La responsabilità civile
Responsabilità contrattuale (art. 1218 cc)
Scaturisce da qualsiasi rapporto
obbligatorio già precostituito.
Il Medico generalista si obbliga ad
eseguire una prestazione
professionalmente corretta.
Il paziente ha l’obbligo di provare che si è
rivolto al medico e che questi è stato
inadempiente.
Il medico deve provare che non ha colpa :
ossia ha tenuto un comportamento
corretto come da prassi, ovvero che è
sopravvenuto un fatto imprevedibile o
che il caso era di particolare difficoltà
PRESCRIZIONE DECENNALE
Responsabilità extracontrattuale (art.2043
c.c.)
Non presuppone alcun rapporto
preesistente ma deriva da un atto illecito
posto in essere in violazione de principio
del neminem ledere. (es. il medico che
presti soccorso senza aver avuto alcuna
richiesta – il medico che svolge l’attività
presso un ospedale o una casa di cura)
Il paziente deve provare tutti gli elementi
della responsabilità, compresa la colpa
del medico.
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
In tema di responsabilità civile nell'attività
medico-chirurgica, rispondono a titolo di
responsabilità contrattuale - come tale
subordinata al termine di prescrizione
decennale - per i danni subiti dal paziente, sia
l'ente ospedaliero per la non diligente
esecuzione della prestazione medica da parte
di un proprio dipendente, sia il sanitario che
abbia eseguito la prestazione, la cui
obbligazione, pur non basata su un contratto
tra professionista e paziente, si fonda sul cd.
contatto sociale, ovvero sull'affidamento che il
malato pone sulla professionalità
dell'esercente una professione protetta”.
(Cass. civ., sez. III, 22-01-1999, n. 589, Cass.
civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085; Trib.
Genova Sez. II, 23-03-2007 )
...con riferimento alla responsabilità
medica
Legge 189/2012 (“Balduzzi”):
art. 3, co.1: L'esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno,
tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo.
Responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.)
Onere della prova a carico del pz
Ante
1999
Prescrizione 5 anni
Responsabilità contrattuale
(art.1218 c.c.)
1999-20
12
Onere della prova a carico del medico
Prescrizione 10 anni
Responsabilità
extracontrattuale (art.2043
c.c.)
?
Post
2012
Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha
una responsabilità piena per i casi che non
presentino particolari difficoltà. Se invece
l’opera professionale investe casi difficili, vale
quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale
articolo prevede che, se la prestazione implica
la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera risponde di
danno solo in caso di colpa grave, ma
limitatamente
alla
sola
imperizia
(
Corte
Costituzionale n. 166/1973 - Cass. Civ. n.
11440/97-n.
5846/2007)
5945/2000-
n.
9085/2006
–
n.
Il danno (modificazione peggiorativa dello stato
anteriore) può consistere nella morte, ovvero
nell’aggravamento di una malattia in atto o la
insorgenza di altra patologia.
Il realizzarsi di un danno non implica
necessariamente un addebito di responsabilità.
"Essendo eguali i principi che regolano il nesso
causale in materia penale ed in materia civile (art.
40 e 41 c.p.) ciò che muta sostanzialmente tra il
processo penale e quello civile è la regola
probatoria, in quanto nel primo vige la regola
della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr.
Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328,
Franzese), mentre nel secondo vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile
che non", stante la diversità dei valori in gioco nel
processo penale tra accusa e difesa, e
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile
tra le due parti contendenti (Cass. 2007/21619;
Cass. 2007/9238, Cass. SU. 581/2008, Cass.
2008/23676, Cass.2009/975).
Danno morale = pretium doloris
Danno biologico= lesione
dell’integrità psicofisica
suscettibile di accertamento
medico-legale
Danno esistenziale= alterazione
della qualità della vita- non poter
più fare
VALUTAZIONE IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO
STATO ANTERIORE
STABILIZZAZIONE
EMENDABILITA’
CONCORSO DI CAUSE
COEFFICIENTE DI ANTAGONISMO
ETA’ E SESSO
TABELLE DI VALUTAZIONE
CRITERI DI GIUDIZIO
PER IL
NESSO CAUSALE
- CRONOLOGICO
- TOPOGRAFICO
- QUALITATIVO- QUANTITATIVO
- DELLA CONTINUITA’ FENOMENOLOGICA
- EPIDEMIOLOGICO STATISTICO
- DI ESCLUSIONE