risoluzione contratto

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Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve per
inadempimento; per impossibilità
sopravvenuta; per eccessiva onerosità
sopravvenuta
Risoluzione per inadempimento
In caso di inadempimento la parte non inadempiente può
insistere affinchè la prestazione venga adempiuta o
chiedere la risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso la
parte non inadempiente che ha richiesto la risoluzione del
contratto può chiedere il risarcimento del danno. E questo
risarcimento si sostituisce alla prestazione originariamente
dovuta
Rapporto tra azione
all’adempimento e alla risoluzione
Se viene proposta la prima azione il soggetto non si
preclude la possibilità in caso di ulteriore
inadempimento di chiedere la risoluzione del
contratti. Al contrario una volta chiesta la risoluzione
del contratto non può più chiedersi l’adempimento
della prestazione
Ai fini della risoluzione del contratto per
inadempimento occorre che quest’ultimo sia
di non scarsa importanza
In questi casi occorre una domanda
giudiziale che richieda una sentenza
ai fini della risoluzione del contratto
Onere della prova
Il Creditore è tenuto esclusivamente a
provare la fonte del proprio titolo. Il
debitore è invece tenuto a provare di
avere correttamente adempiuto
Risoluzione
La risoluzione ha effetto retroattivo
Risoluzione per impossibilità
sopravvenuta
In caso di impossibilità sopravvenuta
della prestazione l’obbligazione si
estingue. Questo modo di risoluzione
opera di diritto.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia ricevuto, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una
corrispondente riduzione della prestazione da essa
dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora
non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale.
Nei contratti traslativi la proprietà
passa per il semplice consenso . Ciò
implica che
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa
determinata ovvero costituiscono o trasferiscono
diritti reali , il perimento della cosa per una causa non
imputabile all'alienante non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché
la cosa non gli sia stata consegnata.
Risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità
• Si deve trattare di contratti per i quali è previsto il
decorso di un tempo tra la stipulazione e
l’esecuzione
• Si deve verificare una eccessiva onerosità (questa
deve essere eccessiva, riguardare uno scambio
non ancora realizzato, e deve essere successiva
alla conclusione di un contratto)
• L’eccessiva onerosità deve dipendere da
avvenimenti straordinari e imprevedibili (non si
applica ai contratti aleatori)
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale
prestazione può domandare la risoluzione del contratto.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità
rientra
nell'alea
normale
del
contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
In caso di eccessiva onerosità
sopravvenuta nei contratti nel quale una
sola delle parti ha assunto obbligazioni,
questa può chiedere una riduzione della
sua prestazione ovvero una modificazione
nelle modalità di esecuzione, sufficienti per
ricondurla ad equità.
La risoluzione del contratto
normalmente viene pronunciata da
una sentenza del giudice
In alcuni casi la risoluzione del
contratto avviene di diritto e dunque
senza passare per un giudice
Risoluzione di diritto
• Clausola risolutiva espressa. Questa clausola
prevede espressamente che il contratto dovrà
ritenersi risolto in tutti i casi una prestazione
dedotta in quest’ultimo non venga adempiuta. In
tutti i casi in cui sia prevista nel contratto una
clausola risolutiva espressa a seguito di
inadempimento occorre comunque comunicare
alla parte inadempiente di voler esercitare il
diritto potestativo alla risoluzione del contratto.
La clausola risolutiva espressa evita che un
giudice decida in ordine alla gravita o meno di un
inadempimento.
Risoluzione di diritto
• Diffida ad adempiere. In mancanza di una
clausola risolutiva espressa la parte può
comunque risolvere il contratto mediante una
diffida ad adempiere e dunque con una
dichiarazione con la quale si intima di
adempiere
entro
un
dato
termine
diversamente il contratto si ris.olverà
Risoluzione di diritto
• Termine essenziale. Le parti possono
prevedere per l’adempimento di una
prestazione un termine essenziale decorso il
quale quest’ultima diventa inutile.
Eccezione di inadempimento
• Nei contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione, se l'altro non
adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria , salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati
stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione
se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è
contrario alla buona fede.
Mutamento delle condizioni
patrimoniali dei contraenti
• Ciascun contraente può sospendere
l'esecuzione della prestazione da lui dovuta,
se le condizioni patrimoniali dell'altro sono
divenute tali da porre in evidente pericolo il
conseguimento della controprestazione, salvo
che sia prestata idonea garanzia.
• Se viene prestata idonea garanzia la
sospensione non ha alcuna giustificazione
Clausola solve et repete
• Attraverso questa clausola si stabilisce
sostanzialmente che il debitore in ogni caso
deve pagare e solo successivamente può agire
in giudizio per la restituzione del quantum
dato. Con questa clausola il debitore rinuncia
al diritto di opporre eccezioni. Questa clausola
non ha effetto per le eccezioni di nullità,
annullabilità e rescissione. Il giudice in caso di
gravi motivi può sospendere l’adempimento.
Presupposizione
• La presupposizione non è prevista da alcuna norma di
legge, ma costituisce un principio dogmatico (di
matrice tedesca), che viene costantemente definita
come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata,
presente o futura) tenuta in considerazione - pur in
mancanza di un espresso riferimento nelle clausole
contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro
consenso come presupposto condizionante la validità e
l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o
inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto
indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e
non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una
specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.
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