QUESITO_1_societyZ_generale

QUESITO: le società in generale, scopi caratteristiche.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Il contratto di società è disciplinato dal nostro c.c. all’art. 2247.
Questa definizione non è più esaustiva però in quanto nel definire il
contratto di società come contratto tra due o più persone che si
riuniscono per svolgere in comune un’attività economica allo scopo
di dividerne gli utili, non prevede la fattispecie introdotta dal DLgs
6/2003 delle società unilaterali con socio unico. Gli elementi
fondanti delle società sono: i conferimenti, l’esercizio in comune
dell’attività economica, la divisione degli utili. I conferimenti sono
l’apporto che i soci danno alla società, sia in termini di denaro, ma
anche in termini di beni immobili o beni materiali. I conferimenti
possono altresì consistere in apporti lavorativi. Dobbiamo poi
distinguere il concetto di PATRIMONIO sociale e quello di CAPITALE
sociale. Il primo è l’insieme di rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo alla società in un dato istante. Il secondo è l’entità
monetaria dei conferimenti dei soci all’atto della costituzione. La
seconda caratteristica è l’esecuzione in comune dell’attività
economica che è collegata con il perseguimento dell’obiettivo
lucrativo della società stessa. L’oggetto sociale (art.1346 c.c.) deve
essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Infine lo
scopo lucrativo che è l’essenza stessa dell’attività societaria.
L’art.2265 sancisce infatti la nullità del patto leonino, di qualunque
accordo che escluda di fatto un o più soci dalla distribuzione degli
utili. Le stesse società cooperative che di fatto perseguono uno
scopo mutualistico, di fatto sono tese ad un vantaggio economico
(l’acquisto di un bene o un servizio a prezzi inferiori al mercato).