IL MANDATO Per compiere atti giuridici spesso, le persone, sia fisiche sia giuridiche, si avvalgono di un altro soggetto, cioè si fanno rappresentare da un’altra persona. Con il contratto di mandato, infatti, una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere, a seconda dei casi, uno o più atti giuridici per conto di un’altra persona, detta mandante. IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA Si ha il mandato con rappresentanza quando al mandato è collegata una procura; in questa ipotesi il mandatario agisce non solo per conto (cioè nell’interesse), ma anche nel nome del mandante (ossia dichiara ai terzi che non compie l’atto per se ma per il mandante). Procura: atto con cui unilateralmente un soggetto autorizza un altro a compiere uno o più atti per conto proprio. IL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Il mandato senza rappresentanza, o con rappresentanza impropria, avviene quando al mandatario non viene conferita procura. In questo caso il mandatario agisce in nome proprio, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio, mentre i terzi non entrano in alcun rapporto con il mandante. Il mandatario è poi obbligato a trasmettere al mandante, con un successivo negozio, i diritti acquisiti in nome proprio ma per suo conto. I TIPI DI MANDATO Rispetto ai poteri che attribuisce alle parti, il mandato può essere: • Generale; • Generico; • Specifico; IL MANDATO GENERALE Il mandato si dice generale, se riveste globalmente la cura di tutti gli interessi del mandante (anche se relativi a una data zona); il mandato generale comprende, però, solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti dal mandatario generale qualora non siano espressamente menzionati nel mandato; IL MANDATO GENERICO Il mandato si dice generico se riguarda alcuni specifici poteri. Esempio: potere di vendere IL MANDATO SPECIFICO Il mandato si dice specifico, se riguarda specifici poteri relativamente a determinati beni. Esempio: potere di vendere un fondo di mia proprietà. CARATTERE DEL MANDATO Il mandato si presume oneroso, può essere, però, anche gratuito in quanto l’onerosità ne è carattere normale ma non essenziale. RESPONSABILITA’ DEL MANDATARIO La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, viene determinata dalle tariffe professionali, dagli usi o dall’autorità giudiziaria. Il mandatario è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con la diligenza del buon padre di famiglia. A mandato eseguito deve fare relazione al mandante e presentargli il rendiconto. La sua responsabilità per colpa è valutata con minor rigore qualora il mandato sia gratuito. LA RATIFICA Il mandatario non può, nell’esecuzione del mandato, eccedere i limiti fissati nel contratto: se egli compie un atto che esorbita dal mandato, tale atto resta a suo carico qualora non venga ratificato dal mandante. Ratifica: un soggetto fa suoi gli effetti di un atto compiuto da altri che non aveva autorizzato. LA REVOCA Il mandato è un contratto di natura personale: pertanto il mandante può revocare il mandato, se viene meno la fiducia nei confronti del mandatario ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, egli risponde dei danni, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa (ad esempio, perché il mandatario non ha rispettato le direttive del mandante o abbia agito con l’intenzione nascosta di procurargli un danno). Anche la revoca, quando sia stato conferito a tempo determinato o per un determinato fare, obbliga il mandante a risarcire i danni, salvo che ricorra una giusta causa. Anche il mandatario ha facoltà di rinunzia al mandato, ma se non ricorre una giusta causa deve risarcire i danni al mandante. Oltre che nei casi di revoca del mandante e di rinunzia del mandatario, il mandato si estingue per scadenza del termine, per il compimento dell’affare, per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. REALIZZATO DA … Ariu Sara Sanna Elisabetta