Il contratto di somministrazione Contratto tipico, relativo al trasferimento di beni Alessia Imbimbo Giulia Pischedda Maria Re Delle Gandine Definizione Art. 1559 c.c. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si tratta di un accordo mediante il quale le parti regolano uniformemente la fornitura di prestazioni continuate o periodiche. Soggetti: Somministrante (somministratore): colui che si obbliga ad eseguire la prestazione. Somministrato (utilizzatore): colui che riceve la prestazione. Caratteristiche: Contratto di Scambio: una prestazione in cambio di un corrispettivo. Consensuale Forma libera A titolo oneroso Di durata: l'esecuzione delle prestazioni non è istantanea (prestazioni periodiche o continuative). Modi di Estinzione: Scadenza al termine (perfetto adempimento) Recesso Impossibilità sopravvenuta Eccessiva onerosità Risoluzione con efficacia ex nunc (inadempimento) Inadempimento Art. 1564 c.c. In caso d'inadempimento (art.1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Clausole: Patto di preferenza (prelazione): l’avente diritto alla prestazione si obbliga a dare la preferenza alla somministrazione nella stipulazione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto a parità di condizioni. Patto di esclusiva: può essere pattuita a favore del somministrante, somministrato, o entrambi.