II. La causa: variazioni critiche.
Dalla causa dell’ obbligazione alla causa del contratto. Il contratto come iusta causa obligationis;
l’ obbligazione come titolo e non più causa della prestazione, com’ era nel diritto romano.
Le teorie soggettive.
Causa e motivi. Limiti all’ irrilevanza dei motivi (es. il contratto di trasporto e il contratto di
viaggio).
Le teorie oggettive della causa: La funzione sociale;
Cass. civ., Sez.III, 04/04/2003, n.5324
La causa del contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente
persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo
ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle due parti si propone di
realizzare; ne consegue che si ha illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà di essa a
norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello
strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attribuiscano al negozio una
funzione obiettiva volta al raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge.
La critica “politica”: la causa come funzione sociale comporta un controllo pubblicistico
sull’ autonomia contrattuale (les. locazione privata e “diritto all’ abitazione”)
La critica “tecnica”: identificazione della causa col tipo e/o con l’oggetto del negozio
Le critiche della giurisprudenza alla teoria funzionale: dalla funzione sociale alla causa in concreto:
La definizione del codice è, in definitiva, quella di funzione economico-sociale del negozio
riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata (così,
testualmente, la relazione del ministro guardasigilli); ma è noto che, da parte della più attenta
dottrina, e di una assai sporadica e minoritaria giurisprudenza ….. si elabori una ermeneutica del
concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica
che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità
sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della
predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un
contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini
di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là
del modello, anche tipico, adoperato)
III. E’ veramente vero che la causa non serve ? Prima di buttarla bisognerebbe conoscerne l
funzioni.
Alla ricerca di significati della causa:
Causa e tipo. Attinenza del tipo alla descrizione degli effetti. Attinenza della causa alla
giustificazione degli effetti.
Cass. civ., Sez.I, 28/06/2002, n.9494
La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato
generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per
conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite
in esecuzione del mandato. Sicchè, proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla
banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che consente l'acquisizione da parte della banca
di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di
una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa
diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della
banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito
(immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.
Cass. civ., Sez.I, 21/09/2000, n.12489:
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al
cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di
pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale
accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista
delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto
corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal
correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far
affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo
il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto
passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in
quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva
beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito
intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il
requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la "condicio
creditorum". (Nella specie, la società, poi fallita, aveva ottenuto da un istituto di credito
fondiario un mutuo da utilizzare per estinguere altre passività; la stessa aveva, dunque, accreditato
una parte della somma mutuata su un conto corrente di corrispondenza acceso presso una banca; la
sentenza impugnato aveva revocato quell'accreditamento, ritenendolo un pagamento posto in essere
in violazione della "par condicio creditorum". La S.C., nell'affermare il principio di diritto
massimato, ha respinto la tesi della banca, la quale sosteneva che il proprio credito nei confronti
della fallita al momento dell'accreditamento s'era estinto non attraverso un pagamento astrattamente
revocabile, bensì per effetto della compensazione, sottratta alla revocatoria ex art. 56 l. fall.).
Funzione 1: individuazione del tipo
Causa e tipo. I contratti tipici ed i contratti innominati. Attinenza del tipo alla descrizione degli
effetti. Attinenza della causa alla giustificazione degli effetti.
”
Funzione 2: garanzia della compatibilità dell’ operazione contrattuale con la protezione degli
interessi dei creditori e dei terzi
Funzione 3: garanzia della neutralità dell’ operazione economica rispetto al mercato
La causa in concreto postula comunque una valutazione rispetto ad un modello astratto …..
Altrimenti si risolve in un puro rinvio a qualunque funzione le parti assegnino al cntratto, fatto salvo
il controllo di ordine pubblico
Es la decisione della S.C sul parcheggio, tra deposito e locazione
Es.cass07-12598: dal contratto di trasporto al contratto di viaggio
…. e si confonde facilmente con i motivi e/o con l’ ipotesi di frode alla legge
Cass. 2009-16030
Conclusione:
- la causa come criterio di compatibilità dell’ operazione economica privata con regole del
mercato.
es Causa e forma. I contratti a titolo gratuito e le promesse unilaterali.
-
La causa non concerne il rapporto e gli effetti tra le parti, ma la loro rilevanza verso i terzi
Cass. civ., Sez.I, 21/09/2000, n.12489:
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al
cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di
pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale
accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista
delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto
corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal
correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far
affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo
il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto
passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in
quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva
beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito
intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il
requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la "condicio
creditorum".
(Nella specie, la società, poi fallita, aveva ottenuto da un istituto di credito fondiario un mutuo da
utilizzare per estinguere altre passività; la stessa aveva, dunque, accreditato una parte della somma
mutuata su un conto corrente di corrispondenza acceso presso una banca; la sentenza impugnato
aveva revocato quell'accreditamento, ritenendolo un pagamento posto in essere in violazione della
"par condicio creditorum". La S.C., nell'affermare il principio di diritto massimato, ha respinto la
tesi della banca, la quale sosteneva che il proprio credito nei confronti della fallita al momento
dell'accreditamento s'era estinto non attraverso un pagamento astrattamente revocabile, bensì per
effetto della compensazione, sottratta alla revocatoria ex art. 56 l. fall.).
-
La compatibilità consiste nel rispetto dell’ equilibrio di interessi stabilito dal codice civile
tra tipi di diritti diversi: proprietà è contratto (numero chiuso); contratto e credito (par
condicio); contratto e successione, contratto e impresa (concorrenza); contratto e
consumo… etc. Nonché, oggi, anche contratto e servizio pubblico.
Es il mutamento di “causa” dal contratto di albergo al contratto di viaggio
Cass 2007-26058
la “causa” del contratto preliminare: In astratto o in concreto ?
Cass 2009-8038; Cass. 2009-16382