14 febbraio

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Per superare il dissidio tra soci il tribunale può disporre il sequestro della quota
previsto dalla clausola statutaria
Nel caso in esame il Tribunale di Milano, considerata la sussistenza di un contrasto tra i due
soci, titolari entrambi di una quota del 50% del capitale sociale di una s.r.l., ha disposto il
sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. della quota detenuta dal resistente, sulla base della
clausola statutaria avente ad oggetto il trasferimento della quota da un socio all'altro quale
meccanismo per consentire il superamento del conflitto tra i soci medesimi nella gestione
della società.
Il commento
L’ordinanza del Tribunale di Milano si palesa interessante per almeno due aspetti; in primis
è chiamata a pronunciarsi su una clausola statutaria con funzione “anti stallo gestionale”; in
secondo luogo, sull’ammissibilità di un sequestro giudiziario per far fronte ad un dissidio tra
i soggetti componenti l’organo amministrativo.
In primis, nello statuto della società in questione (partecipata da due soci in parti uguali) è
prevista una clausola che in caso di crisi gestoria obbliga i soci a cercare una via d’uscita
ed in caso di esito negativo consente ad uno di essi di offrire all’altro l’acquisto della quota
a determinate condizioni; in caso di silenzio, la proposta deve intendersi accettata. Detta
clausola mi pare possa inquadrarsi giuridicamente in una pattuizione atipica; non si tratta di
un’opzione ex articolo 1331 c.c. perché l’acquisto ai fini del perfezionamento presuppone
un’iniziativa del socio che intende acquistare la quota dell’altro al fine di porre fine allo stato
di crisi. Non si tratta di una prelazione, perché non c’è alcun obbligo di preferire il socio a
terzi. È una clausola chiaramente finalizzata al corretto funzionamento della società e come
tale meritevole di tutela; la medesima, però, non accorda alcun diritto potestativo, perché al
verificarsi della crisi entrambi i soci si trovano nella medesima posizione di soggetti
legittimati a formulare un offerta che se non espressamente rifiutata è da intendersi
accettata. Lo schema riecheggia al più quello del contratto con obbligazioni del solo
proponente, pur con le dovute differenze. La clausola in questione programma infatti un
trasferimento oneroso, con sacrifici da ambo i lati. Trattasi comunque di una pattuizione
interessante che merita un approfondimento.
Ancora il Trib. Di Milano accoglie la richiesta di sequestro giudiziario della quota di cui il
ricorrente chiedeva accertarsi l’intervenuto trasferimento in suo favore in considerazione
della clausola di cui sopra. È significativo che il Tribunale, pur riconoscendo, sia pure non
expressis verbis, il contrasto sulla titolarità della partecipazione, giustifichi l’accoglimento
dell’istanza non con l’opportunità di una custodia temporanea della res controversa (la quota
del 50 %), quanto piuttosto con l’opportunità di attribuire al terzo la funzione di rimuovere lo
stallo gestionale. Mi sembra una soluzione abbastanza forzata, non foss’altro perché la
riforma del diritto societario ha previsto per le società di capitali il cd. arbitraggio gestionale
(articolo 37 Dlgs 5/2003), ossia una clausola con funzione analoga a quella che il giudice
ha voluto attribuire al custode giudiziario.
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