prevista per gli investitori esterni al settore Cinema - cna

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“IL TAX CREDIT ESTERNO”
- Vademecum per investitori esterni al settore cinematografico -
a cura di Cineconsulting Group S.r.l.
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Il beneficio fiscale del credito d’imposta
Ammontare del beneficio: E’ concesso in misura pari al 40% degli investimenti
effettuati nella produzione di film che superino specifici test culturali, fino al massimo
di € 1.000.000 per ciascun esercizio (corrispondente ad un investimento massimo di €
2.500.000 annui).
Modalità di utilizzo: Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per
ridurre i debiti fiscali e/o previdenziali, e si concretizza in una fonte di vera e propria
liquidità. Il credito può essere utilizzato dall’investitore solo ad esito della procedura di
concessione e non può essere chiesto a rimborso.
Forma tecnica: L’apporto a favore del produttore deve essere in denaro e deve avvenire
nell’ambito di contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza. Gli apporti
devono essere eseguiti ed i contratti devono essere stipulati e registrati entro la data di
presentazione del nulla osta alla proiezione in pubblico dell’opera cinematografica
(quindi anche al termine delle riprese ma prima dell’inizio dello sfruttamento).
Durata: Il contratto di associazione in partecipazione o cointeressenza deve avere durata
almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell’istanza finale per la
concessione del credito d’imposta.
Vincoli: L’apporto degli investitori esterni non può superare, complessivamente, il 49%
del costo di produzione del film mentre la partecipazione complessiva agli utili degli
investitori associati non può superare il 70%. E’ consentita una ripartizione degli utili
non proporzionale rispetto all’apporto.
Rapporto con il “product placement”: Gli apporti effettuati da imprese che, in relazione
al medesimo film, hanno in essere accordi per l’inserimento di inquadrature di marchi e
prodotti, ovvero per altre prestazioni di natura promozionale o pubblicitaria, devono
rappresentare – unitamente ai corrispettivi di tali accordi – almeno il 10% del budget
complessivo di produzione (percentuale ridotta al 5% per specifiche categorie di film).
Procedura e adempimenti: Il produttore deve integrare, entro precisi termini, le
comunicazioni al Mibac indicando le generalità dei soggetti che hanno eseguito gli
apporti nonché allegando la dichiarazione da parte degli investitori che attesti
l’avvenuta stipula e registrazione dei contratti. L’investitore, prima di utilizzare il
credito d’imposta, deve presentare apposita dichiarazione alla Agenzia delle Entrate
(c.d. “Deggendorf”).
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I vantaggi per l’investitore esterno
 Può avvicinarsi con maggiore serenità ad un mercato caratterizzato da elevata
aleatorietà e volatilità: il credito d’imposta, infatti, comporta una riduzione del rischio
permettendo all’investitore il raggiungimento del break-even anche nelle ipotesi in cui il
film non generi proventi sufficienti per recuperare il costo. L’esposizione a rischio,
infatti, si riduce al 60% dell’investimento complessivo effettuato.
 Può ottenere rendimenti particolarmente attraenti, anticiclici e decorrelati da quelli dei
settori più tradizionali, nelle ipotesi in cui lo sfruttamento del film generi proventi in
grado di recuperare l’investimento (nell’ipotesi di recupero integrale dell’investimento,
il rendimento netto sarebbe pari al 40%).
 Inoltre:
 Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap); ciò
significa che ogni somma recuperata dall’investitore in eccedenza rispetto al
60% dell’investimento rappresenta un utile netto di bilancio.
 L’investimento effettuato è fiscalmente assimilato ad una “partecipazione” così
che l’eventuale utile generato (ossia l’incasso di somme eccedenti
l’investimento stesso) verrà tassato come un dividendo, ossia limitatamente al
5% del suo ammontare (i.e. tassazione effettiva per le società pari all’1,375%).
 Può utilizzare il film e tutte le attività correlate come veicolo promo pubblicitario (titoli
di testa/coda, flani, cartellonistica, anteprime, festival, eventi, ecc….). La pubblicità può
essere sia commerciale (eventualmente abbinata al placement) che istituzionale.
Le caratteristiche fondamentali del contratto di investimento
 Estrema flessibilità nella definizione delle reciproche obbligazioni.
 Possibilità di definire “corridoi” di recupero prioritario, purché risulti sempre
confermata la natura di contratto aleatorio.
 Possibilità di attribuire all’investitore, dopo il recupero dell’investimento a
“rischio”, una percentuale di partecipazione agli utili più che proporzionale
rispetto alla percentuale di partecipazione alla copertura del budget (“premio”).
 Possibilità di stabilire un “cap” al guadagno dell’investitore.
 Possibilità di definire il valore promo pubblicitario dell’investimento,
collegandolo a variabili significative (es. biglietti venduti in sala), con possibili
effetti sulla ripartizione dei proventi.
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 Possibilità di stabilire meccanismi di valutazione del “valore residuo”
dell’investimento in sede di chiusura del contratto (“way out”).
Le caratteristiche fondamentali del progetto cinematografico
 L’apporto di un investitore esterno a favore della produzione di un’opera filmica può essere
garantito da una serie di elementi artistici ed economico-finanziari connessi alla realizzazione
di un progetto cinematografico.
 Elementi artistici a garanzia dell’investimento: hanno lo scopo di evidenziare le
potenzialità artistiche e commerciali del progetto, definendone ex ante il
potenziale grado di penetrazione di mercato, e di indicare possibili interventi di
inserimento del marchio da parte dello stesso investitore (operazione di
“brandizzazione”) o di altre attività di sponsorizzazione/intervento
pubblicitario. Nello specifico:
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Genere del film, cast artistico e target di riferimento;
Posizionamento sul mercato e proiezioni di B.O.;
B.O. storico della produzione del regista e del cast;
Possibilità di product placement.
 Elementi economico/finanziari a garanzia dell’investimento: hanno lo scopo di
determinare la misura e la tempistica dell’apporto e di evidenziare le possibili
fonti di recupero dell’investimento da parte del soggetto esterno. Nello
specifico:
 Budget del film e previsione del fabbisogno finanziario legato al
progetto;
 Struttura finanziaria del progetto;
 Diritti di utilizzazione economica del progetto nella disponibilità del
produttore;
 Previsione del recupero dell’investimento da parte del soggetto esterno
in termini “comunicazionali” e di visibilità.
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Le caratteristiche fondamentali del progetto cinematografico: Dettaglio
Elementi artistici a garanzia dell’investimento (potenzialità artistica e commerciale del progetto)
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Produzione
Genere del film
Cast artistico
Target di riferimento
L’indicazione del genere e, in generale, la definizione della “tipologia” specifica
dell’opera filmica permette un’individuazione delle potenzialità artistiche e commerciali
del progetto. In particolare, la definizione del target di riferimento influenzerà le strategie
distributive successive.
 Distribuzione
 Numero
di
copie
previste
 Periodo
di
uscita
previsto
 Proiezioni di B.O.
 B.O.
storico
della
produzione, del regista e
del cast
Il collocamento dell’opera filmica sul mercato (società di distribuzione, data di release,
numero di copie, uscita contemporanea di altre opere) consente di operare delle
proiezioni di incasso dell’opera filmica. Il risultato di B.O. diventa determinante nella
misura in cui può influenzare l’andamento dei ricavi nelle successive tipologie di
sfruttamento dell’opera stessa.
 Possibilità di product
placement
La possibilità di inserimento del marchio dell’investitore esterno può consentire una
maggiore visibilità, in termini di identificazione e riconoscibilità presso il pubblico e,
contemporaneamente, può favorire una mitigation nel recupero dell’investimento a fronte
di una valorizzazione dell’azione promo-pubblicitaria.
L’elaborazione dei dati storici di B.O., connessi alla società di produzione, al regista e al
cast, può rappresentare un ulteriore elemento segnaletico del potenziale risultato
economico connaturato al progetto.
Elementi economici e finanziari a garanzia dell’investimento (fonti di recupero dell’investimento
dell’investitore esterno)
 Budget del film
 Cash flow
Determinano la misura ipotetica, nonché la tempistica dell’apporto dell’investitore
esterno. È ipotizzabile immaginare che, nel caso in cui l’apporto avvenisse ad inizio
lavorazione, questo possa servire per coprire il fabbisogno non solo economico ma anche
finanziario del produttore.
 Struttura
finanziaria
del progetto
Fornisce una fotografia delle altre fonti di copertura del budget dell’opera, distinguendo
tra eventuali interventi di equity, apporti pubblici, preacquisti diritti e altre forme di
funding.
 Disponibilità dei diritti
A partire dalla distinzione tra diritti di utilizzazione economica già prevenduti a soggetti
terzi e diritti ancora nella disponibilità del produttore, è possibile stabilire attraverso quali
canali, e secondo quale tempistica, può avvenire il recupero economico dell’investimento
del soggetto esterno.
 Recupero
dell’investitore (piano di
rientro economico)
 Piano
di
rientro
“comunicazionale”
dell’investitore
Il soggetto esterno può recuperare il proprio investimento anche in termini
comunicazionali, sia ponendo in essere direttamente accordi di product placement, sia
mediante una definizione del “valore” della pubblicità indiretta e del ritorno di immagine
di cui potrebbe giovarsi partecipando all’opera filmica.
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