Capitolo LXIV I contratti per prestazioni di servizi Il mandato. Il

Capitolo LXIV
I contratti per prestazioni di servizi
Il mandato.
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uni o più atti giuridici contro
dell’altra (mandante).
Il particolare oggetto (compimento di atti giuridici, ma anche le operazioni e in generale gli atti non dichiarativi)
distingue il mandato dal contratto di lavoro e da quelli d’intermediazione.
Mandato e rappresentanza. Il mandatario deve sempre agire per conto del mandante, ma ciò non esclude che egli
possa agire anche nell’interesse proprio (mandato inrem propriam) o di un terzo. Il mandatario deve agire invece a
nome del mandante solo se gli è stato conferito il relativo potere, con conseguente applicabilità, per quanto di
ragione, delle norme sulla rappresentanza. In tal caso i due rapporti si sovrappongono, pur rimanendo distinti, in
punto, ad esempio, di prescrizione, rispettivamente, dell’azione di annullamento e di quella risarcitoria, in caso di
conflitto d’interessi.
La disciplina del mandato è sostanzialmente unitaria per quanto riguarda il rapporto interno tra le parti mentre è
diversa per quanto attiene ai rapporti esterni con i terzi ed in generale per quanto attiene agli effetti prodotti
dall’attività del mandatario a seconda che il mandato sia con rappresentanza o senza.
Mandato senza rappresentanza. Il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Di conseguenza i terzi
non hanno alcun rapporto col mandante.
Il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.
secondo taluni il mandatario acquisterebbe i diritti, ma essi si trasferirebbero automaticamente nel patrimonio del
mandante, il quale avrebbe dunque azione diretta contro il debitore. Altra dottrina ravvisa invece un’ipotesi di azione
surrogatoria che prescinderebbe dai presupposti fissati.
Poiché in ogni caso, si tratta di una legittimazione eccezionale, in assenza di contemplatio domini, al mandante può
essere riconosciuta azione per ottenere l’adempimento dell’obbligazione ma non azione per invalidare il contratto
concluso dal mandatario o per risolverlo, in caso di inadempimento ad opera del terzo.
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio,
salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede e sempre che la cosa sia individuata al
momento dell’acquisto dal terzo o altrimenti.
Se le cose acquistare dal mandatario sono beni immobili, il mandatario è obbligato a ritrasferirle immediatamente,
salvo patto diverso, al mandante, anche unilateralmente.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il
mandatario ha acquistato in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da data
certa anteriore al pignoramento o, trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, sia anteriore a quella del
pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Il codice non disciplina l’ipotesi del mandato (senza rappresentanza) ad alienare. La dottrina è divisa.
- Secondo taluni il trasferimento avverrebbe direttamente dal mandante al terzo tramite il mandatario che, in forza
del mandato, sarebbe legittimato a disporre in nome proprio del diritto altrui.
- Secondo altra impostazione il trasferimento sarebbe duplice:
 Dal mandante al mandatario: questo trasferimento sarebbe, a seconda dei punti di vista, o attuato in forza di
un negozio a causa esterna che deve precedere quello del terzo o automatico, anche in caso di alienazioni
immobiliari, ma condizionato sospensivamente al compimento dell’alienazione gestoria al terzo.
 Dal mandatario al terzo.
Il mandato è un contratto presuntivamente oneroso ma non è a prestazioni corrispettive. La misura del compenso, se
non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal
giudice secondo equità. Trattandosi di contratto si richiede la capacità di agire di entrambe la parti, laddove in caso
di rappresentanza si pretende che sia capace di agire solo il rappresentato.
Il mandato non è un contratto formale. È quindi ammissibile la conclusione per comportamento concludente ma
deve escludersi comunque la possibilità di un mandato presunto, desumibile cioè dal comportamento del mandatario
a cui si accompagni il silenzio del mandante.
Si discute in caso di mandato senza rappresentanza immobiliare. Per quello a vendere, la forma dovrebbe essere
scritta, perché c’è trasferimento dal mandante al mandatario, mentre per quello ad acquistare, la scrittura sarebbe
pretesa o con assimilazione funzionale di procura e mandato, o perché il mandato svolgerebbe la stessa funzione del
preliminare, sul piano, però, non del negozio gestorio, con il quale non interferisce, ma del negozio di ritrasferimento.
La giurisprudenza ritiene che se il mandante non può pretendere il ritrasferimento in caso di mandato orale senza
rappresentanza ad acquisti immobiliari perché il mandato stesso è nullo, l’atto di ritrasferimento concluso
spontaneamente dal mandatario sarebbe valido.
Sostituto del mandatario. Il contratto di mandato è di regola intuitus personae. Il mandatario, nell’esecuzione del
mandato, può tuttavia sostituire altri a sé, quando sia stato autorizzato dal mandante nonché quando ciò si renda
necessario per la natura dell’incarico. In difetto il mandante può disconoscere l’opera del sostituito e il mandatario
ne risponde.
In caso di sostituzione il mandatario non opera una cessione del contratto, né una delega di poteri ma conclude un
subcontratto di mandato o, secondo altra impostazione, un contratto di mandato a favore di terzo cioè del mandante,
il quale può peraltro agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario, in caso di sostituzione
autorizzata o necessitata, purché possa ancora agire il mandatario stesso, non dunque quando costui abbia
accettato e approvato l’opera del sostituto.
Pluralità di mandatari. Si disciplina l’ipotesi di pluralità di mandatari. In tal caso il mandato può essere congiuntivo,
con la conseguenza che il contratto, salvo patto contrario, non si conclude se non è accettato da tutti.
Se il mandato è disgiuntivo ciascun mandatario è obbligato a gestire l’affare ma il mandante, non appena avvertito
della conclusione, deve darne notizia agli altri; in mancanza è tenuto a risarcire loro i danni subiti in conseguenza
dell’omissione o del ritardo.
Obblighi del mandatario. Il mandatario ha l’obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia,
anche per gli atti preparatori dell’esecuzione e l’eventuale scelta del sostituto, e di non eccedere i limiti del mandato.
In caso contrario l’atto resta a suo carico, salvo ratifica.
In caso di mandato con rappresentanza deve distinguersi a seconda che all’eccesso ai limiti del mandato si
accompagni o meno anche un eccesso ai limiti della procura. Se i limiti ecceduti sono gli stessi è evidente che,
configurandosi un’ipotesi di rappresentanza senza potere, nei rapporti con i terzi sarà applicabile la disciplina
dettata dagli artt. 1398-1399, mentre tra le parti sarà configurabile un inadempimento al mandato, con risarcimento
dei danni, salvo ratifica.
Se invece vi è eccesso ai limiti del mandato ma non agli eventuali limiti della procura, il mandante risponderà di
fronte ai terzi ma avrà azione di danni contro il mandatario, sempre salvo ratifica.
La ratifica operando nei rapporti interni, è atto a forma libera.
La responsabilità per colpa va comunque valutata con minor rigore in caso di mandato gratuito, ma a livello di an e
non di quantum debeatur: in altre parole se la responsabilità è accertata, il danno dovrà essere risarcito
integralmente.
Il mandatario ha anche particolari obblighi di comunicazione nei confronti del mandante in ordine alle circostanza
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato o che possono indurre a discostarsi
dalle istruzioni ricevute o in ordine all’avvenuta esecuzione del mandato, o ancora in ordine ad eventuali contrasti
con il vettore in caso di cose spedite.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato.
Per quanto riguarda infine la solvibilità dei terzi, il mandatario senza rappresentanza salvo patto contrario di tipi
fideiussorio, non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quelli
ha contrattato, salvo che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del
contratto
Obblighi del mandante. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in
proprio nome.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono stata fatte,
e deve pagargli il compenso che eventualmente a lui spetta.
Il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell’incarico senza poterli evitare, compresi
quelli conseguenti a inadempimento, per fatto e colpa del mandante, in caso di mandato senza rappresentanza,
mentre non sono risarcibili in ogni caso quelli dovuti a colpa del mandatario o che conseguito alla pura e semplice
accettazione dell’incarico.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari, sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul
mandante e sui creditori di questo. Si tratta non di un privilegio, ma di una sorta di prededucibilità.
ESTINZIONE
Cause di estinzione tipiche del mandato:
- Scadenza del termine o compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito.
- Revoca da parte del mandante. Si tratta di un recesso unilaterale che opera ex nunc e può essere esercitato fino
alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione del mandato.
La revoca espressa è dichiarazione recettizia e non pretende la stessa forma del mandato. La revoca tacita, sempre
possibile essendo la forma libera, pur perfezionandosi al momento in cui quel dato comportamento è tenuto, deve
essere comunicata al mandatario a pena di inefficacia dal mandante e quindi non può pervenire aliunde. La
conoscenza di fatto non impedisce dunque al mandatario di continuare nella gestione dell’affare.
La revoca è sempre ammessa, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità, ferma restando l’inefficacia dell’atto
compiuto successivamente alla revoca, il mandante risponde dei danni, salvo che la revoca sia avvenuta per
giusta causa.
Il mandato, salvo diversa pattuizione o giusta causa, è ex lege irrevocabile se conferito anche nell’interesse del
mandatario o di un terzo, ma pur in questo caso il mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale,
affidato solo in gestione al mandatario.
L’interesse del mandatario deve essere un vero e proprio interesse giuridico presente alle parti e calato in un
accordo, che può preesistere o essere contestuale alla conclusione del mandato.
Il mandato nell’interesse del terzo è assimilabile ad una delegazione di pagamento, senza che il mandatario
assuma obbligazioni verso il terzo. Costui dunque non ha diritto a pretendere l’adempimento, a differenza
dell’ipotesi del mandato a favore del terzo, cosicché a seguito dell’adesione il mandato diviene irrevocabile e il terzo
ha diritto all’adempimento.
Altra ipotesi di irrevocabilità, sempre salvo giusta causa, è quella del mandato collettivo. Infatti se il mandato è
stato conferito da più persone con un unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto
qualora non sia stata fatta da tutti i mandati, salvo che ricorra una giusta causa. In tale ultimo caso ed in caso di
mandato plurimo, conferito cioè non con un unico atto, anche una singola revoca determina l’estinzione totale e il
rapporto non sopravvive tra gli altri mandanti e il mandatario.
L’irrevocabilità sussiste anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei mandanti.
- Rinunzia del mandatario. La rinunzia deve essere fatta in modo e in tempi tali che il mandante possa provvedere
altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.
Anche la rinunzia è in realtà un recesso. La relativa dichiarazione è recettizia e a forma libera.
Non sussiste un problema di irrinunciabilità, potendo il mandatario rinunziare anche quando il mandante non
potrebbe revocare.
- Morte (anche presunta), interdizione o inabilitazione del mandatario o del mandante. In tal caso se ha ad oggetto il
compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa il mandato non si estingue se l’esercizio di impresa è
continuato, ma le parti o gli eredi hanno diritto di recedere. È applicabile la disciplina restrittiva prevista per i
piccoli imprenditori con riguardo alla natura dell’affare (oggetto del mandato) o ad altre circostanze.
Il mandato non si estingue in caso di morte del mandante se conferito anche nell’interesse del mandatario o di
terzi. Il mandatario potrà agire a nome dei successori del morto.
Nell’ipotesi inversa di morte o incapacità sopravvenuta del mandatario, gli eredi di costui o chi lo rappresenta o
l’assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nel suo
interesse i provvedimenti richiesti dalle circostanze, nonché rendere il conto.
Il mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante è valido se ha ad oggetto atti a contenuto non economico o
relativi a beni già usciti dal patrimonio, altrimenti è nullo.
La conoscenza della causa di estinzione avviene in seguito a comunicazione del mandante in caso di revoca e a
comunicazione del mandatario in caso di rinunzia. In tutte le altre ipotesi essa può avvenire in qualsiasi maniera
ed anzi può ritenersi che la conoscenza vada equiparata alla conoscibilità, quando l’ignoranza è dovuta a colpa.
Gli atti che il mandatario ha compiuto prima di conoscere l’estinzione del mandato sono efficaci nei confronti del
mandante e dei suoi eredi. Questa regola mira, in buona sostanza, a tutelare il mandatario in tutte le ipotesi di
estinzione compresa la rinunzia, perché il mandatario può anche non sapere con precisione quando essa è
pervenuta al mandante e potrebbe vedersi costretto a compiere atti urgenti pur dopo averla inviata