La responsabilità civile Responsabilità contrattuale (art. 1218 cc) Scaturisce da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito. Il Medico generalista si obbliga ad eseguire una prestazione professionalmente corretta. Il paziente ha l’obbligo di provare che si è rivolto al medico e che questi è stato inadempiente. Il medico deve provare che non ha colpa : ossia ha tenuto un comportamento corretto come da prassi, ovvero che è sopravvenuto un fatto imprevedibile o che il caso era di particolare difficoltà PRESCRIZIONE DECENNALE Responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.) Non presuppone alcun rapporto preesistente ma deriva da un atto illecito posto in essere in violazione de principio del neminem ledere. (es. il medico che presti soccorso senza aver avuto alcuna richiesta – il medico che svolge l’attività presso un ospedale o una casa di cura) Il paziente deve provare tutti gli elementi della responsabilità, compresa la colpa del medico. PRESCRIZIONE QUINQUENNALE In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale - come tale subordinata al termine di prescrizione decennale - per i danni subiti dal paziente, sia l'ente ospedaliero per la non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente, sia il sanitario che abbia eseguito la prestazione, la cui obbligazione, pur non basata su un contratto tra professionista e paziente, si fonda sul cd. contatto sociale, ovvero sull'affidamento che il malato pone sulla professionalità dell'esercente una professione protetta”. (Cass. civ., sez. III, 22-01-1999, n. 589, Cass. civ. Sez. III, 19-04-2006, n. 9085; Trib. Genova Sez. II, 23-03-2007 ) ...con riferimento alla responsabilità medica Legge 189/2012 (“Balduzzi”): art. 3, co.1: L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.) Onere della prova a carico del pz Ante 1999 Prescrizione 5 anni Responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.) 1999-20 12 Onere della prova a carico del medico Prescrizione 10 anni Responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.) ? Post 2012 Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una responsabilità piena per i casi che non presentino particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo in caso di colpa grave, ma limitatamente alla sola imperizia ( Corte Costituzionale n. 166/1973 - Cass. Civ. n. 11440/97-n. 5846/2007) 5945/2000- n. 9085/2006 – n. Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia. Il realizzarsi di un danno non implica necessariamente un addebito di responsabilità. "Essendo eguali i principi che regolano il nesso causale in materia penale ed in materia civile (art. 40 e 41 c.p.) ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. 2007/21619; Cass. 2007/9238, Cass. SU. 581/2008, Cass. 2008/23676, Cass.2009/975). Danno morale = pretium doloris Danno biologico= lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale Danno esistenziale= alterazione della qualità della vita- non poter più fare VALUTAZIONE IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO STATO ANTERIORE STABILIZZAZIONE EMENDABILITA’ CONCORSO DI CAUSE COEFFICIENTE DI ANTAGONISMO ETA’ E SESSO TABELLE DI VALUTAZIONE CRITERI DI GIUDIZIO PER IL NESSO CAUSALE - CRONOLOGICO - TOPOGRAFICO - QUALITATIVO- QUANTITATIVO - DELLA CONTINUITA’ FENOMENOLOGICA - EPIDEMIOLOGICO STATISTICO - DI ESCLUSIONE