procedure applicative relative al sostegno specifico per il

PROCEDURE APPLICATIVE RELATIVE AL
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DEL LATTE – ART. 6 D.M. 29
LUGLIO 2009.
ANNO DI RIFERIMENTO 2012
1
INDICAZIONI GENERALI.............................................................................................................3
1 - DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO AMMISSIBILE ............................................4
1.1 - PARAMETRI QUANTITATIVI ..................................................................................................................................... 4
1.2 - PARAMETRI QUALITATIVI ....................................................................................................................................... 4
2 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE QUANTITA’ PRODOTTE .............................6
2.1 PRODUTTORI CHE OPERANO IN REGIME DI CONSEGNE ............................................................................................... 6
2.2 - PRODUTTORI CHE OPERANO IN REGIME DI VENDITE DIRETTE .................................................................................. 6
3 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE ANALISI QUALITATIVE .............................6
3.1 - RACCOLTA DELLE ANALISI ..................................................................................................................................... 6
3.2 - FLUSSO INFORMATIVO ............................................................................................................................................ 7
3.3 - GARANZIE STANDARD INFORMATICI ....................................................................................................................... 8
4 - FORNITURA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO...............8
4.1 - PRODUTTORI IN REGIME DI VENDITE DIRETTE ......................................................................................................... 8
4.2 - PRODUTTORI CON VARIAZIONI DI CUAA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE ............................................................ 9
4.3 - PRODUTTORI CHE HANNO AVUTO UNA VARIAZIONE DI QUOTA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO .. 9
5 - CONTROLLI..............................................................................................................................10
6 - ESCLUSIONI E SANZIONI .....................................................................................................11
2
INDICAZIONI GENERALI
Basi normative
−
−
−
−
−
−
−
−
Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009,
Decreto Ministeriale 29 luglio 2009, art. 6,
Circolare Agea Prot. n. ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010,
Circolare Agea Prot. n. 352 del 10 maggio 2010,
Circolare Agea Prot n. 42 del 17 gennaio 2011,
Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004
Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio
Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna PG 309275 del 14/12/2010.
Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio
Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna PG 282433 del 21/11/2011.
Contenuto del Decreto Ministeriale
Il DM MIPAAF 29 luglio 2009 all’art 6 prevede pagamenti annuali supplementari a favore
dei produttori che producono latte crudo di vacca.
In particolare, il latte ammissibile all’aiuto deve rispettare almeno due dei seguenti
requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.
Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il parametro non conforme
dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per
tonnellata di prodotto, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui alla seguente tabella:
Latte
Provenienza dei fondi: Fondi non
spesi
(allegato III Reg. (CE) n. 639/09)
2010
2011
2012
e successivi
40.000.000 40.000.000 40.000.000
Fabbisogno
40.000.000
Gli importi sono espressi in euro
Beneficiari
Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di
vacca, che:
• ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (codice
Agrea DU 2011 art. 68 latte);
3
•
•
risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 6 del D.M. 29
luglio 2009 sopra riportato;
siano titolari di quota sia al 31 marzo sia al 1° aprile dell’anno di presentazione della
domanda.
1 - DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO
AMMISSIBILE
1.1 - Parametri quantitativi
Il quantitativo complessivo di latte ammissibile al pagamento supplementare, corrisponde
alla sommatoria delle produzioni mensili, da gennaio a dicembre, nei limiti della quota
disponibile al 31 marzo dell’anno di presentazione della domanda. Ai fini dell’erogazione
dell’aiuto, per “quota disponibile” si intende la sommatoria delle quote in consegne e in
vendite dirette.
Per le DU2012 il periodo di riferimento delle produzioni è dal 01/01/2012 al 31/12/2012.
1.2 - Parametri qualitativi
I requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 29 luglio
2009 devono essere espressi in:
9 Cellule somatiche: cellule/ml;
9 Tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia
(ufc)/ml;
9 Tenore di materia proteica (proteine totali): percentuale in peso/peso (p/p); qualora
il valore dell’analisi sia espresso in peso/volume (p/v), deve essere utilizzato il
coefficiente di conversione 0,971.
I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno
due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal D.M. di cui sopra,
eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La media deve essere
riferita al periodo di produzione considerato, e va espressa come media geometrica per la
carica batterica e per le cellule somatiche e come media aritmetica per il tenore di
proteine.
I mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, vengono
esclusi dal calcolo. Per contro, in presenza di produzioni commercializzate/vendute
direttamente senza le corrispondenti analisi mensili il premio non sarà erogato per l’intero
quantitativo richiesto.
Nell’ambito del periodo di produzione, è ammessa la presenza di una sola analisi per due
mesi di produzione dichiarata al SIAN in caso di consegne, oppure autocertificata in caso
di vendite dirette.
Per i produttori ubicati in montagna, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 31 luglio
2003 in materia di classificazione delle aziende, o con una quota di riferimento non
4
superiore a 60.000 kg. (quota vendita dirette + consegne) è ammessa una sola analisi al
mese.
Le circolari Agea n. 352 del 10 maggio 2010 e n. 42 del 17 gennaio 2011, stabiliscono che
tutte le analisi effettuate dall’agricoltore ed utilizzate per i fini del pagamento latte qualità
e/o per il Reg. (CE) n. 853/2004 devono essere acquisite e concorrono alla
determinazione della media. Le analisi devono essere effettuate sempre sul latte di massa
dell’azienda beneficiaria.
Le procedure per le determinazioni analitiche, dovranno essere quelle già adottate
nell’ambito dell’applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all’intesa 20 marzo 2008, n.
103, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee
guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della
produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla
trasformazione”. Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai
sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici,
Reg. (CE) n. 853/2004 citato) e pertanto soggetti all’accreditamento secondo la normativa
e gli accordi vigenti. I laboratori devono essere quindi iscritti all’elenco Regionale dei
laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari.
(http://www.alimenti-salute.it/?_r=download&_a=elenco%20regionale.xls)
I laboratori situati in altre regioni devono essere iscritti nell’elenco della Regione di
appartenenza.
Si precisa che non possono essere prese in considerazione analisi relative alla
determinazione della carica batterica che non determinino analiticamente il tenore di germi
(es. resazurrina).
Le analisi effettuate con sistemi di conta, mediante apparecchiature automatiche in
optofluorometria, oppure con sistemi analoghi purché validati secondo i criteri delle
normative europee, sono ritenute conformi.
Nel caso di pluralità di acquirenti o nel caso si siano utilizzati più laboratori di analisi,
contemporaneamente o in successione durante il periodo, sarà cura del produttore
assicurarsi che tutte le analisi siano comunicate come successivamente indicato al punto
3.1.
Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni
sono contemporanee, le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche
per i quantitativi in vendite dirette.
Per i produttori titolari di più aziende detentrici di quota (identificativo aziendale SIAN
cosiddetta matricola), la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la
conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente
per ciascuna azienda.
Qualora ci si trovi in presenza di una “gestione unitaria” (art. 11 DM 31/07/2003) la quota e
la produzione da prendere in considerazione sono quelle afferenti all’azienda principale. In
pratica è possibile considerare due o più aziende con unico conduttore che abbia
regolare istanza di "gestione unitaria" come unica realtà produttiva (tot. quote ; tot
produzione; analisi qualità) .
Agrea determina il quantitativo massimo di latte ammissibile all’aiuto. Tale quantitativo è
trasmesso ad Agea per la determinazione dell’importo unitario concedibile ai beneficiari
nel rispetto del plafond stanziato. Agea provvede a comunicare a ciascun Organismo
pagatore l’importo unitario dell’aiuto espresso per tonnellata di latte prodotto.
Agrea provvederà a pagare l’aiuto al beneficiario entro il 30 giugno 2013.
5
2 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE
QUANTITA’ PRODOTTE
2.1 Produttori che operano in regime di consegne
Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino
attraverso consegne a primi acquirenti riconosciuti (“consegne”), i dati produttivi devono
essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente, non rettificati e desumibili dalle
dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti. Al riguardo,
Agea rende disponibili agli Organismi Pagatori, attraverso apposita fornitura e secondo un
tracciato concordato, i dati relativi all’anagrafica delle aziende titolari di quota latte, ai
quantitativi di riferimento e alle dichiarazioni mensili di produzione.
2.2 - Produttori che operano in regime di vendite dirette
I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette trasmettono,
secondo le modalità definite al successivo punto 4, le informazioni relative al quantitativo
prodotto mensilmente nell’anno della domanda. Vanno esclusi i quantitativi utilizzati per
l’autoconsumo
3 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE
ANALISI QUALITATIVE
3.1 - Raccolta delle analisi
Al fine di semplificare le procedure di pagamento e garantire un’acquisizione esatta e
completa dei risultati analitici, Agrea richiede ai produttori una presentazione dei dati
relativi alle analisi qualitative del latte esclusivamente a livello informatizzato.
In Regione Emilia-Romagna già da anni si utilizza il sistema informativo AgriNet-ER,
impiegato come collettore dei dati analitici provenienti dai singoli laboratori di analisi, e
predisposto per raccogliere i dati inerenti alle aziende di produzione primaria e ai
caseifici/stabilimenti di trattamento termico/ditta prima acquirente. Fra le informazioni di
AGRINET, sono inserite le analisi finalizzate al pagamento “qualità del latte” che possono
essere utilizzate, su specifica opzione dei produttori, ai fini dell’autocontrollo aziendale ai
sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. Gli esiti delle analisi per l’autocontrollo aziendale, sono
gli stessi che il produttore deve utilizzare per dimostrare ad Agrea il rispetto dei requisiti
qualitativi previsti per l’ottenimento del sostegno specifico di cui all’art. 6 del DM 29 luglio
2009.
Pertanto, Agrea utilizzerà unicamente i dati analitici contenuti in AgriNet-ER. Tale fornitura
è assicurata attraverso apposita convenzione stipulata tra Agrea e il Centro Ricerche
Produzioni Animali S.p.A. (C.R.P.A.), gestore del sistema informativo AgriNet-ER.
Si ricorda che Agrea è già stata autorizzata dai produttori all’utilizzo dei suddetti dati
mediante l’esplicita sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in domanda unica.
AGREA, al fine di rispettare i termini ultimi di pagamento fissati per la DU al 30 giugno
2013, aggiornerà i dati analitici fino alla data del 10 giugno 2013. Successivamente a tale
6
data, verranno effettuati aggiornamenti solo nei casi imputabili alla responsabilità
dell’amministrazione (esempio mal funzionamento servizi web, altri problemi informatici in
generale).
3.2 - Flusso informativo
Con nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio
Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna, prot. n. PG 309275 del 14/12/2010, qui
interamente richiamata, sono state emanate le disposizioni per l’utilizzo del sistema
informativo AgriNet-ER per gli adempimenti di cui al Reg. (CE) n. 853/2004 e dell’art. 68
Reg. (CE) n. 73/2009. In particolare sono state fornite le indicazioni per la raccolta delle
deleghe/autorizzazioni con le quali i produttori:
-
autorizzano il laboratorio all’inserimento, nel Sistema informativo AgriNet-ER, dei dati
relativi ai risultati delle analisi effettuate per la verifica della conformità del latte crudo ai
criteri previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 e quelle finalizzate al pagamento in base alla
qualità;
-
autorizzano il C.R.P.A. a fornire ad Agrea i dati di cui alla precedente linea.
La delega/autorizzazione è quindi il presupposto necessario per la fornitura del dato
informatizzato.
A tal fine, Agrea ha organizzato la raccolta informatizzata delle deleghe/autorizzazioni
tramite un apposito modulo inserito in SOP (cod. Agrea DELLAT 2010), fornendo via via le
istruzioni necessarie per la compilazione. La delega/autorizzazione latte è un modulo che
opera in continuo per mantenere sempre aggiornata la base dati dei produttori conferenti,
dei laboratori e dei caseifici.
Ai fini del recepimento dei dati utili al pagamento dei premi, di cui alla presente
disposizione, per l’anno 2013 verranno considerate le deleghe/autorizzazioni inserite entro
il giorno 30/04/2013.
I laboratori di analisi del latte potranno reperire le indicazioni necessarie alla fornitura dei
dati analitici ad AgriNet-ER sul sito www.agrinet.info.
Su tale sito è possibile consultare le caratteristiche operative dei servizi AgriNet
appositamente dedicati a tale ruolo e accedere alla documentazione dei tracciati record di
interscambio dei dati qualitativi tra i laboratori e AgriNet-ER e tra AgriNet-ER e Agrea.
Qualora il caseificio dovesse cambiare laboratorio di analisi (nota RER n°282433 del
21/11/2011), previa comunicazione al produttore conferente, dovrà aggiornare la delega,
secondo questa modalità:
1) trasmissione ad AGREA dell’apposito modulo di richiesta “cambio laboratorio”
tramite fax oppure e-mail;
2) AGREA provvederà ad inserire nel sistema la nuova delega riferita al laboratorio
subentrato e ad avvisare il caseificio interessato, tramite trasmissione della stampa
della delega generata dal SOP, in formato PDF.
L’identificativo della nuova “comunicazione deleghe latte” sarà il nuovo riferimento per tutti
gli aggiornamenti successivi.
Agrea non si avvale di presentazione cartacea dei dati analitici. Il mancato
conferimento dei dati nei modi di cui alla presente determinazione non consentirà il
pagamento del premio.
7
Agrea sulla base delle informazioni qualitative ricevute dal sistema AgriNet-ER e delle
informazioni quantitative ricevute dal sistema SIAN-quote latte, elaborerà i quantitativi
ammissibili per il produttore.
3.3 - Garanzie standard informatici
Gli standard informatici del sistema garantiscono le seguenti funzionalità:
- identificazione corretta dei produttori di latte tramite il CUAA (codice fiscale)
- identificazione dei laboratori di analisi tramite P.IVA
- identificazione della ditta acquirente tramite CUAA (codice fiscale)
- l’identificazione degli allevamenti tramite codice BDN (Anagrafe Zootecnica) garantita
da una o più associazioni con il/i codice/i AgriNet-ER che i laboratori di analisi
attribuiscono liberamente
- il mantenimento della coerenza tra valori analitici stampati sui referti consegnati agli
allevatori e quanto inviato nel database AgriNet-ER
- la piena coerenza dei dati dei laboratori con le unità di misura previste dalla presente
disposizione
4 - FORNITURA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ALLA DOMANDA DI AIUTO
Per poter determinare in modo corretto i beneficiari ed il quantitativo di latte da ammettere
all’aiuto, Agrea necessita che in certi casi le domande inerenti all’art. 68 latte siano
appositamente integrate da informazioni aggiuntive. A tal fine Agrea rende disponibile sul
SOP un’apposita comunicazione integrativa dati latte (Codice Agrea DU68 CI “2012”).
Tale comunicazione dovrà essere presentata entro il giorno 30/04/2013; esclusivamente
dai produttori che si trovano nelle condizioni di seguito specificate, con le stesse modalità
seguite per la presentazione della domanda unica. La mancata presentazione della
comunicazione integrativa rende inammissibile in tutto o in parte la relativa
domanda di aiuto.
4.1 - Produttori in regime di vendite dirette
Al termine di ogni campagna lattiera, i produttori in vendite dirette presentano al SIAN, ai
sensi della normativa in materia di quote latte, una dichiarazione annuale del latte prodotto
nella campagna (1/04 – 31/03). Nel SIAN non sono pertanto registrate le produzioni
mensili di latte che consentirebbero di ricostruire il quantitativo prodotto nell’anno solare.
Per tale motivo, attraverso la comunicazione integrativa presentata ad Agrea, il produttore
in vendite dirette dovrà specificare i quantitativi di latte prodotto mensilmente nell’anno
della domanda, desumendoli dall’apposito registro delle vendite dirette previsto dalla
normativa sulle quote latte. Vanno esclusi i quantitativi utilizzati per l’autoconsumo.
I quantitativi comunicati entreranno nel calcolo dell’aiuto e saranno oggetto di specifico
controllo che ne verificherà la congruità.
Alla suddetta comunicazione integrativa dovrà pertanto essere allegata copia del registro
delle vendite dirette dal quale sono state desunte le informazioni inserite in domanda.
8
4.2 - Produttori con variazioni di CUAA nel corso dell’anno solare
I produttori che, durante l’anno di riferimento della domanda, hanno modificato la propria
ragione sociale (CUAA), per cause di forza maggiore o mutazione nella conduzione
aziendale di seguito specificate dovranno comunicare ad Agrea il CUAA diverso da quello
riportato nella domanda d’aiuto, al fine di associare correttamente i dati qualitativi e
quantitativi delle produzioni.
Le casistiche previste per la comunicazione sono:
1) successione ereditaria;
2) trasformazione da società a ditta individuale con controllo della ditta individuale da parte
di uno dei soci che componevano la società originaria;
3) trasformazione da ditta individuale a società con la partecipazione attiva alla società del
socio che costituiva la ditta individuale
Le suddette variazioni saranno prese in considerazione solamente se risulteranno
correttamente registrate dai competenti uffici regionali nel sistema quote latte e pertanto
desumibili nel SIAN.
La documentazione comprovante le suddette cause deve essere conservata agli atti
unitamente alla domanda integrativa secondo le modalità già note per i vari procedimenti
amministrativi di Agrea. Sono escluse dal presente paragrafo i casi di vendita e affitto di
azienda con quota.
La documentazione da allegare è sotto riportata per ogni fattispecie:
Successione ereditaria
1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per
l’aggiornamento del sistema quote latte;
2.
Copia della successione, od in sua assenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell’art.47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 del certificato di morte e dell’
asse ereditario.
Trasformazione da ditta individuale a società:
1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per
l’aggiornamento del sistema quote latte;
2.
Documentazione probante la trasformazione.
Trasformazione da società a ditta individuale:
1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per
l’aggiornamento del sistema quote latte;
2.
Documentazione probante la trasformazione.
4.3 - Produttori che hanno avuto una variazione di quota nel corso
dell’anno solare di riferimento
I produttori che hanno avuto una variazione di conduzione aziendale nel periodo di
riferimento che implica una variazione del codice fiscale del titolare di quota latte (codice
fiscale che non coincide con il CUAA titolare della DU2012), dovranno compilare la
comunicazione integrativa riportando nei campi specifici del SOP il codice fiscale di
riferimento cui agganciare la quota di fine campagna registrata in SIAN al 31/03/2012 e/o
la quota di inizio campagna registrata in SIAN al 01/04/2012.
Le casistiche previste per la comunicazione sono le stesse individuate per i produttori che
hanno variato il CUAA nel corso del periodo (par. 4.2):
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1) successione ereditaria;
2) trasformazione da società a ditta individuale con controllo della ditta individuale da parte
di uno dei soci che componevano la società originaria;
3) trasformazione da ditta individuale a società con la partecipazione attiva alla società del
socio che costituiva la ditta individuale
La documentazione comprovante le suddette cause è la stessa riportata al paragrafo 4.2
5 - CONTROLLI
La filiera di produzione del latte è già regolamentata da specifica normativa ed in
particolare:
− il Reg.(CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale, e le successive disposizioni nazionali e regionali (Delibera
di Giunta Regionale n. 2024 del 01/12/2008 e Determina del Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti n. 968 del 18/02/2009 concernenti il recepimento e
l’applicazione sul territorio della Regione Emilia – Romagna delle “Linee guida per
l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della
produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla
trasformazione”),
− il Decreto Ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 “requisiti del latte crudo destinato a
produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità”,
− il Reg.(CE) n. 1234/2007 - Sez. III Latte - e le relative disposizioni nazionali (Legge
119/2003 e successive modificazioni, Legge 33/2009, e relativi Decreti attuativi)
La definizione dei quantitativi ammissibili al premio, parte da tali basi ed infatti i dati
quantitativi (produzioni e quote) e qualitativi (analisi) sono gli stessi utilizzati negli ambiti
della suddetta normativa e pertanto già oggetto di specifici controlli.
A livello regionale inoltre, per quanto riguarda il latte conferito, diverse realtà produttive
adottano sistemi di pagamento del latte secondo qualità con parametri definiti da specifici
contratti tra le parti. In questo caso l’attendibilità dei dati analitici utilizzati è garantita dagli
interessi contrapposti delle parti stesse.
Ciò premesso, tuttavia, verranno effettuati specifici controlli finalizzati a verificare la
rispondenza dei dati utilizzati per l’erogazione del premio con la reale situazione
aziendale.
In particolare, per quanto riguarda le analisi, andrà verificata la corrispondenza tra i dati
inseriti in AgriNet-ER e i certificati di analisi conservati dal produttore; ciò vale sia per i
produttori che operano in regime di consegne sia per quelli che operano in regime di
vendite dirette.
Per quanto riguarda i produttori in vendite dirette, verrà verificata la rispondenza tra quanto
dichiarato nella comunicazione integrativa presentata ad Agrea, in merito alle produzioni
mensili, e quanto riportato nell’apposito registro tenuto ai sensi della normativa quote latte.
I controlli verranno effettuati su un campione estratto in parte in modo casuale ed in parte
sulla base di una apposita analisi di rischio che può tener conto fra l’altro:
- dell’importo dell’aiuto,
- della tipologia di produttore,
10
- del numero e dell’andamento dei dati analitici,
- dell’esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa sopra citata,
- di eventuali segnalazioni.
6 - ESCLUSIONI E SANZIONI
Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, il beneficiario è escluso dal regime
di aiuto qualora si accerti:
- che ha commercializzato latte o prodotti lattiero-caseari senza registrare le
movimentazioni di prodotto, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- assenza ingiustificata del registro delle vendite dirette;
- la presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le
corrispondenti analisi mensili;
- che la produzione mensile dichiarata nella comunicazione integrativa presentata ad
Agrea per la gestione dei quantitativi in vendita diretta, sia diversa da quanto riportato
nel registro delle vendite dirette con uno scostamento maggiore del 20%;
- che la documentazione giustificativa per le variazioni del CUAA aziendale non sia
presente o sia falsa e sia impossibile risalire o giustificare in altro modo quanto
dichiarato dal produttore.
Fatto salvo i casi di intenzionalità, in caso di produttori che siano titolari di più aziende
detentrici di quota (identificativo aziendale SIAN cosiddetta matricola), le esclusioni sono
determinate separatamente per ciascuna azienda (matricola SIAN).
Qualora si riscontri che la produzione sia maggiore della quota disponibile al 31 marzo
dell’anno di domanda, il quantitativo ammissibile a premio sarà calcolato nei limiti di quota
disponibile a tale data, fermo restando che le analisi devono essere fornite per tutto il
quantitativo prodotto.
Nel caso in cui i controlli sulla documentazione riscontrino delle incongruenze tra i
quantitativi dichiarati e quelli effettivamente supportati dalla documentazione giustificativa
(registro delle vendite), si attribuiranno delle riduzioni proporzionali allo scostamento:
• >0 e <=3% si riduce il premio in misura pari al quantitativo non riscontrato
• >3 e <=20% si riduce il premio in misura pari al doppio del quantitativo non
riscontrato (Δ*2)
• > 20% si azzera il premio.
I beneficiari che informano in qualunque momento Agrea in merito all'inesattezza della
domanda di aiuto, non sono sottoposti ad esclusioni, a condizione che non siano stati
precedentemente informati dell'intenzione di svolgere un controllo in loco oppure non
siano già stati informati circa l'esistenza di eventuali irregolarità.
Qualora si accerti che le inadempienze sopra riportate sono di natura intenzionale
(commesse con dolo) il beneficiario sarà escluso dal regime di aiuto in questione per
l’anno della domanda e quello successivo.
Nel caso si constati che le dichiarazioni rilasciate siano false e rese deliberatamente o per
negligenza grave, la domanda è rigettata e l’aiuto non riconosciuto. Inoltre sono applicate
le condizioni previste per i casi di inadempienza intenzionale.
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Infine, nel caso si accerti una indebita percezione dell’aiuto, si procederà al recupero delle
somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati dalla data della
richiesta, da parte di Agrea, alla data di restituzione.
Per quanto non contemplato nella presente procedura si rimanda alle specifiche
disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
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