L. 13 MAGGIO 1978 n° 180 cd. LEGGE BISAGLIA

CASS. 20.8.2015 n. 16993
Tardiva (di 2/3 mesi) diagnosi di carcinoma, con
conseguente decesso della paziente.
Rigetto parziale delle domande risarcitorie, con
reiezione dell’appello degli eredi sulla scorta della
CTU, che, pur rimarcando il comportamento
negligente del medico, ha escluso il nesso causale
fra ritardo diagnostico e decesso, stante
l’ineluttabilità della morte a causa della forma
tumorale, maligna e aggressiva.
CASS. 20.8.2015 n. 16993
Cass. 16993/15 accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e
rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello in diversa
composizione per l’applicazione dei seguenti principi di diritto
La misura della diligenza è legata
disattesi dai Giudici di merito
L’omessa o tardiva diagnosi di un processo morboso
terminale (per il quale è praticabile solo un
intervento palliativo) determina di per sé un danno
al paziente, che perde così la chance di vivere per
un periodo (anche breve) in più, di conservare una
migliore qualità della vita, di esplicare le proprie
attitudini nel tempo che lo separa dall’exitus e di
meglio prepararsi alla propria fine.
alla qualifica professionale del
debitore, essendo richiesta al
professionista specialista una
perizia particolarmente elevata.
Va riconosciuto il cd. danno
tanatologico, consistente nella
sofferenza patita durante
l’agonia prima di morire e
qualificabile come danno
morale terminale (ma v. Cass.
S.U. 22.7.2015 n. 15350, fra le
numerose di segno contrario)