II. La causa: variazioni critiche. Dalla causa dell’ obbligazione alla causa del contratto. Il contratto come iusta causa obligationis; l’ obbligazione come titolo e non più causa della prestazione, com’ era nel diritto romano. Le teorie soggettive. Causa e motivi. Limiti all’ irrilevanza dei motivi (es. il contratto di trasporto e il contratto di viaggio). Le teorie oggettive della causa: La funzione sociale; Cass. civ., Sez.III, 04/04/2003, n.5324 La causa del contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle due parti si propone di realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà di essa a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attribuiscano al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge. La critica “politica”: la causa come funzione sociale comporta un controllo pubblicistico sull’ autonomia contrattuale (les. locazione privata e “diritto all’ abitazione”) La critica “tecnica”: identificazione della causa col tipo e/o con l’oggetto del negozio Le critiche della giurisprudenza alla teoria funzionale: dalla funzione sociale alla causa in concreto: La definizione del codice è, in definitiva, quella di funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata (così, testualmente, la relazione del ministro guardasigilli); ma è noto che, da parte della più attenta dottrina, e di una assai sporadica e minoritaria giurisprudenza ….. si elabori una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato) III. E’ veramente vero che la causa non serve ? Prima di buttarla bisognerebbe conoscerne l funzioni. Alla ricerca di significati della causa: Causa e tipo. Attinenza del tipo alla descrizione degli effetti. Attinenza della causa alla giustificazione degli effetti. Cass. civ., Sez.I, 28/06/2002, n.9494 La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicchè, proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che consente l'acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio. Cass. civ., Sez.I, 21/09/2000, n.12489: In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la "condicio creditorum". (Nella specie, la società, poi fallita, aveva ottenuto da un istituto di credito fondiario un mutuo da utilizzare per estinguere altre passività; la stessa aveva, dunque, accreditato una parte della somma mutuata su un conto corrente di corrispondenza acceso presso una banca; la sentenza impugnato aveva revocato quell'accreditamento, ritenendolo un pagamento posto in essere in violazione della "par condicio creditorum". La S.C., nell'affermare il principio di diritto massimato, ha respinto la tesi della banca, la quale sosteneva che il proprio credito nei confronti della fallita al momento dell'accreditamento s'era estinto non attraverso un pagamento astrattamente revocabile, bensì per effetto della compensazione, sottratta alla revocatoria ex art. 56 l. fall.). Funzione 1: individuazione del tipo Causa e tipo. I contratti tipici ed i contratti innominati. Attinenza del tipo alla descrizione degli effetti. Attinenza della causa alla giustificazione degli effetti. ” Funzione 2: garanzia della compatibilità dell’ operazione contrattuale con la protezione degli interessi dei creditori e dei terzi Funzione 3: garanzia della neutralità dell’ operazione economica rispetto al mercato La causa in concreto postula comunque una valutazione rispetto ad un modello astratto ….. Altrimenti si risolve in un puro rinvio a qualunque funzione le parti assegnino al cntratto, fatto salvo il controllo di ordine pubblico Es la decisione della S.C sul parcheggio, tra deposito e locazione Es.cass07-12598: dal contratto di trasporto al contratto di viaggio …. e si confonde facilmente con i motivi e/o con l’ ipotesi di frode alla legge Cass. 2009-16030 Conclusione: - la causa come criterio di compatibilità dell’ operazione economica privata con regole del mercato. es Causa e forma. I contratti a titolo gratuito e le promesse unilaterali. - La causa non concerne il rapporto e gli effetti tra le parti, ma la loro rilevanza verso i terzi Cass. civ., Sez.I, 21/09/2000, n.12489: In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la "condicio creditorum". (Nella specie, la società, poi fallita, aveva ottenuto da un istituto di credito fondiario un mutuo da utilizzare per estinguere altre passività; la stessa aveva, dunque, accreditato una parte della somma mutuata su un conto corrente di corrispondenza acceso presso una banca; la sentenza impugnato aveva revocato quell'accreditamento, ritenendolo un pagamento posto in essere in violazione della "par condicio creditorum". La S.C., nell'affermare il principio di diritto massimato, ha respinto la tesi della banca, la quale sosteneva che il proprio credito nei confronti della fallita al momento dell'accreditamento s'era estinto non attraverso un pagamento astrattamente revocabile, bensì per effetto della compensazione, sottratta alla revocatoria ex art. 56 l. fall.). - La compatibilità consiste nel rispetto dell’ equilibrio di interessi stabilito dal codice civile tra tipi di diritti diversi: proprietà è contratto (numero chiuso); contratto e credito (par condicio); contratto e successione, contratto e impresa (concorrenza); contratto e consumo… etc. Nonché, oggi, anche contratto e servizio pubblico. Es il mutamento di “causa” dal contratto di albergo al contratto di viaggio Cass 2007-26058 la “causa” del contratto preliminare: In astratto o in concreto ? Cass 2009-8038; Cass. 2009-16382