LEGGE 626/94 TERMINOLOGIA USATA NELLA STESURA DELLA LEGGE DATORE DI LAVORO:soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la responsabilità dell’impresa in quanto titolare dei poteri decisionali. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. DIRIGENTE:il soggetto che sovrintende, organizza, coordina e dispone, secondo e nell’ambito dei poteri conferitigli. PREPOSTO:il soggetto che svolge funzioni di controllo e sorveglianza con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari senza poteri e doveri di predisposizione di mezzi e strutture. LAVORATORE:persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:insieme di persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva. MEDICO COMPETENTE:medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o equivalente. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:persona/persone eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. PREVENZIONE:il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali. FATTORE DI RISCHIO:l’agente chimico, fisico, biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. PERICOLO:proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore(attrezzatura, metodo di lavoro, prodotti utilizzati) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente. RISCHIO:la concreta probabilità che nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno. INFORTUNIO SUL LAVORO:lesione dovuta a causa violenta in occasione di lavoro o di servizio. MALATTIA PROFESSIONALE:è originata da causa lenta o virulenta es: sordità da rumore, intossicazione da piombo, infezione da agenti patogeni a cui si è esposti durante il lavoro. RISCHIO GENERICO:è quello che incombe sulla generalità delle persone e non trae origine da un’attività lavorativa. Riguarda tutti e non ha alcun riferimento al lavoro. RISCHIO GENERICO AGGRAVATO:è quello a cui il lavoratore è esposto, per ragioni di lavoro, più di ogni altra persona ovvero un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell’attività lavorativa. RISCHIO SPECIFICO:è il rischio di lavoro o rischio professionale vero e proprio che deriva o può derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa. RISCHIO ELETTIVO:presuppone un comportamento gravemente colposo del lavoratore. Esclude la tutela INAIL, in quanto si aggiungono elementi o condizioni di pericolo altrimenti inesistenti. RISCHIO VOLONTARIO:è prodotto e provocato deliberatamente dal lavoratore per produrre un danno alla sua persona. L’articolo 642 del c.p. prevede specificatamente il reato di autolesione. Sono considerati reato di truffa i casi di denunce di falsi infortuni: lesioni preesistenti o procuratesi altrove, lesioni o disturbi inesistenti(simulazione).