Lavoro e orientamento Studiare mentre si lavora Continuare la propria formazione è una necessità anche per chi lavora, e la legge prevede specifiche agevolazioni per i 'lavoratori studenti'. A loro è dedicato l'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori che ne fissa i diritti fondamentali. Leggi e contratti nazionali di lavoro stabiliscono in dettaglio le modalità di fruizione di questi diritti, che nella maggior parte dei casi si applicano solo ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Soltanto in alcune categorie vengono previste le stesse opportunità per i lavoratori con contratto a termine, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità di questa discriminazione, creando un importante precedente giuridico per estenderle a tutti i dipendenti. Ai lavoratori in somministrazione vengono applicate le norme dei contratti di categoria delle imprese utilizzatrici. Non sono previste agevolazioni per gli altri contratti non standard come le collaborazioni a progetto. Vediamo in concreto le misure previste per realizzare il 'diritto allo studio' dei lavoratori. Le '150 ore' Si tratta di permessi straordinari retribuiti, fino a un massimo di 150 ore in tre anni, con differenti articolazioni a seconda dei contratti (in alcuni casi fino a 50 ore annue, in altri cumulabili e per alcune categorie ampliate fino a 150 ore l'anno). Vengono concessi per partecipare alle attività didattiche (lezioni, laboratori, tirocini obbligatori, esami) nei casi in cui orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente. Spettano per qualsiasi tipologia di corso (dalla scuola media inferiore ai corsi post-laurea, inclusi i corsi di formazione professionale) purchè tenuto da istituti o enti pubblici o abilitati a rilasciare un titolo o attestato riconosciuto dall'ordinamento. L'unico limite riguarda il numero globale dei permessi concessi dallo stesso datore di lavoro (2 o 3 per cento dei lavoratori totali). Il lavoratore deve documentare la frequenza e gli esami sostenuti. I 'turni agevolati' Gli studenti lavoratori che frequentano un corso di studio in un istituto pubblico riconosciuto hanno diritto a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami; inoltre, su loro richiesta, devono essere esonerati dal lavoro straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali. Permessi giornalieri I lavoratori godono a permessi giornalieri retribuiti per svolgere esami o concorsi. L'unica condizione vincolante è la documentazione dell'effettivo svolgimento della prova (a prescindere dal suo esito). Il lavoratore può assentarsi per tutta la giornata, indipendentemente dalla durata e dall'orario delle prove. Si tratta di un diritto vincolante per qualsiasi datore di lavoro, salvo limiti specifici stabiliti dai contratti (es. un tetto al numero di permessi per anno o alle ripetizioni dello stesso esame universitario). Congedi formativi Introdotti dalla legge 53/2000 all'art. 5, consistono nella sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, per il completamento degli studi o la partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro. Li possono chiedere i lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Possono essere rifiutati o ritardati solo per comprovate esigenze organizzative. Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto ma non percepisce lo stipendio e non matura anzianità. Per sostenere le spese durante il congedo, si può richiedere l'anticipo della liquidazione maturata fino a quel momento. Ai fini pensionistici si può riscattare il periodo di congedo pagando i contributi relativi, oppure si può restare al lavoro per il periodo corrispondente al congedo anche in deroga al limite di pensionamento obbligatorio. Formazione continua aziendale La legge 53/2000 all'art. 6 stabilisce che 'i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali'. Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali devono assicurare un'offerta formativa adeguata e riconosciuta. La formazione può essere predisposta dal datore di lavoro, a proprio carico o con finanziamenti pubblici, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare alla formazione dei lavoratori, che può avvenire dentro o fuori l'orario di lavoro. Formazione continua individuale La formazione continua è anche un diritto individuale del lavoratore. A questo scopo, le Regioni, mediante appositi bandi, assegnano voucher (buoni formativi individuali) che i lavoratori possono utilizzare per le spese di iscrizione a corsi professionali e master autorizzati e riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. Istruzione per adulti Tutti i cittadini adulti, a prescindere dalla condizione lavorativa, possono rientrare nei percorsi scolastici per conseguire sia la licenza media che un titolo di istruzione superiore, presso i CPIA (Centri di Istruzione degli Adulti, che hanno recentemente sostituito i Centri Territoriali Permanenti) e gli Istituti superiori che organizzano corsi serali. Vedi la pagina web Istruzione degli adulti della Città Metropolitana di Bologna I corsi per adulti dell'anno scolastico 2017-2018 Il sito del CPIA metropolitano di Bologna Vedi anche la sezione del sito dedicata ai Corsi di formazione professionale Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 -2017 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111 Ultimo aggiornamento: martedì 06 giugno