Alunni stranieri L’educazione interculturale è presente nella normativa a partire dal 1990 (C.M. n° 205/1990) La scuola Italiana è configurata come luogo di integrazione, di scambio culturale, di incontro con lingue e storie. L’inserimento di alunni stranieri comporta, necessariamente, un cambiamento organizzativo. Cos’e’ l’Integrazione? E’ un concetto multidimensionale Integrità del sé E’ un progetto e un processo E’ un progetto intenzionale Gli indicatori dell’integrazione La situazione dell’inserimento scolastico: alla pari o in ritardo; la competenza della lingua italiana:apprendere una nuova lingua e apprendere attraverso la nuova lingua; la qualità delle relazioni in classe; la qualità e la quantità degli scambi nel tempo extrascolastico, la competenza nella lingua materna; la situazione di autostima. Dal dire al fare I temi che devono essere posti alla base di un progetto sono: l’accoglienza per l’integrazione; l’insegnamento dell’italiano considerato come seconda lingua; l’educazione interculturale. La normativa d.P.R. n° 394, 31 agosto 1999 Art. 45 - Iscrizione scolastica. Tutti i minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione. Accogliere a scuola E’ opportuno formare un gruppo di lavoro o la commissione accoglienza che definisca criteri, ruoli e competenze rispetto: amministrativa; comunicativa e relazionale; educativo e didattico; sociale. Accogliere in classe Rilevare le capacità iniziali e i bisogni di apprendimento; conoscere la storia scolastica e personale del ragazzo nuovarrivato; promuovere l’apprendimento della nuova lingua per comunicare; adattare il programma sulla base delle diverse situazioni. “ I valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura ma neppure tutti nella cultura degli altri, non tutti nel passato, ma neppure nel presente o nel futuro” Disturbi dell’apprendimento E’ fondamentale distinguere le difficoltà nell’apprendere e nel socializzare dei soggetti con DISABILITA’ presenti fin dalla nascita, dai DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO che si manifestano in soggetti con adeguate capacità cognitive e sensoriali ma emergono con l’entrata nel mondo della scuola. Disturbi specifici dell’apprendimento DSA Dislessia: è caratterizzata dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o fluente e da abilità scadenti nella scrittura. Disgrafia - Disortografia Handicap L’Art. 3 della Costituzione impone alle istituzioni della Repubblica il dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Art. 34: diritto allo studio Art. 32: diritto alla salute Art. 30 e 38: diritto all’educazione Art. 38: diritto all’assistenza ed all’avviamento professionale Art. 31: diritto della famiglia ad essere supportata dalle istituzioni. Un po’ di storia Lg. n° 118/1971: gli alunni H hanno visto riconosciuto il proprio diritto all’inserimento scolastico nella scuola elementare e media; tale diritto viene sancito più concretamente con la Lg. N° 517/1977. Con una sentenza della Corte Costituzionale n° 215/1988 il diritto dell’inserimento degli alunni H viene esteso alla scuola materna e nella scuola superiore. Lg. n° 104 La Lg. n° 104/1992 è il primo intervento legislativo relativo all’intero orizzonte esistenziale della persona disabile. Art. 314 d. Lgs. N° 297/94: “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (ex art, 12 Lg. 104). Chi è la persona handicappata “E’ persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. (Art. 3 Lg. n° 104) Diagnosi funzionale (DF) “Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno handicappato”. Deve contenere:” l’anamnesi familiare, gli aspetti clinici, gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica; autonomia)” Profilo dinamico funzionale (PDF) “E’ la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)” (Art. 4 d.P.R. 24/02/94). I contenuti del PDF riguardano: l’asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento. Piano educativo individualizzato o personalizzato (PEI o PEP) “E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica”. (Art. 5 d.P.R. 24/02/94) PEI e piano di studio peronalizzato Il PEI contiene il Piano di Studio Personalizzato, di competenza di tutti i docenti di classe e di quello di sostegno, integrato con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare. Il PEI ed i singoli piani di intervento, è soggetto a verifiche almeno quadrimestrali da parte del GLHO. Il consiglio di classe e l’insegnante di sostegno Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell’alunno H. Essi devono realizzare una concreta integrazione con l’insegnante di sostegno, che a sua volta, assumendo la contitolarità della classe, è corresponsabile di tutti gli allievi partecipando a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli alunni della classe (art. 315 TU, art. 10 OM n° 80/95, art. 13 OM n° 266/97 e succ.) La classe con gli alunni H Il DM n° 141/99 relativo a tutti gli ordini di scuola, in presenza di un alunno con handicap prevede un numero di alunni per classe oscillante tra 20 e 25. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata. Ogni classe può accogliere un solo alunno disabile e comunque non più di due, se non gravi. Il D.S. e gli alunni H. L’integrazione scolastica degli alunni disabili deve essere garantita in prima persona dal D. S. quale “responsabile dei risultati del servizio” e “per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni” (art. 25 d. Lgs n° 165/01) Gruppo di lavoro per l’handicap di istituto GLHI E’ composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo. (Lg n° 104/92 art. 15) La valutazione degli alunni H Art. 16 Lg n° 104/92: la valutazione deve in ogni caso riferirsi al percorso individualizzato, con esplicita indicazione delle discipline per i quali siano stati “adottati particolari criteri didattici” e di “quali attività integrative e di sostegno siano state svolte” anche “in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”. Gli esami degli alunni H Nella scuola secondaria di 1° grado sono ammesse prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Il valore legale del titolo dipende dalla “riconducibilità” degli esiti “agli obiettivi ed alle finalità della scuola media”. Gli esami degli alunni H Nella scuola superiore il valore legale del titolo conseguito con l’esame dipende dal livello raggiunto che deve essere “globalmente corrispondente agli obiettivi didattici ministeriali” altrimenti si ottengono esclusivamente delle certificazioni di credito formativo. Le prove per l’esame finale possono essere differenziate e prevedere tempi più lunghi, ma in ogni caso “devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma” (OM n° 80/95, d.P.R. n° 323/98 e succ.)