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Titolo III - Dei singoli contratti
il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione
di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l’esecuzione
del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabi-
§1 - 1703
le la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo
in virtù dell’accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e
che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via
mare). — Cass. 7-2-2006, n. 2529, rv. 586755.
1701
Diritto di accertamento dei vettori successivi. — I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in
buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693].
1702
Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore. — L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto
e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per
le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.
Capo IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali
1703
Nozione. — Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell’altra [2032].
Giurisprudenza
1. Oggetto del mandato. - 2. Mandato e altre fattispecie. - 3. Forma e prova; mandato tacito. - 4. Casistica.
1.Oggetto del mandato
• Non si versa in un’ipotesi di mandato allorché quelli
che il supposto mandatario deve compiere in nome e per conto del preteso mandante non rivestano la natura di atti giuridici, ma consistano solo in un’attività esecutiva riguardante
adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale,
da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se
di tali adempimenti il preteso mandatario debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico. (Nella fattispecie,
riguardante la qualificazione a fini fiscali dell’incarico, commesso dalla provincia di Trento ad un centro di formazione
professionale, di condurre e gestire in propria economia e
senza corrispettivo una scuola professionale per l’industria
e l’artigianato, la S.C. ha osservato che l’istruzione professionale oggetto dell’incarico si collocava al di fuori dell’ambito dell’insegnamento obbligatorio nonché dell’accertamento della preparazione degli alunni e del rilascio di titoli di
studio). — Cass. 9-8-73, n. 2306, rv. 365612.
• La prestazione del mandatario, pur non potendo consistere in un’attività meramente materiale, tecnica o manuale, non deve necessariamente avere ad oggetto esclusivo una dichiarazione di volontà negoziale ben potendo comprendere, oltre tutte quelle attività complementari che siano necessarie allo svolgimento del mandato, l’esecuzione
di obbligazioni eterogenee accessorie, anche non essenziali o di mero fatto, che siano espressamente previste dalle parti nella loro autonomia contrattuale, senza che ne resti violata la natura del contratto stesso. — Cass. 5-9-89, n.
3853, rv. 463718.
• La prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, ma può
concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali che abbiano rilevanza giuridica. L’accertamento del
giudice del merito in ordine all’esistenza o meno del mandato
è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata
motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata — confermata dalla S.C. — aveva escluso che avesse dato luogo ad un
mandato l’incarico, di natura sindacale, avente ad oggetto lo
svolgimento di attività organizzativa nell’ambito di un’associazione di lavoratori). — Cass. 22-2-83, n. 1329, rv. 426132.
• La prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali,
come si verifica nello svolgimento delle trattative contrattuali, in quanto ciò si risolve nel compimento di un’attività volitiva prestata in surrogazione del soggetto che ha conferito l’incarico e avente, a determinati effetti (culpa in contrahendo),
rilevanza giuridica esterna. — Cass. 3-2-78, n. 501, rv. 389796.
• Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza)
— poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell’art. 1703
cod. civ., l’obbligo assunto dal mandatario di «compiere uno
o più atti giuridici per conto» del mandante — non può avere ad oggetto un’attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto
dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico,
al quale l’ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come
status del soggetto che effettivamente lo pone in essere. —
Cass. 18-1-82, n. 324, rv. 418025.
1703 - §2
2.Mandato e altre fattispecie
Libro IV - Delle obbligazioni
• La delegazione amministrativa costituisce un istituto
peculiare del diritto pubblico e non è, senz’altro, assimilabile al mandato, per cui non possono ad essa indiscriminatamente applicarsi i principi privatistici propri di quest’istituto.
Nella delegazione intersoggettiva, in particolare (che, a differenza di quella interorganica, la quale opera nell’ambito di
uno stesso ente pubblico, si esplica invece tra enti diversi) la
legittimazione, attribuita al delegato, all’esercizio, entro i limiti prefissati nell’atto di conferimento, di poteri e funzioni
spettanti al delegante, non può essere giuridicamente qualificabile in base alle nozioni privatistiche del mandato e della
rappresentanza, né può dirsi che l’ente delegato operi come
un organo, sia pure straordinario, dell’ente delegante. In realtà, detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega o
per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante; questi, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti
di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola,
salvo che l’atto di conferimento non disponga altrimenti, il
delegato è investito del potere di provvedere, rispetto all’oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell’altro soggetto, pur se per conto e nell’interesse
di quest’ultimo. Da ciò consegue che l’ente delegato è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell’ambito del rapporto interno con
il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo. — Cass. 3-11-83, n. 6474.
• Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l’art. 2138 cod.
civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto
dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli
usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell’ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale. — Cass. 5-183, n. 20, rv. 424814.
• Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal
mandato, è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell’art. 1556 cod. civ., l’attribuzione alla parte,
che ha ricevuto una o più cose mobili dall’altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del
termine fissato), che va distinta dall’obbligo del mandatario
di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa
del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la
sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l’obbligo del rendiconto, trattandosi di
un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile
con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall’art.
1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle
cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione. — Cass.
26-4-90, n. 3485, rv. 466845.
• Il cd. ordine di borsa, con cui un agente di cambio assume l’incarico di concludere, in nome e per conto dell’ordinante, un contratto di borsa (consistente, nella specie, nel
2078
trasferimento all’ordinante di un certo numero di azioni nominative di una società cooperativa a r.l.), non è inquadrabile in alcuna delle categorie negoziali tipiche previste dal codice civile e, in particolare, non è riconducibile allo schema
della commissione, né a quello della mediazione né a quello
del mandato (senza rappresentanza), ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di una disciplina legislativa
organica e compiuta, deve considerarsi regolato dalle consuetudini di borsa, rappresentanti usi giuridici praeter legem.
— Cass. 15-11-95, n. 11834.
• Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all’esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla
persona incaricata del compimento dell’affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell’intermediato), né è sufficiente avere riguardo all’oggetto dell’incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell’incarico, in quanto mentre il mandatario ha l’obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti. — Cass. 30-92008, n. 24333, rv. 604882 (v. anche Cass. 14-6-88, n. 4032).
• Il mandato a riscuotere un credito, attribuisce al mandatario la legittimazione ad agire per la riscossione, ma, diversamente dalla cessione del credito, non trasferisce la
titolarità di questo al mandatario, neppur quando il mandato gli sia conferito nel suo esclusivo interesse. Pertanto
nel giudizio promosso contro una U.S.L. da mandatario in
rem propriam di un farmacista per la riscossione delle somme dovute al mandante quale rimborso del costo dei medicinali forniti, la questione della legittimazione passiva del
convenuto (in relazione alla sua qualità di USL designata dalla Regione ad emettere gli ordinativi di pagamento in luogo
delle singole Unità sanitarie locali territorialmente competenti) non è coperta dal giudicato formatosi in analoga controversia promossa contro la stessa USL dal medesimo attore, quale mandatario in rem propriam di un altro farmacista, difettando, comunque, l’identità delle parti dei due giudizi, con l’ulteriore conseguenza che sulla suddetta questione di legittimazione neppure può spiegare efficacia l’accordo transattivo intervenuto in ulteriore analogo giudizio fra
la medesima U.S.L. e l’attore, quale mandatario di un terzo farmacista, attesa, anche in tale ipotesi, la diversità soggettiva degli stipulanti, e tenuto conto inoltre che la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità
di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti e non
consente, quindi, di considerare ammessa da una di esse la
propria legittimazione passiva, quando anche questa abbia
formato oggetto della controversia poi transattivamente conclusa. — Cass. 1-7-97, n. 5896, rv. 505631.
• Il contratto di pubblicità è un contratto atipico del
genere do ut facias, che non si esaurisce nello schema del
mandato, poiché il committente affida all’agente pubblicitario l’esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei
mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale. Si tratta, quindi, di un contratto che trascende la figura del semplice mandato e si avvicina piuttosto a quella dell’appalto di servizi. Pertanto, l’obbligazione assunta da un’agenzia pubblicitaria di condurre una
campagna promozionale in favore del committente non co-
2079
Titolo III - Dei singoli contratti
stituisce una obbligazione di risultato, attenendo semplicemente all’apprestamento dei mezzi necessari per tale campagna, con la conseguenza che il mancato conseguimento
dell’obiettivo di un significativo incremento della clientela del
committente non può costituire prova del mancato adempimento. — Cass. 5-2-2000, n. 1288, rv. 533505.
• Il contratto di mandato e di locazione d’opera, pur
avendo in comune entrambi un facere, si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un’attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell’interesse del mandante, e nel secondo da un’attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un’opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può
qualificarsi come mandato l’incarico conferito ad un’agenzia di pratiche automobilistiche di provvedere alle formalità prescritte per la prima iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo, implicando esso non un’attività volitiva e qualificata
volta alla conclusione di negozi giuridici, ma solo il dispiegamento di un’attività materiale o tecnica diretta a conseguire
dalla pubblica amministrazione il provvedimento richiesto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’agenzia era tenuta solamente a depositare
l’incartamento del caso presso il P.R.A., potendosi disinteressare del seguito della pratica e specialmente del suo smarrimento, cioè di un ostacolo che impediva il raggiungimento del risultato che le parti, nella loro cooperazione materiale, avevano il potere di rimuovere). — Cass. 26-10-2004, n.
20739, rv. 577827 (conf. Cass. 26-7-2005, n. 15607, rv. 584894).
• V. anche Cass. 22-9-90, n. 9650, rv. 469309 sub art.
1723, §7.
3.Forma e prova; mandato tacito
• Il mandato, con o senza rappresentanza, per il compimento di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, quale l’acquisto o la vendita di immobili, resta a sua volta soggetto a tale forma, a pena di nullità,
e, pertanto, ai sensi dell’art. 2739 cod. civ., non può essere
oggetto di giuramento. — Cass. 30-1-85, n. 560, rv. 438766.
• […] L’esistenza di un mandato ad alienare (o ad acquistare) immobili, anche per quanto riguarda l’accettazione del
mandatario, non può essere desunta, sulla base di semplici
presunzioni, dal comportamento esteriore del mandatario
ed in ispecie da un mero comportamento, anche se concludente, come quello relativo alla stipulazione della vendita,
dovendo essa risultare, non solo ai fini dell’opponibilità ai
terzi, ma anche a quelli della sua validità fra le parti (mandante e mandatario) da atto scritto ad substantiam da cui risulti il suo consenso. — Cass. 19-11-82, n. 6239, rv. 423898.
• Il mandato ad acquistare immobili deve risultare da
atto scritto, sia per quanto riguarda la proposta sia per quanto riguarda l’accettazione, ma non è richiesta, a tale scopo, la
contestualità delle dichiarazioni delle parti, perché queste
possono ricavarsi anche da distinte manifestazioni di volontà, risultanti dallo scambio di corrispondenza, e non richiedono l’impiego di formule tipiche o rigidamente prestabilite. — Cass. 3-10-72, n. 2843, rv. 360549.
• Il mandato senza rappresentanza, sottostante ad una
interposizione reale ovvero ad un negozio fiduciario, aventi
per oggetto la costituzione di una società di capitali, non
deve risultare da atto scritto, atteso che, una volta stipulato (tra il mandatario ed il terzo) il contratto solenne di costituzione di società, l’obbligo di ritrasferimento che ne con-
§3 - 1703
segue (fra mandante e mandatario) riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società), e cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a forma libera. — Cass. 2-7-90, n. 6764, rv. 468074.
• L’esistenza di un mandato tacito può essere desunta
da una serie di elementi presuntivi da valutarsi con riferimento, in special modo, all’esteriore comportamento tenuto dalle parti nei rapporti interni ed esterni, in funzione della contemplatio domini. — Cass. 28-1-70, n. 171, rv. 344950.
• Ove venga dedotta l’esistenza di un mandato tacito, la
manifestazione di volontà del mandante, elemento insopprimibile del negozio, la cui esistenza non può desumersi dal
solo comportamento del mandatario, deve estrinsecarsi in
un comportamento concludente ed univoco dell’interessato, volto, con congruenza di manifestazioni, al conferimento
dell’incarico. Non può pertanto ritenersi sussistente un potere di rappresentanza del genitore nei confronti del figlio
maggiorenne per la sola presunzione che può ricavarsi dal
rapporto di filiazione. — Cass. 5-5-62, n. 900.
• Qualora sorga controversia in ordine al contratto concluso dal mandatario, la prova del mandato senza rappresentanza può essere fornita con testimoni, in quanto il mandato non costituisce patto aggiunto o contrario al negozio posto in essere dal mandatario in nome proprio e per conto dei
mandanti, poiché con esso non si deduce alcuna modifica sostanziale dell’atto scritto. — Cass. 7-2-79, n. 835, rv. 397005.
• Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo
conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell’art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri
rappresentativi; ne consegue che la società nel nome della
quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi
l’opponibilità del documento nei suoi confronti sostenendo
che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando già il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione
del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo
nome, è tenuto a fornire la prova della non veridicità della
data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolato
dalla predetta indicazione. — Cass. 8-1-96, n. 51, rv. 495255.
• Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la
forma scritta ad substantiam, sicché è inammissibile l’actio
mandati per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del
negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 1325 cod. civ. (nella specie, forma scritta ad substantiam) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che
sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Per ciò colui
che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l’immobile, né chiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l’obbligo corrispondente. — Cass. 18-6-98,
n. 6063, rv. 516567.
• La forma scritta prevista per la costituzione in mora,
che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema
di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall’art.
1324 cod. civ., alla disciplina propria dei contratti ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può ri-
1703 - §4
Libro IV - Delle obbligazioni
sultare da un comportamento univoco e concludente posto
in essere anche da un mandatario, idoneo — secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito — a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. —
Cass. 3-12-2002, n. 17157, rv. 558938.
• Il mandato professionale può essere conferito anche in
forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi,
precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell’attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può
ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal
professionista resa, ai fini dell’emissione del parere di congruità sull’emessa parcella, al Consiglio dell’Ordine, attesa la
mancanza in capo a quest’ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo. — Cass. 10-5-2004, n. 8850, rv. 572763.
4.Casistica
• Qualora il proprietario di un immobile, nel conferire
mandato con rappresentanza per la vendita del bene, riceva anticipatamente dal mandatario la somma che intende ricavare quale prezzo, esonerando quest’ultimo dall’obbligo di
rendergli conto e di trasmettergli l’eventuale maggior prezzo
conseguito dal terzo acquirente, il diritto del mandatario medesimo di trattenere l’intero prezzo incassato con la vendita,
anche se di ammontare superiore alla somma versata al mandante, deve essere riconosciuto in forza del suddetto patto inserito nel contratto di mandato, e, pertanto, non richiede che
il mandante e il mandatario si siano in precedenza accordati per una compravendita dell’immobile direttamente fra di
loro (in via preliminare o definitiva), e non resta quindi escluso
ove, intervenuto un tale accordo, la relativa scrittura sia stata
distrutta di comune intesa. — Cass. 6-2-85, n. 844, rv. 439027.
• L’incarico, in via permanente, ad acquistare francobolli di prima emissione, se conferito da chi vuole farne impiego in campo filatelico, costituisce un mandato ad acquistare (o commissione) che non esclude, ma include l’acquisto di
esemplari errati a preferenza di esemplari non caratterizzati
da imperfezioni od errori. In adempimento del mandato, il
mandatario ha l’obbligo di acquistare per il mandante i francobolli sbagliati, nel giorno di prima emissione, e di tenerli a
disposizione del mandante medesimo, ancorché non gli sia
più possibile ottenerne l’annullamento da parte degli uffici
postali, per averne l’amministrazione emittente sospesa la
vendita e disposto il ritiro dalla circolazione. (Nella specie, si
trattava del francobollo, da lire duecentocinque, commemorativo del viaggio compiuto nell’aprile 1961 dal Presidente
della Repubblica nel Perù, sul quale erano tracciati confini
errati di questo Stato). — Cass. 11-6-71, n. 1748, rv. 352223.
• Con riguardo al contratto di trasporto marittimo di
cose determinate l’imbarco della merce sulla nave ed il rilascio della polizza di carico rientrano fra le obbligazioni del
vettore, senza che la relativa responsabilità possa far carico al raccomandatario che abbia speso nella polizza di carico, il nome dell’armatore, quale vettore, giacché il raccomandatario — applicandosi al contratto di raccomandazione le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza — resta estraneo al rapporto di trasporto, con la conseguenza che le eventuali infedeltà da lui commesse nella
caricazione della merce e nel rilascio della polizza di carico, possono essere rilevanti nel rapporto interno di rappresentanza, ma non comportano la legittimazione passiva del
raccomandatario all’azione derivante dal contratto di tra-
2080
sporto marittimo al destinatario della merce. — Cass. 12-986, n. 5558, rv. 448071.
• La transazione che è atto eccedente l’ordinaria amministrazione, ove venga stipulata da un mandatario richiede
un mandato speciale che preveda cioè espressamente il conferimento della facoltà di transigere. Pertanto nel mandato a
vendere determinati beni non può ritenersi compresa la facoltà di transigere sulla controversa titolarità degli stessi atteso che la transazione, per la sua natura incide nella sfera
dei diritti delle parti in misura e con effetti ben diversi dal
contratto di compravendita, e non può considerarsi, per gli
effetti di cui all’art. 1708 primo comma cod. civ., come naturale sviluppo o necessaria conseguenza del secondo. —
Cass. 25-8-89, n. 3755, rv. 463677.
• In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l’accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei
lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che
lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito
mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali
stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano
prestato successiva acquiescenza, ovvero l’abbiano ratificato. — Cass. 27-2-95, n. 2244.
• Nell’arbitrato irrituale, che si traduce nel mandato
alla definizione di una lite mediante espletamento di attività negoziale che le parti s’impegnano a far propria, l’indagine diretta a stabilire se l’arbitro si sia mantenuto o meno
nei limiti dell’incarico ricevuto, si risolve, indipendentemente dal fatto che la sua nomina sia stata affidata ad un terzo
(nella specie, Presidente del tribunale), nell’individuazione
del contenuto del suddetto mandato, tramite la determinazione della effettiva volontà dei mandanti, e, quindi, in un
accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in
sede di legittimità ove condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale e correttamente motivato. — Cass. 274-85, n. 2740 (v. anche Cass. 25-6-2005, n. 13701, rv. 582696).
• L’agente raccomandatario rappresenta l’armatore,
ai sensi degli artt. 287 e segg. c.n. e 2, 3 e 4 legge 4 aprile
1977, n. 135, soltanto per le attività, commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata o in partenza; quindi se l’accomandatario, in assenza di mandato speciale ad hoc da parte dell’armatore, si impegna a risarcire il
danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell’equipaggio della nave a terra, il relativo obbligo, nel
caso di accettazione di questi (art. 1272 cod. civ.), resta a suo
carico. — Cass. 28-6-97, n. 5801, rv. 505546.
• In tema di concorso del totocalcio, i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto dall’autorizzazione dell’ente gestore. Pertanto, qualora l’autorizzazione sia stata dall’ente gestore conferita cumulativamente a
due o più soggetti contitolari di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore si considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari anche nel caso in cui le operazioni siano compiute da uno solo di essi, e ciascuno dei
medesimi diviene parte del contratto, e, quale mandatario
dello scommettitore, è conseguentemente tenuto ad adempiere le relative obbligazioni, tra le quali massimamente
quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina; sicché degli eventuali danni conseguenti dall’inadempimento essi sono tutti solidalmente responsabili. — Cass.
15-1-2002, n. 367, rv. 551554.
2081
Titolo III - Dei singoli contratti
• In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato
abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare
nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo
potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento
sull’esistenza di detto potere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in
ordine al potere rappresentativo dell’agente per la stipula di
contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data
idonea pubblicità alla procura). — Cass. 23-7-2004, n. 13829,
rv. 574903 (v. anche Cass. 28-8-2007, n. 18191, rv. 599149).
• Il mandato a vendere merci proprie del mandante, che
sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie allorché sia conferito con l’intesa delle parti di estinguere, in tutto o in parte, le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all’art. 67, primo
comma, n. 2, legge fall. — Cass. 8-9-2004, n. 18057, rv. 576848.
• In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest’ultima non ha il potere di rappresentarla nella
1704
§1 - 1704
trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l’ipotesi
della rappresentanza apparente, configurabile in presenza
di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere,
cui corrisponda l’incolpevole affidamento del terzo contraente. — Cass. 16-11-2005, n. 23077, rv. 587949.
• L’arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del
mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la
controversia; inoltre, data la natura dell’incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per
l’esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine
(comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo
può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del
collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo
comma, cod. civ., del quale dev’essere data congrua e adeguata motivazione. — Cass. 5-7-2012, n. 11270, rv. 623078.
Mandato con rappresentanza. — Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome
del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro [1387 ss.] (1).
(1) Cfr. art. 60, l. 31-5-1995, n. 218 (Diritto internazionale privato).
Giurisprudenza
1. Spendita del nome. - 2. Responsabilità del mandatario. - 3. Rappresentanza e responsabilità precontrattuale. - 4. Adiectus solutionis causa.
1.Spendita del nome
• In tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini — che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente
tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l’imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo — deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se
non esige l’impiego di formule solenni o l’osservanza di un
preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel
concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale
il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente, come se l’affare gestito fosse suo proprio, e
nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo,
anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo. L’accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la contemplatio domini, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento
è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di dirit-
to. — Cass. 17-9-2005, n. 18441, rv. 584473 (conf. Cass. 211-78, n. 270, rv. 389561).
• Il principio secondo cui la contemplatio domini non
richiede necessariamente l’uso di formule sacramentali
deve intendersi nel senso che, indipendentemente dall’uso
di espressioni dirette a rendere noto il rapporto rappresentativo, questo può essere manifestato da univoci elementi,
che, vertendosi in tema di trasferimento immobiliare, devono risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale. — Cass. 20-10-82, n. 5471, rv. 423241.
• La contemplatio domini può essere manifestata, oltre
che con una dichiarazione espressa ed univoca, anche attraverso un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono
destinati a prodursi direttamente. A tal fine, deve ritenersi
sufficiente la consegna all’altro contraente della copia fotostatica dell’atto con il quale sono stati conferiti al mandatario i poteri di rappresentanza. — Cass. 20-1-79, n. 439, rv.
396558 (contra: Quando sia mancata la spendita del nome
del mandante, gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al mandatario, anche se l’altro contraente abbia avuto aliunde conoscenza del mandato e dell’interesse
del mandante nell’affare — Cass. 25-1-78, n. 337, rv. 389632).
• Nel mandato con rappresentanza la spendita del nome
del rappresentato deve essere espressa: conseguentemente la
contemplatio domini non può essere desunta da elementi
presuntivi. — Cass. 25-1-78, n. 337, rv. 389633.
1705
Libro IV - Delle obbligazioni
• Il rappresentante può dare la prova di avere contrattato in nome e per conto del rappresentato spendendo il
nome di questi, anche attraverso le ammissioni del terzo
che lo convenga in giudizio quale responsabile in proprio,
non essendo necessario che una tale prova risulti da documenti provenienti dal mandante o dallo stesso mandatario.
— Cass. 18-7-74, n. 2154, rv. 370505.
• Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi,
in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato (nella specie, necessità
del preventivo interpello del mandante per il compimento
di determinati atti) si riferiscano anche alla procura e, cioè,
costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere
il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti. — Cass. 23-377, n. 1116, rv. 384766.
• L’accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio
per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè
se vi sia stata contemplatio domini, condizione indeclinabile perché gli effetti dell’atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice
del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua
ed immune da vizi logico-giuridici. — Cass. 6-2-87, n. 1183,
rv. 450727 (v. anche Cass. 26-6-82, n. 4735).
• La presunzione che, in sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri
(cosiddetta contemplatio domini), comporta che, nel caso di
successiva contestazione sulla vera identità del dominus, è
il contraente che assume di aver agito in nome e per conto
di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della
stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non
già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contemplatio domini sia nella specie mancata. — Cass. 27-1187, n. 8832, rv. 456195.
2.Responsabilità del mandatario
• La regola della produzione degli effetti giuridici del
negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato, non sempre importa l’esonero del primo da
ogni e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente,
ma tale responsabilità sorge soltanto se i fatti dolosi o colposi, commessi dal mandatario in sede di esecuzione del
mandato, e risoltisi in danno del terzo, non possano in alcun modo farsi risalire al mandante. — Cass. 21-5-79, n.
2914, rv. 399243.
• Nel caso in cui si deduca la nullità di un contratto per
illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le
parti, e lo stesso sia stato stipulato direttamente dalle parti interessate, lo stato soggettivo di buona o mala fede o di
conoscenza della suddetta illiceità da parte di un terzo che
abbia ricevuto il mandato per le trattative e le informazioni nella fase preparatoria produce i suoi effetti a carico del
mandante solo ove lo stesso mandatario abbia agito quale
rappresentante ed entro i limiti della rispettiva procura, resa
nota all’altra parte, nell’espletamento del mandato medesimo. — Cass. 5-1-84, n. 16.
1705
2082
3.Rappresentanza e responsabilità precontrattuale
• Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con
rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario
non deve consistere necessariamente nella conclusione di
negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti cd. simili ai negozi (quali la costituzione in mora,
la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere ecc.). Ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza — sia pure limitata alla sola fase
precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto
— gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con
conseguente riferibilità a quest’ultimo delle responsabilità
precontrattuale eventualmente configurabile. — Cass. 4-32002, n. 3103, rv. 552775.
4.Adiectus solutionis causa
• La figura dell’adiectus solutionis causa — che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore — non
solo presuppone la costituzione del vincolo giuridico obbligatorio, ma implica anche che su di esso si sia innestato un
rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l’adempimento, in sua vece, con effetto per lui ugualmente liberatorio. Consegue che non può spiegare anticipatamente alcuna efficacia la previsione, contenuta negli accordi, fra mandante e mandatario privo di rappresentanza, secondo cui,
per l’adempimento di una o più delle obbligazioni nascenti
da un futuro contratto, il mandatario sia indicato come adiectus solutionis causa, quando venga a mancare l’accettazione
o la ratifica del preponente, sicché quel contratto non possa
considerarsi mai sorto. — Cass. 20-1-83, n. 568, rv. 425341.
• Il negozio con il quale il debitore — autorizzato dal
creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di
analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca — conferisce a questa ultima l’incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la
banca accetti l’incarico, senza assumere alcun impegno nei
confronti od in favore del creditore, un mandato nell’interesse del creditore, indicato quale adiectus solutionis causa (art.
118 cod. civ.), in base al quale la banca, pagando il creditore
del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del
quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in
favore del creditore. Detto negozio, infatti, non concretizza
una delegazione di debito, difettando il requisito dell’assunzione da parte del delegato dell’obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell’adempimento del debito di quest’ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell’attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario. — Cass. 11-3-76, n. 848, rv. 379511.
Mandato senza rappresentanza. — Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
2083
Titolo III - Dei singoli contratti
§2 - 1705
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario,
può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato [2900], salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [1721].
Giurisprudenza
1. Effetti. - 2. Sostituzione del mandante al mandatario. - 3. Mandato ad alienare. - 4. Intestazione fiduciaria: in particolare di titoli azionari. - 5. Casistica.
1.Effetti
• Nel mandato senza rappresentanza, nessun rapporto
si costituisce tra mandante e terzo, ed il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente,
anche se il contratto coinvolga interessi esclusivamente
propri del mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo. — Cass. 9-7-2001, n. 9289, rv. 548014.
• Quando sia mancata la spendita del nome del mandante al momento della contrattazione, gli effetti del negozio — anche se l’altro contraente abbia avuto aliunde la conoscenza del mandato e dell’interesse del mandante nell’affare — si consolidano direttamente in capo al mandatario,
realizzandosi così un caso di sostituzione reale di persona e
non costituendosi alcun rapporto tra mandante e terzo. Consegue che il mandatario senza rappresentanza può agire in
giudizio in nome proprio, nei limiti di cui all’art. 1708 cod.
civ., a tutela dei diritti di pertinenza sostanziale del mandante senza che l’esternazione del mandato, fatta successivamente al contratto acquisitivo del diritto, incida sulla posizione sostanziale e processuale del mandatario stesso, potendo soltanto l’effettuato ritrasferimento al mandante del
bene acquistato per suo conto integrare una successione a
titolo particolare nel relativo diritto controverso, con gli effetti di cui all’art. 111 cod. proc. civ. (e salva la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie nel difetto delle condizioni per l’estromissione dell’alienante). — Cass. 27-11-86,
n. 6998, rv. 449082.
• In tema di negozi conclusi dal mandatario, ove si versi in ipotesi di mandato senza rappresentanza, per difetto della contemplatio domini, al fine di valutare se sussista o meno la causa nel contratto concluso dal mandatario
non può prescindersi dalla considerazione che la attività di
quest’ultimo, ancorché da lui posta in essere in nome proprio, è pur sempre compiuta nell’interesse altrui, in relazione al quale deve perciò essere compiuto l’accertamento se
il contratto sia idoneo a realizzare in concreto la funzione
che gli è propria. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto inesatta la pronunzia dei
giudici di merito che, senza considerare l’alienità dell’affare
concluso dal mandatario, avevano dichiarato priva di causa,
per difetto di controprestazione dell’altro contraente, l’obbligazione assunta dal mandatario medesimo). — Cass. 294-76, n. 1532, rv. 380284.
• Il contratto di noleggio cinematografico stipulato tra
il distributore del film e l’esercente di una sala cinematografica non implica la responsabilità contrattuale del produttore del film per la violazione del contratto da parte del distributore, in quanto tra costui e il produttore si costituisce un
rapporto di mandato o di agenzia senza rappresentanza, salva l’ipotesi in cui il produttore abbia conferito espressamente il potere rappresentativo al mandatario o all’agente; tuttavia, il distributore che sia stato condannato a risarcire il danno cagionato all’esercente per l’inadempimento conseguente all’affidamento della distribuzione del film ad altra società
da parte del produttore, può agire in rivalsa contro quest’ultimo, qualora lo stesso si sia impegnato verso di lui a garantire il rispetto dei contratti di noleggio già stipulati con i gestori delle sale cinematografiche. — Cass. 21-9-80, n. 4859.
• Nell’ipotesi in cui il mandatario abbia stipulato un contratto, in esecuzione del mandato senza rappresentanza, ed
il mandante (che è terzo rispetto a quel contratto) contesti
la certezza della data della convenzione (assumendo di avere precedentemente ad essa revocato il mandato), il mandatario è tenuto in ogni modo a fornire la prova della verità
della data contenuta nella scrittura, restando irrilevante
il fatto che questa sia invocata per il suo contenuto o solo
quale fatto storico. — Cass. 11-8-2000, n. 10739, rv. 539544.
• Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad
un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di
attività giuridiche nell’interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono
il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del
rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento
dell’attività da parte del rappresentante o del mandatario,
condizione di validità dell’uno e dell’altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l’attività — che può, o deve, esser compiuta — possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la
rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del
contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione
dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti. — Cass. 10-11-2000, n. 14637, rv. 541580 (conf. Cass. 305-2006, n. 12848, rv. 589655).
• L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del
nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento
del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo
a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza
che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della
spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al
giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità
ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cass. 20-10-2003, n. 15691, rv.
567538 (conf. Cass. 3-12-2001, n. 15235, rv. 550769).
2.Sostituzione del mandante al mandatario
• In tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma
cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono
1705 - §2
Libro IV - Delle obbligazioni
eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime
e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione «diritti di credito
derivanti dall’esecuzione del mandato» (art. 1705, secondo
comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette
nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno). — Cass.
Sez. Un. 8-10-2008, n. 24772, rv. 604829.
• Nell’ipotesi di contratto di locazione di un immobile
stipulato in nome proprio dal mandatario, su incarico fiduciario del proprietario del bene, quest’ultimo — ai fini della
legittimazione all’azione di opposizione alla proroga legale
della locazione ex art. 4 della legge n. 253 del 1950, la quale
postula la qualità di parte del rapporto locativo e la titolarità di un diritto attuale al godimento dell’immobile — come
non può invocare e giovarsi degli effetti propri della rappresentanza per difetto di contemplatio domini, così non può sostituirsi all’ex mandatario (parte formale del contratto) nella posizione di locatore, ove non abbia proceduto mediante
la revoca anche tacita del mandato fiduciario alla assunzione della gestione diretta del rapporto di locazione. — Cass.
5-12-85, n. 6098, rv. 443229 (in passato, contra: Nel secondo
comma dell’art. 1705 cod. civ. — il quale stabilisce che, nel
caso di mandato senza rappresentanza, il mandante può, sostituendosi al mandatario, esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato — l’espressione anzidetta deve intendersi riferita a qualsivoglia categoria di diritti derivanti da un rapporto obbligatorio posto in essere
dal mandatario nell’interesse del mandante, il quale, pertanto, sostituendosi al mandatario che in proprio nome ma
per conto del mandante medesimo abbia dato in locazione un immobile, è legittimato ad agire contro il conduttore, per denegargli il diritto alla proroga legale e conseguire
il rilascio dell’immobile per sua necessità. — Cass. 4-6-80,
n. 3626, rv. 407480).
• Il diritto di credito insorto da un contratto concluso
dal mandatario senza rappresentanza (nella specie, credito
di una prestazione professionale artistica) è acquisito nel
patrimonio del mandante al momento stesso del suo sorgere
e, pertanto, non è configurabile un successivo trasferimento
di quello stesso diritto al mandante ad opera del mandatario. — Cass. 10-10-75, n. 3230, rv. 377344.
• La disposizione del secondo comma, prima parte,
dell’art. 1705 cod. civ introduce — per ragioni di tutela
dell’interesse del mandante — un’eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il
mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,
anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Pertanto, la detta eccezione — essendo limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti (al mandatario) dall’esecuzione del mandato —
non può ritenersi estensibile anche all’esercizio di diritti
di natura diversa, tra cui quello potestativo di chiedere la
nullità o l’annullamento di un contratto. — Cass. 10-7-74, n.
2039, rv. 370316 (contra: Il mandante può agire contro il terzo, che abbia venduto un animale al mandatario senza rap-
2084
presentanza, per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. — Cass. 2-8-55, n. 2504).
• La facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario per
esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, prevista dal comma 2 dell’art. 1705, non è condizionata all’inerzia o anche soltanto alla negligenza del mandatario nella tutela dei propri diritti verso i terzi contraenti. L’esito favorevole dell’azione consentita dall’art. 1705 si acquisisce direttamente al patrimonio del mandante, il che esclude
che questi agisca utendo iuribus del mandatario, agendo egli
in via diretta e non surrogatoria; e ciò in quanto la titolarità
del credito al nome del mandatario, anche se legittima l’azione di costui verso i terzi contraenti, si riflette sostanzialmente
nella sfera giuridica del mandante. — Cass. 10-5-65, n. 879.
• In tema di mandato e, in particolare, quanto alla disciplina dell’azione diretta del mandante ex art. 1705 cod. civ.,
i terzi nei cui confronti egli «può sostituirsi al mandatario»
sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto del mandato (ovvero, nel caso, quale
quello di specie, di contratto di commissione, i terzi con cui
il mandatario ha stipulato la vendita). Non può, viceversa,
il mandante far valere (quanto meno a norma del predetto
art. 1705, e cioè iure proprio) i diritti acquisiti dal mandatario nell’ambito di un diverso contratto, così realizzando una
(illegittima) modificazione soggettiva di una parte contrattuale, prevista solo eccezionalmente dalla norma citata. —
Cass. 1-12-2004, n. 22596, rv. 579365.
• Per il disposto dell’art. 1705, comma secondo, cod.
civ. il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti
dall’esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che
ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per
effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo
dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di
tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il
soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito
derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza
rappresentanza. — Cass. 10-6-2004, n. 11014, rv. 573515.
• In tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato») non può trovare applicazione in caso di domanda di
risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, proprio
per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore
dell’espressione «diritti di credito derivanti dall’esercizio del
mandato», è limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte
del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario
dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in
particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. (Nella fattispecie, relativa all’azione di
danni cagionati dal ritardato recapito di macchinari ad una
esposizione fieristica, esperita contro lo spedizioniere ed il
vettore, quest’ultimo incaricato dal primo del trasporto, la
corte di merito aveva ritenuto non sussistere la legittimazione
ad agire nei confronti del vettore da parte della società mandante, che ha pertanto lamentato la violazione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ.; sulla base dell’enunciato
principio la S.C. ha rigettato il ricorso). — Cass. 8-6-2007, n.
13375, rv. 597988 (conf. Cass. 21-1-2005, n. 1312, rv. 578793
e Cass. 25-8-2006, n. 18512, rv. 593602).
2085
Titolo III - Dei singoli contratti
• In caso di mandato all’incasso senza rappresentanza,
il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per
conseguire l’adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione
di tale principio — affermato in relazione ad una fattispecie
in cui la società attrice, mandataria all’incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in
nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva
tutelare giudizialmente — la S.C. ha confermato decisione
con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all’attrice
sia la legittimazione ad causam, sia quella sostanziale). —
Cass. 14-7-2015, n. 14671, rv. 636179.
3.Mandato ad alienare
• Nel mandato ad alienare — come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato — è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti, non si verifica
immediatamente, essendo sospensivamente condizionato
al compimento della alienazione gestoria del bene da parte
del mandatario-commissionario, il quale, pertanto, in base
alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del
contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato,
né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene
medesimo. — Cass. 7-12-94, n. 10522.
• In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto
per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto
per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della
proprietà. — Cass. 2-9-2013, n. 20051, rv. 627719.
4.Intestazione fiduciaria: in particolare di titoli azionari
• L’intestazione fiduciaria di un bene — frutto della
combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante — comporta che il
trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò
esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante
verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo
a quest’ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale
al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. — Cass. 14-72015, n. 14695, rv. 635899.
• Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere
esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno — pure effettivamente voluto —
ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del
primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il
bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di
titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso
d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni
o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno
con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con
§5 - 1705
il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad
una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
(Nella specie, è stata negata la natura fiduciaria dell’intestazione a favore della moglie del ricorrente delle quote societarie alla medesima cedute dalla madre di quest’ultimo, essendo stata esclusa l’esistenza di un pactum fiduciae fra la
cessionaria e il marito, che era risultato peraltro estraneo al
negozio di cessione). — Cass. 6-5-2005, n. 9402, rv. 581194
(conf. Cass. 8-9-2015, n. 17785, rv. 636851).
• In tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari, il
pactum fiduciae comporta la creazione di obblighi giuridici
a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte
del fiduciante per ottenerne l’adempimento. (Nella specie,
la Suprema Corte ha ritenuto che il pactum fiduciae si configurasse come un mandato senza rappresentanza, in virtù
del quale il fiduciario aveva assunto gli obblighi del mandatario per l’esercizio dei diritti connessi alle azioni a lui fiduciariamente intestate, tra cui, in particolare, l’obbligo di
rendere conto al fiduciante dello svolgimento e del risultato della gestione). — Cass. 14-10-95, n. 10768.
• L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote
di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in
virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i
titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (nella specie, la cessazione della convivenza
more uxorio tra il fiduciante e la fiduciaria). — Cass. 27-11-99,
n. 13261, rv. 531576 (conf. Cass. 21-3-2016, n. 5507, rv. 639100).
• Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo
nel genere, nell’ambito del quale la proprietà si trasmette
esclusivamente, a norma dell’art. 1378 cod. civ., mediante
l’individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto,
qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate
una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all’obbligo essenziale di ritrasferire al committente
la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la
proprietà. — Cass. 24-6-2002, n. 9166, rv. 555297.
5.Casistica
• In deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705
cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo
consorziato, prevista dal secondo comma dell’art. 2615 cod.
civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo
consorziato, non richiede la spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo
a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.
— Cass. 27-9-97, n. 9509, rv. 508339.
• Nella cosiddetta locazione finanziaria, il diritto del­
l’«utilizzatore» alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione (con la conseguente garanzia per vizi della cosa o per evizione), pur non
potendo essere fatto valere nei confronti del «concedente»,
non rimane però privo di tutela. Infatti, in relazione alle pe-
1706 - §1
Libro IV - Delle obbligazioni
culiarità dell’operazione contrattuale, deve ritenersi sussistente un sufficiente presupposto per legittimare, già in linea di principio, l’«utilizzatore - locatario» ad esercitare le
azioni scaturenti dal contratto di fornitura. A ciò si aggiunga che, una volta riconosciuto che è sull’«utilizzatore» che si
appunta l’interesse al godimento della cosa che il «finanziatore» gli procura presso il «fornitore», finisce per realizzarsi,
nella conclusione del contratto di fornitura, quella medesima scissione di posizioni, nei confronti del terzo contraente,
che si presenta nel caso di contratti conclusi dal mandatario
in nome proprio e nell’interesse del mandante. Da ciò consegue che, in virtù dell’art. 1705, comma secondo cod. civ.,
va riconosciuta, all’«utilizzatore», la legittimazione almeno a
far valere le azioni intese all’adempimento del contratto di
«fornitura» ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento dello stesso. — Cass. 30-6-98, n. 6412, rv. 516833
(conf. Cass. 2-11-98, n. 10926, rv. 520272).
• In caso di leasing finanziario — atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni
che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell’art. 1705, secondo comma,
cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi
in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti
in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a
condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante
peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne
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l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) — l’utilizzatore è legittimato a far valere la
pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre
che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto
[…]. — Cass. 27-7-2006, n. 17145, rv. 593960.
• L’operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento
negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e
tale collegamento ha l’effetto giuridico di legittimare l’utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal
contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed
espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all’utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei
propri diritti. — Cass. ord. 30-3-2005, n. 6728, rv. 580620.
• Nel contratto di locazione finanziaria («leasing») il
concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall’utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere
la risoluzione del contratto per vizi della cosa, ovvero per
far valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura,
atteso che in entrambi i casi la decisione della causa, per gli
effetti che è destinata a produrre, sia nel rapporto tra fornitore e concedente sia nel rapporto incrociato e logicamente
dipendente tra concedente e utilizzatore, sarebbe inutiliter
data senza la partecipazione in giudizio del concedente. —
Cass. 12-3-2004, n. 5125, rv. 571065.
1706
Acquisti del mandatario. — Il mandante può rivendicare [948] le cose mobili acquistate per
suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [1153 ss.].
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri [812
ss.], il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre [2652 n. 2, 2690 n. 1, 2932; disp.att. 183; l.f. 103].
Giurisprudenza
1. Rivendica dei beni mobili. - 2. Beni immobili e obbligo di ritrasferimento dei beni immobili. - 3. Acquisti effettuati in nome
proprio dal mandatario.
1.Rivendica dei beni mobili
• Il principio della diretta imputazione al rappresentato
degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza,
l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e
ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola
identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle
somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest’ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere
al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. — Cass.
12-5-2016, n. 9775, rv. 639612.
• Dalla norma contenuta nell’art. 1706, per cui il mandante può rivendicare dai terzi le cose acquistate per suo conto e in nome proprio dal mandatario, si desume che i beni
acquistati dal mandatario nell’ambito del mandato, appartengono al mandante. — Cass. 27-11-67, n. 2843.
• La norma dell’art. 1706 cod. civ. — che attribuisce
direttamente al mandante la rivendicazione delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in
nome proprio e, quindi, presuppone l’immediato trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sulle dette cose
dall’alienante al mandante — non è applicabile alle cose
mobili determinate soltanto nel genere, la cui individuazione non abbia già avuto luogo al momento dell’acquisto
operato dal mandatario. Comunque, prima della individuazione, il mandatario ha l’obbligo di trasferire al mandante
le cose acquistate per suo conto e di compiere le operazioni necessarie a tale trasferimento, nei modi previsti dall’art.
1378 cod. civ. — Cass. 11-6-71, n. 1748, rv. 352224.
• L’art. 1706 c.c., che conferisce al mandante il potere di
rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario, se presuppone che all’atto dell’acquisto da parte di
quest’ultimo si attuino due distinti trasferimenti logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei, l’una dal
terzo al mandatario e l’altro dal mandatario al mandante,
non impedisce, tuttavia, che il secondo trasferimento, pur
senza compromettere il diritto di rivendica già acquisito dal
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