Speciale Permessi per studio Le agevolazioni per la frequenza di corsi regolari di studio A seguito dei vari quesiti pervenuti alla redazione in merito alle agevolazioni ed ai benefici spettanti ai lavoratori che studiano riepiloghiamo le normative in vigore, invitando comunque ad un’attenta lettura del contratto collettivo applicato nell’azienda di appartenenza, in quanto ne disciplina le modalità di fruizione. Cominciamo con le agevolazioni per la frequenza di corsi regolari di studio. L’art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede che il lavoratore, iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore si adegui a turni di lavoro che non permettano la frequenza delle lezioni o lo studio personale per sostenere gli esami. Il datore di lavoro, quindi, deve solo impiegare il lavoratore in turni o regimi di orario già esistenti in azienda, che lo agevolino nello studio. L’esercizio del diritto da parte del lavoratore non può prevalere sul potere del datore di lavoro di organizzare i turni e non deve neppure svantaggiare gli altri lavoratori non studenti. Inoltre il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore studente rimanga in azienda oltre l'orario normale di lavoro, vale a dire con prestazioni straordinarie, o nelle giornate non lavorative settimanali, quali il sabato, se l’orario è concentrato su cinque giorni, e la domenica. Il lavoratore studente, quindi, può rifiutare di prestare lavoro oltre l’orario normale o durante i riposi settimanali. Alcuni contratti prevedono poi un pacchetto di ore retribuito e/o non retribuito per esigenze di studio. L’art. 13 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) ha esteso le agevolazioni previste dall'art. 10 della Legge n. 300/70 ai lavoratori studenti che frequentano i corsi di formazione professionale. La partecipazione ai corsi deve essere documentata prima da un certificato di iscrizione e poi dall'attestazione della avvenuta frequenza del corso. In caso di omessa presentazione della documentazione il lavoratore perde la retribuzione relativa alle ore di permesso Permessi per sostenere gli esami Il lavoratore studente, quando deve sostenere prove di esame, ha diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dall’ora in cui l’esame viene sostenuto e, quindi, anche se non coincide con l’orario di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52/85, ha, a suo tempo, chiarito che i permessi per gli esami spettano anche ai lavoratori studenti autodidatti, candidati all’esame in qualità di privatisti e, con la sentenza n. 2065/05, ha precisato che i permessi in esame competono anche al lavoratore studente iscritto all’università, ivi compreso quello iscritto ai corsi di laurea breve e quello fuori corso. Il datore di lavoro non può opporsi all'assenza del lavoratore programmata nel giorno in cui deve sostenere un esame. Egli ha però il diritto di richiedere la certificazione comprovante la presenza dell’interessato all'esame. In ogni caso, superamento o meno dell'esame, l'onere della giornata lavorativa non prestata dallo studente lavoratore resta a carico dell'impresa. permessi per acculturamento I contratti collettivi nazionali di lavoro regolamentano il diritto allo studio, realizzato attraverso l'istituto delle 150 ore, per permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta obbligatoria nel 1974 - di frequentare un corso per ottenere il titolo di studio ed utilizzato poi per frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio per migliorare la propria cultura. L’istituto prevede la possibilità di fruire di un massimo di 150 ore pro-capite di permessi retribuiti da utilizzare nell’arco del triennio o anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I contratti collettivi definiscono quanti lavoratori possono contemporaneamente assentarsi dall’azienda per l’esercizio del diritto allo studio (di norma è indicata una percentuale del totale della forza occupata), precisando che, comunque, deve essere garantito il regolare svolgimento dell’attività produttiva. Il lavoratore interessato deve presentare all’azienda una domanda scritta, nei termini e con le modalità fissate dai contratti, allegando un certificato di iscrizione al corso, e successivamente deve inviare i certificati di frequenza, riportanti l’indicazione delle ore. Di norma, le aziende erogano, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti. Il pagamento di tali ore è subordinato alla regolare frequenza dell’intero corso. Giovanni Scotti