Alunni stranieri

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Alunni stranieri
L’educazione interculturale è presente nella normativa a
partire dal 1990 (C.M. n° 205/1990)
La scuola Italiana è configurata come luogo di
integrazione, di scambio culturale, di incontro con lingue
e storie.
L’inserimento di alunni stranieri comporta,
necessariamente, un cambiamento organizzativo.
Cos’e’ l’Integrazione?
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E’ un concetto multidimensionale
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Integrità del sé
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E’ un progetto e un processo
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E’ un progetto intenzionale
Gli indicatori dell’integrazione
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La situazione dell’inserimento scolastico: alla pari o in
ritardo;
la competenza della lingua italiana:apprendere una nuova
lingua e apprendere attraverso la nuova lingua;
la qualità delle relazioni in classe;
la qualità e la quantità degli scambi nel tempo
extrascolastico,
la competenza nella lingua materna;
la situazione di autostima.
Dal dire al fare
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I temi che devono essere posti alla base di un
progetto sono:
l’accoglienza per l’integrazione;
l’insegnamento dell’italiano considerato come
seconda lingua;
l’educazione interculturale.
La normativa
d.P.R. n° 394, 31 agosto 1999 Art. 45 - Iscrizione
scolastica.
Tutti i minori presenti sul territorio nazionale hanno
diritto all’istruzione.
Accogliere a scuola
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E’ opportuno formare un gruppo di lavoro o la
commissione accoglienza che definisca criteri,
ruoli e competenze rispetto:
amministrativa;
comunicativa e relazionale;
educativo e didattico;
sociale.
Accogliere in classe
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Rilevare le capacità iniziali e i bisogni di
apprendimento;
conoscere la storia scolastica e personale del
ragazzo nuovarrivato;
promuovere l’apprendimento della nuova lingua
per comunicare;
adattare il programma sulla base delle diverse
situazioni.
“ I valori che danno senso alla vita non sono
tutti nella nostra cultura ma neppure tutti
nella cultura degli altri, non tutti nel passato,
ma neppure nel presente o nel futuro”
Disturbi dell’apprendimento
E’ fondamentale distinguere le difficoltà
nell’apprendere e nel socializzare dei soggetti
con DISABILITA’ presenti fin dalla nascita, dai
DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO che si
manifestano in soggetti con adeguate capacità
cognitive e sensoriali ma emergono con
l’entrata nel mondo della scuola.
Disturbi specifici
dell’apprendimento DSA
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Dislessia: è caratterizzata dalla difficoltà ad
effettuare una lettura accurata e/o fluente e
da abilità scadenti nella scrittura.
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Disgrafia - Disortografia
Handicap
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L’Art. 3 della Costituzione impone alle istituzioni
della Repubblica il dovere di “rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”.
Art. 34: diritto allo studio
Art. 32: diritto alla salute
Art. 30 e 38: diritto all’educazione
Art. 38: diritto all’assistenza ed all’avviamento
professionale
Art. 31: diritto della famiglia ad essere supportata
dalle istituzioni.
Un po’ di storia
Lg. n° 118/1971: gli alunni H hanno visto
riconosciuto il proprio diritto all’inserimento
scolastico nella scuola elementare e media;
tale diritto viene sancito più concretamente
con la Lg. N° 517/1977.
Con una sentenza della Corte Costituzionale
n° 215/1988 il diritto dell’inserimento degli
alunni H viene esteso alla scuola materna e
nella scuola superiore.
Lg. n° 104
La Lg. n° 104/1992 è il primo intervento
legislativo relativo all’intero orizzonte
esistenziale della persona disabile.
Art. 314 d. Lgs. N° 297/94: “l’integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione” (ex art, 12 Lg.
104).
Chi è la persona handicappata
“E’ persona handicappata colui che
presenta una minoranza fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione”.
(Art. 3 Lg. n° 104)
Diagnosi funzionale (DF)
“Descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno
handicappato”.
Deve contenere:” l’anamnesi familiare, gli
aspetti clinici, gli aspetti psicosociali (area
cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica,
sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica;
autonomia)”
Profilo dinamico funzionale
(PDF)
“E’ la descrizione delle difficoltà e dello
sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi
brevi (sei mesi) e medi (due anni)” (Art. 4
d.P.R. 24/02/94).
I contenuti del PDF riguardano: l’asse
cognitivo, affettivo-relazionale,
comunicazionale, linguistico, sensoriale,
motorio-prassico, neuropsicologico,
l’autonomia, l’apprendimento.
Piano educativo individualizzato o
personalizzato (PEI o PEP)
“E’ il documento nel quale vengono descritti
gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’educazione,
all’istruzione ed alla integrazione
scolastica”.
(Art. 5 d.P.R. 24/02/94)
PEI e piano di studio
peronalizzato
Il PEI contiene il Piano di Studio Personalizzato,
di competenza di tutti i docenti di classe e di
quello di sostegno, integrato con i piani di
intervento di carattere sanitario, sociale e
familiare.
Il PEI ed i singoli piani di intervento, è soggetto
a verifiche almeno quadrimestrali da parte del
GLHO.
Il consiglio di classe e
l’insegnante di sostegno
Ai docenti di classe compete una responsabilità
diretta nei confronti dell’alunno H.
Essi devono realizzare una concreta integrazione
con l’insegnante di sostegno, che a sua volta,
assumendo la contitolarità della classe, è
corresponsabile di tutti gli allievi partecipando a
pieno titolo alle attività di programmazione e di
valutazione per tutti gli alunni della classe (art. 315
TU, art. 10 OM n° 80/95, art. 13 OM n° 266/97 e
succ.)
La classe con gli alunni H
Il DM n° 141/99 relativo a tutti gli ordini di
scuola, in presenza di un alunno con
handicap prevede un numero di alunni per
classe oscillante tra 20 e 25. La necessità
della riduzione numerica a 20 alunni deve
essere esplicitata e motivata.
Ogni classe può accogliere un solo alunno
disabile e comunque non più di due, se non
gravi.
Il D.S. e gli alunni H.
L’integrazione scolastica degli alunni disabili
deve essere garantita in prima persona dal D.
S. quale “responsabile dei risultati del servizio”
e “per l’attuazione del diritto all’apprendimento
da parte degli alunni” (art. 25 d. Lgs n° 165/01)
Gruppo di lavoro per
l’handicap di istituto GLHI
E’ composto da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari, con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione
predisposte dal Piano Educativo. (Lg n° 104/92
art. 15)
La valutazione degli alunni H
Art. 16 Lg n° 104/92: la valutazione deve in ogni
caso riferirsi al percorso individualizzato, con
esplicita indicazione delle discipline per i quali
siano stati “adottati particolari criteri didattici” e
di “quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte” anche “in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline”.
Gli esami degli alunni H
Nella scuola secondaria di 1° grado sono
ammesse prove differenziate, corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell’allievo in rapporto alle sue
potenzialità ed ai livelli di apprendimento
iniziali.
Il valore legale del titolo dipende dalla
“riconducibilità” degli esiti “agli obiettivi ed alle
finalità della scuola media”.
Gli esami degli alunni H
Nella scuola superiore il valore legale del titolo
conseguito con l’esame dipende dal livello raggiunto che
deve essere “globalmente corrispondente agli obiettivi
didattici ministeriali” altrimenti si ottengono
esclusivamente delle certificazioni di credito formativo.
Le prove per l’esame finale possono essere differenziate
e prevedere tempi più lunghi, ma in ogni caso “devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma” (OM n° 80/95, d.P.R. n° 323/98 e
succ.)
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