1. IL LAVORO “STANDARD”: IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO Il rapporto di lavoro subordinato è stato a lungo identificato con il rapporto di lavora tempo pieno ed indeterminato, vale a dire con un rapporto di lavoro svolto per l’orario normale di lavoro settimanale stabilito (dalla legge: 40 ore settimanali o il minor orario fissato dalla contrattazione collettiva) e senza la fissazione di un termine finale (scadenza). Il principale obbligo del lavoratore subordinato consiste nella prestazione di lavoro per il quale è stato assunto alle dipendenze e sotto la direzione del datore, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta. Oltre al potere direttivo e di controllo il datore di lavoro ha anche un potere disciplinare nei confronti dei lavoratori (ossia il potere di irrogare sanzioni disciplinari). In caso di malattia, infortunio e maternità il rapporto di lavoro rimane sospeso, il lavoratore non può essere licenziato ed ha diritto alla retribuzione oppure ad una forma equivalente di previdenza. Il principale obbligo del datore di lavoro consiste nel pagamento della retribuzione che deve essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Il datore di lavoro ha l’obbligo anche di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. I lavoratori che sono alle dipendenze di un datore di lavoro con un contratto a tempo indeterminato possono essere licenziati solo in presenza di una giusta causa (ossia una causa talmente grave da non consentire più la prosecuzione del rapporto neppure per il periodo del preavviso) o di un giustificato motivo (come, ad esempio, nel caso in cui il lavoratore non adempia agli obblighi previsti dal contratto o per ragioni che riguardano l’organizzazione dell’attività produttiva).