Le società di Capitali Società per azioni (Spa) Società in accomandita per azioni ( Sapa) Società a responsabilità limitata (Srl) 1 Le società di Capitali Caratteristiche generali delle società di capitali: Società dotate di personalità giuridica ; Autonomia patrimoniale perfetta; Responsabilità limitata dei soci; 2 La società per azioni 3 Società per azioni (Spa) Le caratteristiche principali delle Società per azioni: • Polverizzazione del capitale e frazionamento del rischio rendono idoneo il modello alla grande dimensione aziendale e agli elevati fabbisogni finanziari; • Raccolta del capitale di rischio favorita dalle modalità di acquisizione/circolazione del titolo azionario; •Maggiori possibilità di accesso a mezzi alternativi di finanziamento del fabbisogno aziendale( es. obbligazioni azioni proprie) •Sistemi di governance capitalistici: nuova struttura organi sociali e modalità di funzionamento che almeno idealmente distinguono proprietà da governo • Sistemi di protezione più forti e incisivi del capitale per la tutela dei diritti dei terzi ( in sede di sottoscrizioni, conferimenti, valutazioni di esercizio) 4 spa • • • • • Personalità giuridica: autonomia patrimoniale dei soci/ Ragione sociale Importo minimo di capitale sociale (€ 120.000) di versamento (25%) e obbligo di riserva legale Governance adatta alla spersonalizzazione: Assemblea dei soci-Consiglio di amministrazioneCollegio sindacale Libri obbligatori: libro dei soci, del C.d.A., del Collegio sindacale, delle assemblee dei soci, delle obbligazioni Scritture obbligatorie art. 2214 + obbligo di pubblicazione del bilancio+ norme di redazione del bilancio 5 Disposizioni di carattere generale (artt.2325-2332) • 2325 – la personalità giuridica; • 2325 bis – definizione delle società che fanno ricorso al capitale di rischio; • 2326 indicazione della denominazione sociale; • 2327 – ammontare minimo di capitale sociale 120.000 euro • 2328 costituzione per contratto o per atto unilaterale 6 Titolo azionario: quadro normativo • Disciplina delle diverse categorie di in relazione ai diritti offerti ai legittimi possessori (rischi/remunerazioni); • Disciplina della regolare sottoscrizione; • Disciplina dei conferimenti; • Disciplina dei trasferimenti in condizioni di trasparenza e di pubblicità 7 Azioni della spa • Valore delle azioni art. 2348: uguaglianza del valore nominale • Diritti spettanti agli azionisti: a) di natura patrimoniale art.2350 = utili /liquidazione b) di natura amministrativa art.2351 = partecipazione assemblee /diritto di voto/diritto di opzione • Regime di circolazione : nominativo (vedi annotazioni sul libro soci di dati azionista importo azioni possedute, vincoli , versamenti) • Negoziazione: Non tutte le azioni possono essere negoziate nel mercato ufficiale di Borsa ma solo quelle ammesse alla quotazione. I requisiti per l'ammissione a tale listino stabiliti dalla Consob, organo supremo di controllo della Borsa sono: redditività (almeno 3 anni Ro e Rn positivo)diffusione (25% flottante) patrimonio netto (PN 10.000 milioni, 50.000 milioni per le banche) certificazione del bilancio dell'ultimo esercizio. • Caratteri particolari POSTERGATE (di godimento) sono prive del diritto di voto e hanno un diritto ad utili e capitale esercitabili dopo che sono state soddisfatte quelle ordinarie (diritto almeno pari al tasso legale) PRIVILEGIATE (di risparmio)non hanno diritto di voto ma consentono maggiori diritti di percezione di utili e rimborso in caso di liquidazione. La disciplina delle azioni di risparmio è stata innovata dal Tuf 58/'98 AZIONI ASSEGNATE AI PRESTATORI DI LAVORO (art. 2349) in caso di assegnazione straordinaria di utili. E' necessario una fase di assegnazioni utili e una fase di assegnazione del capitale sociale. 8 Valore delle azioni • Nominale: È quello impresso sul titolo • Di emissione E’ quello che pagano gli azionisti quando vengono emesse le azioni a) Alla pari b) Sopra la pari • Di bilancio E’ quello desunto dal valore del capitale netto • Di mercato E’ quello che scaturisce dalle contrattazioni di borsa • Di capitalizzazione E’ quello basato sul flusso dei dividendi previsti • Di rimborso E’ quello pagabile agli azionisti nel momento delle diminuzioni di capitale sociale per rimborso 9 Società per azioni (spa) Modalità di costituzione Per contratto o per atto unilaterale Forma del contratto: • Atto pubblico (atto costitutivo integrato da statuto che contiene le norme di funzionamento della società); Una volta redatto il contratto di società occorre Iscrivere la società nel registro delle imprese L’iscrizione ha valore di pubblicità legale con Efficacia costitutiva 10 Società per azioni (Spa) Per la costituzione delle società per azioni sono previste due differenti procedure costitutive: Costituzione simultanea Costituzione per pubblica sottoscrizione 11 Società per azioni (Spa) Costituzione simultanea stipulazione immediata dell’atto costitutivo da parte di coloro che assumono l’iniziativa imprenditoriale ( soci fondatori) e contestuale integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte degli stessi 12 Società per azioni (Spa) Costituzione per pubblica sottoscrizione Un gruppo di soci promotori, stabilisce un programma della società in fase di costituzione nel quale sono indicati il capitale sociale , l’oggetto dell’attività, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda società a cui secondo le modalità di legge seguono le adesioni al programma da parte degli investitori . Dopo l’integrale sottoscrizione del capitale e versamento dei conferimenti , segue la convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori i quali con l’intervento di un notaio procedono alla stipula dell’atto costitutivo Predisposizion e programma da parte dei Soci promotori Adesioni al programma da parte degli investitori Effettuazione dei conferimenti sottoscritti Stipula dell’atto costitutivo 13 Società in accomandita per azioni ( Sapa) La società in accomandita per azioni costituisce una variante del tipo società per azioni, difatti la sua disciplina e modellata su quella della società per azioni. Al pari della società in accomandita semplice, nella società in accomandita per azioni ritroviamo due categorie di soci: • I soci accomandatari • I soci accomandanti 14 Società in accomandita per azioni ( Sapa) I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali sono di diritto amministratori I soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali nell’ammontare massimo della quota di capitale sottoscritta non possono svolgere funzioni amministrative 15 Società in accomandita per azioni (sapa) Modalità di costituzione Per contratto Forma del contratto: • Atto pubblico; Una volta redatto il contratto di società occorre Iscrivere la società nel registro delle imprese L’iscrizione ha valore di pubblicità legale con Efficacia costitutiva 16 Società per azioni (Spa) I conferimenti e la formazione del capitale nella società per azioni sono circondati da cautele maggiori di quanto avviene nelle società di persone ed in parte anche nella srl. Tali cautele riguardano essenzialmente tre aspetti: 1. La tipologia dei beni conferibili; 2. I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti; 3. Valutazione dei beni conferiti alla società; 17 Società per azioni (Spa) La tipologia dei beni conferibili Nelle società per azioni non tutte le entità patrimoniali possono formare oggetto di conferimento Nella spa sono conferibili solo ai sensi dell’art 2342 C.C.: •Denaro; •Beni in natura (disgiunti/congiunti); •Crediti; 18 Società per azioni (Spa) La tipologia dei beni conferibili Nelle spa non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi Inammissibile la figura del socio d’opera 19 Società per azioni (Spa) I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti Oltre a restringere l’area dei beni conferibili, il legislatore detta regole più rigorose rispetto a quanto avviene nelle società di persone in merito ai tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti tutto al fine di garantire che le risorse destinate a formare il capitale di rischio vengano effettivamente acquisite dalla società conferitaria 20 Società per azioni (Spa) I tempi di esecuzione dei conferimenti in denaro Pluralità di soci in sede di costituzione o di aumento di capitale •Versamento di ¼ al momento della stipula dell’atto costitutivo o della sottoscrizione dell’aumento di C.S. Azionista unico in sede di costituzione o di aumento di capitale •Versamento integrale dei conferimenti alla stipula dell’atto costitutivo o della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale •Versamento dei restanti ¾ nei tempi stabiliti dagli amministratori 21 Società per azioni (Spa) I tempi di esecuzione dei conferimenti in natura Pluralità di soci in sede di costituzione o di aumento di capitale Azionista unico in sede di costituzione o di aumento di capitale Il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione o all’aumento di C.S. con modalità che possano far conseguire immediatamente la titolarità e la disponibilità del bene 22 Società per azioni (Spa) Valutazione dei beni conferiti alla società Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare annacquamenti di capitale è richiesta Una relazione di un esperto designato dal tribunale che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci alla determinazione del capitale 23 Società per azioni (Spa) Valutazione dei beni conferiti alla società (art.2343) •Entro 180 giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e procedere alla revisione della stima. •Se la revisione della valutazione accerta un minor valore del bene apportato di almeno il 20% si deve procedere alternativamente a ridurre in modo corrispondente il valore del capitale sociale o ad effettuare da parte dei soci un nuovo conferimento in denaro che integri il minor valore del bene apportato o, infine, recedere. • Fino a quando la revisione della valutazione non viene effettuata le azioni sono inalienabili 24 Società per azioni (Spa) unipersonali Le caratteristiche principali: • unico socio; • versamento integrale del c.s. sottoscritto (insufficienza del versamento del 25%) • obbligo per la Società per azioni unipersonale di comunicare al registro delle imprese ed indicare nella propria corrispondenza la natura unipersonale della società. • assunzione di responsabilita’ illimitata (se non effettuato versamento integrale o se non viene rispettata la forma pubblicitaria prescritta) da parte del socio unico; 25 Società a responsabilità limitata (Srl) Le caratteristiche principali delle Società a responsabilità limitata: Compagine sociale alquanto ristretta; Il capitale sociale è diviso in quote; Sistema di governance molto snello e abbandono del sistema assembleare per la gestione societaria; Capitale sociale minino 10.000 euro; Obbligo di versamento del 25% all’atto della sottoscrizione; Vietata la raccolta di risparmio presso il pubblico; Ampia libertà riconosciuta dal legislatore all’autonomia contrattuale dei soci ; 26 Società a responsabilità limitata (srl) Modalità di costituzione Per contratto o per atto unilaterale Forma del contratto: • Atto pubblico; Una volta redatto il contratto di società occorre Iscrivere la società nel registro delle imprese L’iscrizione ha valore di pubblicità legale con Efficacia costitutiva 27 Società a responsabilità limitata (srl) Il regime dei conferimenti modellato secondo il regime dettato in tema di società di persone I conferimenti: • Stabiliti dal contratto; • In mancanza, da quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; • In parti uguali, salvo patto contrario; • Qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica 28 Società a responsabilità limitata (srl) Oggetto di conferimento: • Denaro; • Beni ( sia beni disgiunti che congiunti); • Crediti; • Servizi e prestazioni d’opera; 29 Società a responsabilità limitata (Srl) Nelle srl per effetto della riforma del diritto societario del 2003 possono formare oggetto di conferimento anche le prestazioni di opera e di servizi ammissibile la figura del socio d’opera Tuttavia le prestazioni d’opera o di servizi devono essere accompagnate dalla presentazione da parte del socio d’opera di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l’esecuzione. ( funzione di garanzia verso i terzi) 30 Società a responsabilità limitata (Srl) Valutazione dei beni in natura conferiti alla società Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare annacquamenti di capitale è richiesta Una relazione di un esperto o di una società di revisione individuato dal socio che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci alla determinazione del capitale. N.B. Nelle srl diversamente che nelle spa non è prevista alcuna verifica della stima da parte dell’organo amministrativo o di altri. 31 Società a responsabilità limitata (Srl) unipersonali Le caratteristiche principali: • unico socio; • versamento integrale del c.s. sottoscritto in fase di costituzione (insufficienza del versamento del 25%) • obbligo per comunicare al la Società a responsabilita limitata registro delle imprese ed indicare unipersonale di nella propria corrispondenza la natura unipersonale della società. • assunzione di responsabilita’ illimitata (se non effettuato versamento integrale o se non viene rispettata la forma pubblicitaria prescritta) da parte del socio unico; 32