QUESITO: le società in generale, scopi caratteristiche. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Il contratto di società è disciplinato dal nostro c.c. all’art. 2247. Questa definizione non è più esaustiva però in quanto nel definire il contratto di società come contratto tra due o più persone che si riuniscono per svolgere in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, non prevede la fattispecie introdotta dal DLgs 6/2003 delle società unilaterali con socio unico. Gli elementi fondanti delle società sono: i conferimenti, l’esercizio in comune dell’attività economica, la divisione degli utili. I conferimenti sono l’apporto che i soci danno alla società, sia in termini di denaro, ma anche in termini di beni immobili o beni materiali. I conferimenti possono altresì consistere in apporti lavorativi. Dobbiamo poi distinguere il concetto di PATRIMONIO sociale e quello di CAPITALE sociale. Il primo è l’insieme di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società in un dato istante. Il secondo è l’entità monetaria dei conferimenti dei soci all’atto della costituzione. La seconda caratteristica è l’esecuzione in comune dell’attività economica che è collegata con il perseguimento dell’obiettivo lucrativo della società stessa. L’oggetto sociale (art.1346 c.c.) deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Infine lo scopo lucrativo che è l’essenza stessa dell’attività societaria. L’art.2265 sancisce infatti la nullità del patto leonino, di qualunque accordo che escluda di fatto un o più soci dalla distribuzione degli utili. Le stesse società cooperative che di fatto perseguono uno scopo mutualistico, di fatto sono tese ad un vantaggio economico (l’acquisto di un bene o un servizio a prezzi inferiori al mercato).