2077 Titolo III - Dei singoli contratti il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l’esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabi- §1 - 1703 le la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell’accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare). — Cass. 7-2-2006, n. 2529, rv. 586755. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi. — I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693]. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore. — L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario. Capo IX Del mandato Sezione I Disposizioni generali 1703 Nozione. — Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra [2032]. Giurisprudenza 1. Oggetto del mandato. - 2. Mandato e altre fattispecie. - 3. Forma e prova; mandato tacito. - 4. Casistica. 1.Oggetto del mandato • Non si versa in un’ipotesi di mandato allorché quelli che il supposto mandatario deve compiere in nome e per conto del preteso mandante non rivestano la natura di atti giuridici, ma consistano solo in un’attività esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale, da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se di tali adempimenti il preteso mandatario debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico. (Nella fattispecie, riguardante la qualificazione a fini fiscali dell’incarico, commesso dalla provincia di Trento ad un centro di formazione professionale, di condurre e gestire in propria economia e senza corrispettivo una scuola professionale per l’industria e l’artigianato, la S.C. ha osservato che l’istruzione professionale oggetto dell’incarico si collocava al di fuori dell’ambito dell’insegnamento obbligatorio nonché dell’accertamento della preparazione degli alunni e del rilascio di titoli di studio). — Cass. 9-8-73, n. 2306, rv. 365612. • La prestazione del mandatario, pur non potendo consistere in un’attività meramente materiale, tecnica o manuale, non deve necessariamente avere ad oggetto esclusivo una dichiarazione di volontà negoziale ben potendo comprendere, oltre tutte quelle attività complementari che siano necessarie allo svolgimento del mandato, l’esecuzione di obbligazioni eterogenee accessorie, anche non essenziali o di mero fatto, che siano espressamente previste dalle parti nella loro autonomia contrattuale, senza che ne resti violata la natura del contratto stesso. — Cass. 5-9-89, n. 3853, rv. 463718. • La prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali che abbiano rilevanza giuridica. L’accertamento del giudice del merito in ordine all’esistenza o meno del mandato è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata — confermata dalla S.C. — aveva escluso che avesse dato luogo ad un mandato l’incarico, di natura sindacale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività organizzativa nell’ambito di un’associazione di lavoratori). — Cass. 22-2-83, n. 1329, rv. 426132. • La prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, come si verifica nello svolgimento delle trattative contrattuali, in quanto ciò si risolve nel compimento di un’attività volitiva prestata in surrogazione del soggetto che ha conferito l’incarico e avente, a determinati effetti (culpa in contrahendo), rilevanza giuridica esterna. — Cass. 3-2-78, n. 501, rv. 389796. • Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) — poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell’art. 1703 cod. civ., l’obbligo assunto dal mandatario di «compiere uno o più atti giuridici per conto» del mandante — non può avere ad oggetto un’attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l’ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere. — Cass. 18-1-82, n. 324, rv. 418025. 1703 - §2 2.Mandato e altre fattispecie Libro IV - Delle obbligazioni • La delegazione amministrativa costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico e non è, senz’altro, assimilabile al mandato, per cui non possono ad essa indiscriminatamente applicarsi i principi privatistici propri di quest’istituto. Nella delegazione intersoggettiva, in particolare (che, a differenza di quella interorganica, la quale opera nell’ambito di uno stesso ente pubblico, si esplica invece tra enti diversi) la legittimazione, attribuita al delegato, all’esercizio, entro i limiti prefissati nell’atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al delegante, non può essere giuridicamente qualificabile in base alle nozioni privatistiche del mandato e della rappresentanza, né può dirsi che l’ente delegato operi come un organo, sia pure straordinario, dell’ente delegante. In realtà, detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega o per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante; questi, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola, salvo che l’atto di conferimento non disponga altrimenti, il delegato è investito del potere di provvedere, rispetto all’oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell’altro soggetto, pur se per conto e nell’interesse di quest’ultimo. Da ciò consegue che l’ente delegato è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell’ambito del rapporto interno con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo. — Cass. 3-11-83, n. 6474. • Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l’art. 2138 cod. civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell’ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale. — Cass. 5-183, n. 20, rv. 424814. • Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato, è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell’art. 1556 cod. civ., l’attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall’altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall’obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l’obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall’art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione. — Cass. 26-4-90, n. 3485, rv. 466845. • Il cd. ordine di borsa, con cui un agente di cambio assume l’incarico di concludere, in nome e per conto dell’ordinante, un contratto di borsa (consistente, nella specie, nel 2078 trasferimento all’ordinante di un certo numero di azioni nominative di una società cooperativa a r.l.), non è inquadrabile in alcuna delle categorie negoziali tipiche previste dal codice civile e, in particolare, non è riconducibile allo schema della commissione, né a quello della mediazione né a quello del mandato (senza rappresentanza), ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di una disciplina legislativa organica e compiuta, deve considerarsi regolato dalle consuetudini di borsa, rappresentanti usi giuridici praeter legem. — Cass. 15-11-95, n. 11834. • Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all’esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell’affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell’intermediato), né è sufficiente avere riguardo all’oggetto dell’incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell’incarico, in quanto mentre il mandatario ha l’obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti. — Cass. 30-92008, n. 24333, rv. 604882 (v. anche Cass. 14-6-88, n. 4032). • Il mandato a riscuotere un credito, attribuisce al mandatario la legittimazione ad agire per la riscossione, ma, diversamente dalla cessione del credito, non trasferisce la titolarità di questo al mandatario, neppur quando il mandato gli sia conferito nel suo esclusivo interesse. Pertanto nel giudizio promosso contro una U.S.L. da mandatario in rem propriam di un farmacista per la riscossione delle somme dovute al mandante quale rimborso del costo dei medicinali forniti, la questione della legittimazione passiva del convenuto (in relazione alla sua qualità di USL designata dalla Regione ad emettere gli ordinativi di pagamento in luogo delle singole Unità sanitarie locali territorialmente competenti) non è coperta dal giudicato formatosi in analoga controversia promossa contro la stessa USL dal medesimo attore, quale mandatario in rem propriam di un altro farmacista, difettando, comunque, l’identità delle parti dei due giudizi, con l’ulteriore conseguenza che sulla suddetta questione di legittimazione neppure può spiegare efficacia l’accordo transattivo intervenuto in ulteriore analogo giudizio fra la medesima U.S.L. e l’attore, quale mandatario di un terzo farmacista, attesa, anche in tale ipotesi, la diversità soggettiva degli stipulanti, e tenuto conto inoltre che la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti e non consente, quindi, di considerare ammessa da una di esse la propria legittimazione passiva, quando anche questa abbia formato oggetto della controversia poi transattivamente conclusa. — Cass. 1-7-97, n. 5896, rv. 505631. • Il contratto di pubblicità è un contratto atipico del genere do ut facias, che non si esaurisce nello schema del mandato, poiché il committente affida all’agente pubblicitario l’esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale. Si tratta, quindi, di un contratto che trascende la figura del semplice mandato e si avvicina piuttosto a quella dell’appalto di servizi. Pertanto, l’obbligazione assunta da un’agenzia pubblicitaria di condurre una campagna promozionale in favore del committente non co- 2079 Titolo III - Dei singoli contratti stituisce una obbligazione di risultato, attenendo semplicemente all’apprestamento dei mezzi necessari per tale campagna, con la conseguenza che il mancato conseguimento dell’obiettivo di un significativo incremento della clientela del committente non può costituire prova del mancato adempimento. — Cass. 5-2-2000, n. 1288, rv. 533505. • Il contratto di mandato e di locazione d’opera, pur avendo in comune entrambi un facere, si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un’attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell’interesse del mandante, e nel secondo da un’attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un’opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può qualificarsi come mandato l’incarico conferito ad un’agenzia di pratiche automobilistiche di provvedere alle formalità prescritte per la prima iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo, implicando esso non un’attività volitiva e qualificata volta alla conclusione di negozi giuridici, ma solo il dispiegamento di un’attività materiale o tecnica diretta a conseguire dalla pubblica amministrazione il provvedimento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’agenzia era tenuta solamente a depositare l’incartamento del caso presso il P.R.A., potendosi disinteressare del seguito della pratica e specialmente del suo smarrimento, cioè di un ostacolo che impediva il raggiungimento del risultato che le parti, nella loro cooperazione materiale, avevano il potere di rimuovere). — Cass. 26-10-2004, n. 20739, rv. 577827 (conf. Cass. 26-7-2005, n. 15607, rv. 584894). • V. anche Cass. 22-9-90, n. 9650, rv. 469309 sub art. 1723, §7. 3.Forma e prova; mandato tacito • Il mandato, con o senza rappresentanza, per il compimento di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, quale l’acquisto o la vendita di immobili, resta a sua volta soggetto a tale forma, a pena di nullità, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2739 cod. civ., non può essere oggetto di giuramento. — Cass. 30-1-85, n. 560, rv. 438766. • […] L’esistenza di un mandato ad alienare (o ad acquistare) immobili, anche per quanto riguarda l’accettazione del mandatario, non può essere desunta, sulla base di semplici presunzioni, dal comportamento esteriore del mandatario ed in ispecie da un mero comportamento, anche se concludente, come quello relativo alla stipulazione della vendita, dovendo essa risultare, non solo ai fini dell’opponibilità ai terzi, ma anche a quelli della sua validità fra le parti (mandante e mandatario) da atto scritto ad substantiam da cui risulti il suo consenso. — Cass. 19-11-82, n. 6239, rv. 423898. • Il mandato ad acquistare immobili deve risultare da atto scritto, sia per quanto riguarda la proposta sia per quanto riguarda l’accettazione, ma non è richiesta, a tale scopo, la contestualità delle dichiarazioni delle parti, perché queste possono ricavarsi anche da distinte manifestazioni di volontà, risultanti dallo scambio di corrispondenza, e non richiedono l’impiego di formule tipiche o rigidamente prestabilite. — Cass. 3-10-72, n. 2843, rv. 360549. • Il mandato senza rappresentanza, sottostante ad una interposizione reale ovvero ad un negozio fiduciario, aventi per oggetto la costituzione di una società di capitali, non deve risultare da atto scritto, atteso che, una volta stipulato (tra il mandatario ed il terzo) il contratto solenne di costituzione di società, l’obbligo di ritrasferimento che ne con- §3 - 1703 segue (fra mandante e mandatario) riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società), e cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a forma libera. — Cass. 2-7-90, n. 6764, rv. 468074. • L’esistenza di un mandato tacito può essere desunta da una serie di elementi presuntivi da valutarsi con riferimento, in special modo, all’esteriore comportamento tenuto dalle parti nei rapporti interni ed esterni, in funzione della contemplatio domini. — Cass. 28-1-70, n. 171, rv. 344950. • Ove venga dedotta l’esistenza di un mandato tacito, la manifestazione di volontà del mandante, elemento insopprimibile del negozio, la cui esistenza non può desumersi dal solo comportamento del mandatario, deve estrinsecarsi in un comportamento concludente ed univoco dell’interessato, volto, con congruenza di manifestazioni, al conferimento dell’incarico. Non può pertanto ritenersi sussistente un potere di rappresentanza del genitore nei confronti del figlio maggiorenne per la sola presunzione che può ricavarsi dal rapporto di filiazione. — Cass. 5-5-62, n. 900. • Qualora sorga controversia in ordine al contratto concluso dal mandatario, la prova del mandato senza rappresentanza può essere fornita con testimoni, in quanto il mandato non costituisce patto aggiunto o contrario al negozio posto in essere dal mandatario in nome proprio e per conto dei mandanti, poiché con esso non si deduce alcuna modifica sostanziale dell’atto scritto. — Cass. 7-2-79, n. 835, rv. 397005. • Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell’art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi; ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando già il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuto a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolato dalla predetta indicazione. — Cass. 8-1-96, n. 51, rv. 495255. • Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, sicché è inammissibile l’actio mandati per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 1325 cod. civ. (nella specie, forma scritta ad substantiam) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Per ciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l’immobile, né chiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l’obbligo corrispondente. — Cass. 18-6-98, n. 6063, rv. 516567. • La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall’art. 1324 cod. civ., alla disciplina propria dei contratti ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può ri- 1703 - §4 Libro IV - Delle obbligazioni sultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo — secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito — a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. — Cass. 3-12-2002, n. 17157, rv. 558938. • Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell’attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell’emissione del parere di congruità sull’emessa parcella, al Consiglio dell’Ordine, attesa la mancanza in capo a quest’ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo. — Cass. 10-5-2004, n. 8850, rv. 572763. 4.Casistica • Qualora il proprietario di un immobile, nel conferire mandato con rappresentanza per la vendita del bene, riceva anticipatamente dal mandatario la somma che intende ricavare quale prezzo, esonerando quest’ultimo dall’obbligo di rendergli conto e di trasmettergli l’eventuale maggior prezzo conseguito dal terzo acquirente, il diritto del mandatario medesimo di trattenere l’intero prezzo incassato con la vendita, anche se di ammontare superiore alla somma versata al mandante, deve essere riconosciuto in forza del suddetto patto inserito nel contratto di mandato, e, pertanto, non richiede che il mandante e il mandatario si siano in precedenza accordati per una compravendita dell’immobile direttamente fra di loro (in via preliminare o definitiva), e non resta quindi escluso ove, intervenuto un tale accordo, la relativa scrittura sia stata distrutta di comune intesa. — Cass. 6-2-85, n. 844, rv. 439027. • L’incarico, in via permanente, ad acquistare francobolli di prima emissione, se conferito da chi vuole farne impiego in campo filatelico, costituisce un mandato ad acquistare (o commissione) che non esclude, ma include l’acquisto di esemplari errati a preferenza di esemplari non caratterizzati da imperfezioni od errori. In adempimento del mandato, il mandatario ha l’obbligo di acquistare per il mandante i francobolli sbagliati, nel giorno di prima emissione, e di tenerli a disposizione del mandante medesimo, ancorché non gli sia più possibile ottenerne l’annullamento da parte degli uffici postali, per averne l’amministrazione emittente sospesa la vendita e disposto il ritiro dalla circolazione. (Nella specie, si trattava del francobollo, da lire duecentocinque, commemorativo del viaggio compiuto nell’aprile 1961 dal Presidente della Repubblica nel Perù, sul quale erano tracciati confini errati di questo Stato). — Cass. 11-6-71, n. 1748, rv. 352223. • Con riguardo al contratto di trasporto marittimo di cose determinate l’imbarco della merce sulla nave ed il rilascio della polizza di carico rientrano fra le obbligazioni del vettore, senza che la relativa responsabilità possa far carico al raccomandatario che abbia speso nella polizza di carico, il nome dell’armatore, quale vettore, giacché il raccomandatario — applicandosi al contratto di raccomandazione le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza — resta estraneo al rapporto di trasporto, con la conseguenza che le eventuali infedeltà da lui commesse nella caricazione della merce e nel rilascio della polizza di carico, possono essere rilevanti nel rapporto interno di rappresentanza, ma non comportano la legittimazione passiva del raccomandatario all’azione derivante dal contratto di tra- 2080 sporto marittimo al destinatario della merce. — Cass. 12-986, n. 5558, rv. 448071. • La transazione che è atto eccedente l’ordinaria amministrazione, ove venga stipulata da un mandatario richiede un mandato speciale che preveda cioè espressamente il conferimento della facoltà di transigere. Pertanto nel mandato a vendere determinati beni non può ritenersi compresa la facoltà di transigere sulla controversa titolarità degli stessi atteso che la transazione, per la sua natura incide nella sfera dei diritti delle parti in misura e con effetti ben diversi dal contratto di compravendita, e non può considerarsi, per gli effetti di cui all’art. 1708 primo comma cod. civ., come naturale sviluppo o necessaria conseguenza del secondo. — Cass. 25-8-89, n. 3755, rv. 463677. • In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l’accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l’abbiano ratificato. — Cass. 27-2-95, n. 2244. • Nell’arbitrato irrituale, che si traduce nel mandato alla definizione di una lite mediante espletamento di attività negoziale che le parti s’impegnano a far propria, l’indagine diretta a stabilire se l’arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell’incarico ricevuto, si risolve, indipendentemente dal fatto che la sua nomina sia stata affidata ad un terzo (nella specie, Presidente del tribunale), nell’individuazione del contenuto del suddetto mandato, tramite la determinazione della effettiva volontà dei mandanti, e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale e correttamente motivato. — Cass. 274-85, n. 2740 (v. anche Cass. 25-6-2005, n. 13701, rv. 582696). • L’agente raccomandatario rappresenta l’armatore, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.n. e 2, 3 e 4 legge 4 aprile 1977, n. 135, soltanto per le attività, commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata o in partenza; quindi se l’accomandatario, in assenza di mandato speciale ad hoc da parte dell’armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell’equipaggio della nave a terra, il relativo obbligo, nel caso di accettazione di questi (art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico. — Cass. 28-6-97, n. 5801, rv. 505546. • In tema di concorso del totocalcio, i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto dall’autorizzazione dell’ente gestore. Pertanto, qualora l’autorizzazione sia stata dall’ente gestore conferita cumulativamente a due o più soggetti contitolari di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore si considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari anche nel caso in cui le operazioni siano compiute da uno solo di essi, e ciascuno dei medesimi diviene parte del contratto, e, quale mandatario dello scommettitore, è conseguentemente tenuto ad adempiere le relative obbligazioni, tra le quali massimamente quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina; sicché degli eventuali danni conseguenti dall’inadempimento essi sono tutti solidalmente responsabili. — Cass. 15-1-2002, n. 367, rv. 551554. 2081 Titolo III - Dei singoli contratti • In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sull’esistenza di detto potere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dell’agente per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità alla procura). — Cass. 23-7-2004, n. 13829, rv. 574903 (v. anche Cass. 28-8-2007, n. 18191, rv. 599149). • Il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie allorché sia conferito con l’intesa delle parti di estinguere, in tutto o in parte, le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. — Cass. 8-9-2004, n. 18057, rv. 576848. • In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest’ultima non ha il potere di rappresentarla nella 1704 §1 - 1704 trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l’ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l’incolpevole affidamento del terzo contraente. — Cass. 16-11-2005, n. 23077, rv. 587949. • L’arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la controversia; inoltre, data la natura dell’incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per l’esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine (comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo comma, cod. civ., del quale dev’essere data congrua e adeguata motivazione. — Cass. 5-7-2012, n. 11270, rv. 623078. Mandato con rappresentanza. — Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro [1387 ss.] (1). (1) Cfr. art. 60, l. 31-5-1995, n. 218 (Diritto internazionale privato). Giurisprudenza 1. Spendita del nome. - 2. Responsabilità del mandatario. - 3. Rappresentanza e responsabilità precontrattuale. - 4. Adiectus solutionis causa. 1.Spendita del nome • In tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini — che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l’imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo — deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l’impiego di formule solenni o l’osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente, come se l’affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo. L’accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la contemplatio domini, involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di dirit- to. — Cass. 17-9-2005, n. 18441, rv. 584473 (conf. Cass. 211-78, n. 270, rv. 389561). • Il principio secondo cui la contemplatio domini non richiede necessariamente l’uso di formule sacramentali deve intendersi nel senso che, indipendentemente dall’uso di espressioni dirette a rendere noto il rapporto rappresentativo, questo può essere manifestato da univoci elementi, che, vertendosi in tema di trasferimento immobiliare, devono risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale. — Cass. 20-10-82, n. 5471, rv. 423241. • La contemplatio domini può essere manifestata, oltre che con una dichiarazione espressa ed univoca, anche attraverso un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. A tal fine, deve ritenersi sufficiente la consegna all’altro contraente della copia fotostatica dell’atto con il quale sono stati conferiti al mandatario i poteri di rappresentanza. — Cass. 20-1-79, n. 439, rv. 396558 (contra: Quando sia mancata la spendita del nome del mandante, gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al mandatario, anche se l’altro contraente abbia avuto aliunde conoscenza del mandato e dell’interesse del mandante nell’affare — Cass. 25-1-78, n. 337, rv. 389632). • Nel mandato con rappresentanza la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa: conseguentemente la contemplatio domini non può essere desunta da elementi presuntivi. — Cass. 25-1-78, n. 337, rv. 389633. 1705 Libro IV - Delle obbligazioni • Il rappresentante può dare la prova di avere contrattato in nome e per conto del rappresentato spendendo il nome di questi, anche attraverso le ammissioni del terzo che lo convenga in giudizio quale responsabile in proprio, non essendo necessario che una tale prova risulti da documenti provenienti dal mandante o dallo stesso mandatario. — Cass. 18-7-74, n. 2154, rv. 370505. • Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi, in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato (nella specie, necessità del preventivo interpello del mandante per il compimento di determinati atti) si riferiscano anche alla procura e, cioè, costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti. — Cass. 23-377, n. 1116, rv. 384766. • L’accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè se vi sia stata contemplatio domini, condizione indeclinabile perché gli effetti dell’atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. — Cass. 6-2-87, n. 1183, rv. 450727 (v. anche Cass. 26-6-82, n. 4735). • La presunzione che, in sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri (cosiddetta contemplatio domini), comporta che, nel caso di successiva contestazione sulla vera identità del dominus, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contemplatio domini sia nella specie mancata. — Cass. 27-1187, n. 8832, rv. 456195. 2.Responsabilità del mandatario • La regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato, non sempre importa l’esonero del primo da ogni e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente, ma tale responsabilità sorge soltanto se i fatti dolosi o colposi, commessi dal mandatario in sede di esecuzione del mandato, e risoltisi in danno del terzo, non possano in alcun modo farsi risalire al mandante. — Cass. 21-5-79, n. 2914, rv. 399243. • Nel caso in cui si deduca la nullità di un contratto per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e lo stesso sia stato stipulato direttamente dalle parti interessate, lo stato soggettivo di buona o mala fede o di conoscenza della suddetta illiceità da parte di un terzo che abbia ricevuto il mandato per le trattative e le informazioni nella fase preparatoria produce i suoi effetti a carico del mandante solo ove lo stesso mandatario abbia agito quale rappresentante ed entro i limiti della rispettiva procura, resa nota all’altra parte, nell’espletamento del mandato medesimo. — Cass. 5-1-84, n. 16. 1705 2082 3.Rappresentanza e responsabilità precontrattuale • Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti cd. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere ecc.). Ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza — sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto — gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest’ultimo delle responsabilità precontrattuale eventualmente configurabile. — Cass. 4-32002, n. 3103, rv. 552775. 4.Adiectus solutionis causa • La figura dell’adiectus solutionis causa — che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore — non solo presuppone la costituzione del vincolo giuridico obbligatorio, ma implica anche che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l’adempimento, in sua vece, con effetto per lui ugualmente liberatorio. Consegue che non può spiegare anticipatamente alcuna efficacia la previsione, contenuta negli accordi, fra mandante e mandatario privo di rappresentanza, secondo cui, per l’adempimento di una o più delle obbligazioni nascenti da un futuro contratto, il mandatario sia indicato come adiectus solutionis causa, quando venga a mancare l’accettazione o la ratifica del preponente, sicché quel contratto non possa considerarsi mai sorto. — Cass. 20-1-83, n. 568, rv. 425341. • Il negozio con il quale il debitore — autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca — conferisce a questa ultima l’incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l’incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell’interesse del creditore, indicato quale adiectus solutionis causa (art. 118 cod. civ.), in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore. Detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell’assunzione da parte del delegato dell’obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell’adempimento del debito di quest’ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell’attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario. — Cass. 11-3-76, n. 848, rv. 379511. Mandato senza rappresentanza. — Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. 2083 Titolo III - Dei singoli contratti §2 - 1705 I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato [2900], salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [1721]. Giurisprudenza 1. Effetti. - 2. Sostituzione del mandante al mandatario. - 3. Mandato ad alienare. - 4. Intestazione fiduciaria: in particolare di titoli azionari. - 5. Casistica. 1.Effetti • Nel mandato senza rappresentanza, nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo, ed il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente, anche se il contratto coinvolga interessi esclusivamente propri del mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo. — Cass. 9-7-2001, n. 9289, rv. 548014. • Quando sia mancata la spendita del nome del mandante al momento della contrattazione, gli effetti del negozio — anche se l’altro contraente abbia avuto aliunde la conoscenza del mandato e dell’interesse del mandante nell’affare — si consolidano direttamente in capo al mandatario, realizzandosi così un caso di sostituzione reale di persona e non costituendosi alcun rapporto tra mandante e terzo. Consegue che il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio in nome proprio, nei limiti di cui all’art. 1708 cod. civ., a tutela dei diritti di pertinenza sostanziale del mandante senza che l’esternazione del mandato, fatta successivamente al contratto acquisitivo del diritto, incida sulla posizione sostanziale e processuale del mandatario stesso, potendo soltanto l’effettuato ritrasferimento al mandante del bene acquistato per suo conto integrare una successione a titolo particolare nel relativo diritto controverso, con gli effetti di cui all’art. 111 cod. proc. civ. (e salva la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie nel difetto delle condizioni per l’estromissione dell’alienante). — Cass. 27-11-86, n. 6998, rv. 449082. • In tema di negozi conclusi dal mandatario, ove si versi in ipotesi di mandato senza rappresentanza, per difetto della contemplatio domini, al fine di valutare se sussista o meno la causa nel contratto concluso dal mandatario non può prescindersi dalla considerazione che la attività di quest’ultimo, ancorché da lui posta in essere in nome proprio, è pur sempre compiuta nell’interesse altrui, in relazione al quale deve perciò essere compiuto l’accertamento se il contratto sia idoneo a realizzare in concreto la funzione che gli è propria. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto inesatta la pronunzia dei giudici di merito che, senza considerare l’alienità dell’affare concluso dal mandatario, avevano dichiarato priva di causa, per difetto di controprestazione dell’altro contraente, l’obbligazione assunta dal mandatario medesimo). — Cass. 294-76, n. 1532, rv. 380284. • Il contratto di noleggio cinematografico stipulato tra il distributore del film e l’esercente di una sala cinematografica non implica la responsabilità contrattuale del produttore del film per la violazione del contratto da parte del distributore, in quanto tra costui e il produttore si costituisce un rapporto di mandato o di agenzia senza rappresentanza, salva l’ipotesi in cui il produttore abbia conferito espressamente il potere rappresentativo al mandatario o all’agente; tuttavia, il distributore che sia stato condannato a risarcire il danno cagionato all’esercente per l’inadempimento conseguente all’affidamento della distribuzione del film ad altra società da parte del produttore, può agire in rivalsa contro quest’ultimo, qualora lo stesso si sia impegnato verso di lui a garantire il rispetto dei contratti di noleggio già stipulati con i gestori delle sale cinematografiche. — Cass. 21-9-80, n. 4859. • Nell’ipotesi in cui il mandatario abbia stipulato un contratto, in esecuzione del mandato senza rappresentanza, ed il mandante (che è terzo rispetto a quel contratto) contesti la certezza della data della convenzione (assumendo di avere precedentemente ad essa revocato il mandato), il mandatario è tenuto in ogni modo a fornire la prova della verità della data contenuta nella scrittura, restando irrilevante il fatto che questa sia invocata per il suo contenuto o solo quale fatto storico. — Cass. 11-8-2000, n. 10739, rv. 539544. • Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell’interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell’attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell’uno e dell’altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l’attività — che può, o deve, esser compiuta — possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti. — Cass. 10-11-2000, n. 14637, rv. 541580 (conf. Cass. 305-2006, n. 12848, rv. 589655). • L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cass. 20-10-2003, n. 15691, rv. 567538 (conf. Cass. 3-12-2001, n. 15235, rv. 550769). 2.Sostituzione del mandante al mandatario • In tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono 1705 - §2 Libro IV - Delle obbligazioni eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione «diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato» (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno). — Cass. Sez. Un. 8-10-2008, n. 24772, rv. 604829. • Nell’ipotesi di contratto di locazione di un immobile stipulato in nome proprio dal mandatario, su incarico fiduciario del proprietario del bene, quest’ultimo — ai fini della legittimazione all’azione di opposizione alla proroga legale della locazione ex art. 4 della legge n. 253 del 1950, la quale postula la qualità di parte del rapporto locativo e la titolarità di un diritto attuale al godimento dell’immobile — come non può invocare e giovarsi degli effetti propri della rappresentanza per difetto di contemplatio domini, così non può sostituirsi all’ex mandatario (parte formale del contratto) nella posizione di locatore, ove non abbia proceduto mediante la revoca anche tacita del mandato fiduciario alla assunzione della gestione diretta del rapporto di locazione. — Cass. 5-12-85, n. 6098, rv. 443229 (in passato, contra: Nel secondo comma dell’art. 1705 cod. civ. — il quale stabilisce che, nel caso di mandato senza rappresentanza, il mandante può, sostituendosi al mandatario, esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato — l’espressione anzidetta deve intendersi riferita a qualsivoglia categoria di diritti derivanti da un rapporto obbligatorio posto in essere dal mandatario nell’interesse del mandante, il quale, pertanto, sostituendosi al mandatario che in proprio nome ma per conto del mandante medesimo abbia dato in locazione un immobile, è legittimato ad agire contro il conduttore, per denegargli il diritto alla proroga legale e conseguire il rilascio dell’immobile per sua necessità. — Cass. 4-6-80, n. 3626, rv. 407480). • Il diritto di credito insorto da un contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza (nella specie, credito di una prestazione professionale artistica) è acquisito nel patrimonio del mandante al momento stesso del suo sorgere e, pertanto, non è configurabile un successivo trasferimento di quello stesso diritto al mandante ad opera del mandatario. — Cass. 10-10-75, n. 3230, rv. 377344. • La disposizione del secondo comma, prima parte, dell’art. 1705 cod. civ introduce — per ragioni di tutela dell’interesse del mandante — un’eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Pertanto, la detta eccezione — essendo limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti (al mandatario) dall’esecuzione del mandato — non può ritenersi estensibile anche all’esercizio di diritti di natura diversa, tra cui quello potestativo di chiedere la nullità o l’annullamento di un contratto. — Cass. 10-7-74, n. 2039, rv. 370316 (contra: Il mandante può agire contro il terzo, che abbia venduto un animale al mandatario senza rap- 2084 presentanza, per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. — Cass. 2-8-55, n. 2504). • La facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, prevista dal comma 2 dell’art. 1705, non è condizionata all’inerzia o anche soltanto alla negligenza del mandatario nella tutela dei propri diritti verso i terzi contraenti. L’esito favorevole dell’azione consentita dall’art. 1705 si acquisisce direttamente al patrimonio del mandante, il che esclude che questi agisca utendo iuribus del mandatario, agendo egli in via diretta e non surrogatoria; e ciò in quanto la titolarità del credito al nome del mandatario, anche se legittima l’azione di costui verso i terzi contraenti, si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica del mandante. — Cass. 10-5-65, n. 879. • In tema di mandato e, in particolare, quanto alla disciplina dell’azione diretta del mandante ex art. 1705 cod. civ., i terzi nei cui confronti egli «può sostituirsi al mandatario» sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto del mandato (ovvero, nel caso, quale quello di specie, di contratto di commissione, i terzi con cui il mandatario ha stipulato la vendita). Non può, viceversa, il mandante far valere (quanto meno a norma del predetto art. 1705, e cioè iure proprio) i diritti acquisiti dal mandatario nell’ambito di un diverso contratto, così realizzando una (illegittima) modificazione soggettiva di una parte contrattuale, prevista solo eccezionalmente dalla norma citata. — Cass. 1-12-2004, n. 22596, rv. 579365. • Per il disposto dell’art. 1705, comma secondo, cod. civ. il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza. — Cass. 10-6-2004, n. 11014, rv. 573515. • In tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato») non può trovare applicazione in caso di domanda di risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, proprio per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore dell’espressione «diritti di credito derivanti dall’esercizio del mandato», è limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. (Nella fattispecie, relativa all’azione di danni cagionati dal ritardato recapito di macchinari ad una esposizione fieristica, esperita contro lo spedizioniere ed il vettore, quest’ultimo incaricato dal primo del trasporto, la corte di merito aveva ritenuto non sussistere la legittimazione ad agire nei confronti del vettore da parte della società mandante, che ha pertanto lamentato la violazione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ.; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso). — Cass. 8-6-2007, n. 13375, rv. 597988 (conf. Cass. 21-1-2005, n. 1312, rv. 578793 e Cass. 25-8-2006, n. 18512, rv. 593602). 2085 Titolo III - Dei singoli contratti • In caso di mandato all’incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l’adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio — affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all’incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente — la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all’attrice sia la legittimazione ad causam, sia quella sostanziale). — Cass. 14-7-2015, n. 14671, rv. 636179. 3.Mandato ad alienare • Nel mandato ad alienare — come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato — è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti, non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento della alienazione gestoria del bene da parte del mandatario-commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo. — Cass. 7-12-94, n. 10522. • In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà. — Cass. 2-9-2013, n. 20051, rv. 627719. 4.Intestazione fiduciaria: in particolare di titoli azionari • L’intestazione fiduciaria di un bene — frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante — comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. — Cass. 14-72015, n. 14695, rv. 635899. • Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno — pure effettivamente voluto — ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con §5 - 1705 il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, è stata negata la natura fiduciaria dell’intestazione a favore della moglie del ricorrente delle quote societarie alla medesima cedute dalla madre di quest’ultimo, essendo stata esclusa l’esistenza di un pactum fiduciae fra la cessionaria e il marito, che era risultato peraltro estraneo al negozio di cessione). — Cass. 6-5-2005, n. 9402, rv. 581194 (conf. Cass. 8-9-2015, n. 17785, rv. 636851). • In tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari, il pactum fiduciae comporta la creazione di obblighi giuridici a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte del fiduciante per ottenerne l’adempimento. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il pactum fiduciae si configurasse come un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale il fiduciario aveva assunto gli obblighi del mandatario per l’esercizio dei diritti connessi alle azioni a lui fiduciariamente intestate, tra cui, in particolare, l’obbligo di rendere conto al fiduciante dello svolgimento e del risultato della gestione). — Cass. 14-10-95, n. 10768. • L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (nella specie, la cessazione della convivenza more uxorio tra il fiduciante e la fiduciaria). — Cass. 27-11-99, n. 13261, rv. 531576 (conf. Cass. 21-3-2016, n. 5507, rv. 639100). • Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell’ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell’art. 1378 cod. civ., mediante l’individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all’obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà. — Cass. 24-6-2002, n. 9166, rv. 555297. 5.Casistica • In deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell’art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. — Cass. 27-9-97, n. 9509, rv. 508339. • Nella cosiddetta locazione finanziaria, il diritto del­ l’«utilizzatore» alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione (con la conseguente garanzia per vizi della cosa o per evizione), pur non potendo essere fatto valere nei confronti del «concedente», non rimane però privo di tutela. Infatti, in relazione alle pe- 1706 - §1 Libro IV - Delle obbligazioni culiarità dell’operazione contrattuale, deve ritenersi sussistente un sufficiente presupposto per legittimare, già in linea di principio, l’«utilizzatore - locatario» ad esercitare le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. A ciò si aggiunga che, una volta riconosciuto che è sull’«utilizzatore» che si appunta l’interesse al godimento della cosa che il «finanziatore» gli procura presso il «fornitore», finisce per realizzarsi, nella conclusione del contratto di fornitura, quella medesima scissione di posizioni, nei confronti del terzo contraente, che si presenta nel caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell’interesse del mandante. Da ciò consegue che, in virtù dell’art. 1705, comma secondo cod. civ., va riconosciuta, all’«utilizzatore», la legittimazione almeno a far valere le azioni intese all’adempimento del contratto di «fornitura» ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento dello stesso. — Cass. 30-6-98, n. 6412, rv. 516833 (conf. Cass. 2-11-98, n. 10926, rv. 520272). • In caso di leasing finanziario — atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne 2086 l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) — l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto […]. — Cass. 27-7-2006, n. 17145, rv. 593960. • L’operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l’effetto giuridico di legittimare l’utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all’utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti. — Cass. ord. 30-3-2005, n. 6728, rv. 580620. • Nel contratto di locazione finanziaria («leasing») il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall’utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, ovvero per far valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura, atteso che in entrambi i casi la decisione della causa, per gli effetti che è destinata a produrre, sia nel rapporto tra fornitore e concedente sia nel rapporto incrociato e logicamente dipendente tra concedente e utilizzatore, sarebbe inutiliter data senza la partecipazione in giudizio del concedente. — Cass. 12-3-2004, n. 5125, rv. 571065. 1706 Acquisti del mandatario. — Il mandante può rivendicare [948] le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [1153 ss.]. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri [812 ss.], il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre [2652 n. 2, 2690 n. 1, 2932; disp.att. 183; l.f. 103]. Giurisprudenza 1. Rivendica dei beni mobili. - 2. Beni immobili e obbligo di ritrasferimento dei beni immobili. - 3. Acquisti effettuati in nome proprio dal mandatario. 1.Rivendica dei beni mobili • Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest’ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. — Cass. 12-5-2016, n. 9775, rv. 639612. • Dalla norma contenuta nell’art. 1706, per cui il mandante può rivendicare dai terzi le cose acquistate per suo conto e in nome proprio dal mandatario, si desume che i beni acquistati dal mandatario nell’ambito del mandato, appartengono al mandante. — Cass. 27-11-67, n. 2843. • La norma dell’art. 1706 cod. civ. — che attribuisce direttamente al mandante la rivendicazione delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio e, quindi, presuppone l’immediato trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sulle dette cose dall’alienante al mandante — non è applicabile alle cose mobili determinate soltanto nel genere, la cui individuazione non abbia già avuto luogo al momento dell’acquisto operato dal mandatario. Comunque, prima della individuazione, il mandatario ha l’obbligo di trasferire al mandante le cose acquistate per suo conto e di compiere le operazioni necessarie a tale trasferimento, nei modi previsti dall’art. 1378 cod. civ. — Cass. 11-6-71, n. 1748, rv. 352224. • L’art. 1706 c.c., che conferisce al mandante il potere di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario, se presuppone che all’atto dell’acquisto da parte di quest’ultimo si attuino due distinti trasferimenti logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei, l’una dal terzo al mandatario e l’altro dal mandatario al mandante, non impedisce, tuttavia, che il secondo trasferimento, pur senza compromettere il diritto di rivendica già acquisito dal