli interventi stessi.
Il D.P.R. 24 febbraio 1994 “ Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap” disciplina i loro compiti in relazione alla predisposizione della Diagnosi funzionale, del Profilo dinamico
funzionale, del Piano educativo individuale.
L’art. 14 della L 328/2000 prevede che “ per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell’ambito della vita familiare e
sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni d’intesa con le aziende sanitarie locali
predispongono (..) un progetto individuale”.
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Il Piano Socio-sanitario della Regione Lombardia afferma che “ per quanto riguarda la Neuro Psichiatria Infantile è necessario
garantire indirizzi programmatori, organizzativi e gestionali anche relativi alla integrazione dei servizi sanitari, sociali ed educativi”
precisando che “ le procedure di valutazione e di intervento sono condotte dall’équipe di riabilitazione in collaborazione con la
famiglia e l’ambiente di vita del bambino (scuola, comunità, ecc); afferma inoltre che “ la famiglia, la scuola e le agenzie locali
devono essere considerate parte integrante del progetto riabilitativo e devono poter disporre di sostegno psicologico, di indirizzi
educativi e didattici e di tempi deprogrammati di ascolto e di discussione”.
Altre norme vigenti sono sommariamente riepilogate nell'allegato.
MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
STIPULANTI L'ACCORDO
1 - DOCUMENTAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITA’
1.1 ANAGRAFE DINAMICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Presso le Istituzioni scolastiche è raccolta e conservata in una cartella individuale la documentazione riguardante i dati anamnestici,
la diagnosi e i percorsi di integrazione attivati, che consentono una ricostruzione organica dello stato di disabilità e delle possibili
evoluzioni o involuzioni nel tempo.
La finalità della raccolta delle informazioni è quella di favorire l'integrazione delle persone diversamente abili nel tessuto scolastico e
sociale ed è alla base per la costruzione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. A tal fine le
Istituzioni scolastiche cureranno in particolare nei passaggi fra i vari ordini di scuola la messa a disposizione di tutte le informazioni
utili riguardanti i singoli alunni.
Presso i Servizi Sociali dei Comuni viene costituita un’ anagrafe dinamica degli alunni diversamente abili, in cui vengono raccolti in
forma riassuntiva i dati salienti della situazione personale al fine di documentare il percorso seguito dall’alunno disabile e di
programmare gli interventi più opportuni per favorire l'integrazione nel tessuto scolastico e sociale, soprattutto nel passaggio tra i
diversi ordini di scuola.
Le procedure adottate dovranno sempre garantire l'assoluta riservatezza e il rispetto delle competenze, secondo quanto stabilito
dalla legge n° 196/2003
1.2 DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
All'individuazione degli alunni diversamente abili, per garantire loro i necessari interventi di sostegno educativo e/o assistenziale, si
giunge attraverso l'accertamento previsto dalla legge 27/10/1993, n. 423, effettuato secondo i criteri stabiliti dall’ "Atto di indirizzo e
coordinamento" emanato con DPR 24/2/1994.
I Dirigenti scolastici delle scuole conservano come documentazione riservata la certificazione con cui si attesta la disabilità, la
Diagnosi funzionale e ogni altra certificazione sanitaria; è compito del Dirigente scolastico presentare al Consiglio di Classe, al team
e all’insegnante di sostegno la condizione di disabilità dell’alunno.
Il PDF, il PEI, le verifiche periodiche e relazioni finali, ecc. sono a disposizione dei docenti di classe, fermo restando il rispetto della
riservatezza delle informazioni.
I Dirigenti scolastici organizzano pertanto il fascicolo personale dell’alunno diversamente abile tenendo conto della differente natura
della documentazione.
I Dirigenti scolastici delle scuole allegheranno la copia della certificazione di disabilità (unitamente agli altri atti di propria
competenza) alle schede riassuntive di segnalazione predisposte dal C.S.A. per la richiesta del personale per il sostegno didattico.
1.2.1 DIAGNOSI CLINICA (DC)
La "diagnosi clinica" è l'atto iniziale, da cui prende le mosse tutta la procedura per l'attivazione degli interventi di sostegno educativo
e didattico, oltre che riabilitativo ed assistenziale, previsti dalla L.104/92 a favore delle persone diversamente abili.
E’ effettuata da specialista o equipe di specialisti dell’UONPIA o dei Centri di Riabilitazione accreditati.
La D.C. viene eventualmente aggiornata su tempi lunghi, a seguito di importanti variazioni e a seconda della patologia riscontrata
1.2.2 DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)
La DF costituisce l'atto necessario per l'attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico.
La DF si articola in base all’acquisizione di elementi clinici e psicosociali e ad un dettagliato esame delle varie aree: cognitiva,
affettivo - relazionale, linguistica, sensoriale, motorioprassica, neuropsicologica e dell'autonomia, secondo quanto previsto dall’Atto
di indirizzo - DPR del 24/2/94.
La DF esprime una valutazione dinamica dei punti di forza e dei punti di debolezza, attraverso un esame dettagliato delle diverse
aree di sviluppo
La DF è di competenza dell’ Unità multidisciplinare (NPI, psicologo, terapista della riabilitazione, con l'apporto di altri medici
specialisti nel caso di patologie specifiche ecc.) dell’UONPIA o dei Centri accreditati. La DF si rinnova in caso di particolari variazioni
e, sempre, nel passaggio da un ordine scolastico all’altro.
3/8
Se l’alunno è seguito da un Ente privato non accreditato, la famiglia trasmette la documentazione all’ Asl di residenza per la
convalida.
1.2.3. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
Il PDF indica, per ogni "area" della DF, la specificazione del livello di abilità e la successiva tappa di sviluppo prevedibile riferiti a
tempi brevi (6 mesi) e a tempi medi (2 anni).
La stesura del PDF è di competenza di èquipe multidisciplinari (NPI, psicologo, terapista della riabilitazione, psico-pedagogisti,) degli
insegnanti curriculari e di sostegno e in collaborazione con la famiglia.
Viene redatto, sulla base dei dati della D. F., attraverso osservazioni compiute dagli specialisti, durante il primo periodo di scuola, di
norma non oltre il terzo mese dall’inizio dell’a.s.
Viene aggiornato attraverso verifiche e revisioni periodiche, orientativamente da attuarsi alla fine della 2^ e della 4^ elementare, alla
fine della 2^ media, alla fine del biennio superiore, alla fine del 4° anno di scuola superiore e comunque ad ogni passaggio di ordine
di scuola.
1.2.4. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI articola dettagliatamente gli interventi educativi e didattici (nonché, ove necessari, quelli assistenziali e riabilitativi) diretti alla
migliore integrazione dell'alunno diversamente abile e alla valorizzazione delle sue potenzialità, con l'indicazione di massima dei
tempi previsti per ogni intervento, e con l'indicazione dei collegamenti con eventuali attività extrascolastiche programmate di
concerto con la famiglia dell'alunno e con gli operatori socio sanitari e gli assistenti forniti dagli Enti Locali
Il PEI è steso dagli Insegnanti curriculari e di sostegno, in collaborazione con le unità muldisciplinari specialistiche e la famiglia.
Il PEI è aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre 3 mesi dall’inizio dell’a.s. con costanti e frequenti verifiche
intermedie ed eventuali riprogettazioni del percorso.
1.2.5. CARTELLA INDIVIDUALE PRESSO LA SCUOLA
Per consentire la migliore conoscenza possibile della situazione di disabilità degli alunni certificati, e soprattutto per favorire la
conoscenza degli interventi educativi e didattici, riabilitativi ed assistenziali e di ogni altro genere attuati a loro favore, si raccoglierà
tutta la documentazione in una Cartella Individuale
All’interno della Cartella Individuale, la documentazione sanitaria ( diagnosi clinica, diagnosi funzionale e ogni altra documentazione
sanitaria) sarà tenuta agli atti riservati della scuola e custodita sotto la diretta sorveglianza del Dirigente scolastico.
PDF, PEI e ogni altra documentazione finalizzata alla programmazione didattica didattica, sono a disposizione degli Insegnanti e
delle équipe specialistiche.
Nel passaggio da un ordine scolastico al successivo, la Cartella Individuale, esclusa la documentazione sanitaria e riservata, viene
trasmessa in via riservata al Dirigente scolastico della scuola di ulteriore frequenza.
Chiunque venga a conoscenza, per motivi d'ufficio, delle informazioni riservate contenute nella Cartella Individuale, è tenuto
all'osservanza del segreto d'ufficio ed è perseguibile a norma dell'art.622 del Codice Penale in caso di violazione della dovuta
riservatezza.
2.MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI DISABILITA’ NEL CORSO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA
La richiesta di certificazione di disabilità è fatta da parte di chi esercita la potestà parentale ad una struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata.
2.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DIVERSAMENTE ABILE
L'art. 2 del DPR 24/2/1994 ("Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap") recita: “All’individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.104/1992, provvede lo specialista,
su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva in
servizio presso le U.S.L. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i
successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni".
2.2 CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’
L’Azienda ospedaliera o gli Enti accreditati, se dalla valutazione diagnostica effettuata emergono elementi per certificare l'alunno
come persona diversamente abile, rilasceranno i documenti contenenti l'attestazione dell'individuazione dell'alunno come persona
handicappata e la Diagnosi Funzionale.
Il documento di individuazione dell'alunno come persona diversamente abile dovrà sempre recare in calce la firma di un genitore o
altro responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno segnalato.
La famiglia provvede a consegnare la certificazione di disabilità al Dirigente responsabile della struttura scolastica di appartenenza
2.3. RICHIESTE DI CONSULENZA DA PARTE DELLE SCUOLE
La Scuola, anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali, in accordo con chi esercita la potestà parentale, può richiedere
consulenze finalizzate alla certificazione di handicap.
La struttura accreditata darà in ogni caso, anche negativo, un riscontro scritto alla richiesta di consulenza avanzata dalla scuola.
3 - COMPETENZE ED IMPEGNI SPECIFICI DEI FIRMATARI
3.1 RUOLO E COMPITI DELLA SCUOLA
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Per favorire la piena integrazione della persona disabile la scuola:
- iscrive le persone disabili nelle sezioni e classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, favorendo il massimo sviluppo delle
capacità e dell’ integrazione delle persone disabili che le frequentano;
- assegna i docenti di sostegno, possibilmente specializzati;
- organizza l’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi e dei gruppi,
in relazione al piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e al PEI dell’alunno;
- garantisce la continuità educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola, prevedendo forme di consultazione tra i dirigenti scolastici e
gli insegnanti dei cicli di studi;
- impegna gli operatori scolastici ad elaborare il PDF (profilo dinamico funzionale) ed il PEI (piano educativo individualizzato)
unitamente ai membri di altre componenti;
- favorisce il collegamento interistituzionale per gli interventi assistenziali e/o riabilitativi di competenza degli Enti Locali, dell'ASL e
dell’Azienda Ospedaliera o delle strutture sanitarie accreditate, quando richiesto dal PDF;
-favorisce l'impostazione di attività di sperimentazione metodologica e didattica nelle classi frequentate da alunni disabili;
- attiva forme sistematiche di aggiornamento dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei collaboratori scolastici, anche mediante attività
congiunte concordate con l'ASL, l’A.O., gli enti accreditati e gli Enti Locali;
- coordina gli interventi degli Enti Locali in materia di diritto allo studio con i propri, per l'efficace utilizzazione dei fondi, per l'acquisto
di attrezzature didattiche e sussidi necessari all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- attiva forme sistematiche di orientamento particolarmente qualificate per le persone disabili con inizio almeno dalla prima classe
della scuola media
- predispone prove d'esame coerenti con il percorso formativo svolto, eventualmente equipollenti o differenziate e idonee a valutare
il progresso dell'alunno diversamente abile in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
3.1.1 GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO SULL’ HANDICAP (GLH)
Ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.104/92, presso ogni Istituzione scolastica è attivato obbligatoriamente il Gruppo di Studio e di
Lavoro sull' Handicap (GLH)
Il GLH è composto da:
- Il Dirigente scolastico, che lo presiede ed al quale spetta il compito di formalizzare la nomina dei componenti, entro il 15 settembre
di ciascun anno scolastico;
- gli insegnanti di sostegno;
- i rappresentanti degli insegnanti di classe, designati dal Collegio dei docenti;
- i rappresentanti dei genitori degli alunni, possibilmente familiari degli alunni disabili;
- i rappresentanti degli studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado)
- un operatore designato dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia (U.O.N.P.I.A.) dell'Azienda Ospedaliera;
- un rappresentante dei servizi comunali competenti.
Ciascuna Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia decide la composizione numerica dei diversi rappresentanti.
3.1.1.2 COMPITI
Il "Gruppo di studio e di lavoro sull'handicap" collabora alle iniziative educative e d’integrazione degli alunni diversamente abili
predisposte e recepite nel POF dell’Istituzione scolastica
A tal fine:
- riceve dal Dirigente scolastico la segnalazione dell'iscrizione degli alunni con handicap
- verifica le condizioni di accessibilità agli spazi scolastici, di fruibilità delle strutture e strumentazioni didattiche;
- esprime proposte per favorire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di scuole;
- rileva le necessità per favorire l’integrazione scolastica e propone al Dirigente scolastico le richieste di acquisto del materiale e
delle attrezzature necessarie;
- crea i più opportuni rapporti con il territorio per una mappa e programmazione delle risorse;
- approfondisce le problematiche sulla disabilità promovendo interventi di informazione e formazione nella scuola e aperti al
territorio;
- propone al Collegio interventi di sperimentazione metodologica e didattica.
3.2 RUOLO E COMPITI DELL'A.S.L. 3
L’ASL 3 tutela la salute dei cittadini garantendo i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria, nazionale e regionale.
Assicura tali livelli principalmente attraverso l’attivazione con i soggetti erogatori pubblici e privati degli accordi previsti dall’art.8,
comma 5, della legge regionale n°31/97 dei decreti di riordino (contratti). In tale ottica l’ASL provvede ad accreditare i Centri di
riabilitazione extra-ospedaliera, nonché i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA) operanti sul territorio,
gli altri soggetti o centri specialisti che effettuano la DC o la DF e provvede al pagamento delle prestazioni da loro rese, sulla base di
quanto disposto dalla Regione Lombardia.
L’ASL 3 garantisce la tutela della salute nella scuola, con particolare riferimento agli interventi connessi alle problematiche sanitarie
specifiche definite per i singoli soggetti disabili, in particolare attraverso momenti formativi e informativi rivolti agli operatori scolastici.
3.3 RUOLO E COMPITI DEL COMUNE
Spettano al Comune ( D.Lgs 267/000, art. 13; L. 104/92, art. 40; L. 328/2000,art. 14, D.Lgs 297/1994; D.Lgs 112/1998,art. 139; l.r.
31/1980; l.r. 1/1986, l.r. 1/2000) gli interventi così riepilogati:
5/8
1) interventi precoci di carattere socio-assistenziale alle famiglie con bambini che presentano problemi di disabilità fin dalla nascita,
al fine di offrire loro un servizio d’informazione e di sostegno psico-sociale fin dai primi mesi e anni di vita del bambino (legge 104/92,
artt.5 e 8), onde favorire comportamenti di accoglienza positiva da parte dei genitori;
2) interventi socio-psico-educativi ad integrazione dei percorsi extrascolastici e/o di supporto in ambito scolastico per progetti
educativi globali (al fine di garantire il più possibile percorsi di "normalizzazione") nell'ambito del piano al diritto allo studio
Il Comune partecipa all'accordo assicurando i servizi e gli interventi di seguito elencati.
3.3.1 SERVIZI ED INTERVENTI DEL COMUNE
3.3.1.1 SERVIZI GENERALI
Gli Enti locali, attraverso le proprie strutture organizzative, favoriscono, fornendo le relative informazioni, l'accesso alla rete dei
servizi sociosanitari per l'integrazione e il recupero delle persone diversamente abili; favoriscono gli interventi precoci di carattere
socio-assistenziale-educativo alle famiglie con bambini che presentano problematiche di disabilità fin dalla nascita; costituiscono,
aggiornano e conservano una scheda personale per ogni alunno diversamente abile (anagrafe dinamica degli alunni diversamente
abili-1.1).
3.3.1.2 INTERVENTI NELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
Il Comune, nel quadro della normativa e dei regolamenti vigenti, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, favorisce e
coordina i seguenti interventi:
1) supporti socio-psico-pedagogici durante il percorso scolastico rivolti alla persona diversamente abile, alla famiglia e alla scuola,
coordinati con gli interventi sanitari;
2) interventi educativi e socio-assistenziali extra-scolastici sulla base del profilo dinamico-funzionale, realizzati attraverso progetti
globali di integrazione;
3) supporti assistenziali al singolo e alla sua famiglia, di ordine contributivo e assistenziale.
3.3.1.3 ASILI NIDO
Il Comune, al fine di favorire un precoce percorso integrativo e sociale, garantisce, anche attraverso apposite convenzioni con
strutture private, l'inserimento del bambino disabile nell'Asilo Nido, come luogo educativo e pedagogico che, nel campo
dell'integrazione della disabilità, si pone con pari responsabilità, competenze e doveri degli altri ordini di scuola per la realizzazione
dei percorsi educativi. Il Comune favorisce inoltre il raccordo e il passaggio di informazioni nido-scuola materna; il lavoro di supporto
e aiuto alla famiglia di concerto con i servizi sociali e sanitari.
3.3.1.4 SCUOLA MATERNA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA
Nell'ambito dell'istruzione il Comune:
1) partecipa con competenze socio-psico-pedagogiche alla definizione del profilo dinamico funzionale e del programma globale di
intervento, in collaborazione con l’UONPIA o con i Centri specialistici accreditati;
2) garantisce assistenza educativa per gli alunni diversamente abili se necessaria e richiesta nel PDF;
3) collabora con l’istituzione scolastica per promuovere interventi di sperimentazione didattica, finalizzati all'integrazione in ambito
scolastico, mettendo a disposizione competenze socio-psico-pedagogiche , sussidi economici e/o fornitura di beni e servizi, secondo
accordi particolari;
4)fornisce materiali/strumenti didattici e tecnici per gli alunni diversamente abili e individua modalità di trasporto individuale per le
persone disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3.3.1.5 ORIENTAMENTO DOPO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Il Comune, mettendo a disposizione competenze socio-psico-pedagogiche, collabora con la scuola secondaria di primo grado al fine
di consentire scelte adeguate per il futuro percorso formativo dell'alunno diversamente abile.
Il Comune partecipa a momenti di raccordo tra operatori socio-sanitari-educativi e la scuola, finalizzati a collegare il momento
formativo con quello della futura integrazione nel mondo del lavoro, per mantenere costante il livello qualitativo dell'intervento.
3.3.1.6 STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE)
Il Comune, sulla base delle necessità, assicura risposte differenziate ai minori in situazioni di handicap grave, anche mediante
ricorso a strutture esistenti fuori dal suo territorio. Deve inoltre favorire una sempre maggiore integrazione dei CSE con le strutture
scolastiche e sociali del territorio.
3.3.1.7 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Il Comune assicura la fruibilità delle strutture scolastiche per le quali è competente (edilizia scolastica per gli sili nido, la scuola
dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado) da parte dei disabili.
3.4. RUOLO E COMPITI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
L'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate attraverso l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia e
l’Adolescenza (U.O.N.P.I.A.), cui afferisce il personale operante nell'ambito della neuropsichiatria infantile, garantisce i
seguenti interventi:
a - l'individuazione dell'alunno come persona disabile, da parte dello specialista nella patologia segnalata ovvero dello
psicologo esperto dell’età evolutiva. In ottemperanza all'art.2 del DPR 24/2/1994 (v. precedente punto 2.1), la
U.O.N.P.I.A. prende atto della certificazione da parte delle strutture accreditate, mentre nel caso di segnalazione da
parte di altra struttura la U.O.N.P.I.A. effettuerà tutto l'iter diagnostico di propria competenza, in collaborazione con la
scuola e la famiglia.
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b - la stesura della Diagnosi Funzionale per gli alunni in situazione di disabilità, effettuata dall’équipe composta da
neuropsichiatra infantile, medico specialista nella patologia segnalata, psicologo dell’età evolutiva, terapisti della
riabilitazione.
c - la collaborazione con la scuola per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
d - la presa in carico terapeutica dei pazienti disabili.
3.4.1 STRUTTURE ED INTERVENTI DELL'A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Il servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) per il territorio di riferimento, dispone di un unico polo
territoriale con sede a Usmate presso il Centro Polivalente.
Presso tale sede viene svolto il lavoro clinico e diagnostico di base, oltre alla presa in carico terapeutica e riabilitava. Gli
approfondimenti strumentali nei casi ritenuti necessari vengono riferiti alle strutture specialistiche ospedaliere di terzo livello.
3.4.2 PRIMA FASE SPERIMENTALE ATTUATIVA
L'impegno richiesto per l'applicazione del PDF e del PEI è per ogni singolo caso non inferiore alle 4-5 ore. A questo tempo va
aggiunto quello richiesto per integrare i progetti didattico-educativi, terapeutico-riabilitativi e di socializzazione, nell'ottica di
favorire l’unificazione delle metodologie di lavoro. Si stabilisce pertanto a fronte dell’attuale organico dell’UONPIA di definire le
seguenti scelte prioritarie, fermo restando la prosecuzione degli interventi sugli alunni disabili in carico:
1) La stesura della DF dei nuovi casi segnalati e degli alunni disabili frequentanti il primo anno della scuola materna
ed elementare, a partire dall’a.s.2004/2005.
2) La stesura di un protocollo operativo per definire le modalità di collaborazione tra UONPIA, scuola e
psicopedagogisti comunali ( es: condivisione dello schema del PDF, programmazione incontri con
psicopedagogisti e insegnanti di alunni disabili, incontri informativi su specifiche disabilità ecc…)
3) La consulenza a progetti elaborati dalla scuola “snodo” handicap per il territorio.
4 - ORGANI DI GESTIONE DELL'ACCORDO / ENTE CAPOFILA
I soggetti dell’ Accordo sono gli Enti sopraelencati.
Assume il ruolo di Ente capofila l’Azienda Speciale Consortile offertasociale.
I soggetti titolari dell’accordo si impegnano ad assolvere i compiti definiti nel documento; i medesimi si impegnano nell’ambito degli
organismi di programmazione e di monitoraggio previsti nel Piano di zona all’istituzionalizzazione di momenti di confronto periodici,
almeno annuali, di verifica e monitoraggio dell’Accordo. Gli organismi del Piano di zona potranno prevedere la costituzione di un
Gruppo di lavoro ad hoc, i cui membri siano espressione dei Servizi dei soggetti di questo accordo anche al fine di elaborare
protocolli attuativi che verranno concordemente redatti.
I titolari di questo Accordo concordano nel ritenere opportuna, per la realizzazione e il monitoraggio di quanto previsto nell’accordo,
la collaborazione di Associazioni delle famiglie di persone disabili rappresentate nell’Assemblea del Terzo settore del Piano di zona.
Le modalità di tale collaborazione e della presenza negli eventuali Gruppi di lavoro verranno definite dagli organismi del Piano di
zona.
5 - DURATA DELL'ACCORDO
La durata dell’accordo è fissata in 3 anni con decorrenza dalla data della stipula. e può essere aggiornato e integrato in
conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.
Almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo.
6. ALLEGATO. FONTI NORMATIVE
Legenda:
L. legge
D.Lgs. decreto legislativo
L.r. legge regionale della Lombardia
DPR Decreto Presidente della Repubblica
DM Decreto ministeriale
- L. 30/3/1971, n.118 (norme in favore degli invalidi civili)
- DPR 31/5/1974, n.416, n.417, n.419 (istituzione degli organi collegiali della scuola, stato giuridico del personale della scuola,
attività di sperimentazione nelle scuole)
- DPR 31/10/1975, n.970 (scuole aventi particolari finalità)
- DPR 24/7/1977, n.616 (delega alle Regioni di alcune funzioni di cui all'art.117 della Costituzione)
- L. 4/8/1977, n.517 (programmazione e valutazione delle attività educative e didattiche nelle scuole dell'obbligo)
- L. 23/12/1978, n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
- L.r. 20.03.80, n°31 (Norme di attuazione per il diritto allo studio)
- L. 20/5/1982, n.270 (revisione del reclutamento del personale della scuola - istituzione dell'organico dei posti di sostegno)
- L. 11/3/1988, n.67 (utilizzazione docenti delle "dotazioni organiche aggiuntive" per attività di sostegno nelle scuole)
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- L. 5/6/1990, n.148 (riforma dell'ordinamento della scuola elementare)
- L. 15/10/1990, n.295 (accertamento dell’invalidità civile)
- L..5/02/1992, n°104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
- D.M. 26/6/1992 e 31/7/1992 (costituzione gruppi di lavoro interistituzionali provinciali)
- D.M. 9/7/1992 (criteri per la definizione degli accordi di programma (art. 2, comma 1, punto c)
- L. 27/10/93, n.423 (Norme per le attestazioni da parte delle USSL della condizione di handicap)
- DPR 24/2/1994 ("Atto di indirizzo e di coordinamento" alle USSL in materia di alunni handicappati: individuazione, formulazione
della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, partecipazione alla predisposizione dei Piani Educativi
Individualizzati).
- D.Lgs 16/4/1994, n.297 (testo unico della legislazione sulla scuola statale e non statale)
- L. 31/12/1996, n°675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
- L.n°59/97 (riforma della pubblica amministrazione)
- L.r.11.07.97, n°31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).
- D.Lgs. 31/03/1998, n°112 (Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione al capo 1° della legge 15/03/97 n°59)
- Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n°VI/980 del 29/07/1998 (Determinazione in ordine agli afferimenti delle
unità operative di neuropsichiatria infantile per l’infanzia e l’adolescenza alle aziende ospedaliere)
- D.P.R. n°233/1998 (piani di dimensionamento)
- D.Lgs. n°59/98 (dirigenza scolastica)
- DPR 8/03/99 n° 275 (regolamento dell’autonomia)
- D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
- D. Lgs. 19/06/1999, n°229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale)
- L. 8/11/2000 n°328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- Circolare Ministero Istruzione C.M: 30/11/01 (assistenza di base in situazioni di handicap)
-.Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 13.03.2002, n°VI/462 (Piano socio-sanitario regionale 2002-2004)
- L. 53 del 28/3/2003 Riforma Moratti
- D.Lgs attuativo della riforma scolastica n. 59 del 19/2/2004
- Protocollo d’intesa tra MIUR, Associazioni dei Comuni e Sindacati del 12/9/2001 – assistenza alunni disabili
Vimercate, giugno 2004
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