Speciale Permessi per studio
Le agevolazioni per la frequenza di corsi regolari di studio
A seguito dei vari quesiti pervenuti alla redazione in merito alle agevolazioni ed ai benefici
spettanti ai lavoratori che studiano riepiloghiamo le normative in vigore, invitando
comunque ad un’attenta lettura del contratto collettivo applicato nell’azienda di
appartenenza, in quanto ne disciplina le modalità di fruizione. Cominciamo con le
agevolazioni per la frequenza di corsi regolari di studio.
L’art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede che il lavoratore, iscritto e
frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale, ha
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore si adegui a turni di lavoro che non
permettano la frequenza delle lezioni o lo studio personale per sostenere gli esami. Il
datore di lavoro, quindi, deve solo impiegare il lavoratore in turni o regimi di orario già
esistenti in azienda, che lo agevolino nello studio.
L’esercizio del diritto da parte del lavoratore non può prevalere sul potere del datore di
lavoro di organizzare i turni e non deve neppure svantaggiare gli altri lavoratori non
studenti.
Inoltre il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore studente rimanga in
azienda oltre l'orario normale di lavoro, vale a dire con prestazioni straordinarie, o nelle
giornate non lavorative settimanali, quali il sabato, se l’orario è concentrato su cinque
giorni, e la domenica. Il lavoratore studente, quindi, può rifiutare di prestare lavoro oltre
l’orario normale o durante i riposi settimanali.
Alcuni contratti prevedono poi un pacchetto di ore retribuito e/o non retribuito per
esigenze di studio.
L’art. 13 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione
professionale) ha esteso le agevolazioni previste dall'art. 10 della Legge n. 300/70 ai
lavoratori studenti che frequentano i corsi di formazione professionale.
La partecipazione ai corsi deve essere documentata prima da un certificato di iscrizione e
poi dall'attestazione della avvenuta frequenza del corso. In caso di omessa presentazione
della documentazione il lavoratore perde la retribuzione relativa alle ore di permesso
Permessi per sostenere gli esami
Il lavoratore studente, quando deve sostenere prove di esame, ha diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti. Il permesso giornaliero viene concesso indipendentemente
dall’ora in cui l’esame viene sostenuto e, quindi, anche se non coincide con l’orario di
lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52/85, ha, a suo tempo, chiarito che i permessi
per gli esami spettano anche ai lavoratori studenti autodidatti, candidati all’esame in
qualità di privatisti e, con la sentenza n. 2065/05, ha precisato che i permessi in esame
competono anche al lavoratore studente iscritto all’università, ivi compreso quello iscritto
ai corsi di laurea breve e quello fuori corso.
Il datore di lavoro non può opporsi all'assenza del lavoratore programmata nel giorno in
cui deve sostenere un esame. Egli ha però il diritto di richiedere la certificazione
comprovante la presenza dell’interessato all'esame. In ogni caso, superamento o meno
dell'esame, l'onere della giornata lavorativa non prestata dallo studente lavoratore resta a
carico dell'impresa.
permessi per acculturamento
I contratti collettivi nazionali di lavoro regolamentano il diritto allo studio, realizzato
attraverso l'istituto delle 150 ore, per permettere a coloro che non possedevano la licenza
media - divenuta obbligatoria nel 1974 - di frequentare un corso per ottenere il titolo di
studio ed utilizzato poi per frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti,
corsi di studio per migliorare la propria cultura.
L’istituto prevede la possibilità di fruire di un massimo di 150 ore pro-capite di permessi
retribuiti da utilizzare nell’arco del triennio o anche in un solo anno, sempreché il corso al
quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
I contratti collettivi definiscono quanti lavoratori possono contemporaneamente assentarsi
dall’azienda per l’esercizio del diritto allo studio (di norma è indicata una percentuale del
totale della forza occupata), precisando che, comunque, deve essere garantito il regolare
svolgimento dell’attività produttiva.
Il lavoratore interessato deve presentare all’azienda una domanda scritta, nei termini e
con le modalità fissate dai contratti, allegando un certificato di iscrizione al corso, e
successivamente deve inviare i certificati di frequenza, riportanti l’indicazione delle ore. Di
norma, le aziende erogano, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili,
commisurati alle ore di permessi usufruiti. Il pagamento di tali ore è subordinato alla
regolare frequenza dell’intero corso.
Giovanni Scotti