CASS. 20.8.2015 n. 16993 Tardiva (di 2/3 mesi) diagnosi di carcinoma, con conseguente decesso della paziente. Rigetto parziale delle domande risarcitorie, con reiezione dell’appello degli eredi sulla scorta della CTU, che, pur rimarcando il comportamento negligente del medico, ha escluso il nesso causale fra ritardo diagnostico e decesso, stante l’ineluttabilità della morte a causa della forma tumorale, maligna e aggressiva. CASS. 20.8.2015 n. 16993 Cass. 16993/15 accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello in diversa composizione per l’applicazione dei seguenti principi di diritto La misura della diligenza è legata disattesi dai Giudici di merito L’omessa o tardiva diagnosi di un processo morboso terminale (per il quale è praticabile solo un intervento palliativo) determina di per sé un danno al paziente, che perde così la chance di vivere per un periodo (anche breve) in più, di conservare una migliore qualità della vita, di esplicare le proprie attitudini nel tempo che lo separa dall’exitus e di meglio prepararsi alla propria fine. alla qualifica professionale del debitore, essendo richiesta al professionista specialista una perizia particolarmente elevata. Va riconosciuto il cd. danno tanatologico, consistente nella sofferenza patita durante l’agonia prima di morire e qualificabile come danno morale terminale (ma v. Cass. S.U. 22.7.2015 n. 15350, fra le numerose di segno contrario)