1. il contratto di lavoro a tempo indeterminato

1. IL LAVORO “STANDARD”:
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED A
TEMPO INDETERMINATO
Il rapporto di lavoro subordinato è stato a lungo identificato
con il rapporto di lavora tempo pieno ed indeterminato, vale
a dire con un rapporto di lavoro svolto per l’orario normale
di
lavoro
settimanale
stabilito
(dalla
legge:
40
ore
settimanali o il minor orario fissato dalla contrattazione
collettiva)
e
senza
la
fissazione
di
un
termine
finale
(scadenza).
Il principale obbligo del lavoratore subordinato consiste
nella prestazione di lavoro per il quale è stato assunto alle
dipendenze e sotto la direzione del datore, usando la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.
Oltre al potere direttivo e di controllo il datore di lavoro ha
anche un potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
(ossia il potere di irrogare sanzioni disciplinari).
In caso di malattia, infortunio e maternità il rapporto di
lavoro
rimane sospeso, il lavoratore non può essere
licenziato ed ha diritto alla retribuzione oppure ad una forma
equivalente di previdenza.
Il principale obbligo del datore di lavoro consiste nel
pagamento della retribuzione che deve essere proporzionata
alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Il datore di
lavoro ha l’obbligo anche di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro. I lavoratori che sono alle
dipendenze di un datore di lavoro con un contratto a tempo
indeterminato possono essere licenziati solo in presenza di
una giusta causa (ossia una causa talmente grave da non
consentire più la prosecuzione del rapporto neppure per il
periodo del preavviso) o di un giustificato motivo (come, ad
esempio, nel caso in cui il lavoratore non adempia agli
obblighi previsti dal contratto o per ragioni che riguardano
l’organizzazione dell’attività produttiva).