PROCEDURE APPLICATIVE RELATIVE AL SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL LATTE – ART. 6 D.M. 29 LUGLIO 2009. ANNO DI RIFERIMENTO 2012 1 INDICAZIONI GENERALI.............................................................................................................3 1 - DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO AMMISSIBILE ............................................4 1.1 - PARAMETRI QUANTITATIVI ..................................................................................................................................... 4 1.2 - PARAMETRI QUALITATIVI ....................................................................................................................................... 4 2 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE QUANTITA’ PRODOTTE .............................6 2.1 PRODUTTORI CHE OPERANO IN REGIME DI CONSEGNE ............................................................................................... 6 2.2 - PRODUTTORI CHE OPERANO IN REGIME DI VENDITE DIRETTE .................................................................................. 6 3 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE ANALISI QUALITATIVE .............................6 3.1 - RACCOLTA DELLE ANALISI ..................................................................................................................................... 6 3.2 - FLUSSO INFORMATIVO ............................................................................................................................................ 7 3.3 - GARANZIE STANDARD INFORMATICI ....................................................................................................................... 8 4 - FORNITURA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO...............8 4.1 - PRODUTTORI IN REGIME DI VENDITE DIRETTE ......................................................................................................... 8 4.2 - PRODUTTORI CON VARIAZIONI DI CUAA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE ............................................................ 9 4.3 - PRODUTTORI CHE HANNO AVUTO UNA VARIAZIONE DI QUOTA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO .. 9 5 - CONTROLLI..............................................................................................................................10 6 - ESCLUSIONI E SANZIONI .....................................................................................................11 2 INDICAZIONI GENERALI Basi normative − − − − − − − − Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, Decreto Ministeriale 29 luglio 2009, art. 6, Circolare Agea Prot. n. ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010, Circolare Agea Prot. n. 352 del 10 maggio 2010, Circolare Agea Prot n. 42 del 17 gennaio 2011, Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna PG 309275 del 14/12/2010. Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna PG 282433 del 21/11/2011. Contenuto del Decreto Ministeriale Il DM MIPAAF 29 luglio 2009 all’art 6 prevede pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che producono latte crudo di vacca. In particolare, il latte ammissibile all’aiuto deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari: - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%. Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti: - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000; - tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%. L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui alla seguente tabella: Latte Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III Reg. (CE) n. 639/09) 2010 2011 2012 e successivi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Fabbisogno 40.000.000 Gli importi sono espressi in euro Beneficiari Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che: • ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (codice Agrea DU 2011 art. 68 latte); 3 • • risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 6 del D.M. 29 luglio 2009 sopra riportato; siano titolari di quota sia al 31 marzo sia al 1° aprile dell’anno di presentazione della domanda. 1 - DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO AMMISSIBILE 1.1 - Parametri quantitativi Il quantitativo complessivo di latte ammissibile al pagamento supplementare, corrisponde alla sommatoria delle produzioni mensili, da gennaio a dicembre, nei limiti della quota disponibile al 31 marzo dell’anno di presentazione della domanda. Ai fini dell’erogazione dell’aiuto, per “quota disponibile” si intende la sommatoria delle quote in consegne e in vendite dirette. Per le DU2012 il periodo di riferimento delle produzioni è dal 01/01/2012 al 31/12/2012. 1.2 - Parametri qualitativi I requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2009 devono essere espressi in: 9 Cellule somatiche: cellule/ml; 9 Tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml; 9 Tenore di materia proteica (proteine totali): percentuale in peso/peso (p/p); qualora il valore dell’analisi sia espresso in peso/volume (p/v), deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971. I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal D.M. di cui sopra, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La media deve essere riferita al periodo di produzione considerato, e va espressa come media geometrica per la carica batterica e per le cellule somatiche e come media aritmetica per il tenore di proteine. I mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, vengono esclusi dal calcolo. Per contro, in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi mensili il premio non sarà erogato per l’intero quantitativo richiesto. Nell’ambito del periodo di produzione, è ammessa la presenza di una sola analisi per due mesi di produzione dichiarata al SIAN in caso di consegne, oppure autocertificata in caso di vendite dirette. Per i produttori ubicati in montagna, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 31 luglio 2003 in materia di classificazione delle aziende, o con una quota di riferimento non 4 superiore a 60.000 kg. (quota vendita dirette + consegne) è ammessa una sola analisi al mese. Le circolari Agea n. 352 del 10 maggio 2010 e n. 42 del 17 gennaio 2011, stabiliscono che tutte le analisi effettuate dall’agricoltore ed utilizzate per i fini del pagamento latte qualità e/o per il Reg. (CE) n. 853/2004 devono essere acquisite e concorrono alla determinazione della media. Le analisi devono essere effettuate sempre sul latte di massa dell’azienda beneficiaria. Le procedure per le determinazioni analitiche, dovranno essere quelle già adottate nell’ambito dell’applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all’intesa 20 marzo 2008, n. 103, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione”. Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Reg. (CE) n. 853/2004 citato) e pertanto soggetti all’accreditamento secondo la normativa e gli accordi vigenti. I laboratori devono essere quindi iscritti all’elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari. (http://www.alimenti-salute.it/?_r=download&_a=elenco%20regionale.xls) I laboratori situati in altre regioni devono essere iscritti nell’elenco della Regione di appartenenza. Si precisa che non possono essere prese in considerazione analisi relative alla determinazione della carica batterica che non determinino analiticamente il tenore di germi (es. resazurrina). Le analisi effettuate con sistemi di conta, mediante apparecchiature automatiche in optofluorometria, oppure con sistemi analoghi purché validati secondo i criteri delle normative europee, sono ritenute conformi. Nel caso di pluralità di acquirenti o nel caso si siano utilizzati più laboratori di analisi, contemporaneamente o in successione durante il periodo, sarà cura del produttore assicurarsi che tutte le analisi siano comunicate come successivamente indicato al punto 3.1. Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee, le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette. Per i produttori titolari di più aziende detentrici di quota (identificativo aziendale SIAN cosiddetta matricola), la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna azienda. Qualora ci si trovi in presenza di una “gestione unitaria” (art. 11 DM 31/07/2003) la quota e la produzione da prendere in considerazione sono quelle afferenti all’azienda principale. In pratica è possibile considerare due o più aziende con unico conduttore che abbia regolare istanza di "gestione unitaria" come unica realtà produttiva (tot. quote ; tot produzione; analisi qualità) . Agrea determina il quantitativo massimo di latte ammissibile all’aiuto. Tale quantitativo è trasmesso ad Agea per la determinazione dell’importo unitario concedibile ai beneficiari nel rispetto del plafond stanziato. Agea provvede a comunicare a ciascun Organismo pagatore l’importo unitario dell’aiuto espresso per tonnellata di latte prodotto. Agrea provvederà a pagare l’aiuto al beneficiario entro il 30 giugno 2013. 5 2 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE QUANTITA’ PRODOTTE 2.1 Produttori che operano in regime di consegne Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne a primi acquirenti riconosciuti (“consegne”), i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente, non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti. Al riguardo, Agea rende disponibili agli Organismi Pagatori, attraverso apposita fornitura e secondo un tracciato concordato, i dati relativi all’anagrafica delle aziende titolari di quota latte, ai quantitativi di riferimento e alle dichiarazioni mensili di produzione. 2.2 - Produttori che operano in regime di vendite dirette I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette trasmettono, secondo le modalità definite al successivo punto 4, le informazioni relative al quantitativo prodotto mensilmente nell’anno della domanda. Vanno esclusi i quantitativi utilizzati per l’autoconsumo 3 - FORNITURA DEI DATI RELATIVI ALLE ANALISI QUALITATIVE 3.1 - Raccolta delle analisi Al fine di semplificare le procedure di pagamento e garantire un’acquisizione esatta e completa dei risultati analitici, Agrea richiede ai produttori una presentazione dei dati relativi alle analisi qualitative del latte esclusivamente a livello informatizzato. In Regione Emilia-Romagna già da anni si utilizza il sistema informativo AgriNet-ER, impiegato come collettore dei dati analitici provenienti dai singoli laboratori di analisi, e predisposto per raccogliere i dati inerenti alle aziende di produzione primaria e ai caseifici/stabilimenti di trattamento termico/ditta prima acquirente. Fra le informazioni di AGRINET, sono inserite le analisi finalizzate al pagamento “qualità del latte” che possono essere utilizzate, su specifica opzione dei produttori, ai fini dell’autocontrollo aziendale ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. Gli esiti delle analisi per l’autocontrollo aziendale, sono gli stessi che il produttore deve utilizzare per dimostrare ad Agrea il rispetto dei requisiti qualitativi previsti per l’ottenimento del sostegno specifico di cui all’art. 6 del DM 29 luglio 2009. Pertanto, Agrea utilizzerà unicamente i dati analitici contenuti in AgriNet-ER. Tale fornitura è assicurata attraverso apposita convenzione stipulata tra Agrea e il Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A. (C.R.P.A.), gestore del sistema informativo AgriNet-ER. Si ricorda che Agrea è già stata autorizzata dai produttori all’utilizzo dei suddetti dati mediante l’esplicita sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in domanda unica. AGREA, al fine di rispettare i termini ultimi di pagamento fissati per la DU al 30 giugno 2013, aggiornerà i dati analitici fino alla data del 10 giugno 2013. Successivamente a tale 6 data, verranno effettuati aggiornamenti solo nei casi imputabili alla responsabilità dell’amministrazione (esempio mal funzionamento servizi web, altri problemi informatici in generale). 3.2 - Flusso informativo Con nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Produzioni Animali della Regione Emilia Romagna, prot. n. PG 309275 del 14/12/2010, qui interamente richiamata, sono state emanate le disposizioni per l’utilizzo del sistema informativo AgriNet-ER per gli adempimenti di cui al Reg. (CE) n. 853/2004 e dell’art. 68 Reg. (CE) n. 73/2009. In particolare sono state fornite le indicazioni per la raccolta delle deleghe/autorizzazioni con le quali i produttori: - autorizzano il laboratorio all’inserimento, nel Sistema informativo AgriNet-ER, dei dati relativi ai risultati delle analisi effettuate per la verifica della conformità del latte crudo ai criteri previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 e quelle finalizzate al pagamento in base alla qualità; - autorizzano il C.R.P.A. a fornire ad Agrea i dati di cui alla precedente linea. La delega/autorizzazione è quindi il presupposto necessario per la fornitura del dato informatizzato. A tal fine, Agrea ha organizzato la raccolta informatizzata delle deleghe/autorizzazioni tramite un apposito modulo inserito in SOP (cod. Agrea DELLAT 2010), fornendo via via le istruzioni necessarie per la compilazione. La delega/autorizzazione latte è un modulo che opera in continuo per mantenere sempre aggiornata la base dati dei produttori conferenti, dei laboratori e dei caseifici. Ai fini del recepimento dei dati utili al pagamento dei premi, di cui alla presente disposizione, per l’anno 2013 verranno considerate le deleghe/autorizzazioni inserite entro il giorno 30/04/2013. I laboratori di analisi del latte potranno reperire le indicazioni necessarie alla fornitura dei dati analitici ad AgriNet-ER sul sito www.agrinet.info. Su tale sito è possibile consultare le caratteristiche operative dei servizi AgriNet appositamente dedicati a tale ruolo e accedere alla documentazione dei tracciati record di interscambio dei dati qualitativi tra i laboratori e AgriNet-ER e tra AgriNet-ER e Agrea. Qualora il caseificio dovesse cambiare laboratorio di analisi (nota RER n°282433 del 21/11/2011), previa comunicazione al produttore conferente, dovrà aggiornare la delega, secondo questa modalità: 1) trasmissione ad AGREA dell’apposito modulo di richiesta “cambio laboratorio” tramite fax oppure e-mail; 2) AGREA provvederà ad inserire nel sistema la nuova delega riferita al laboratorio subentrato e ad avvisare il caseificio interessato, tramite trasmissione della stampa della delega generata dal SOP, in formato PDF. L’identificativo della nuova “comunicazione deleghe latte” sarà il nuovo riferimento per tutti gli aggiornamenti successivi. Agrea non si avvale di presentazione cartacea dei dati analitici. Il mancato conferimento dei dati nei modi di cui alla presente determinazione non consentirà il pagamento del premio. 7 Agrea sulla base delle informazioni qualitative ricevute dal sistema AgriNet-ER e delle informazioni quantitative ricevute dal sistema SIAN-quote latte, elaborerà i quantitativi ammissibili per il produttore. 3.3 - Garanzie standard informatici Gli standard informatici del sistema garantiscono le seguenti funzionalità: - identificazione corretta dei produttori di latte tramite il CUAA (codice fiscale) - identificazione dei laboratori di analisi tramite P.IVA - identificazione della ditta acquirente tramite CUAA (codice fiscale) - l’identificazione degli allevamenti tramite codice BDN (Anagrafe Zootecnica) garantita da una o più associazioni con il/i codice/i AgriNet-ER che i laboratori di analisi attribuiscono liberamente - il mantenimento della coerenza tra valori analitici stampati sui referti consegnati agli allevatori e quanto inviato nel database AgriNet-ER - la piena coerenza dei dati dei laboratori con le unità di misura previste dalla presente disposizione 4 - FORNITURA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO Per poter determinare in modo corretto i beneficiari ed il quantitativo di latte da ammettere all’aiuto, Agrea necessita che in certi casi le domande inerenti all’art. 68 latte siano appositamente integrate da informazioni aggiuntive. A tal fine Agrea rende disponibile sul SOP un’apposita comunicazione integrativa dati latte (Codice Agrea DU68 CI “2012”). Tale comunicazione dovrà essere presentata entro il giorno 30/04/2013; esclusivamente dai produttori che si trovano nelle condizioni di seguito specificate, con le stesse modalità seguite per la presentazione della domanda unica. La mancata presentazione della comunicazione integrativa rende inammissibile in tutto o in parte la relativa domanda di aiuto. 4.1 - Produttori in regime di vendite dirette Al termine di ogni campagna lattiera, i produttori in vendite dirette presentano al SIAN, ai sensi della normativa in materia di quote latte, una dichiarazione annuale del latte prodotto nella campagna (1/04 – 31/03). Nel SIAN non sono pertanto registrate le produzioni mensili di latte che consentirebbero di ricostruire il quantitativo prodotto nell’anno solare. Per tale motivo, attraverso la comunicazione integrativa presentata ad Agrea, il produttore in vendite dirette dovrà specificare i quantitativi di latte prodotto mensilmente nell’anno della domanda, desumendoli dall’apposito registro delle vendite dirette previsto dalla normativa sulle quote latte. Vanno esclusi i quantitativi utilizzati per l’autoconsumo. I quantitativi comunicati entreranno nel calcolo dell’aiuto e saranno oggetto di specifico controllo che ne verificherà la congruità. Alla suddetta comunicazione integrativa dovrà pertanto essere allegata copia del registro delle vendite dirette dal quale sono state desunte le informazioni inserite in domanda. 8 4.2 - Produttori con variazioni di CUAA nel corso dell’anno solare I produttori che, durante l’anno di riferimento della domanda, hanno modificato la propria ragione sociale (CUAA), per cause di forza maggiore o mutazione nella conduzione aziendale di seguito specificate dovranno comunicare ad Agrea il CUAA diverso da quello riportato nella domanda d’aiuto, al fine di associare correttamente i dati qualitativi e quantitativi delle produzioni. Le casistiche previste per la comunicazione sono: 1) successione ereditaria; 2) trasformazione da società a ditta individuale con controllo della ditta individuale da parte di uno dei soci che componevano la società originaria; 3) trasformazione da ditta individuale a società con la partecipazione attiva alla società del socio che costituiva la ditta individuale Le suddette variazioni saranno prese in considerazione solamente se risulteranno correttamente registrate dai competenti uffici regionali nel sistema quote latte e pertanto desumibili nel SIAN. La documentazione comprovante le suddette cause deve essere conservata agli atti unitamente alla domanda integrativa secondo le modalità già note per i vari procedimenti amministrativi di Agrea. Sono escluse dal presente paragrafo i casi di vendita e affitto di azienda con quota. La documentazione da allegare è sotto riportata per ogni fattispecie: Successione ereditaria 1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per l’aggiornamento del sistema quote latte; 2. Copia della successione, od in sua assenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 del certificato di morte e dell’ asse ereditario. Trasformazione da ditta individuale a società: 1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per l’aggiornamento del sistema quote latte; 2. Documentazione probante la trasformazione. Trasformazione da società a ditta individuale: 1. Copia della comunicazione effettuata all’amministrazione provinciale per l’aggiornamento del sistema quote latte; 2. Documentazione probante la trasformazione. 4.3 - Produttori che hanno avuto una variazione di quota nel corso dell’anno solare di riferimento I produttori che hanno avuto una variazione di conduzione aziendale nel periodo di riferimento che implica una variazione del codice fiscale del titolare di quota latte (codice fiscale che non coincide con il CUAA titolare della DU2012), dovranno compilare la comunicazione integrativa riportando nei campi specifici del SOP il codice fiscale di riferimento cui agganciare la quota di fine campagna registrata in SIAN al 31/03/2012 e/o la quota di inizio campagna registrata in SIAN al 01/04/2012. Le casistiche previste per la comunicazione sono le stesse individuate per i produttori che hanno variato il CUAA nel corso del periodo (par. 4.2): 9 1) successione ereditaria; 2) trasformazione da società a ditta individuale con controllo della ditta individuale da parte di uno dei soci che componevano la società originaria; 3) trasformazione da ditta individuale a società con la partecipazione attiva alla società del socio che costituiva la ditta individuale La documentazione comprovante le suddette cause è la stessa riportata al paragrafo 4.2 5 - CONTROLLI La filiera di produzione del latte è già regolamentata da specifica normativa ed in particolare: − il Reg.(CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e le successive disposizioni nazionali e regionali (Delibera di Giunta Regionale n. 2024 del 01/12/2008 e Determina del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 968 del 18/02/2009 concernenti il recepimento e l’applicazione sul territorio della Regione Emilia – Romagna delle “Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione”), − il Decreto Ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 “requisiti del latte crudo destinato a produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità”, − il Reg.(CE) n. 1234/2007 - Sez. III Latte - e le relative disposizioni nazionali (Legge 119/2003 e successive modificazioni, Legge 33/2009, e relativi Decreti attuativi) La definizione dei quantitativi ammissibili al premio, parte da tali basi ed infatti i dati quantitativi (produzioni e quote) e qualitativi (analisi) sono gli stessi utilizzati negli ambiti della suddetta normativa e pertanto già oggetto di specifici controlli. A livello regionale inoltre, per quanto riguarda il latte conferito, diverse realtà produttive adottano sistemi di pagamento del latte secondo qualità con parametri definiti da specifici contratti tra le parti. In questo caso l’attendibilità dei dati analitici utilizzati è garantita dagli interessi contrapposti delle parti stesse. Ciò premesso, tuttavia, verranno effettuati specifici controlli finalizzati a verificare la rispondenza dei dati utilizzati per l’erogazione del premio con la reale situazione aziendale. In particolare, per quanto riguarda le analisi, andrà verificata la corrispondenza tra i dati inseriti in AgriNet-ER e i certificati di analisi conservati dal produttore; ciò vale sia per i produttori che operano in regime di consegne sia per quelli che operano in regime di vendite dirette. Per quanto riguarda i produttori in vendite dirette, verrà verificata la rispondenza tra quanto dichiarato nella comunicazione integrativa presentata ad Agrea, in merito alle produzioni mensili, e quanto riportato nell’apposito registro tenuto ai sensi della normativa quote latte. I controlli verranno effettuati su un campione estratto in parte in modo casuale ed in parte sulla base di una apposita analisi di rischio che può tener conto fra l’altro: - dell’importo dell’aiuto, - della tipologia di produttore, 10 - del numero e dell’andamento dei dati analitici, - dell’esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa sopra citata, - di eventuali segnalazioni. 6 - ESCLUSIONI E SANZIONI Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, il beneficiario è escluso dal regime di aiuto qualora si accerti: - che ha commercializzato latte o prodotti lattiero-caseari senza registrare le movimentazioni di prodotto, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia; - assenza ingiustificata del registro delle vendite dirette; - la presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi mensili; - che la produzione mensile dichiarata nella comunicazione integrativa presentata ad Agrea per la gestione dei quantitativi in vendita diretta, sia diversa da quanto riportato nel registro delle vendite dirette con uno scostamento maggiore del 20%; - che la documentazione giustificativa per le variazioni del CUAA aziendale non sia presente o sia falsa e sia impossibile risalire o giustificare in altro modo quanto dichiarato dal produttore. Fatto salvo i casi di intenzionalità, in caso di produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota (identificativo aziendale SIAN cosiddetta matricola), le esclusioni sono determinate separatamente per ciascuna azienda (matricola SIAN). Qualora si riscontri che la produzione sia maggiore della quota disponibile al 31 marzo dell’anno di domanda, il quantitativo ammissibile a premio sarà calcolato nei limiti di quota disponibile a tale data, fermo restando che le analisi devono essere fornite per tutto il quantitativo prodotto. Nel caso in cui i controlli sulla documentazione riscontrino delle incongruenze tra i quantitativi dichiarati e quelli effettivamente supportati dalla documentazione giustificativa (registro delle vendite), si attribuiranno delle riduzioni proporzionali allo scostamento: • >0 e <=3% si riduce il premio in misura pari al quantitativo non riscontrato • >3 e <=20% si riduce il premio in misura pari al doppio del quantitativo non riscontrato (Δ*2) • > 20% si azzera il premio. I beneficiari che informano in qualunque momento Agrea in merito all'inesattezza della domanda di aiuto, non sono sottoposti ad esclusioni, a condizione che non siano stati precedentemente informati dell'intenzione di svolgere un controllo in loco oppure non siano già stati informati circa l'esistenza di eventuali irregolarità. Qualora si accerti che le inadempienze sopra riportate sono di natura intenzionale (commesse con dolo) il beneficiario sarà escluso dal regime di aiuto in questione per l’anno della domanda e quello successivo. Nel caso si constati che le dichiarazioni rilasciate siano false e rese deliberatamente o per negligenza grave, la domanda è rigettata e l’aiuto non riconosciuto. Inoltre sono applicate le condizioni previste per i casi di inadempienza intenzionale. 11 Infine, nel caso si accerti una indebita percezione dell’aiuto, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati dalla data della richiesta, da parte di Agrea, alla data di restituzione. Per quanto non contemplato nella presente procedura si rimanda alle specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 12